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PROROGA REGIME IVA ENTI NON COMMERCIALI: LE DICHIARAZIONI DEL VICEMINISTRO LEO

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo , ha recentemente annunciato la volontà del governo di prorogare l’entrata in vigore del passaggio dall’attuale regime di esclusione IVA al nuovo regime di esenzione IVA per gli enti non commerciali, previsto dal 1° gennaio 2025.


Le dichiarazioni di Leo: una proroga per affrontare le critiche

Intervenuto durante l’assemblea della Cia-Agricoltori Italiani , Leo ha sottolineato la consapevolezza del governo riguardo alle difficoltà che questo cambiamento normativo comporta:

“Dal primo gennaio 2025 si deve passare dall’esclusione all’esenzione IVA. Questo crea dei problemi e ne siamo consapevoli. Per questo, nella prossima legge di bilancio, vogliamo prorogare l’ambito di applicazione, lasciando in vigore il meccanismo di esclusione per il 2025.”

Il viceministro ha aggiunto che l’obiettivo è fissare dei limiti chiari entro i quali gli enti non commerciali potranno continuare a beneficiare dell’esclusione IVA, mentre il governo avvierà un dialogo con l’Unione Europea per trovare una soluzione condivisa.


Il ruolo chiave dell’UE e del vicepresidente Fitto

Leo ha evidenziato come la questione dell’IVA sia profondamente legata alle regole comunitarie, essendo un tributo armonizzato a livello europeo. La normativa impone il passaggio dall’esclusione all’esenzione IVA per gli enti non commerciali, ma questo cambiamento è stato oggetto di procedura di infrazione da parte dell’UE , che hanno spinto il legislatore italiano ad adeguarsi.

Per cercare di mitigare l’impatto su enti fondamentali del Terzo Settore, il viceministro ha posto l’accento sul ruolo strategico del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto , che potrebbe lavorare a Bruxelles per garantire maggiore flessibilità per l’Italia:

“Fitto avrà un ruolo fondamentale. La sua presenza può essere determinante per spiegare all’UE che, entro determinati tetti, possiamo rimanere nell’ambito dell’esclusione IVA, soprattutto per quegli enti che voi rappresentate.”


Esclusione ed esenzione IVA: una transizione complessa

Il passaggio dall’esclusione all’esenzione IVA non è solo un cambiamento tecnico, ma ha implicazioni significative:

  • Esclusione IVA: le operazioni non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, semplificando notevolmente gli adempimenti.
  • Esenzione IVA: il soggetto diventa IVA passiva, con l’obbligo di registrazione e rendicontazione, ma senza possibilità di detrarre l’imposta sugli acquisti.

Leo ha spiegato che questa transizione porterà maggiore complessità gestionale per gli enti non commerciali, già gravati da procedura amministrativa. Tuttavia, la proroga permetterebbe di avere più tempo per adattarsi e negoziare a livello comunitario.


Prospettive future

Il governo italiano mira a:

  1. Prorogare il regime di esclusione IVA al 2025, come misura transitoria.
  2. Dialogare con l’UE per ottenere maggiore flessibilità, anche attraverso il lavoro del vicepresidente Fitto.
  3. Definire criteri chiari per mantenere l’esclusione IVA, almeno per alcune categorie di enti non commerciali.

Questa proroga rappresenta un’opportunità cruciale per il Terzo Settore, permettendo agli enti di prepararsi al meglio e al governo di negoziare un approccio più equilibrato con l’Unione Europea.

 

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CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SUI REQUISITI MINIMI DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , tramite la nota n. 15849 del 19 novembre 2024, ha fornito un importante parere riguardo l’idoneità di un patrimonio costituito prevalentemente da apporti in opere e servizi ai fini del riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) .


Il Contesto Normativo

L’ articolo 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (CTS) valutare che il patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica deve essere composto da:

  • Somme liquide e disponibili : almeno 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni; oppure
  • Beni diversi dal denaro, purché conformi ai requisiti previsti dalla normativa.

