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Caccia, fino al 30 settembre le firme online per due referendum abrogativi: l’intervento di E.S.S.E. AMBIENTE

Due iniziative promosse dall’associazione “Rispetto per tutti gli animali” intervengono sull’accesso dei cacciatori ai fondi privati e sull’applicazione delle norme penali in materia di tutela degli animali. Ernesta Cambiotti, Presidente di E.S.S.E. AMBIENTE, richiama l’attenzione sulla raccolta firme e sul dibattito aperto intorno alla riforma della legge 157/1992.

Il tema della caccia e della tutela della fauna selvatica torna al centro del dibattito pubblico e legislativo.

Mentre in Parlamento prosegue l’esame delle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, due richieste di referendum abrogativo promosse dall’associazione “Rispetto per tutti gli animali” sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2026 e possono essere sottoscritte anche attraverso la piattaforma digitale del Ministero della Giustizia.

A richiamare l’attenzione sulle iniziative è Ernesta Cambiotti, Presidente di E.S.S.E. AMBIENTE, che in un comunicato sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione sui temi della tutela degli animali, dell’ambiente e, per uno dei due quesiti, anche del diritto di proprietà.

La raccolta delle sottoscrizioni online prosegue fino al 30 settembre 2026; per aderire è necessario sottoscrivere separatamente ciascun quesito utilizzando, tra le modalità previste dalla piattaforma ministeriale, SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Non si tratta ancora di votare al referendum

Un chiarimento è importante.

In questa fase i cittadini non stanno votando il referendum, ma stanno sottoscrivendo le richieste necessarie affinché le iniziative possano proseguire nell’iter previsto dalla legge.

La raccolta firme rappresenta quindi il passaggio preliminare attraverso il quale i promotori puntano a raggiungere il numero di sottoscrizioni necessario per la successiva procedura referendaria.

Le due iniziative risultano registrate con gli identificativi 7300000 e 7300001 sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

Primo quesito: l’accesso dei cacciatori ai fondi privati

Il primo referendum, identificato come “Vietiamo la caccia – Art. 842”, propone l’abrogazione di parte dell’articolo 842 del Codice civile.

La norma attualmente stabilisce, nel suo primo comma, che il proprietario di un fondo non possa impedire l’ingresso per l’esercizio della caccia, salvo che il terreno sia chiuso secondo le modalità previste dalla normativa venatoria o vi siano colture suscettibili di danno. Il secondo comma consente invece al proprietario di opporsi a chi non sia munito della prescritta licenza. Il quesito mira ad abrogare queste disposizioni e il relativo riferimento alla caccia nella rubrica dell’articolo.

La questione investe direttamente il rapporto tra esercizio dell’attività venatoria e tutela della proprietà privata.

Per i promotori, l’abrogazione consentirebbe al proprietario di avere un maggiore potere di scelta rispetto all’ingresso dei cacciatori nei propri terreni.

È proprio questo uno dei temi sui quali insiste E.S.S.E. AMBIENTE nel comunicato, richiamando anche gli aspetti legati alla sicurezza e alla libertà di utilizzo dei fondi privati.

Secondo quesito: l’articolo 19-ter e le norme penali sugli animali

Più complesso sul piano giuridico è il secondo quesito, denominato “Vietare la caccia in Italia – Art. 19 ter”.

La proposta riguarda l’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, norma che stabilisce che le disposizioni penali del Titolo IX-bis sui delitti contro gli animali non si applicano ai casi regolati dalle leggi speciali in materia, tra le quali quella sulla caccia.

Il referendum propone l’abrogazione, all’interno della disposizione, delle parole riferite alla caccia e di un ulteriore passaggio relativo alle altre leggi speciali in materia di animali. Il testo ufficiale del quesito è stato pubblicato nell’ambito delle iniziative referendarie del luglio 2026.

Su questo secondo quesito esiste però un dibattito interpretativo.

I promotori lo presentano come uno strumento diretto a incidere profondamente sulla disciplina venatoria. Altri soggetti attivi nella tutela animale hanno espresso una diversa valutazione giuridica: Animal Law Italia, pur dichiarandosi favorevole a una riduzione dell’attività venatoria, sostiene che l’abrogazione dell’articolo 19-ter nei termini proposti non renderebbe automaticamente illegale la caccia, perché la liceità dell’attività continua a derivare dalla legge n. 157/1992.

Un elemento che rende particolarmente importante distinguere tra obiettivo politico dei promotori ed effetti giuridici che dovrebbero eventualmente essere valutati nelle successive fasi del procedimento.

Sullo sfondo la riforma della legge sulla caccia

Le iniziative referendarie arrivano mentre il Parlamento sta esaminando una revisione della principale legge italiana sulla caccia.

Il disegno di legge S.1552, recante “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”, è stato approvato dal Senato il 23 giugno 2026 ed è stato trasmesso alla Camera, dove ha assunto il numero C.2984 e risulta in esame in Commissione.

Il testo approvato dal Senato interviene su numerosi aspetti della normativa: dalla gestione della fauna alle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria, dai mezzi utilizzabili alle regole sui terreni e su alcune aree, fino alle licenze e alla vigilanza.

Si tratta di una riforma che ha generato un confronto molto acceso tra forze politiche, associazioni ambientaliste e organizzazioni del settore venatorio.

Caccia e opinione pubblica: i dati più recenti

Nel comunicato di E.S.S.E. AMBIENTE viene richiamata una forte contrarietà dell’opinione pubblica italiana alla caccia.

I dati più recenti disponibili invitano però a utilizzare percentuali precise.

Secondo il Rapporto Italia 2026 di Eurispes, il 70% degli intervistati si dichiara contrario alla caccia, contro il 68,3% registrato nel 2025.

Un sondaggio SWG commissionato dalla LIPU nel 2025 aveva inoltre registrato un’elevata attenzione verso la tutela della natura nel dibattito sulla riforma: il 69% del campione dichiarava di ritenere che un eventuale intervento normativo dovesse avere come principale obiettivo l’aumento delle tutele per natura e animali. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida aveva contestato l’impostazione di alcune domande del sondaggio.

Il dato conferma quindi una prevalenza di posizioni critiche verso la caccia, pur non corrispondendo all’“oltre 80%” indicato nel comunicato.

La posizione di E.S.S.E. AMBIENTE

Nel suo intervento, Ernesta Cambiotti esprime una posizione nettamente critica nei confronti dell’attuale disciplina venatoria e delle modifiche legislative in discussione, ritenendo necessario rafforzare la tutela degli animali, dell’ambiente e dei cittadini.

Per la Presidente di E.S.S.E. AMBIENTE, la raccolta firme rappresenta soprattutto un’occasione per riportare questi temi al centro del confronto pubblico.

Il messaggio contenuto nel comunicato insiste inoltre su un punto: sottoscrivere una richiesta di referendum non equivale a esprimere già un voto favorevole o contrario al merito, ma serve a consentire che, raggiunti i requisiti previsti e superati i successivi controlli, la questione possa eventualmente essere sottoposta agli elettori.

Come sottoscrivere online i due quesiti

Per chi intenda aderire alla raccolta, le due iniziative sono disponibili sulla piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia – Referendum e iniziative popolari.

Le firme devono essere apposte separatamente per ciascun quesito. La scadenza indicata per la sottoscrizione online è il 30 settembre 2026.

I due collegamenti ufficiali sono:

Quesito 7300000 – Art. 842 Codice civile

Quesito 7300001 – Art. 19-ter disposizioni Codice penale

Il confronto sulla caccia, dunque, si muove oggi su due piani paralleli: da una parte il Parlamento, impegnato nella revisione della legge 157/1992; dall’altra le iniziative referendarie, attraverso le quali una parte della società civile chiede di intervenire direttamente su alcune norme dell’ordinamento.

Un dibattito destinato a proseguire e nel quale ambiente, tutela degli animali, proprietà privata, sicurezza, gestione della fauna e attività venatoria continuano a confrontarsi su interessi e sensibilità differenti.

La Casertana mette all’asta le maglie e sceglie l’Opera Sant’Anna: quando il calcio diventa solidarietà

Le divise indossate dai rossoblù nella vittoria casalinga contro l’Altamura saranno messe all’asta e il ricavato destinato all’Organizzazione di Volontariato casertana che, attraverso la propria mensa solidale, assiste ogni settimana persone e famiglie in difficoltà. Il Presidente Francesco Marzano: «Insieme, lo sport può diventare ancora più grande: unendo passione, comunità e solidarietà».

Una maglia può raccontare una partita. Ma può anche diventare un pasto caldo, un gesto di vicinanza, un aiuto concreto per chi attraversa un momento di difficoltà.

È questo il significato dell’iniziativa promossa dalla Casertana F.C., che ha deciso di mettere all’asta le maglie indossate dai propri calciatori nell’ultima gara disputata allo stadio “Alberto Pinto” contro il Team Altamura e di destinare il ricavato all’Opera Sant’Anna Caserta ODV, Affiliata E.S.S.E., realtà di volontariato da anni impegnata accanto alle persone più fragili della città.

La partita del 15 settembre si era conclusa con la vittoria per 1-0 della Casertana, arrivata al 94° minuto con la rete di Momo Colley.

Ma questa volta il valore delle maglie indossate in campo andrà molto oltre il risultato sportivo.

Le maglie di Casertana-Altamura diventano uno strumento di solidarietà

L’iniziativa era stata anticipata dalla stessa società rossoblù all’indomani della gara.

Sulle divise utilizzate contro l’Altamura campeggiava lo slogan “Se amassi Caserta dovresti essere qui”, un messaggio con il quale il club aveva voluto richiamare istituzioni, imprese, tifosi e territorio alla necessità di sostenere i progetti positivi della città. Il responsabile marketing della Casertana, Massimo Vecchione, aveva contestualmente annunciato che tutte le maglie sarebbero state messe all’asta e che il ricavato sarebbe stato devoluto in beneficenza.

La scelta è quindi ricaduta sull’Opera Sant’Anna, trasformando un oggetto legato alla passione sportiva in una concreta opportunità di sostegno sociale.

Una decisione dal forte valore simbolico.

Perché proprio mentre la Casertana chiede al territorio di “esserci” per sostenere lo sport cittadino, la società sceglie a sua volta di esserci per una delle realtà che quotidianamente si prende cura delle persone più vulnerabili di Caserta.

Opera Sant’Anna, una presenza quotidiana accanto a chi ha bisogno

L’Opera Sant’Anna è una Organizzazione di Volontariato impegnata da anni nell’assistenza alle persone in condizioni di disagio economico e sociale.

Tra le sue attività più conosciute c’è la mensa solidale, nella quale i volontari preparano e distribuiscono pasti durante tutto l’anno.

Un servizio che non rappresenta soltanto la possibilità di ricevere qualcosa da mangiare.

Intorno alla mensa si sviluppano infatti accoglienza, ascolto, relazione e attenzione verso la persona, elementi che spesso assumono un valore altrettanto importante per chi vive condizioni di solitudine o marginalità.

La TGR Campania, raccontando l’attività dell’Opera Sant’Anna nel dicembre 2024, ricordava come la mensa preparasse pasti ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con circa settanta ospiti abituali e una partecipazione ancora maggiore durante le festività.

Anche la documentazione pubblica relativa al Terzo Settore identifica formalmente Opera Sant’Anna Caserta O.D.V. tra le organizzazioni di volontariato del territorio.

