Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Segreteria

SOGGETTI INTERESSATI

SOGGETTI INTERESSATI

Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.) costituisce il punto di riferimento per l’individuazione di tutti i soggetti che operano, in forma organizzata, nel sistema sportivo dilettantistico italiano.

L’iscrizione al Registro non è una mera formalità, ma rappresenta il presupposto essenziale per il riconoscimento giuridico-sportivo dell’ente, nonché per l’accesso al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa di settore.


👥 Soggetti obbligati all’iscrizione

Devono essere iscritti al RASD tutti gli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica in modo organizzato, stabile e riconosciuto, tra cui:

Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
Società Sportive Dilettantistiche (SSD)
Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano attività sportiva come attività di interesse generale
✔ altri enti collettivi che, pur con diversa qualificazione giuridica, svolgono attività sportiva dilettantistica


🏃‍♂️ Ambiti specifici inclusi

Rientrano espressamente nel perimetro del RASD anche:

✔ enti operanti nel parasport
✔ associazioni che promuovono sport inclusivo
✔ realtà che svolgono attività motorie e sportive adattate a soggetti fragili o con disabilità

👉 purché tali attività siano riconosciute e validate dal sistema sportivo nazionale.


🧩 Condizione imprescindibile: l’affiliazione

L’elemento centrale per l’accesso al Registro è rappresentato dalla affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto.

In particolare, l’ente deve risultare affiliato ad almeno uno dei seguenti soggetti:

Federazioni Sportive Nazionali (FSN)
Discipline Sportive Associate (DSA)
Enti di Promozione Sportiva (EPS)

👉 L’affiliazione non ha solo valore formale, ma rappresenta il collegamento diretto tra l’ente e l’ordinamento sportivo, garantendo il riconoscimento dell’attività svolta.


⚠️ Principio fondamentale

👉 Non è sufficiente svolgere attività sportiva per rientrare nel RASD.

Affinché un ente sia iscrivibile, l’attività deve essere:

effettivamente sportiva (e non meramente ludico-ricreativa)
organizzata e continuativa
coerente con le discipline riconosciute
inserita nel sistema sportivo tramite affiliazione


📊 Funzione selettiva del RASD

Il Registro svolge anche una funzione di selezione e qualificazione:

✔ distingue gli enti realmente sportivi da quelli che svolgono attività diverse
✔ garantisce trasparenza e tracciabilità del sistema sportivo
✔ consente alle istituzioni di individuare i soggetti legittimati ad operare


📌 In sintesi

👉 Il RASD non riguarda esclusivamente ASD e SSD, ma tutti i soggetti che fanno sport in modo strutturato e riconosciuto.

👉 Il requisito determinante è l’affiliazione ad organismi sportivi riconosciuti, che rappresenta la chiave di accesso al sistema.

👉 Solo attraverso l’iscrizione al Registro l’ente ottiene il riconoscimento ufficiale ai fini sportivi, condizione indispensabile per operare legittimamente e beneficiare delle agevolazioni previste.

FUNZIONE E VALORE DEL R.A.S.D.

Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.) rappresenta oggi uno strumento centrale per il corretto funzionamento del sistema sportivo dilettantistico.

Non si tratta di un semplice adempimento formale, ma di un elemento essenziale di riconoscimento, tutela e legittimazione per tutte le associazioni e società sportive.

Il ruolo del RASD

Attraverso l’iscrizione al Registro, l’ente ottiene il riconoscimento ufficiale della propria natura sportiva.
Questo significa poter dimostrare, in modo certo, di operare all’interno del sistema sportivo riconosciuto e secondo le regole previste dalla normativa.

Il RASD diventa quindi una vera e propria “carta d’identità sportiva” dell’ente.

Accesso ai benefici e regolarità fiscale

L’iscrizione al Registro è fondamentale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

Senza questo requisito, l’ente non può dimostrare la propria qualifica sportiva e rischia di perdere i benefici previsti dalla normativa, esponendosi a possibili contestazioni fiscali.

Rapporti di lavoro sportivo

Il RASD è inoltre determinante per la corretta gestione dei rapporti di lavoro sportivo.

Solo un ente regolarmente iscritto può operare in modo coerente all’interno del sistema normativo previsto per istruttori, collaboratori e figure sportive, riducendo i rischi di irregolarità sul piano contributivo e contrattuale.