Tuttavia, secondo l’interpretazione prevalente, opere, servizi e crediti non sono considerati beni idonei per costituire il patrimonio minimo. Questi non sarebbero facilmente monetizzabili, compromettendo la tutela necessaria per enti che perseguono il bene comune , anziché l’interesse privato dei soci.


Cosa non può costituire patrimonio minimo

Gli esperti e il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) hanno precisato che il patrimonio minimo non può includere :

  • Prestazioni di opera o di servizi, anche se garantite da fidejussione o polizza assicurativa;
  • Crediti, poiché non soddisfano i requisiti di garanzia richiesti per la costituzione di un ente del Terzo Settore.

Secondo l’interpretazione dell’art. 22 CTS e dell’art. 810 del Codice Civile, solo i beni materiali e immateriali (es. brevetti e marchi) possono essere considerati validi elementi patrimoniali.


Responsabilità del Notaio

Il notaio svolge un ruolo chiave nella verifica della sussistenza dei requisiti patrimoniali:

  1. Valutazione preliminare: Prima di depositare l’istanza di iscrizione al Runts, il notaio deve accertare che il patrimonio
  2. Comunicazione di eventuali irregolarità: In caso di mancato rispetto dei requisiti, il notaio può rifiutare il deposito, informando i committenti.
  3. Interlocuzione con l’Ufficio del Runts: L’ufficio può segnalare al notaio eventuali dubbi sul patrimonio minimo, ma attenderà a quest’ultimo decidere se procedere.

Verifica e monitoraggio del patrimonio minimo

Anche dopo il riconoscimento della personalità giuridica, l’ufficio del Runts mantiene la facoltà di:

  • Controllare la regolarità del patrimonio minimo.
  • Richiedere la ricostituzione del patrimonio, qualora scenda al di sotto delle soglie di legge.
  • Pretendere che eventuali incrementi siano effettuati in denaro o in beni adeguatamente periziati , escludendo il ricorso ad apporti in opere o servizi.

Conclusioni

Il patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore deve rappresentare una garanzia effettiva per le finalità di interesse generale che tali enti perseguono. Apporti non monetizzabili, come opere o servizi, sono esclusi per preservare la solidità patrimoniale e la tutela degli interessi collettivi.

Questa interpretazione, ribadita dal Ministero, sottolinea l’importanza di una gestione trasparente e conforme alla normativa per tutti gli enti che mirano al riconoscimento della personalità giuridica.

 

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OBBLIGO DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TUTELA DEI MINORI NELLE ASD/SSD

Il conto alla rovescia è iniziato!

Entro il 31 dicembre 2024 , tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) dovranno adeguarsi all’obbligo di nomina del Responsabile per la Tutela dei Minori  (Safeguarding), una figura centrale per la tutela dei minori contro abusi, violenze e discriminazioni. Questo adempimento, inizialmente previsto per luglio, è stato prorogato dal CONI per garantire una maggiore preparazione degli enti coinvolti.


Cos’è il Safeguarding e perché è obbligatorio?

L’ art. 33, comma 6, del D.Lgs. N. 36/2021 introduce l’obbligo per ASD e SSD di dotarsi di un Responsabile Safeguarding, una figura che garantisce la sicurezza dei minori in ambito sportivo. Questo ruolo si collega strettamente all’adozione dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo (MOGC), un altro pilastro della riforma dello sport.

Obiettivo della Salvaguardia:

  • Ricevere e gestire segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni.
  • Adottare misure preventive per proteggere i minori coinvolti nelle attività sportive.

Requisiti del Responsabile per la Tutela dei Minori

Questa figura deve garantire:

  1. Indipendenza e terzietà: preferibilmente esterna all’organizzazione, per evitare conflitti di interesse.
  2. Competenze multidisciplinari : educative, psicologiche, relazionali e giuridiche.
  3. Certificazione giudiziale : deposito del certificato penale presso l’ente sportivo.

Durata dell’incarico: 4 anni dalla nomina.