Il grazie del Presidente Francesco Marzano

A nome dell’Opera Sant’Anna e di tutti i volontari, il Presidente Francesco Marzano ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alla Casertana Calcio:

“L’Opera Sant’Anna desidera esprimere la propria sincera gratitudine alla Casertana Calcio per aver scelto di indicare la nostra realtà quale beneficiaria del ricavato dell’asta delle maglie dei propri giocatori.

Un gesto di grande solidarietà e sensibilità, che ci permetterà di sostenere le attività e i progetti dell’Opera Sant’Anna a favore di chi ha più bisogno.

Grazie alla Casertana Calcio, ai suoi giocatori, alla società e a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo concretamente a questa importante opera di solidarietà.

Insieme, lo sport può diventare ancora più grande: unendo passione, comunità e solidarietà”.

Parole che sintetizzano perfettamente il valore dell’iniziativa.

Quando una società sportiva riconosce chi lavora nel sociale

La scelta della Casertana assume infatti un significato che va oltre la raccolta fondi.

Destinare il ricavato dell’asta all’Opera Sant’Anna significa anche riconoscere pubblicamente il lavoro silenzioso dei volontari, persone che dedicano tempo, energie e competenze a chi vive situazioni di difficoltà.

In una comunità, sport e volontariato possono apparire come mondi differenti.

In realtà condividono molti degli stessi valori: senso di appartenenza, spirito di squadra, responsabilità, partecipazione e capacità di prendersi cura degli altri.

Quando questi mondi si incontrano, una partita di calcio può continuare anche dopo il triplice fischio.

La maglia indossata da un calciatore diventa così qualcosa di diverso da un cimelio da collezione: acquista un valore sociale e può trasformarsi in risorse necessarie per garantire pasti, sostenere servizi e portare avanti nuovi progetti.

Lo sport come parte della comunità

Nel presentare l’iniziativa delle maglie, la Casertana aveva richiamato più volte il concetto di “fare squadra” e la necessità di sostenere i progetti sani del territorio.

La scelta dell’Opera Sant’Anna traduce quelle parole in un’azione concreta.

Una società sportiva rappresenta infatti molto più degli undici giocatori che scendono in campo.

Rappresenta una città, i suoi tifosi, le famiglie, i giovani e un patrimonio di identità collettiva. Proprio per questo può avere la capacità di accendere i riflettori anche su chi, lontano dagli stadi, ogni giorno affronta emergenze sociali spesso poco visibili.

È uno dei significati più autentici della responsabilità sociale nello sport: utilizzare la capacità di coinvolgimento e la visibilità di una squadra per produrre un beneficio che ritorni alla stessa comunità che la sostiene.

Dalla passione rossoblù a un aiuto concreto

Adesso saranno i tifosi e gli appassionati a poter completare questa catena di solidarietà partecipando all’asta.

Dietro ogni offerta non ci sarà soltanto la possibilità di aggiudicarsi una maglia realmente indossata in campo dai calciatori della Casertana.

Ci sarà la consapevolezza che una parte della storia sportiva rossoblù potrà tradursi in un aiuto concreto per l’Opera Sant’Anna e per le persone che ogni settimana trovano nella sua mensa un punto di riferimento.

È forse questa l’immagine più bella dell’iniziativa.

Da una parte una squadra che porta in campo i colori e l’identità della città.

Dall’altra i volontari che, lontano dai riflettori, ogni giorno servono quella stessa città occupandosi di chi rischia di rimanere indietro.

In mezzo, una maglia.

E la dimostrazione che quando sport e volontariato decidono

Controlli RUNTS sugli ETS, la macchina entra nella fase operativa: statuti, bilanci e attività sotto verifica

Con l’adozione dei nuovi verbali ministeriali prende forma il sistema di vigilanza sugli Enti del Terzo Settore. Sotto osservazione non solo gli adempimenti al RUNTS, ma anche statuti, attività di interesse generale, attività diverse, divieto di distribuzione degli utili, bilanci e trasparenza. Sul fronte fiscale, dal 2026 diventa decisiva anche la corretta distinzione tra attività commerciali e non commerciali.

Per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS si apre una fase nuova.

Dopo gli anni dedicati alla nascita del Registro, alla trasmigrazione e all’adeguamento degli statuti, il sistema previsto dal Codice del Terzo Settore sta entrando progressivamente nella fase dei controlli sulla permanenza effettiva dei requisiti.

Il passaggio più recente è rappresentato dal Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli ufficiali dei verbali da utilizzare per i controlli ordinari e straordinari sugli ETS, oltre al modello per il mancato controllo in caso di irreperibilità dell’ente.

Una precisazione è tuttavia necessaria: non significa che sia già partita su tutto il territorio nazionale una campagna generalizzata di verifiche. Lo stesso Ministero, annunciando i modelli il 10 agosto, ha chiarito che proseguiranno le ulteriori attività propedeutiche all’avvio dei controlli. Il D.M. n. 125/2025 prevede inoltre che l’avvio del primo triennio sia definito nell’ambito dell’attivazione del sistema informativo dedicato.

Il messaggio per gli enti, però, è altrettanto chiaro: oggi si conosce già con notevole precisione che cosa verrà verificato.

Dal RUNTS alla verifica sostanziale dell’ente

Il D.M. n. 125 del 7 agosto 2025, emanato in attuazione dell’articolo 96 del Codice del Terzo Settore, ha definito forme, contenuti e modalità della vigilanza sugli ETS. I controlli ordinari sono programmati secondo una logica periodica, mentre quelli straordinari possono essere attivati dagli Uffici del RUNTS in presenza di specifiche esigenze istruttorie o segnalazioni.

L’adozione del modello di verbale ordinario consente ora di comprendere che il controllo non sarà una semplice verifica della presenza di qualche documento nella piattaforma.

La verifica riguarda la coerenza complessiva dell’ente con il Codice del Terzo Settore: struttura associativa, statuto, attività concretamente esercitate, governance, impiego delle risorse, rendicontazione e obblighi di pubblicità.

In altri termini, non sarà sufficiente essere formalmente iscritti al RUNTS. Occorrerà dimostrare di continuare ad avere, nella gestione concreta, le caratteristiche necessarie per rimanervi.

Statuto e attività: deve esserci coerenza tra carta e realtà

Uno dei primi blocchi del nuovo verbale riguarda proprio atto costitutivo e statuto.

Viene verificato che lo statuto contenga gli elementi richiesti dall’articolo 21 del Codice: assenza dello scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività di interesse generale, disciplina dell’amministrazione, diritti e obblighi degli associati, regole per le ammissioni, devoluzione del patrimonio e composizione degli organi.

Ma il controllo compie un passo ulteriore.

Non basta che le attività di interesse generale siano scritte nello statuto: il modello ministeriale chiede di verificare se l’ente le abbia effettivamente svolte e se queste siano rimaste esclusive o prevalenti rispetto alle eventuali attività diverse.

È quindi destinata a diventare sempre più importante la corrispondenza tra ciò che l’ente dichiara nel RUNTS, ciò che prevede il proprio statuto e ciò che emerge dalla gestione e dalla contabilità.

Attività diverse: attenzione ai limiti

Un capitolo specifico è dedicato alle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Il verbale verifica non soltanto che lo statuto ne consenta lo svolgimento, ma anche che esse mantengano il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il modello richiama espressamente i parametri del D.M. n. 107/2021 e verifica, per ciascuna annualità esaminata, se i ricavi delle attività diverse abbiano superato il 30% delle entrate complessive oppure il 66% dei costi complessivi dell’ente.

Si tratta di un controllo particolarmente significativo perché porta direttamente dentro il bilancio la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.

Non lucratività: sotto esame anche compensi e distribuzioni indirette

Altro punto centrale è il rispetto del principio di assenza dello scopo di lucro.

Il verbale ministeriale prevede espressamente la verifica del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

Vengono inoltre considerati i compensi riconosciuti ad amministratori, componenti degli organi di controllo e altri titolari di cariche sociali, nonché le retribuzioni e i compensi corrisposti ai lavoratori, per verificare il rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall’articolo 8 del Codice.

La non lucratività, dunque, non viene valutata soltanto leggendo la clausola contenuta nello statuto.

Deve risultare anche dai comportamenti economici concretamente adottati dall’ente.

Bilanci: sotto controllo le ultime tre annualità

Particolare attenzione è dedicata al bilancio.

Il verbale ordinario richiede di verificare se i bilanci delle ultime tre annualità siano stati redatti conformemente all’articolo 13 del Codice del Terzo Settore e ai modelli ministeriali applicabili, compresi quelli introdotti dal D.M. 5 marzo 2020 e dal più recente D.M. 18 febbraio 2026.

Se dal bilancio emergono entrate derivanti da attività diverse, deve inoltre risultare che l’organo amministrativo abbia documentato il loro carattere secondario e strumentale nella relazione di missione, nell’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa, a seconda della forma di rendicontazione adottata.

Il bilancio assume quindi una funzione che va ben oltre la mera rappresentazione contabile.

Diventa uno dei principali strumenti attraverso i quali verificare se l’ente stia realmente rispettando i requisiti del Terzo Settore.

Non a caso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella nuova edizione 2026 della guida dedicata al bilancio degli ETS, sottolinea il ruolo della rendicontazione come documento attraverso cui accertare numerosi requisiti richiesti dalla disciplina del settore.

Bilanci depositati e dati RUNTS aggiornati

Il controllo si estende anche agli adempimenti telematici.

Il modello verifica che siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie al RUNTS e che bilancio o rendiconto per cassa siano stati regolarmente depositati, con indicazione delle annualità presenti e del rispetto dei termini. Analoga verifica riguarda, ove dovuti, il bilancio sociale e il rendiconto delle raccolte fondi.

Dal 2026 il termine ordinario per il deposito del bilancio non è più fissato rigidamente al 30 giugno: a seguito delle modifiche al D.M. 106/2020 è stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per gli ETS più piccoli è inoltre operativo il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata, Modello E, utilizzabile dagli enti con ricavi non superiori a 60.000 euro secondo le condizioni e le decorrenze chiarite dal Ministero nell’aprile 2026.

Lo stesso modello di controllo prevede una verifica semplificata per gli enti che, nel triennio precedente al controllo, abbiano depositato esclusivamente bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro.

Organi di controllo e revisori: il ruolo diventa ancora più centrale

La nuova stagione dei controlli coinvolge direttamente anche gli organi di controllo e i revisori legali.

Il verbale ministeriale prevede infatti, quando l’organo di controllo è stato nominato, la verifica del deposito della relazione contenente gli esiti dell’attività di vigilanza svolta ai sensi dell’articolo 30 del Codice. Se l’ente è sottoposto a revisione legale, viene verificato anche il deposito della relativa relazione.

Il modello controlla inoltre se l’organo sia stato correttamente nominato e composto e, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 31, se sia stato nominato il revisore legale o la società di revisione.

Il CNDCEC ha aggiornato proprio nel 2026 le Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli ETS e il modello di relazione all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio.

Il messaggio è evidente: amministratori, organi di controllo e professionisti non possono più considerare bilancio, statuto e adempimenti RUNTS come compartimenti separati.

Dal 2026 entra in gioco anche il nuovo regime fiscale

Accanto ai controlli di natura ordinamentale si aggiunge un altro elemento fondamentale: dal 1° gennaio 2026 è entrata pienamente in vigore la disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore, dopo il via libera europeo arrivato nel 2025.

