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Author: Segreteria

RIFORMA DELLO SPORT: LAVORO SPORTIVO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Riforma dello sport ha introdotto un quadro normativo organico per il lavoro sportivo, disciplinando figure, aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi. Tuttavia, la transizione delle collaborazioni sportive verso il lavoro sportivo ha generato interrogativi sulla compatibilità della nuova qualifica con la condizione specifica di collaboratori già impiegati, in particolare nella Pubblica Amministrazione (PA). Per questi ultimi, il Decreto Legislativo n. 36/2021 e successivi aggiornamenti, tra cui il DL n. 71/2024 , stabiliscono regole precise per equilibrare le esigenze di tutela e trasparenza con i doveri del dipendente pubblico.


Lavoro Sportivo e Pubblica Amministrazione

I dipendenti pubblici, inclusi coloro impiegati presso amministrazioni centrali e locali, possono collaborare con enti e società sportive dilettantistiche, federazioni nazionali, discipline associate e altri organismi sportivi purché:

  • Le attività sportive si svolgono fuori dall’orario di lavoro .
  • Vengano rispettati gli obblighi di servizio previsti dal rapporto di lavoro principale.

Procedura per Collaborazioni Sportive

Secondo l’ art. 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 , le collaborazioni sportive possono assumere due forme principali:

  1. Volontariato sportivo : Richiede solo una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.
  2. Lavoro sportivo retribuito : Richiede una richiesta di autorizzazione che deve essere valutata dall’amministrazione entro 30 giorni (silenzio-assenso in caso di mancata risposta).

Esonero per Compensi sotto i 5.000 Euro

Grazie al DL n. 71/2024 , convertito in legge n. 106/2024, i dipendenti pubblici non sono tenuti a richiedere l’autorizzazione per collaborazioni sportive con compensi annui inferiori a 5.000 euro . In questi casi è sufficiente inviare una comunicazione preventiva.


Parametri per l’Autorizzazione

L’autorizzazione per il lavoro sportivo retribuito segue criteri precisi definiti nel DPCM 10 novembre 2023 , tra cui:

  1. Assenza di conflitti di interesse :
    • L’attività non deve compromettere l’imparzialità del dipendente né interferire con le sue funzioni.
  2. Conformità agli obblighi d’ufficio :
    • Le attività sportive devono essere svolte fuori dall’orario di lavoro e senza pregiudicare le funzioni amministrative.
  3. Limiti temporali :
    • Per i dipendenti a tempo pieno, l’attività sportiva non deve superare il 50% dell’orario settimanale previsto dal contratto collettivo.

Specificità per il Personale Militare

Il personale militare (Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza) deve osservare le regole aggiuntive previste dalla circolare di settore:

  • Richiesta di autorizzazione preventiva per rapporti con compenso superiore a 5.000 euro.
  • Attività limitata alla forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) “sportiva”.
  • Divieto di svolgere attività sportiva remunerata di tipo subordinato o autonomo diverso dalla co.co.co.

Per un compenso fino a 5.000 euro o per attività di volontariato, è sufficiente una comunicazione preventiva.


Aspetti Fiscali, Previdenziali e Assicurativi

I lavoratori sportivi della PA beneficiano di disposizioni fiscali e previdenziali agevolate:

  1. Trattamento Previdenziale :
    • Iscrizione alla Gestione Separata INPS.
    • Contributi obbligatori solo sulla quota eccedente i 5.000 euro annui.
    • Aliquota previdenziale ridotta del 50% fino al 2027.
  2. Agevolazioni Fiscali :
    • Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui per compenso da lavoro sportivo (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021).
  3. Premi Sportivi :
    • Premi fino a 300 euro erogati da CONI, CIP e altri enti sono esenti da ritenute per il periodo d’imposta 2024.

Conclusioni

La riforma del lavoro sportivo cerca di bilanciare tutele e opportunità per i lavoratori sportivi, anche nel contesto della Pubblica Amministrazione. Le nuove regole garantiscono una maggiore flessibilità, pur imponendo procedure chiare per prevenire conflitti di interesse e garantire il rispetto degli obblighi d’ufficio. Le modifiche introdotte, come l’esonero per compenso inferiore a 5.000 euro, semplificano il quadro operativo, rendendo più agevole l’accesso al lavoro sportivo per i dipendenti pubblici.

