Società sportive dilettantistiche: il riconoscimento formale non basta
La Cassazione ribadisce: servono attività realmente dilettantistiche per accedere alle agevolazioni fiscali
Nel mondo dello sport dilettantistico arriva una conferma importante dalla giurisprudenza:
non è sufficiente il riconoscimento formale per accedere alle agevolazioni fiscali.
Con la sentenza n. 7217 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio destinato a incidere profondamente sulla gestione delle ASD e SSD:
conta la sostanza dell’attività svolta, non solo la forma giuridica.
Il principio stabilito dalla Cassazione
Secondo i giudici:
l’iscrizione al CONI/RASD e il riconoscimento come società sportiva dilettantistica
non garantiscono automaticamente l’applicazione del regime fiscale agevolato
Affinché i compensi possano beneficiare della non imponibilità prevista dagli articoli 67 e 69 del TUIR, è necessario che:
siano erogati nell’ambito di una effettiva attività sportiva dilettantistica
tale attività sia non commerciale
Il caso concreto
La vicenda trae origine da un accertamento fiscale nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato:
- l’applicazione del regime agevolato ai compensi erogati a 16 collaboratori;
- l’assenza di un’effettiva attività dilettantistica;
- la natura sostanzialmente commerciale dell’attività svolta.
I giudici di merito avevano già evidenziato elementi significativi:
attività simile a quella di una palestra
organizzazione strutturata e continuativa
promozione commerciale (sito web, servizi dedicati, “vip center”)
elementi incompatibili con la natura dilettantistica richiesta dalla normativa.
La decisione della Corte
La Cassazione ha confermato integralmente la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo che:
- il regime agevolato si applica solo in presenza di attività sportiva dilettantistica reale;
- non è sufficiente la qualificazione formale dell’ente;
- anche la soglia di esenzione (all’epoca 7.500 euro) presuppone la natura non commerciale dell’attività.
Un richiamo anche alla Riforma dello Sport
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte esclude l’applicabilità della disciplina introdotta dal D.Lgs. 36/2021.
Anche le nuove norme sul lavoro sportivo
presuppongono comunque lo svolgimento di attività dilettantistica e non commerciale
confermando la centralità del requisito sostanziale.
Cosa cambia per ASD e SSD
La sentenza rappresenta un chiaro segnale per tutto il settore:
Attenzione
Non basta:
- essere iscritti al registro;
- avere uno statuto conforme;
- qualificarsi formalmente come ente sportivo dilettantistico.
È necessario
- svolgere concretamente attività sportiva dilettantistica;
- evitare modelli organizzativi tipici dell’impresa commerciale;
- garantire coerenza tra attività svolta e finalità istituzionali.
Un principio chiave: prevale la sostanza
Il messaggio della Cassazione è netto:
il regime fiscale agevolato è subordinato alla realtà dei fatti
Non conta solo “come ci si definisce”, ma come si opera concretamente.
Il ruolo della corretta gestione
In un contesto normativo sempre più complesso, diventa fondamentale:
strutturare correttamente le attività
distinguere attività istituzionale e commerciale
gestire in modo coerente i rapporti con collaboratori e tesserati
verificare la reale natura dell’ente
Conclusioni
La sentenza n. 7217/2026 rappresenta un punto fermo:
il riconoscimento formale è solo il punto di partenza
la vera discriminante è l’attività effettivamente svolta
Un richiamo forte alla responsabilità gestionale delle ASD e SSD, chiamate a operare con trasparenza, coerenza e correttezza.