Questo rende centrale la corretta classificazione delle entrate e delle attività ai fini fiscali.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito i primi chiarimenti organici sulla qualificazione fiscale degli ETS e sui criteri di non commercialità delle attività di interesse generale.

In linea generale, per gli ETS diversi dalle imprese sociali, l’articolo 79 collega la non commercialità delle attività di interesse generale anche al rapporto tra ricavi e costi effettivi. La disciplina contempla inoltre una specifica soglia di tolleranza: le attività possono continuare a essere considerate non commerciali quando i ricavi non superino i relativi costi di oltre il 6%, purché tale situazione non si protragga oltre il periodo temporale previsto dalla norma.

La distinzione diventa decisiva perché dalla prevalenza delle componenti commerciali o non commerciali può dipendere la stessa qualificazione fiscale dell’ente.

Attenzione però: controllo RUNTS e controllo fiscale non sono la stessa cosa

È proprio su questo punto che occorre evitare una sovrapposizione.

Una Nota del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2026 ha precisato che la valutazione sulla qualificazione dell’ETS come ente fiscalmente commerciale o non commerciale non compete agli Uffici del RUNTS, ma appartiene all’Amministrazione finanziaria.

Gli Uffici RUNTS verificano invece il rispetto delle disposizioni ordinamentali necessarie per l’iscrizione e la permanenza nel Registro.

Le due verifiche, dunque, sono differenti, ma fortemente collegate.

Lo stesso bilancio che consente di verificare le attività di interesse generale e il rispetto dei limiti delle attività diverse fornisce infatti molti dei dati necessari anche per la corretta qualificazione fiscale.

Per questo, nel 2026, contabilità e rendicontazione diventano il punto di incontro tra compliance RUNTS e compliance fiscale.

Cosa dovrebbero fare ora gli ETS

Prima che il sistema dei controlli entri pienamente a regime, per associazioni, fondazioni, APS, ODV, reti associative e altri ETS il nuovo verbale può essere utilizzato come una vera e propria check-list preventiva.

In particolare è opportuno verificare:

  • corrispondenza tra statuto depositato, attività dichiarate al RUNTS e attività effettivamente svolte;
  • presenza nello statuto di tutte le clausole richieste dal Codice;
  • rispetto dei limiti relativi alle attività diverse;
  • rispetto del divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili;
  • corretta redazione dei bilanci secondo i modelli ministeriali applicabili;
  • corretta distinzione contabile e fiscale delle entrate e verifica della commercialità delle attività;
  • deposito nei termini di bilanci, eventuale bilancio sociale, rendiconti delle raccolte fondi e relazioni degli organi di controllo;
  • regolare tenuta dei libri sociali e del registro dei volontari;
  • corretto funzionamento degli organi sociali e, quando obbligatori, dell’organo di controllo e del revisore;
  • aggiornamento delle informazioni presenti nel RUNTS.

Dal semplice adempimento alla “compliance” dell’ente

La novità più significativa, in definitiva, non è rappresentata soltanto dall’arrivo di nuovi controlli.

È il cambiamento di prospettiva.

Con l’entrata a regime del RUNTS, della nuova fiscalità del Terzo Settore e del sistema di vigilanza, statuto, attività, contabilità, bilancio e governance devono raccontare la stessa realtà.

Non sarà più sufficiente adeguare formalmente lo statuto o depositare annualmente un documento contabile.

L’ente dovrà poter dimostrare nel tempo di essere realmente organizzato e gestito secondo le regole che giustificano la qualifica di ETS e le relative agevolazioni.

Per questo il nuovo verbale di controllo ordinario, già oggi, può diventare uno strumento prezioso per effettuare un vero e proprio check-up dell’ente prima dell’arrivo della verifica.

Ed è probabilmente questa la raccomandazione più importante per il Terzo Settore nella seconda parte del 2026: non aspettare il controllo per verificare di essere in regola.

“Voce e Corde”, Merysse porta a Palazzo Valentini una serata tra musica, cultura e parole

Il 17 settembre 2026, nell’Aula Consiliare di Palazzo Valentini a Roma, il concerto acustico ideato da Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, Presidente di E.S.S.E. CULTURA. Voce, chitarra, brani originali e un momento di riflessione sul ruolo dell’arte nella società contemporanea.

La musica incontra la parola e diventa occasione di confronto culturale nel cuore istituzionale della Capitale.

Giovedì 17 settembre 2026, alle ore 18.00, nell’Aula Consiliare di Palazzo Valentini a Roma, andrà in scena “Merysse – Voce e Corde”, concerto acustico voce e chitarra organizzato da Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, Presidente di E.S.S.E. CULTURA.

Una serata pensata non soltanto come appuntamento musicale, ma come momento nel quale arte, cultura e riflessione possano incontrarsi e dialogare.

Protagonisti sul palco saranno Merysse alla voce e Michele Bertasi alla chitarra, per una performance costruita attorno a brani originali, inediti e rivisitazioni.

La forza essenziale di voce e chitarra

Il titolo dell’evento, “Voce e Corde”, racconta già la scelta artistica della serata: affidarsi all’essenzialità di due elementi, la voce e la chitarra, per riportare al centro l’interpretazione, le parole e l’emozione.

Un concerto acustico nel quale la musica viene proposta senza sovrastrutture, lasciando spazio al rapporto diretto tra artista, composizione e pubblico.

La scaletta annunciata comprenderà brani originali, inediti e rivisitazioni, offrendo così un percorso capace di mettere insieme produzione personale e reinterpretazione musicale.

Per Merysse, cantautrice e protagonista del progetto, l’appuntamento rappresenta anche una nuova occasione per affiancare alla propria attività artistica il lavoro culturale portato avanti alla guida di E.S.S.E. CULTURA.

Prima della musica, una riflessione sul ruolo della cultura

La serata sarà preceduta da un breve incontro culturale dedicato al ruolo dell’arte e della cultura nella società contemporanea.

Una scelta che amplia il significato dell’evento.

Non solo spettacolo, dunque, ma anche uno spazio per interrogarsi sul valore che l’espressione artistica continua ad avere nella vita collettiva, nella costruzione delle relazioni e nella capacità di leggere i cambiamenti della società.

È proprio questa unione tra performance e riflessione a dare all’appuntamento una dimensione che va oltre il tradizionale concerto.

“Una serata tra musica, cultura e parole”, come recita la locandina, sintetizza efficacemente lo spirito dell’iniziativa.

Il saluto inaugurale di Cristina Michetteli

Ad aprire l’appuntamento sarà il saluto inaugurale della Consigliera Cristina Michetteli, Delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

La scelta di ospitare l’evento nell’Aula Consiliare di Palazzo Valentini attribuisce inoltre alla serata una cornice particolarmente significativa, facendo incontrare produzione artistica, riflessione culturale e spazio istituzionale.

Un luogo che per una sera accoglierà quindi non soltanto la musica, ma anche un confronto sul significato e sulla funzione della cultura nella società.

Merysse, dalla musica all’impegno per la cultura

Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, unisce da tempo il proprio percorso artistico a un’attività dedicata alla promozione della cultura e dell’associazionismo.

Nel suo ruolo di Presidente di E.S.S.E. CULTURA, porta avanti una visione nella quale l’arte non viene considerata esclusivamente come forma di intrattenimento, ma come strumento di partecipazione, crescita e relazione.

“Voce e Corde” si inserisce pienamente in questa prospettiva: la musica diventa il punto di partenza per costruire un momento condiviso, capace di mettere in relazione artisti, pubblico e istituzioni.

La presenza nella locandina anche di Istinti Artistici conferma questa attenzione alla costruzione di percorsi nei quali la creatività possa dialogare con la dimensione sociale e culturale.

Un appuntamento aperto alla città

L’evento del 17 settembre sarà a ingresso libero, favorendo così la partecipazione del pubblico a una serata che vuole essere insieme concerto e occasione di incontro.

L’appuntamento è fissato per:

17 settembre 2026 – ore 18.00
Aula Consiliare – Palazzo Valentini, Roma

Un incontro nel quale la dimensione intima del concerto acustico si unirà a una riflessione più ampia sul ruolo dell’arte.

Perché, soprattutto in una società attraversata da profondi cambiamenti, la cultura continua a rappresentare uno spazio nel quale riconoscersi, confrontarsi e costruire nuove forme di partecipazione.

E il 17 settembre, a Palazzo Valentini, saranno una voce e le corde di una chitarra ad aprire questo dialogo.

Il 20° Meeting Etneo chiude nel segno della passione: Fiat 500, territorio, spettacolo e partecipazione

Tre giorni tra Catania, Adrano, Camporotondo Etneo e l’Etna per celebrare uno dei simboli più amati dell’automobilismo italiano. La manifestazione, patrocinata anche da E.S.S.E. ed E.S.S.E. Sport, ha concluso la ventesima edizione alla Playa di Catania. Il Presidente Salvatore Grasso tra le realtà che hanno sostenuto l’iniziativa.

Si è conclusa con una grande giornata di festa la 20ª edizione del Meeting Etneo – Fiat 500 Club Italia, Coordinamento di Catania, che dall’11 al 13 settembre 2026 ha portato sulle strade della Sicilia orientale la passione per una delle automobili più iconiche della storia italiana.

Tre giornate intense nelle quali il mondo dei motori si è intrecciato con turismo, spettacolo, moda, musica e valorizzazione del territorio, coinvolgendo appassionati, equipaggi, istituzioni, associazioni, partner e pubblico.

La manifestazione, organizzata dal Coordinamento di Catania del Fiat 500 Club Italia, ha potuto contare anche sul patrocinio di E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo e di E.S.S.E. Sport, settore presieduto da Salvatore Grasso, confermando l’attenzione della Rete verso le iniziative capaci di coniugare aggregazione, partecipazione e promozione delle comunità locali.

Tre giorni attraverso la Sicilia orientale

Il Meeting Etneo ha costruito il proprio successo attorno a un programma itinerante che ha coinvolto alcune delle località più suggestive del territorio.

La prima giornata ha avuto come protagonista Catania, con il raduno degli equipaggi, l’esposizione delle vetture nel centro storico e l’apertura ufficiale della manifestazione.

Il sabato la carovana si è invece spostata tra Adrano, il territorio dell’Etna e Camporotondo Etneo, offrendo ai partecipanti non soltanto momenti dedicati alle storiche Fiat 500, ma anche occasioni per conoscere luoghi, paesaggi e testimonianze culturali dell’area etnea.

Il programma ha compreso, tra l’altro, esposizioni statiche, visite al territorio, momenti di intrattenimento e lo Skill Game in Fiat 500, fino alle premiazioni e allo spettacolo conclusivo della seconda giornata.

Un format che ha trasformato il tradizionale raduno automobilistico in un vero e proprio percorso di scoperta della Sicilia.

Il gran finale tra Piazza Palestro e la Playa di Catania

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre ha riportato le Fiat 500 nel cuore di Catania.

L’ultima tappa cittadina si è svolta a Piazza Palestro – Porta Fortino, prima della partenza del corteo in direzione della Playa.

Il gran finale ha avuto come scenario il Villaggio Turistico Europeo, dove motori e passione automobilistica hanno lasciato spazio anche allo spettacolo e alla moda.