 

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I RIMBORSI FORFETTARI AI VOLONTARI SPORTIVI

Il Decreto Legge n. 71/2024 introduce importanti modifiche per i rimborsi ai volontari sportivi, aumentando l’importo massimo mensile e aggiungendo nuovi obblighi di comunicazione e regolamentazione.

Maggiorazione del Rimborso Forfettario

Con il nuovo decreto, i rimborsi forfettari per i volontari sportivi possono arrivare fino a 400 euro mensili, innalzando così la precedente soglia di 150 euro fissata dalla riforma dello sport. Questo incremento offre maggiore flessibilità per le associazioni e società sportive nel sostenere le attività dei volontari.

Nuovi Adempimenti per le Organizzazioni Sportive

Oltre alla maggiore soglia di rimborso, il DL n. 71/2024 introduce specifici requisiti che le organizzazioni sportive devono rispettare:

  1. Delibera Preventiva : L’ente, l’organizzazione o la società sportiva deve adottare una delibera che regolamenta le spese e le attività rimborsabili. Queste spese devono essere direttamente legate a manifestazioni o eventi sportivi ufficiali riconosciuti.
  2. Comunicazione dei Rimborsi Erogati : Entro la fine del mese successivo al trimestre in cui le prestazioni sono state effettuate, i nominativi dei volontari e gli importi erogati devono essere comunicati tramite il RASD. Questi dati saranno disponibili per controlli da parte di INPS, INAIL e INL.

Rimborso Esteso Anche per Attività nel Comune di Residenza

A differenza della normativa precedente, che limitava i rimborsi per le spese sostenute fuori dal Comune di residenza (come vitto, alloggio, viaggio e trasporto), ora i rimborsi forfettari sono riconosciuti anche per le attività svolte nel Comune di residenza del volontario.

Considerazioni Fiscali

Pur non concorrendo alla formazione del reddito del percipiente, i rimborsi erogati incideranno sul calcolo dei limiti per il riconoscimento dell’esonero dagli obblighi contributivi e fiscali, fissati rispettivamente a 5.000 euro per i contributi e a 15.000 euro per le imposte sui redditi.

Queste nuove regole mirano a dare un maggiore supporto economico ai volontari sportivi, pur mantenendo un rigoroso controllo delle attività di rimborso e dei flussi finanziari, per una gestione più trasparente ed efficiente.

 

A cura del

Arriva la proroga sull’avviso 2024 per i progetti di rilevanza nazionale del Terzo Settore

È disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Avviso 2/2024, pubblicato con il decreto direttoriale n. 189 del 4 settembre. L’avviso regola le modalità di accesso ai fondi destinati agli enti del Terzo Settore, previsti nell’Atto di indirizzo 2024, per il finanziamento di attività di interesse generale in conformità al codice del Terzo Settore (art. 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017). In particolare, l’Avviso si riferisce a iniziative e progetti di rilevanza nazionale, per un totale di 22.770.000 euro. Di questi, 19.950.000 euro sono stanziati ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo Settore, mentre 2.820.000 euro sono previsti dall’art. 73, da destinare a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore.

La scadenza per la presentazione delle domande, originariamente fissata per il 22 ottobre, è stata prorogata al 24 ottobre, in risposta al notevole volume di richieste di assistenza tecnica ricevute dal servizio help desk della piattaforma dedicata.

Le proposte progettuali di rilevanza nazionale devono essere presentate da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore, singolarmente o in partenariato, anche tramite reti associative. Possono partecipare anche le fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus. I progetti dovranno coinvolgere attività in almeno 10 regioni (inclusi i territori delle Province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali deve essere di 12 mesi, mentre la durata massima non deve superare i 18 mesi.

Si ricorda che il finanziamento ministeriale per ciascuna iniziativa o progetto non può essere inferiore a 250.000 euro né superare i 600.000 euro. Il Ministero coprirà fino all’80% del costo complessivo per i progetti presentati da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, anche in partenariato, mentre per le fondazioni del Terzo Settore la copertura sarà del 50%. La quota restante dovrà essere coperta dai soggetti proponenti, che potranno anche attingere a eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da terzi.