Funzioni principali del Responsabile Safeguarding

  1. Monitoraggio : supervisionare situazioni di rischio e garantire il rispetto delle regole.
  2. Ricezione delle segnalazioni : gestire e indirizzare eventuali comunicazioni riservate relative a comportamenti lesivi.
  3. Collegamento con enti affilianti : collaborare con il

Ogni ASD e SSD deve inoltre predisporre:

  • Un codice di condotta interno con procedura di segnalazione chiare e rapide.
  • Strumenti per garantire la riservatezza delle comunicazioni.

Scadenza ed effetti

Dal 1° gennaio 2025 , il mancato adempimento comporterà:

  • Sanzioni amministrative.
  • Revoca dell’affiliazione da parte delle federazioni sportive di riferimento.

La nomina dovrà essere resa pubblica:

  • Sul sito ufficiale dell’organizzazione sportiva.
  • Con affissione presso la sede dell’ente.
  • Comunicata all’ente sportivo di affiliazione.

MOGC e Safeguarding: un legame stretto

I Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo (MOGC), già obbligatori per il 31 agosto 2024, sono fondamentali per garantire una gestione adeguata:

  • Definiscono diritti e doveri dei tesserati.
  • Stabiliscono procedure di nomina e funzioni del Responsabile Safeguarding.
  • Dettagliano il sistema di segnalazione e gestione dei rischi.

Questi modelli rappresentano uno strumento essenziale per la prevenzione e la gestione di abusi e discriminazioni.


Punti critici: in attesa del decreto attuativo

L’art. 33 del D.Lgs. n. N. 36/2021 prevede un decreto attuativo che dovrebbe fornire dettagli operativi sugli obblighi per ASD e SSD. Tuttavia, la sua mancata adozione ha portato alla proroga di luglio. Sebbene non vi siano notizie di ulteriori slittamenti, resta fondamentale monitorare eventuali aggiornamenti normativi.


Cosa fare subito?

  1. Nomina del Responsabile Salvaguardia entro il 31 dicembre 2024.
  2. Pubblicazione della nomina e comunicazione agli enti affiliati.
  3. Adeguamento dei MOGC e dei codici di condotta.

Con queste azioni, ASD e SSD potranno garantire un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti i tesserati, in particolare per i minori. La tutela è una priorità che non può più essere rimandata.

 

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RICONOSCIMENTO PER LE NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE

Ci sono numerose attività sportive che, per quanto praticate da milioni di persone, non sono ufficialmente riconosciute dal sistema sportivo.

Questo mancato riconoscimento, sancito dall’art . 5 del D.lgs. 39/2021, ha un impatto significativo sul trattamento fiscale e sulla possibilità di accedere ai benefici riservati alle discipline sportive ufficialmente riconosciute.

Tuttavia, un’importante svolta è in arrivo.

Grazie al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e alle innovazioni regolamentari introdotte, è stato semplificato il processo per ottenere il riconoscimento della natura sportiva delle nuove attività. Questo apre nuove opportunità per ampliare il bacino di associazioni e società sportive, rendendo lo sport accessibile a tutti.


La Riforma Annunciata

Nel recente incontro con gli Enti di Promozione Sportiva, il Ministro per lo Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato un nuovo procedimento per il riconoscimento delle attività sportive non incluse nei programmi delle Federazioni, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o CIP.
Le modifiche al regolamento consentono di accelerare le procedure, con criteri più inclusivi basati su dimensioni e pratiche territoriali.


Chi può presentare la domanda

Secondo le nuove regole:

  1. 100 associazioni o società sportive attive in almeno 5 regioni o con un minimo di 10.000 iscritti .
  2. Enti di Promozione Sportiva (EPS) , purché coinvolgano almeno 50 associazioni o società sportive con un minimo di 5.000 iscritti.