Qui sono state proclamate la Miss Fiat 500 vettura e la Miss Fiat 500 modella, in uno dei momenti più partecipati dell’ultima giornata, prima dei riconoscimenti e dei saluti che hanno ufficialmente chiuso la ventesima edizione.

Motori, ma non solo

Uno degli aspetti che ha caratterizzato maggiormente il Meeting Etneo 2026 è stato proprio il suo carattere trasversale.

La Fiat 500 è rimasta naturalmente il filo conduttore dell’intera manifestazione, ma intorno al fascino delle storiche vetture si sono sviluppati momenti dedicati allo spettacolo, alla musica e alla moda.

Un modo per coinvolgere pubblici differenti e trasformare l’evento in una festa capace di andare oltre la dimensione prettamente automobilistica.

Tra i protagonisti dell’ultima fase della manifestazione anche Giada Grasso, 15 anni, che ha ottenuto una doppia affermazione conquistando le fasce di Miss RamaCarShow & PiazzaOro in Tour OPES Sicilia 2026 e Miss Wonder Festival.

Un riconoscimento che ha aggiunto un ulteriore momento di emozione alla giornata conclusiva.

Una manifestazione capace di valorizzare il territorio

Il successo della ventesima edizione conferma anche il valore dei grandi raduni come strumenti di promozione territoriale.

Seguendo le Fiat 500 lungo il percorso del Meeting, partecipanti e visitatori hanno avuto la possibilità di attraversare alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’area catanese ed etnea, mettendo insieme passione motoristica e scoperta del patrimonio locale.

Non a caso la manifestazione ha visto il coinvolgimento e il patrocinio di numerose realtà istituzionali e territoriali.

Nella locandina ufficiale figurano, tra gli altri, la Regione Siciliana, il Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, i Comuni di Catania, Camporotondo Etneo e Adrano, oltre alla partecipazione straordinaria della Polizia di Stato.

Una rete istituzionale alla quale si sono affiancati associazioni, partner, sponsor e operatori privati, contribuendo alla riuscita dell’evento.

E.S.S.E. ed E.S.S.E. Sport al fianco dell’iniziativa

Tra i sostenitori del Meeting Etneo anche E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo, attraverso E.S.S.E. Sport.

La presenza della Rete e del settore guidato dal Presidente Salvatore Grasso assume un significato che va oltre il patrocinio formale.

Manifestazioni di questo tipo rappresentano infatti un esempio di come sport e associazionismo possano dialogare con turismo, cultura e socialità, creando occasioni di incontro e rafforzando il legame tra eventi e territorio.

Proprio a Salvatore Grasso, insieme a OPES Sicilia, è stato rivolto un ringraziamento al termine della manifestazione per il sostegno e la partecipazione al progetto.

Il lavoro del Coordinamento di Catania

Alla base del successo dell’iniziativa c’è naturalmente il lavoro del Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Catania.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Davide Uccio Cappadonna e a tutto lo staff dei cinquecentisti, protagonisti dell’organizzazione e della crescita di un appuntamento arrivato ormai alla sua ventesima edizione.

Riconoscimenti anche alle realtà che hanno collaborato alle iniziative collaterali, tra cui Katia Crisafulli e G&A Agency, oltre alle modelle, ai partecipanti, agli sponsor e a quanti hanno contribuito alla realizzazione delle diverse attività.

Il risultato è stato un evento nel quale la passione per la Fiat 500 è diventata ancora una volta occasione di incontro, condivisione e festa.

Dal ventesimo Meeting lo sguardo è già rivolto al 2027

Venti edizioni rappresentano un traguardo importante, ma non un punto di arrivo.

Dopo tre giorni vissuti tra motori, strade dell’Etna, spettacolo e momenti di convivialità, l’appuntamento è già fissato idealmente per il prossimo anno.

Il Meeting Etneo tornerà infatti nel 2027 con la sua 21ª edizione.

Una nuova pagina da scrivere per una manifestazione che, anno dopo anno, continua a riunire intorno alla Fiat 500 persone, territori e generazioni diverse.

Perché, dietro ogni vettura, non c’è soltanto una storia automobilistica.

C’è una comunità che continua a incontrarsi e a riconoscersi nella stessa passione.

“Musica Senza Barriere: l’Europa accessibile”, da Roma a Bruxelles il progetto di Merysse per una cultura davvero inclusiva

Il 25 settembre a Palazzo Valentini la presentazione del progetto ideato da Maria Teresa De Pierro, Presidente di Istinti Artistici APS e della Divisione E.S.S.E. CULTURA. Tecnologia aptica, musica e diritti culturali al centro di un percorso destinato ad approdare anche al Parlamento europeo.

La musica è di tutti. Ma non tutti possono viverla allo stesso modo.

Da questa consapevolezza nasce “Musica Senza Barriere: l’Europa accessibile”, il progetto ideato e guidato da Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, cantautrice, presidente di Istinti Artistici APS e della Divisione E.S.S.E. CULTURA.

Un’iniziativa che mette insieme musica, tecnologia, inclusione e diritti culturali con un obiettivo preciso: sperimentare nuovi strumenti capaci di rendere l’esperienza musicale dal vivo realmente accessibile anche alle persone sorde e ipoacusiche.

Il progetto sarà presentato in anteprima venerdì 25 settembre, alle ore 11.00, nella Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, in Via IV Novembre 119A a Roma, nel corso di una conferenza della durata di circa due ore curata da Istinti Artistici APS.

Ma quella romana rappresenterà soltanto una delle tappe di un percorso con una prospettiva molto più ampia: “Musica Senza Barriere” sarà infatti presentato anche al Parlamento europeo, portando il tema dell’accessibilità culturale e musicale all’interno di una dimensione europea.

La tecnologia aptica per “sentire” la musica attraverso il corpo

Il cuore innovativo del progetto è rappresentato dall’utilizzo della tecnologia aptica applicata alla musica.

Si tratta di sistemi capaci di trasformare le frequenze sonore in vibrazioni percepibili attraverso il corpo, aprendo nuove possibilità nella fruizione della musica per chi non può percepirla attraverso i tradizionali canali uditivi.

L’obiettivo non è semplicemente quello di rendere possibile la presenza delle persone sorde e ipoacusiche a un concerto o a una performance.

La sfida è molto più ambiziosa: consentire loro di partecipare realmente all’esperienza musicale, percependo ritmo, intensità e frequenze attraverso una modalità differente ma altrettanto coinvolgente.

È proprio su questo principio che si fonda la visione di “Musica Senza Barriere”: l’accessibilità non deve limitarsi alla possibilità di entrare in uno spazio culturale, ma deve tradursi nella concreta possibilità di vivere, sentire e condividere ciò che accade al suo interno.

Arte, innovazione e diritti culturali

Il progetto nasce quindi nel punto di incontro tra mondi apparentemente differenti.

Da una parte la musica e la creatività artistica. Dall’altra la ricerca tecnologica. E al centro il tema dei diritti culturali e dell’accessibilità.

“Musica Senza Barriere” vuole dimostrare come l’innovazione possa diventare uno strumento al servizio delle persone, abbattendo quegli ostacoli che ancora oggi rendono parziale la partecipazione alla vita culturale.

Una prospettiva che assume particolare valore perché non affronta l’accessibilità soltanto come problema tecnico, ma come principio di partecipazione e inclusione sociale.

Il progetto è già sostenuto da FIAS – Federazione Italiana Associazioni Sordi, a testimonianza della volontà di sviluppare un percorso costruito attraverso il confronto diretto con le realtà che rappresentano le persone alle quali l’iniziativa intende rivolgersi.

Il 25 settembre la presentazione a Roma

L’appuntamento di Palazzo Valentini sarà il primo importante momento pubblico di presentazione e approfondimento del progetto.

La conferenza sarà promossa in collaborazione con Fabrizio Santori e si articolerà attraverso interventi istituzionali, momenti di confronto e una performance artistica.

Il programma prevede innanzitutto i saluti istituzionali di Fabrizio Santori, ai quali seguirà la presentazione di “Musica Senza Barriere” a cura della stessa Merysse.

Spazio quindi a un panel dedicato a tecnologia, arte, accessibilità e partecipazione culturale, con il coinvolgimento di rappresentanti di FIAS, enti locali e delle realtà impegnate nello sviluppo del progetto.

Un approfondimento specifico sarà dedicato all’esperienza aptica e alle possibilità che le nuove tecnologie possono offrire per rendere sempre più inclusiva la fruizione degli eventi musicali.

A chiudere la mattinata sarà una live performance di Merysse, attraverso la quale il progetto passerà dalla dimensione teorica all’esperienza artistica.

Dalla sperimentazione sul territorio a una prospettiva europea

Uno degli elementi più significativi di “Musica Senza Barriere” è proprio la volontà di partire dall’esperienza concreta per costruire un modello potenzialmente replicabile.

Il progetto mette infatti in relazione territori, comunità, associazioni, istituzioni, innovazione e cultura, con l’ambizione di svilupparsi prima a livello nazionale e successivamente in una dimensione europea.

La futura presentazione al Parlamento europeo rappresenta, in questa prospettiva, un passaggio particolarmente importante.

Il tema dell’accessibilità agli eventi culturali supera infatti i confini dei singoli territori e pone una questione più generale: in che modo l’Europa può utilizzare innovazione e tecnologia per garantire una partecipazione culturale realmente inclusiva?

Ed è proprio questa la domanda che il progetto intende portare all’attenzione delle istituzioni.

Maria Teresa De Pierro e l’impegno di E.S.S.E. CULTURA

Alla guida del progetto c’è Maria Teresa De Pierro – Merysse, che affianca alla propria attività artistica l’impegno associativo come presidente di Istinti Artistici APS e della Divisione E.S.S.E. CULTURA.

Un percorso che trova in “Musica Senza Barriere” una sintesi naturale tra espressione artistica e funzione sociale della cultura.

Per E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo, il progetto rappresenta inoltre un esempio concreto di come la propria Rete possa sviluppare iniziative che vadano oltre i confini tradizionali dello sport, valorizzando cultura, inclusione, innovazione e partecipazione.

Attraverso la Divisione E.S.S.E. CULTURA, la Rete sostiene infatti una concezione della cultura come spazio aperto, accessibile e capace di creare relazioni.

Quando accessibilità significa partecipazione

Il messaggio che accompagna l’iniziativa è chiaro:

la musica è di tutti.

Ma perché questa affermazione possa essere realmente tradotta nella pratica, è necessario superare l’idea che l’accessibilità coincida semplicemente con la possibilità di assistere a un evento.

Essere presenti non significa necessariamente poter partecipare pienamente.

“Musica Senza Barriere” prova quindi a compiere un passo ulteriore: utilizzare l’innovazione per trasformare l’esperienza culturale e permettere a un numero sempre maggiore di persone di viverla in maniera diretta e coinvolgente.

Da Roma all’Europa, il progetto pone così una domanda destinata a diventare sempre più centrale nel dibattito culturale contemporaneo:

come possiamo costruire una cultura davvero senza barriere?

Il 25 settembre, a Palazzo Valentini, inizierà da questa domanda un percorso che punta lontano.

SSD e fiscalità: art. 148, Legge 398 e lucratività attenuata – Seconda parte

Seconda parte dell’approfondimento sulle Società Sportive Dilettantistiche: quando i corrispettivi dei tesserati possono essere decommercializzati, come funziona il regime 398 e perché la possibilità di distribuire utili impone una scelta fiscale da valutare con attenzione

Nella prima parte del nostro approfondimento abbiamo analizzato la struttura delle Società Sportive Dilettantistiche, la loro natura societaria, l’iscrizione al RASD, gli obblighi contabili e il lavoro sportivo.