È inoltre consentito il coinvolgimento di enti pubblici o privati esterni al Terzo Settore, purché il loro contributo sia offerto a titolo gratuito, con relativa attestazione.

Sport e Terzo settore, novità su Iva e investimenti pubblicitari

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, che converte in legge il cosiddetto decreto “Omnibus” (dl n. 113/2024).

Il decreto, nella sua versione definitiva, introduce due importanti misure (artt. 3-4) che riguardano le organizzazioni non profit. La prima permette alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) di escludere dall’Iva, fino al 31 dicembre 2024, i corrispettivi derivanti dalle loro attività istituzionali. La seconda prevede agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari effettuati da operatori del settore sportivo.

Dettagli sulle novità Iva per Asd e Ssd

La legge consente alle Asd e alle Ssd di continuare ad applicare, per fini Iva, le disposizioni dell’art. 4, comma 4, del Dpr n. 663/1972, che esclude tali prestazioni dal campo di applicazione dell’Iva. Questa esclusione è valida fino al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 15-quater, del dl n. 146/2021. A partire da tale data, le prestazioni fornite da Asd e Ssd saranno esenti da Iva, purché i loro statuti vietino la distribuzione degli utili.

Inoltre, i comportamenti fiscali adottati dai contribuenti prima del 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del dl n. 113/2024) rimangono validi.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Per sostenere gli operatori sportivi, la legge reintroduce alcune agevolazioni fiscali, già previste durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari realizzati tra il 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del dl n. 113/2024) e il 15 novembre 2024.

Nello specifico, viene riproposto l’art. 81 del dl n. 104/2020, che riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di Asd e Ssd. Gli investimenti devono avere un valore minimo di 10.000 euro e devono essere diretti a leghe e società sportive professionistiche, o a Ssd e Asd, che abbiano ricavi compresi tra 150.000 euro e 15 milioni di euro per il periodo d’imposta 2023.

Per le leghe e società sportive professionistiche, nonché per Ssd e Asd costituite dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non si applica. Inoltre, i beneficiari devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti per coprire tutte le richieste ammesse, è previsto un riparto proporzionale tra i beneficiari, con un limite individuale del 5% sul totale delle risorse annue. Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime fiscale semplificato previsto dalla legge n. 398/1991.

Infine, il decreto stabilisce che il credito d’imposta concesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Chiariamo la differenza tra Socio e Tesserato

Sebbene i termini “socio” o “associato” e “tesserato” siano equivalenti per fini fiscali nelle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), consentendo così l’esenzione Iva su specifici corrispettivi come corsi, gare e abbonamenti, essi differiscono in modo significativo per natura giuridica.

Distinzione tra soci e tesserati

  • Soci o associati : Si acquisisce lo status di socio attraverso un contratto associativo. Una volta accolta la richiesta, secondo le regole statutarie, l’aspirante socio diventa parte del contratto associativo, esercitando i diritti riservati ai soci, come il voto in assemblea.
  • Tesserati : Il tesseramento, invece, è un atto autorizzativo che permette alla persona fisica di accedere allo sport istituzionalizzato, secondo l’art. 15 del D.lgs. 36/2021, conferendole l’abilitazione a partecipare alle attività sportive organizzate o riconosciute dall’ente.

Questo implica che, nelle associazioni, possono coesistere tre profili distinti: il socio tesserato, il socio non tesserato e il tesserato non socio.

Autonomia statutaria e regolamentazione La disciplina del rapporto associativo è principalmente rimessa all’autonomia statutaria, sia della singola ASD sia degli enti di promozione sportiva (EPS) organizzati come associazioni complesse. In alcuni EPS, il tesseramento implica automaticamente anche la qualifica di socio tramite l’associazione di base, rendendo le due posizioni inscindibili pur mantenendo disciplina e significati distinti.

Considerazioni finali Data la complessità del quadro e la separazione tra tesseramento e rapporto associativo, è fondamentale consultare le norme statutarie dell’organismo sportivo affiliante. Alcuni EPS potrebbero infatti preve