Accesso a contributi e opportunità

Molti bandi pubblici, contributi e finanziamenti richiedono espressamente l’iscrizione al RASD.

Essere presenti nel Registro significa quindi aumentare le opportunità di crescita dell’ente, migliorando anche la sua credibilità verso istituzioni, sponsor e territorio.

Le conseguenze della mancata iscrizione

La mancata iscrizione al RASD comporta effetti molto rilevanti:

  • perdita della qualifica sportiva;
  • impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali;
  • difficoltà nella gestione dei rapporti di lavoro sportivo;
  • esclusione da bandi e contributi pubblici;
  • esposizione a rischi fiscali e contributivi.

In sintesi

Il R.A.S.D. non è un semplice registro, ma un pilastro del sistema sportivo dilettantistico.

Essere iscritti significa operare in modo regolare, tutelato e riconosciuto.
Non esserlo significa, invece, esporsi a rischi concreti e perdere importanti opportunità.

COSA E’ IL R.A.S.D.

Il R.A.S.D. – Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è il registro telematico pubblico istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso rappresenta oggi il riferimento ufficiale dell’ordinamento sportivo italiano per l’individuazione e il riconoscimento delle realtà che operano nello sport dilettantistico.

Non si tratta di un semplice elenco, ma di uno strumento centrale attraverso cui lo Stato esercita una funzione di riconoscimento, certificazione e controllo del sistema sportivo. Attraverso il RASD, infatti, vengono individuate le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgono attività sportiva in modo conforme alla normativa vigente.

L’iscrizione al Registro assume un valore fondamentale: essa certifica ufficialmente la natura sportiva dilettantistica dell’ente, producendo effetti giuridici rilevanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo. In altri termini, è il RASD che attesta, in modo formale, che un soggetto può essere considerato a tutti gli effetti una ASD o una SSD riconosciuta.

Il Registro svolge, in particolare, tre funzioni principali:

  • Riconoscimento: identifica gli enti sportivi dilettantistici che operano nel rispetto delle regole;
  • Certificazione: attesta lo svolgimento effettivo di attività sportiva, didattica e formativa;
  • Monitoraggio: consente allo Stato di analizzare e controllare l’evoluzione del sistema sportivo nazionale.

Un elemento di grande rilievo è che il RASD ha sostituito il precedente Registro CONI, diventando l’unico strumento ufficiale di riferimento. Questo passaggio segna un cambiamento importante: il sistema di riconoscimento non è più frammentato, ma si basa su una piattaforma pubblica unica, coerente con la riforma dello sport.

L’accesso al Registro avviene tramite gli organismi sportivi affiliante (Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva), i quali trasmettono i dati degli enti affiliati al Dipartimento per lo Sport. Ciò garantisce un sistema strutturato e controllato, basato su una filiera istituzionale ben definita.

In sintesi, il RASD rappresenta la “base giuridica” dello sport dilettantistico italiano: è lo strumento che conferisce ufficialità, trasparenza e riconoscimento alle ASD e SSD, rendendole parte integrante e verificabile del sistema sportivo nazionale.

RUNTS: arriva il “Modello E”

Il nuovo rendiconto semplificato per i piccoli enti del Terzo Settore

https://images.openai.com/static-rsc-4/3_9SoNAIITb1WkcaZ-7rzqhLlQUby5VjeJeJKBfZFCbfdU1vpi0EU-k1VyBQ3DfFoG-kVJYuljxo5UDjB0Bqiv8thX9aZZfT2duVrezhTOxu830pa0JLQlYNqpdf_vNKA27Pd5F7CLn5m527m0l-LthXIThqiFEeIrFAIbSRzoxBgMiavVAVL_rIrosUiH6O?purpose=fullsize
Nuova semplificazione per gli Enti del Terzo Settore (ETS): è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 67 del 21 marzo 2026) il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2026, che introduce il Modello E, il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata.

Una novità molto attesa, soprattutto per le realtà più piccole, che mira a ridurre il carico amministrativo e rendere più accessibile la gestione contabile degli enti.


Cosa è il Modello E

Il Modello E è un rendiconto per cassa semplificato e aggregato, pensato per:

👉 ETS con entrate annue non superiori a 60.000 euro
👉 Sia con che senza personalità giuridica

La base normativa è l’art. 13, comma 2-bis del Codice del Terzo Settore, introdotto dalla Legge 104/2024.