In questa seconda parte entriamo nel cuore di uno degli aspetti più complessi della disciplina delle SSD: la fiscalità.

Tre sono i temi che meritano particolare attenzione: articolo 148 del TUIR, Legge 398/1991 e lucratività attenuata prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021.

Norme diverse, con finalità differenti, che nella gestione quotidiana vengono spesso sovrapposte. Ed è proprio da questa sovrapposizione che possono nascere gli errori più rilevanti.

La relazione tecnica alla base di questo approfondimento evidenzia infatti un principio essenziale: qualifica sportiva, natura societaria e diritto alle agevolazioni fiscali appartengono a piani distinti.

Essere una SSD non significa essere fiscalmente “non commerciale”

La prima convinzione da superare è che una SSD, in quanto società sportiva senza fini di lucro, possa considerare automaticamente non imponibili tutte le proprie entrate.

Non è così.

Una SSD costituita nella forma di S.r.l. è innanzitutto una società di capitali e rientra tra i soggetti passivi IRES. Le agevolazioni previste per lo sport dilettantistico intervengono soltanto quando ricorrono gli specifici presupposti stabiliti dalle singole norme.

Occorre pertanto esaminare separatamente:

  • corrispettivi versati da soci e tesserati;
  • sponsorizzazioni;
  • pubblicità;
  • merchandising;
  • gestione di servizi;
  • contributi;
  • altre attività commerciali.

Non esiste, in altre parole, una fiscalità unica della SSD.

Articolo 148 TUIR: perché è così importante

L’articolo 148, comma 3, TUIR rappresenta una delle agevolazioni fiscalmente più rilevanti per il mondo sportivo dilettantistico.

La norma consente, quando ricorrono tutte le condizioni previste, di non considerare commerciali determinate attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici da parte dei soggetti individuati dalla disposizione, tra i quali assumono particolare rilievo soci e tesserati.

Pensiamo a una SSD che organizza corsi sportivi e incassa dai propri tesserati:

300.000 euro annui di corrispettivi per corsi e allenamenti.

Se sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa, quelle somme possono essere decommercializzate ai fini delle imposte sui redditi.

Non significa applicare un’imposta ridotta.

Significa qualcosa di ancora più rilevante:

quei corrispettivi, ricorrendone le condizioni, non vengono considerati ricavi commerciali ai fini dell’IRES.

È evidente quindi quale possa essere il valore economico dell’articolo 148 per una SSD che realizza gran parte delle proprie entrate attraverso l’attività sportiva resa ai tesserati.

Il tesseramento da solo non basta

Essere tesserati non rende automaticamente non imponibile qualsiasi somma versata alla società.

Devono essere verificati contemporaneamente:

il soggetto che effettua il pagamento, il corretto tesseramento, la natura dell’attività prestata, il collegamento diretto con le finalità istituzionali e la presenza dei requisiti statutari richiesti.

La semplice indicazione in ricevuta di espressioni come “quota corso”, “quota sportiva” o “contributo attività” non modifica la natura sostanziale dell’operazione.

È sempre la realtà del rapporto a determinare il trattamento fiscale.

Il comma 8 dell’articolo 148: il vero punto critico

L’agevolazione del comma 3 non opera isolatamente.

Per beneficiarne occorre rispettare anche le condizioni previste dal comma 8 dell’articolo 148.

Tra queste assume particolare importanza il:

divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo le ipotesi imposte dalla legge.

Ed è proprio questa condizione a creare il problema di coordinamento con una delle più importanti novità introdotte dalla Riforma dello Sport: la lucratività attenuata.

La Legge 398/1991: un’agevolazione diversa

L’articolo 148 e la Legge 398/1991 non sono la stessa cosa.

Questa distinzione è fondamentale.

L’articolo 148 risponde alla domanda:

“Questo corrispettivo è fiscalmente commerciale oppure può essere decommercializzato?”

La Legge 398 risponde invece a un’altra domanda:

“Una volta accertato che questo provento è commerciale, con quali modalità vengono determinati reddito imponibile e IVA?”

La Legge 398 è attualmente utilizzabile, ricorrendone tutti i requisiti, dagli enti sportivi dilettantistici indicati dalla normativa che abbiano conseguito nel periodo precedente proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 400.000 euro.

Come funziona la 398

Il principale vantaggio ai fini delle imposte sui redditi consiste nell’applicazione di un coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali interessati dal regime, ferme restando le ulteriori componenti imponibili previste dalla normativa.

Prendiamo una SSD che realizza:

100.000 euro di sponsorizzazioni.

In termini semplificati:

  • proventi commerciali: €100.000;
  • coefficiente di redditività: 3%;
  • reddito imponibile: €3.000;
  • IRES al 24%: €720.

Anche sul versante IVA opera una determinazione forfetaria: per la generalità delle operazioni interessate dal regime la detrazione forfetaria è normalmente pari al 50% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili.

La relazione predisposta per questo approfondimento evidenziava proprio questa distinzione tra decommercializzazione dell’articolo 148 e determinazione forfetaria dei proventi commerciali mediante la 398.

Articolo 148 e 398 possono convivere

Ed è proprio qui che si comprende il funzionamento tipico di molte SSD.

Ipotizziamo una società che nell’anno realizzi:

€300.000 da corsi sportivi dei tesserati
€100.000 da sponsorizzazioni.

Se possiede tutti i requisiti:

€300.000 dei corsi
→ possono essere decommercializzati ai sensi dell’articolo 148;

€100.000 di sponsorizzazioni
→ restano proventi commerciali;

ma, se la società può utilizzare la 398:

i €100.000 commerciali possono essere assoggettati al relativo regime forfetario.

Quindi l’articolo 148 e la Legge 398 non sono alternativi: possono agire contemporaneamente su componenti differenti dell’attività della stessa SSD.

Questo è probabilmente uno dei concetti più importanti nella fiscalità sportiva.

La lucratività attenuata cambia lo scenario

La Riforma dello Sport ha introdotto una novità che rende il quadro molto più interessante, ma anche più complesso.

L’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 consente alle SSD costituite come società di capitali e, con le specificità previste, alle cooperative di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dopo la copertura delle perdite pregresse, all’aumento gratuito del capitale oppure alla distribuzione di dividendi ai soci.

Il dividendo incontra inoltre un ulteriore limite collegato al rendimento del capitale effettivamente versato: non può superare il tasso massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali. La legge consente inoltre il rimborso al socio del capitale effettivamente versato nei limiti stabiliti dalla disposizione.

È quella che viene comunemente definita:

“lucratività attenuata”.

La SSD resta quindi, secondo la disciplina sportiva, un ente senza fini di lucro, ma viene ammessa una limitata remunerazione del capitale investito.

Il problema: ciò che è ammesso civilisticamente può non esserlo fiscalmente

È qui che emerge il nodo centrale.

Il D.Lgs. 36/2021 consente alla SSD di prevedere una limitata distribuzione degli utili.

L’articolo 148, comma 8, TUIR, per riconoscere la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, pretende invece un divieto assoluto di distribuzione secondo le condizioni previste dalla normativa fiscale.

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 è intervenuta espressamente su questo punto.

L’Agenzia ha chiarito che le SSD costituite secondo la nuova disciplina del D.Lgs. 36/2021 possono beneficiare dell’articolo 148, comma 3, ma devono rispettare le ulteriori condizioni del comma 8. In sostanza, la non lucratività richiesta dalla disciplina sportiva non è sufficiente, da sola, a garantire l’agevolazione fiscale.

Il risultato è particolarmente importante:

la SSD che vuole mantenere la decommercializzazione dell’articolo 148 deve strutturare lo statuto in maniera compatibile con il divieto fiscale di distribuzione richiesto dal comma 8.

La possibilità concessa dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 e la disciplina fiscale dell’articolo 148 devono pertanto essere coordinate già in fase statutaria.

Distribuire utili o mantenere l’articolo 148?

La domanda diventa allora strategica.

Una SSD può preferire:

rinunciare alla distribuzione degli utili, mantenendo – ricorrendone tutti gli altri requisiti – la possibilità di utilizzare la decommercializzazione dell’articolo 148;

oppure può scegliere un modello che consenta la lucratività attenuata, accettando le conseguenze sulle agevolazioni che richiedono il divieto assoluto.

Non esiste una risposta valida per tutte le società.

Per una SSD che vive prevalentemente dei corrispettivi versati da centinaia di tesserati, il valore dell’articolo 148 può essere enormemente superiore al possibile dividendo distribuibile.

Per una società caratterizzata invece da rilevanti investimenti patrimoniali e da un modello economico maggiormente orientato ai ricavi commerciali, la possibilità di remunerare entro determinati limiti il capitale dei soci può assumere un significato differente.

E la Legge 398? La questione è più complessa

Qui occorre evitare conclusioni troppo semplicistiche.

La perdita dell’articolo 148 in presenza di uno statuto incompatibile con il relativo comma 8 emerge oggi chiaramente dalla posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Più delicata è invece la questione della compatibilità tra lucratività attenuata e Legge 398/1991 in senso stretto.

La Legge 398, nel testo vigente, si riferisce alle associazioni e società sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, mentre l’articolo 90 della Legge 289/2002 aveva esteso il regime alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Il D.Lgs. 36/2021, tuttavia, colloca espressamente la possibilità di una limitata distribuzione degli utili all’interno dell’articolo rubricato proprio “Assenza di fine di lucro”.

Da qui nasce il problema interpretativo.

Una tesi sostiene che la lucratività attenuata non trasformi la SSD in una normale società lucrativa e che, pertanto, possa continuare a essere considerata “senza fine di lucro” anche ai fini della 398.

L’altra impostazione, più prudenziale, sottolinea invece che il requisito soggettivo della Legge 398 e della normativa che ne ha esteso l’applicazione alle SSD richiede particolare cautela quando lo statuto consenta effettivamente la distribuzione di dividendi.

La Circolare 7/E/2026 ha affrontato espressamente il conflitto con l’articolo 148, ma non ha sciolto in termini altrettanto netti e generali il nodo della compatibilità della lucratività attenuata con la Legge 398 propriamente detta.

Per questa ragione non appare corretto affermare né che:

“la lucratività attenuata fa certamente perdere la 398”

né, all’opposto, che:

“la 398 è certamente e integralmente compatibile con la distribuzione degli utili”.

Si tratta ancora di un terreno che richiede una valutazione professionale prudente.

Una scelta che deve essere fatta prima, non dopo

Il punto centrale è che questa decisione non dovrebbe essere presa quando arriva il momento di approvare il bilancio e ci si accorge che esistono utili distribuibili.

La scelta dovrebbe essere compiuta a monte, quando viene predisposto o modificato lo statuto della SSD.

Occorre chiedersi:

  • qual è la composizione dei ricavi della società?
  • quanto pesano i corrispettivi dei tesserati?
  • quanto pesano sponsorizzazioni e altre attività commerciali?
  • la SSD applica o intende applicare la Legge 398?
  • i soci hanno realmente l’esigenza di remunerare il capitale investito?
  • quale vantaggio economico deriverebbe dalla distribuzione?
  • quali benefici fiscali potrebbero essere sacrificati?