Iter di Riconoscimento della Natura Sportiva

  1. Presentazione della domanda :
    • Da inoltrare tramite PEC al Dipartimento per lo Sport ( ufficiosport@pec .governo .it ), compilando il modulo B disponibile sul sito istituzionale.
    • La domanda deve descrivere dettagliatamente i caratteri sportivi dell’attività svolta, in conformità alla definizione di sport del d.lgs. 36/2021, includendo regolamenti tecnici e altre informazioni rilevanti.
  2. Esame preliminare:
    • Il Dipartimento verifica la documentazione e può richiedere integrazioni entro 30 giorni. In assenza di risposte, la richiesta è respinta.
  3. Valutazione tecnica :
    • Il Dipartimento consulta il CONI o il CIP per esprimere pareri tecnici sulla disciplina.
  4. Riconoscimento ufficiale:
    • Se approvata, l’attività può essere inclusa tra le discipline riconosciute. In alternativa, l’istanza è sottoposta all’Autorità politica delegata per l’aggiornamento dell’elenco annuale delle discipline sportive.
  5. Pubblicazione e iscrizione al Registro:
    • Una volta pubblicato il riconoscimento sul sito del Dipartimento, le associazioni e società sportive possono richiedere l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche , accedendo ai benefici fiscali e contributi riservati.

Vantaggi del Riconoscimento

L’iscrizione al Registro certifica la natura sportiva dell’attività svolta, aprendo l’accesso a:

  • Benefici fiscali.
  • Contributi statali.
  • Regime IVA agevolato.

Conclusioni

Con questa riforma, discipline emergenti, come il Krav Maga, potranno finalmente ottenere il riconoscimento ufficiale, favorendo la crescita delle associazioni sportive e rendendo lo sport sempre più inclusivo.
Un passo avanti verso uno sport di tutti e per tutti.

Di seguito le istruzioni operative ed i modelli di domanda da utilizzare:

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RIFORMA DELLO SPORT: LAVORO SPORTIVO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Riforma dello sport ha introdotto un quadro normativo organico per il lavoro sportivo, disciplinando figure, aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi. Tuttavia, la transizione delle collaborazioni sportive verso il lavoro sportivo ha generato interrogativi sulla compatibilità della nuova qualifica con la condizione specifica di collaboratori già impiegati, in particolare nella Pubblica Amministrazione (PA). Per questi ultimi, il Decreto Legislativo n. 36/2021 e successivi aggiornamenti, tra cui il DL n. 71/2024 , stabiliscono regole precise per equilibrare le esigenze di tutela e trasparenza con i doveri del dipendente pubblico.


Lavoro Sportivo e Pubblica Amministrazione

I dipendenti pubblici, inclusi coloro impiegati presso amministrazioni centrali e locali, possono collaborare con enti e società sportive dilettantistiche, federazioni nazionali, discipline associate e altri organismi sportivi purché:

  • Le attività sportive si svolgono fuori dall’orario di lavoro .
  • Vengano rispettati gli obblighi di servizio previsti dal rapporto di lavoro principale.

Procedura per Collaborazioni Sportive

Secondo l’ art. 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 , le collaborazioni sportive possono assumere due forme principali:

  1. Volontariato sportivo : Richiede solo una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.
  2. Lavoro sportivo retribuito : Richiede una richiesta di autorizzazione che deve essere valutata dall’amministrazione entro 30 giorni (silenzio-assenso in caso di mancata risposta).

Esonero per Compensi sotto i 5.000 Euro

Grazie al DL n. 71/2024 , convertito in legge n. 106/2024, i dipendenti pubblici non sono tenuti a richiedere l’autorizzazione per collaborazioni sportive con compensi annui inferiori a 5.000 euro . In questi casi è sufficiente inviare una comunicazione preventiva.


Parametri per l’Autorizzazione

L’autorizzazione per il lavoro sportivo retribuito segue criteri precisi definiti nel DPCM 10 novembre 2023 , tra cui:

  1. Assenza di conflitti di interesse :
    • L’attività non deve compromettere l’imparzialità del dipendente né interferire con le sue funzioni.
  2. Conformità agli obblighi d’ufficio :
    • Le attività sportive devono essere svolte fuori dall’orario di lavoro e senza pregiudicare le funzioni amministrative.
  3. Limiti temporali :
    • Per i dipendenti a tempo pieno, l’attività sportiva non deve superare il 50% dell’orario settimanale previsto dal contratto collettivo.