Soltanto dopo aver risposto a queste domande è possibile costruire uno statuto coerente con il modello economico della società.

Un esempio rende evidente la scelta

Consideriamo una SSD con:

€500.000 di corrispettivi sportivi dei tesserati;
€100.000 di sponsorizzazioni;
€100.000 di capitale sociale;
€80.000 di utile civilistico.

La possibilità di distribuire una parte dell’utile è comunque soggetta ai limiti della lucratività attenuata e al tetto di rendimento previsto dall’articolo 8.

Il vantaggio economico per i soci potrebbe quindi essere relativamente limitato.

Se però la società, per esercitare quella facoltà, non potesse più rispettare le condizioni dell’articolo 148, dovrebbe confrontare il potenziale dividendo con il valore fiscale della decommercializzazione di €500.000 di corrispettivi sportivi.

In una struttura di questo tipo la scelta potrebbe risultare evidentemente sbilanciata a favore del mantenimento del regime di piena non lucratività fiscale.

In una SSD con una struttura di ricavi completamente diversa, la conclusione potrebbe invece cambiare.

Cosa non si perde automaticamente

È importante chiarire anche l’altro lato della questione.

La scelta della lucratività attenuata non determina automaticamente la perdita della qualifica di SSD.

Se vengono rispettati i requisiti del D.Lgs. 36/2021, la società continua a essere un ente sportivo dilettantistico.

Non vengono quindi automaticamente meno gli istituti che dipendono dalla qualifica sportiva e dalla specifica disciplina del lavoro sportivo.

Il problema riguarda, piuttosto, quelle singole agevolazioni fiscali che richiedono requisiti ulteriori e più rigorosi rispetto alla sola qualifica sportiva.

È ancora una volta la dimostrazione che:

essere una SSD e avere diritto a una determinata agevolazione fiscale sono due questioni differenti.

Anche la 398 si arricchisce di una novità nel 2026

La Circolare 7/E ha inoltre confermato l’applicabilità alle SSD che operano legittimamente nel regime 398 dell’agevolazione relativa a determinati proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali e alle raccolte pubbliche di fondi.

Dal 2026, ricorrendone le condizioni, il limite complessivo è pari a 51.645,69 euro, per un massimo di due eventi per periodo d’imposta.

Anche in questo caso, però, l’agevolazione non deve essere interpretata come una generale detassazione delle manifestazioni organizzate dalla SSD: occorre rispettare le condizioni previste dalla normativa.

Tre norme, tre funzioni differenti

Possiamo quindi riassumere il sistema in questo modo:

Norma Funzione principale
Art. 148 TUIR può decommercializzare determinati corrispettivi specifici
Legge 398/1991 determina forfetariamente reddito e IVA di determinati proventi commerciali
Art. 8 D.Lgs. 36/2021 disciplina l’assenza di lucro e consente alle SSD di capitali una limitata remunerazione del capitale

Il problema nasce quando queste norme devono essere utilizzate contemporaneamente.

Ed è proprio allora che lo statuto diventa uno strumento fiscale oltre che societario.

La Circolare 7/E impone una verifica degli statuti

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2026 rende opportuno, soprattutto per le SSD già esistenti, effettuare un vero e proprio check fiscale dello statuto.

La verifica dovrebbe essere svolta almeno su due livelli:

conformità sportivo-civilistica
→ articoli 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021;

conformità fiscale
→ condizioni necessarie per le agevolazioni che la SSD intende concretamente utilizzare.

Uno statuto può essere perfettamente valido per mantenere l’iscrizione al RASD e contemporaneamente non essere adeguato per ottenere una specifica agevolazione tributaria.

È questa una delle principali conseguenze operative emerse nel 2026.

La fiscalità della SSD non può essere scelta “a pacchetto”

Il vero messaggio che emerge dall’evoluzione normativa è che non esiste un unico “regime fiscale delle SSD”.

Bisogna evitare formule troppo semplicistiche come:

“La SSD è in 398, quindi tutto è agevolato”

oppure:

“La SSD è senza scopo di lucro, quindi i corsi non sono imponibili”.

La sequenza corretta è un’altra.

Prima occorre stabilire la natura di ogni entrata.

Poi occorre verificare se quella specifica entrata può beneficiare di una norma di decommercializzazione.

Se rimane commerciale, bisogna stabilire se può essere assoggettata alla Legge 398 oppure al regime ordinario.

Infine, occorre verificare che lo statuto e il comportamento concreto della società siano coerenti con il regime utilizzato.

Conclusioni: prima il modello, poi il regime fiscale

La Riforma dello Sport ha ampliato le possibilità organizzative delle SSD consentendo anche, entro limiti molto precisi, una forma di remunerazione del capitale.

Ma proprio questa maggiore flessibilità rende necessaria una scelta consapevole.

Per molte SSD il vero patrimonio fiscale non è rappresentato soltanto dalla Legge 398, ma dalla possibile combinazione tra decommercializzazione dei corrispettivi sportivi e regime forfetario sui proventi commerciali.

La lucratività attenuata può essere un’opportunità per determinate strutture societarie, ma non dovrebbe mai essere introdotta valutando soltanto la possibilità di distribuire dividendi.

Prima di modificare lo statuto occorre misurare ciò che la società potrebbe guadagnare e, soprattutto, ciò che potrebbe perdere.

Il principio da ricordare è quindi molto semplice:

articolo 148, Legge 398 e lucratività attenuata non sono tre agevolazioni da sommare automaticamente, ma tre discipline che devono essere coordinate in funzione del modello economico e statutario della singola SSD.

Ed è proprio nella capacità di compiere questa valutazione preventiva che oggi si misura una gestione realmente professionale della Società Sportiva Dilettantistica.

Articolo aggiornato al 9 settembre 2026. I riferimenti tengono conto della normativa vigente e dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. L’applicazione delle singole disposizioni deve essere verificata sulla concreta situazione statutaria, economica e fiscale della SSD.

Premio Europeo dello Sport E.S.S.E., a Oggiono una giornata dedicata ai campioni e ai valori dello sport

L’iniziativa, organizzata dal Delegato E.S.S.E. Lombardia Marcello Muscariello, ha celebrato atleti, società e dirigenti nel segno del talento, dell’impegno e dell’ispirazione

Si è svolta a Oggiono, in provincia di Lecco, la tappa del Premio Europeo dello Sport E.S.S.E., l’iniziativa promossa da E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo per celebrare l’eccellenza sportiva, valorizzare i campioni e riconoscere il merito di atleti, società e dirigenti che ogni giorno contribuiscono alla crescita dello sport.

L’evento, tenutosi il 6 settembre, è stato organizzato su iniziativa di Marcello Muscariello, Delegato E.S.S.E. Lombardia, che ha voluto portare sul territorio un momento di riconoscimento, partecipazione e condivisione dedicato al mondo sportivo nelle sue diverse espressioni.

Il Premio Europeo dello Sport E.S.S.E. nasce con una missione precisa: onorare gli sportivi e i campioni di tutte le discipline, non soltanto per i risultati raggiunti, ma anche per i valori che lo sport rappresenta e trasmette.

Lo sport come valore che unisce

“Celebriamo l’eccellenza, premiamo i campioni” è il messaggio che ha accompagnato l’iniziativa.

Un messaggio chiaro, che racchiude lo spirito del premio: riconoscere il talento, ma anche il sacrificio, la passione, la costanza, la disciplina e la capacità dello sport di generare esempi positivi.

Il Premio Europeo dello Sport E.S.S.E. non vuole essere soltanto una cerimonia di premiazione, ma un’occasione per raccontare storie, percorsi e persone. Dietro ogni atleta, ogni società e ogni dirigente sportivo ci sono infatti impegno quotidiano, dedizione, lavoro silenzioso, educazione al rispetto delle regole e capacità di costruire comunità.

Per E.S.S.E., lo sport è molto più della competizione: è crescita, inclusione, socialità, benessere, educazione e responsabilità.

Una tappa significativa per il territorio

La tappa di Oggiono ha rappresentato un momento importante nel percorso dei riconoscimenti sportivi promossi da E.S.S.E., confermando la volontà dell’Ente di valorizzare i territori e di portare il premio vicino alle comunità sportive locali.

L’iniziativa ha visto momenti di intervento pubblico, saluti, testimonianze e premiazioni, in un clima di partecipazione e condivisione.

Le immagini dell’evento raccontano una manifestazione vissuta in modo diretto, con la presenza di pubblico, rappresentanti del territorio e protagonisti del mondo sportivo, riuniti per celebrare ciò che accomuna ogni disciplina: la passione per lo sport e il valore delle persone.

Il ruolo di Marcello Muscariello

Particolare rilievo assume il ruolo di Marcello Muscariello, Delegato E.S.S.E. per la Lombardia, promotore e organizzatore dell’iniziativa.

Il suo impegno ha consentito di portare a Oggiono una tappa del Premio Europeo dello Sport E.S.S.E., contribuendo a rafforzare la presenza dell’Ente sul territorio e a valorizzare il lavoro di chi opera quotidianamente nel mondo sportivo.

L’organizzazione di eventi come questo conferma l’importanza dei delegati territoriali nella costruzione della rete E.S.S.E.: figure che rappresentano un punto di collegamento tra l’Ente, le comunità locali, le associazioni, le società sportive e le persone che vivono lo sport ogni giorno.

Premiare atleti, società e dirigenti

Il Premio Europeo dello Sport E.S.S.E. si rivolge ad atleti, società e dirigenti sportivi, con l’obiettivo di riconoscere non solo i risultati agonistici, ma anche il contributo umano, educativo e sociale offerto allo sport.

Ogni disciplina sportiva porta con sé storie diverse, ma un unico grande valore: la capacità di formare persone, creare legami, superare limiti e generare entusiasmo.

Per questo il premio intende celebrare chi, con il proprio percorso, rappresenta un esempio di passione, determinazione e ispirazione.

Un messaggio che guarda al futuro

La tappa di Oggiono si inserisce nel più ampio percorso di crescita di E.S.S.E. nel mondo dello sport dilettantistico e sociale.

L’obiettivo è costruire una rete sempre più forte, capace di valorizzare le eccellenze sportive, sostenere le realtà del territorio e promuovere una cultura dello sport fondata su merito, partecipazione, inclusione e responsabilità.

Il messaggio conclusivo dell’iniziativa sintetizza perfettamente lo spirito del premio:

Lo sport unisce. Il merito ispira. Il riconoscimento motiva.

Con il Premio Europeo dello Sport E.S.S.E., l’Ente Sportivo Sociale Europeo conferma il proprio impegno nel dare valore alle persone, alle discipline, alle società e ai dirigenti che rendono lo sport uno strumento di crescita e comunità.

A Oggiono, grazie all’iniziativa del Delegato E.S.S.E. allo Sport Marcello Muscariello, questo messaggio ha trovato una nuova importante espressione.

Insieme, valorizziamo il talento.

EURO EXCELLENCE AWARDS 2026

EURO EXCELLENCE AWARDS 2026

Il valore che unisce talento, impegno ed eccellenza

19 settembre 2026 – Misterbianco (CT)
Wonder Festival – SiciliaFiera

Promosso da E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo
Dopo Roma, Milano, Bruxelles e San Marino, il percorso dei riconoscimenti promossi da E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo – compie una nuova importante tappa.
Il 19 settembre 2026, in occasione del Wonder Festival, a Misterbianco, presso SiciliaFiera, arriva EURO EXCELLENCE AWARDS, un premio dedicato alle persone, alle realtà e alle storie che rappresentano esempi di eccellenza nel mondo dello sport, dello spettacolo, della musica, della cultura, dell’imprenditoria e del sociale.
Un evento che nasce con una visione precisa: andare oltre il semplice riconoscimento del successo per premiare il valore che c’è dietro ogni risultato.

IL PREMIO
Euro Excellence Awards vuole riconoscere donne, uomini, professionisti, artisti, sportivi, imprenditori, associazioni e realtà che, attraverso il proprio lavoro, il talento, l’impegno e la responsabilità sociale, hanno saputo distinguersi e lasciare un segno positivo nella società.
Non esiste un solo modo di essere un’eccellenza.
Può esserlo un atleta che raggiunge un grande risultato sportivo, ma anche chi utilizza lo sport come strumento di inclusione.
Può esserlo un artista capace di emozionare il pubblico, un cantante che attraverso la musica comunica un messaggio, un imprenditore che crea sviluppo e occupazione, un professionista che innova, un volontario che dedica il proprio tempo agli altri o una persona che, lontano dai riflettori, realizza qualcosa di straordinario per la propria comunità.
Euro Excellence Awards
vuole raccontare e premiare proprio queste storie.

LA MISSION
Il premio nasce dalla volontà di E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo di creare un appuntamento capace di mettere in relazione mondi apparentemente differenti attraverso un denominatore comune:

L’ECCELLENZA.
Eccellenza intesa non soltanto come successo, notorietà o risultato raggiunto, ma come combinazione di talento, sacrificio, professionalità, innovazione, responsabilità e valore umano.
L’obiettivo è individuare e valorizzare personalità e realtà capaci di diventare esempi positivi, soprattutto per le nuove generazioni.

EURO EXCELLENCE AWARDS
LE CATEGORIE:

🏆 SPORT EXCELLENCE
Dedicato ad atleti, tecnici, dirigenti e personalità che si sono distinte per risultati, carriera, impegno e diffusione dei valori autentici dello sport.

🎭 ENTERTAINMENT EXCELLENCE
Per protagonisti del cinema, della televisione, del teatro, della comicità e del mondo dello spettacolo che si sono distinti per talento e percorso professionale.

🎵 MUSIC EXCELLENCE
Il premio della sezione Music Excellence rappresenta l’evoluzione, in occasione della X edizione del Premio Sicily Music Award, del percorso ideato e organizzato da Maurizio Raciti. Un riconoscimento che raccoglie e valorizza l’esperienza maturata nel corso delle precedenti edizioni, proiettandola in una nuova dimensione all’interno di Euro Excellence Awards.
È dedicato a cantanti, musicisti, compositori, autori e professionisti che hanno contribuito alla valorizzazione della musica e della cultura musicale.

🎨 CULTURE & ART EXCELLENCE
Per personalità del mondo della cultura, dell’arte, della letteratura, della comunicazione e della creatività.

💼 BUSINESS EXCELLENCE
Dedicato a imprenditori e aziende che rappresentano esempi di capacità imprenditoriale, sviluppo, qualità e valorizzazione del territorio.

💡 INNOVATION EXCELLENCE
Per professionisti, imprese, ricercatori e realtà capaci di introdurre innovazione, tecnologia e nuove idee al servizio della società.

❤ SOCIAL EXCELLENCE
Dedicato a persone, associazioni e organizzazioni che si distinguono per iniziative di inclusione, solidarietà, educazione e sostegno alle persone più fragili.

🤝 VOLUNTEERING EXCELLENCE
Un riconoscimento a chi dedica tempo, competenze ed energie al volontariato e al servizio della comunità.

🌱 YOUNG EXCELLENCE
Dedicato ai giovani talenti che si stanno distinguendo nello sport, nell’arte, nello studio, nella cultura, nell’imprenditoria, nell’innovazione o nel sociale.

🌍 TERRITORY EXCELLENCE
Per personalità, enti e realtà che attraverso la propria attività contribuiscono alla promozione, alla crescita e alla valorizzazione del territorio.

🫶 INCLUSION EXCELLENCE
Dedicato a progetti e personalità che attraverso sport, cultura, lavoro, arte e iniziative sociali favoriscono concretamente inclusione e pari opportunità.

⭐ LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Il riconoscimento speciale alla carriera destinato a personalità che, attraverso un lungo percorso professionale e umano, hanno rappresentato un punto di riferimento nel proprio settore.

🏅 EURO EXCELLENCE SPECIAL AWARD
Il riconoscimento speciale della manifestazione.
Un premio attribuito a una personalità che, indipendentemente dal settore di appartenenza, abbia rappresentato in maniera particolarmente significativa i principi di eccellenza, impegno, talento e valore umano che ispirano l’evento.

EURO EXCELLENCE AWARDS 2026
19 SETTEMBRE 2026
MISTERBIANCO – SICILIAFIERA
In occasione del WONDER FESTIVAL
Una cornice capace di riunire pubblico, sport, spettacolo, cultura, intrattenimento e nuove generazioni diventa il luogo ideale per celebrare le eccellenze provenienti da settori differenti.
La serata alternerà premiazioni, testimonianze, racconti, ospiti e momenti di spettacolo, trasformando la consegna dei riconoscimenti in un’occasione per conoscere le persone e le storie che si nascondono dietro ogni eccellenza.
UN PREMIO, TANTE STORIE, UN UNICO VALORE
Dallo sport alla musica.
Dallo spettacolo all’imprenditoria.
Dalla cultura all’innovazione.
Dal sociale al volontariato.
Euro Excellence Awards
vuole essere il luogo nel quale mondi differenti si incontrano per celebrare ciò che realmente li accomuna:

IL VALORE DELLE PERSONE.
L’Ente Sportivo Sociale Europeo, nella persona del presidente nazionale, dott. Massimo Di Mauro insieme a ESSE Sport del presidente Salvatore Grasso ringraziano il presidente di Expo Mediterraneo, Rosario Alfino, per l’opportunità di poter portare questo premio all’interno di un evento così importante.
EURO EXCELLENCE AWARDS 2026 Celebrating Talent. Inspiring Excellence

Società Sportive Dilettantistiche: regole, fiscalità e adempimenti dopo la Riforma dello Sport (Prima Parte)

Dalla costituzione al RASD, dalla Legge 398/1991 al lavoro sportivo: cosa devono sapere oggi dirigenti e amministratori delle SSD

Le Società Sportive Dilettantistiche, comunemente indicate con l’acronimo SSD, rappresentano oggi uno degli strumenti più strutturati attraverso i quali organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche.

Ma parlare di SSD significa muoversi contemporaneamente su più piani: quello societario, quello sportivo, quello fiscale, quello previdenziale e quello relativo agli adempimenti introdotti dalla Riforma dello Sport.

Ed è proprio questa sovrapposizione di regole a rendere la loro gestione particolarmente delicata.

Una SSD, infatti, non è semplicemente una normale società a responsabilità limitata che inserisce lo sport nel proprio oggetto sociale. Allo stesso tempo, non è neppure assimilabile automaticamente a un’associazione sportiva dilettantistica.

È una società di capitali – nella maggior parte dei casi una SSD a responsabilità limitata – che, rispettando i requisiti stabiliti dalla normativa sportiva, acquisisce la qualifica di ente sportivo dilettantistico.

Il quadro normativo di riferimento ruota principalmente attorno al D.Lgs. 36/2021, al D.Lgs. 39/2021, alla Legge 398/1991, all’articolo 148 del TUIR, alla disciplina IVA e alle numerose disposizioni relative al lavoro sportivo.

Un sistema diventato ancora più articolato dopo i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026.

Una società di capitali dentro l’ordinamento sportivo

La prima caratteristica da comprendere è che la SSD non costituisce un nuovo tipo societario autonomo.

Una SSD a r.l. resta una S.r.l. e continua quindi a essere regolata, sotto il profilo societario, dalle disposizioni del Codice civile.

Ha un capitale sociale, soci titolari di quote, organi amministrativi, bilancio d’esercizio, obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e responsabilità patrimoniale normalmente limitata al patrimonio della società.

A questa struttura societaria si sovrappone però la disciplina sportiva.

Per acquisire e mantenere la qualifica di ente sportivo dilettantistico è necessario, tra l’altro, essere affiliati a una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto e risultare iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD.

Ed è proprio il RASD a certificare ufficialmente la natura sportiva dilettantistica dell’ente.

L’iscrizione al Registro non deve però essere considerata una semplice formalità.

La società deve mantenere nel tempo i requisiti statutari e sportivi, svolgere concretamente attività sportiva dilettantistica e assicurare il corretto aggiornamento delle informazioni richieste.

Lo statuto è il primo vero snodo della SSD

Particolare importanza assume lo statuto.

Il D.Lgs. 36/2021 richiede che lo statuto individui chiaramente, tra gli altri elementi, denominazione, sede, rappresentanza legale, assenza di finalità lucrative, disciplina economico-finanziaria, scioglimento e destinazione del patrimonio.

Soprattutto, deve essere previsto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva.

La conformità statutaria non ha soltanto valore formale.

Uno statuto non conforme può impedire l’iscrizione al RASD o determinare, nei casi previsti, la cancellazione di una società già iscritta.

Ma oggi occorre prestare attenzione a un ulteriore elemento: statuto sportivamente corretto e statuto fiscalmente idoneo non sono necessariamente la stessa cosa.

Ed è uno dei temi più rilevanti emersi nel 2026.

Assenza di scopo di lucro e “lucratività attenuata”

La Riforma dello Sport ha introdotto per le società sportive di capitali un’importante novità.

La regola generale continua a prevedere che utili e avanzi di gestione siano destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

L’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 consente però alle SSD di capitali, entro precisi limiti, una forma di lucratività attenuata.

Una parte degli utili può quindi essere destinata, nei limiti stabiliti dalla legge, all’aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi.

Si tratta di una possibilità rilevante soprattutto per quelle società nelle quali i soci effettuano investimenti patrimoniali significativi.

Ma attenzione: ciò che è consentito dalla normativa sportiva non è automaticamente neutro dal punto di vista fiscale.

Ed è qui che emerge uno dei passaggi più importanti della disciplina attuale.

Requisiti sportivi e agevolazioni fiscali: due piani diversi

Una SSD può essere perfettamente conforme al D.Lgs. 36/2021 ed essere regolarmente iscritta al RASD senza avere necessariamente diritto a tutte le agevolazioni fiscali previste dal sistema sportivo.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha ribadito con chiarezza questa distinzione.

Per beneficiare, ad esempio, della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’articolo 148, comma 3, TUIR, la SSD deve rispettare anche le condizioni fiscali previste dal comma 8 dello stesso articolo.

Fra queste assume particolare rilievo il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.

Una SSD che intenda quindi mantenere determinate agevolazioni fiscali deve valutare attentamente la scelta di utilizzare concretamente la lucratività attenuata.

In altri termini:

la possibilità civilistica di distribuire limitatamente utili e la possibilità fiscale di decommercializzare determinati corrispettivi non coincidono automaticamente.

È proprio per questo che lo statuto di una SSD dovrebbe essere costruito in funzione non soltanto della normativa sportiva, ma anche del modello fiscale concretamente prescelto dalla società.

Soci e tesserati: due figure completamente differenti

Altro punto spesso fonte di equivoci riguarda la distinzione tra soci e tesserati.