Specificità per il Personale Militare

Il personale militare (Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza) deve osservare le regole aggiuntive previste dalla circolare di settore:

  • Richiesta di autorizzazione preventiva per rapporti con compenso superiore a 5.000 euro.
  • Attività limitata alla forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) “sportiva”.
  • Divieto di svolgere attività sportiva remunerata di tipo subordinato o autonomo diverso dalla co.co.co.

Per un compenso fino a 5.000 euro o per attività di volontariato, è sufficiente una comunicazione preventiva.


Aspetti Fiscali, Previdenziali e Assicurativi

I lavoratori sportivi della PA beneficiano di disposizioni fiscali e previdenziali agevolate:

  1. Trattamento Previdenziale :
    • Iscrizione alla Gestione Separata INPS.
    • Contributi obbligatori solo sulla quota eccedente i 5.000 euro annui.
    • Aliquota previdenziale ridotta del 50% fino al 2027.
  2. Agevolazioni Fiscali :
    • Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui per compenso da lavoro sportivo (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021).
  3. Premi Sportivi :
    • Premi fino a 300 euro erogati da CONI, CIP e altri enti sono esenti da ritenute per il periodo d’imposta 2024.

Conclusioni

La riforma del lavoro sportivo cerca di bilanciare tutele e opportunità per i lavoratori sportivi, anche nel contesto della Pubblica Amministrazione. Le nuove regole garantiscono una maggiore flessibilità, pur imponendo procedure chiare per prevenire conflitti di interesse e garantire il rispetto degli obblighi d’ufficio. Le modifiche introdotte, come l’esonero per compenso inferiore a 5.000 euro, semplificano il quadro operativo, rendendo più agevole l’accesso al lavoro sportivo per i dipendenti pubblici.

 

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I RIMBORSI FORFETTARI AI VOLONTARI SPORTIVI

Il Decreto Legge n. 71/2024 introduce importanti modifiche per i rimborsi ai volontari sportivi, aumentando l’importo massimo mensile e aggiungendo nuovi obblighi di comunicazione e regolamentazione.

Maggiorazione del Rimborso Forfettario

Con il nuovo decreto, i rimborsi forfettari per i volontari sportivi possono arrivare fino a 400 euro mensili, innalzando così la precedente soglia di 150 euro fissata dalla riforma dello sport. Questo incremento offre maggiore flessibilità per le associazioni e società sportive nel sostenere le attività dei volontari.

Nuovi Adempimenti per le Organizzazioni Sportive

Oltre alla maggiore soglia di rimborso, il DL n. 71/2024 introduce specifici requisiti che le organizzazioni sportive devono rispettare:

  1. Delibera Preventiva : L’ente, l’organizzazione o la società sportiva deve adottare una delibera che regolamenta le spese e le attività rimborsabili. Queste spese devono essere direttamente legate a manifestazioni o eventi sportivi ufficiali riconosciuti.
  2. Comunicazione dei Rimborsi Erogati : Entro la fine del mese successivo al trimestre in cui le prestazioni sono state effettuate, i nominativi dei volontari e gli importi erogati devono essere comunicati tramite il RASD. Questi dati saranno disponibili per controlli da parte di INPS, INAIL e INL.

Rimborso Esteso Anche per Attività nel Comune di Residenza

A differenza della normativa precedente, che limitava i rimborsi per le spese sostenute fuori dal Comune di residenza (come vitto, alloggio, viaggio e trasporto), ora i rimborsi forfettari sono riconosciuti anche per le attività svolte nel Comune di residenza del volontario.

Considerazioni Fiscali

Pur non concorrendo alla formazione del reddito del percipiente, i rimborsi erogati incideranno sul calcolo dei limiti per il riconoscimento dell’esonero dagli obblighi contributivi e fiscali, fissati rispettivamente a 5.000 euro per i contributi e a 15.000 euro per le imposte sui redditi.

Queste nuove regole mirano a dare un maggiore supporto economico ai volontari sportivi, pur mantenendo un rigoroso controllo delle attività di rimborso e dei flussi finanziari, per una gestione più trasparente ed efficiente.

 

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