Nella SSD a r.l. il socio è il soggetto titolare di una partecipazione nella società.

Possiede una quota del capitale sociale e partecipa, secondo le regole societarie, alle decisioni della società.

Il tesserato, invece, è il soggetto inserito nell’ordinamento sportivo attraverso il tesseramento presso l’organismo sportivo competente.

Un atleta che frequenta i corsi di una SSD può quindi essere tesserato senza essere socio della società.

Allo stesso modo, un socio della SSD può non essere atleta o tesserato.

La distinzione assume rilievo anche sotto il profilo fiscale, poiché alcune agevolazioni relative ai corrispettivi specifici dipendono proprio dalla posizione del soggetto nei confronti dell’ordinamento sportivo.

Contabilità: la 398 non cancella gli obblighi della S.r.l.

Uno degli errori più diffusi consiste nel ritenere che una SSD che abbia optato per il regime della Legge 398/1991 sia sostanzialmente esonerata dalla contabilità.

Non è così.

La SSD costituita come S.r.l. rimane una società di capitali.

Deve quindi continuare a tenere la contabilità societaria, predisporre il bilancio di esercizio, sottoporlo all’approvazione dei soci e depositarlo presso il Registro delle Imprese.

La Legge 398 produce semplificazioni fiscali, ma non elimina gli obblighi civilistici propri della società.

È inoltre opportuno che la contabilità permetta di distinguere chiaramente le diverse categorie di entrate:

  • attività sportiva;
  • corrispettivi decommercializzati;
  • prestazioni sportive esenti IVA;
  • sponsorizzazioni;
  • pubblicità;
  • merchandising;
  • contributi;
  • raccolte fondi;
  • attività commerciali ordinarie.

Una separazione analitica delle entrate rappresenta anche uno degli strumenti più efficaci di difesa in caso di verifica fiscale.

Non tutte le entrate di una SSD hanno lo stesso trattamento

Un altro errore da evitare è considerare tutte le somme incassate da una SSD allo stesso modo.

La società può infatti avere contemporaneamente:

corrispettivi sportivi dei tesserati, sponsorizzazioni, pubblicità, merchandising, contributi pubblici, gestione di impianti, attività accessorie e ulteriori entrate commerciali.

Ciascuna deve essere qualificata autonomamente.

L’articolo 148 TUIR può consentire, in presenza di tutti i requisiti, la decommercializzazione ai fini delle imposte sui redditi dei corrispettivi specifici relativi ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Non basta però chiamare un pagamento “quota sportiva”.

Occorre verificare chi paga, se il soggetto è correttamente tesserato, quale attività viene svolta, se essa è direttamente connessa alle finalità sportive e se lo statuto contiene le clausole fiscali richieste.

Al contrario, sponsorizzazioni, pubblicità, merchandising e numerose altre attività continuano normalmente a rappresentare attività commerciale.

La Legge 398/1991

Per molte SSD senza fini di lucro continua ad assumere particolare rilevanza il regime della Legge 398/1991.

Il regime è utilizzabile, ricorrendone le condizioni, dalle società sportive dilettantistiche che non abbiano superato il limite di 400.000 euro di proventi commerciali previsto dalla normativa.

Il reddito derivante dalle attività commerciali rientranti nel regime viene determinato applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi commerciali rilevanti, oltre alle ulteriori componenti previste dalla legge.

Anche l’IVA segue un sistema forfetario, con una detrazione generalmente pari al 50% dell’IVA sulle operazioni imponibili interessate dal regime.

Ma la 398 non significa “assenza di imposte”.

Significa piuttosto una particolare modalità agevolata di determinazione del reddito e dell’IVA.

Il limite dei 400.000 euro deve inoltre essere monitorato costantemente nel corso dell’esercizio.

Le sponsorizzazioni restano attività commerciale

Una delle principali fonti di entrata delle SSD è rappresentata dalle sponsorizzazioni.

Si tratta normalmente di attività commerciale.

Devono quindi essere formalizzate con contratto, fatturate e correttamente contabilizzate.

È inoltre opportuno conservare tutta la documentazione che dimostri l’effettiva esecuzione della prestazione pubblicitaria: fotografie, banner, divise, post social, locandine, comunicati, materiali promozionali e programmi delle manifestazioni.

La documentazione è importante per la SSD, ma anche per lo sponsor, chiamato a dimostrare l’effettività e l’inerenza della spesa sostenuta.

Eventi e raccolte fondi: una novità del 2026

Dal 23 maggio 2026 è stata aggiornata anche la disciplina relativa agli eventi e alle raccolte pubbliche di fondi per gli enti sportivi dilettantistici in regime 398.

Ricorrendone le condizioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile determinati proventi collegati a eventi e raccolte fondi entro il limite complessivo di 51.645,69 euro, per un massimo di due eventi per periodo d’imposta.

Anche su questo punto la Circolare 7/E/2026 è intervenuta confermando l’applicabilità della disciplina alle SSD che utilizzano legittimamente il regime della Legge 398/1991.

Il lavoro sportivo e le tre soglie da non confondere

La Riforma dello Sport ha completamente riscritto la disciplina del lavoro sportivo.

Sono lavoratori sportivi, quando svolgono l’attività dietro corrispettivo, figure quali atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, oltre alle ulteriori mansioni riconosciute dalla normativa sportiva.

Nel settore dilettantistico ricorrono tre soglie che vengono frequentemente confuse:

5.000 euro ai fini previdenziali;

15.000 euro ai fini fiscali;

85.000 euro ai fini IRAP per i singoli compensi delle collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo.

Sono tre limiti completamente differenti.

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 euro annui.

Per i rapporti interessati dalla Gestione Separata INPS opera invece una franchigia contributiva sui primi 5.000 euro.

Fino al 31 dicembre 2027 continua inoltre ad applicarsi la disciplina transitoria che prevede il calcolo della contribuzione pensionistica sul 50% dell’imponibile contributivo interessato.

Il presidente della SSD può essere anche lavoratore sportivo?

Sì, ma le due funzioni devono essere chiaramente distinte.

Il presidente o amministratore può percepire un compenso per la propria carica societaria.

Se svolge anche una vera e propria attività sportiva – ad esempio quella di allenatore – potrà eventualmente essere anche lavoratore sportivo.

Ma il compenso da presidente non può essere trasformato automaticamente in compenso sportivo.

Le due attività devono essere effettive, documentate e contrattualmente separate.

Lo stesso principio vale per il rischio di distribuzione indiretta degli utili: compensi irragionevolmente elevati o sproporzionati rispetto all’attività svolta possono assumere rilievo ai fini della verifica dell’assenza di finalità lucrative.

Volontari e collaboratori amministrativo-gestionali

Accanto ai lavoratori sportivi, le SSD possono avvalersi anche di volontari.

La prestazione del volontario deve essere personale, spontanea e gratuita.

La normativa consente, in determinate circostanze, rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti dagli organismi sportivi competenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Diversa è invece la posizione delle collaborazioni amministrativo-gestionali, che non costituiscono lavoro sportivo in senso stretto ma beneficiano di alcune specifiche disposizioni introdotte dalla Riforma.

Non solo fisco: safeguarding, sicurezza, privacy e certificazioni mediche

La compliance di una SSD non si esaurisce con RASD, contabilità e dichiarazioni fiscali.

La società deve prestare attenzione anche a:

  • sicurezza sul lavoro;
  • certificazioni mediche degli atleti;
  • coperture assicurative;
  • tutela dei minori;
  • safeguarding;
  • privacy e trattamento dei dati personali;
  • contratti con gli utenti;
  • gestione dei dati sanitari;
  • utilizzo di immagini e video.

In particolare, le SSD sono interessate dagli obblighi relativi ai modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, ai codici di condotta e alle misure per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni.

Sono ormai veri e propri elementi della gestione ordinaria dell’organizzazione sportiva.

SSD e ASD: modelli differenti

La scelta tra ASD e SSD dipende soprattutto dalla struttura e dalle dimensioni dell’attività.

L’ASD conserva un’impostazione associativa.

La SSD dispone invece di un modello societario più strutturato, con quote di capitale, maggiore definizione dei rapporti patrimoniali e responsabilità normalmente limitata.

La SSD può quindi risultare particolarmente adatta nei casi di:

  • investimenti significativi;
  • gestione di impianti;
  • presenza di dipendenti;
  • finanziamenti bancari;
  • pluralità di soci investitori;
  • attività economiche organizzate in maniera particolarmente complessa.

La scelta non dovrebbe però essere effettuata guardando soltanto alle agevolazioni fiscali.

Occorre analizzare il progetto sportivo, la struttura patrimoniale, il rapporto con i tesserati, gli investimenti, le attività commerciali e gli obiettivi dei soci.

La vera regola: analizzare ogni singola operazione

La gestione fiscale di una SSD richiede soprattutto un cambio di prospettiva.

Non è corretto ragionare secondo l’equazione:

SSD = ente non profit = entrate non tassate.

La logica corretta è invece:

SSD regolarmente iscritta al RASD + rispetto della normativa sportiva + corretta qualificazione di ogni singola operazione + presenza dei requisiti fiscali specifici = applicazione delle agevolazioni effettivamente spettanti.

Una scuola sportiva può avere nello stesso esercizio corrispettivi dei tesserati, sponsorizzazioni, merchandising e contributi pubblici.

Non esiste un unico trattamento fiscale applicabile indistintamente a tutte queste entrate.

Ogni componente deve essere analizzata separatamente.

Il 2026 impone una verifica degli statuti

Proprio alla luce della Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, le SSD già operative dovrebbero verificare i propri statuti su due livelli.

Il primo è quello sportivo e civilistico, con riferimento alla conformità agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021.

Il secondo è quello fiscale, con riferimento alle clausole necessarie per poter utilizzare, quando spettanti, le agevolazioni dell’articolo 148 TUIR e della disciplina IVA collegata.

La conformità sportiva dello statuto non garantisce automaticamente la piena idoneità fiscale.

È probabilmente uno dei principali aspetti sui quali dirigenti e professionisti dovrebbero concentrare oggi l’attenzione.

Una gestione sempre più professionale

La SSD moderna è ormai un organismo complesso.

È contemporaneamente una società di capitali, un ente sportivo dilettantistico, un soggetto fiscale, un committente o datore di lavoro e un’organizzazione chiamata a rispettare obblighi in materia di sicurezza, tutela dei minori, privacy, assicurazioni e certificazioni sanitarie.

Per questo una corretta gestione richiede una visione integrata.

Statuto, RASD, affiliazione, contabilità, regime 398, IVA, tesseramenti, lavoro sportivo, volontariato, sponsorizzazioni, safeguarding e bilancio non possono essere affrontati come compartimenti separati.

La Riforma dello Sport ha ampliato gli strumenti a disposizione delle società sportive, ma ha anche aumentato la necessità di una gestione consapevole e professionale.

E oggi, più che mai, essere una SSD non significa semplicemente praticare sport sotto forma societaria: significa costruire un’organizzazione capace di rispettare contemporaneamente le regole del diritto societario, dell’ordinamento sportivo e della fiscalità.

Articolo aggiornato al 6 settembre 2026 sulla base della normativa e della prassi richiamate. Le singole situazioni devono essere valutate considerando statuto, forma societaria, organismo di affiliazione, attività effettivamente esercitate e regime fiscale adottato.