📌 Obiettivo:
alleggerire gli adempimenti senza perdere trasparenza


Come funziona: meno voci, più semplicità

Il nuovo modello riprende la struttura del rendiconto per cassa ordinario (Modello D), ma con una differenza sostanziale:

👉spariscono le voci analitiche

Cosa resta:

  • Entrate da attività di interesse generale
  • Entrate da attività diverse
  • Proventi da raccolte fondi
  • Uscite complessive per categoria

Cosa cambia:

❌ niente dettaglio voce per voce
✅ dati aggregati per macro-aree

👉 In pratica:
un bilancio più leggero, più veloce da compilare, più accessibile


Quando si applica

📅 Il Modello E si applica:

  • agli esercizi in corso al 21 marzo 2026

👉 Tradotto operativamente:

  • ✔ utilizzabile per il bilancio 2026 (approvazione nel 2027)
  • ❌ non utilizzabile per il bilancio 2025 (da approvare nel 2026)

Perché è una svolta per i piccoli enti

Questa novità rappresenta un passo concreto verso una maggiore proporzionalità degli obblighi.

Molti piccoli enti:

  • non hanno strutture amministrative complesse
  • operano con volontari
  • faticano a gestire rendicontazioni troppo dettagliate

👉 Il Modello E risponde proprio a questa esigenza.


🔹 Attenzione: semplicità non significa superficialità

Il nuovo schema è più semplice, ma:

⚠ resta l’obbligo di:

  • corretta tenuta della contabilità
  • tracciabilità delle operazioni
  • coerenza tra attività svolte e rendicontazione

👉 In altre parole:
meno burocrazia, ma stessa responsabilità


🔹 Impatti operativi per ETS e professionisti

Per gli enti:

  • riduzione dei tempi di compilazione
  • maggiore autonomia nella gestione contabile

Per i professionisti:

  • possibilità di offrire supporto più efficiente
  • necessità di guidare correttamente gli enti nella scelta del modello

👉 Attenzione strategica:
valutare correttamente il limite dei 60.000 euro, che diventa elemento chiave.


🔎 Il punto di vista ESSE

Per la rete E.S.S.E., questa novità rappresenta:

👉 un segnale positivo verso una semplificazione reale del sistema

Il Modello E:

  • facilita l’accesso al Terzo Settore
  • riduce il rischio di errori formali
  • consente agli enti di concentrarsi sulle attività sociali

Ma allo stesso tempo:

👉 rafforza il ruolo della consulenza qualificata, necessaria per evitare utilizzi impropri o superficiali dello strumento.


✍ Conclusione

Il Modello E segna un cambiamento importante:

👉 meno complessità
👉 più accessibilità
👉 stessa attenzione alla trasparenza

Una riforma che va nella direzione giusta:
semplificare senza indebolire il sistema.

RUNTS: tutte le novità del Decreto 13/2026

Più delega, più digitalizzazione e nuove regole su cancellazione e patrimonio

https://images.openai.com/static-rsc-4/lbviQ68aYxNFeKB2f_adXNZD0K8My6t0yX99Kg9QGh7BM2bGQXhvokx0uX2HKIUi3ntU1mOABHsn-JIrHJn-T03XCSAF8MLv7OO0SV1N3cB5GxAcFh99jd6b0CVtllgT2XoPEqBrchpJ-5DjylgFwwPG3skB0vGni9L_9WLJKLDs0tp5O2kk0cy6MBKwvz3w?purpose=fullsize
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2026, che interviene sul DM 106/2020 disciplinante il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Si tratta di un aggiornamento atteso, che non modifica l’impianto normativo ma introduce correzioni operative, semplificazioni e chiarimenti fondamentali per enti, professionisti e uffici.

Un intervento che possiamo definire di “manutenzione evolutiva”: più flessibilità nella gestione delle pratiche, ma anche maggiore rigore nei passaggi più delicati, come cancellazione e devoluzione del patrimonio.


La svolta: arriva la delega per le pratiche RUNTS

La novità più rilevante riguarda la possibilità per il legale rappresentante di delegare un soggetto alla gestione delle istanze telematiche.

📌 Cosa cambia:

  • Il nuovo art. 8, comma 2-bis introduce la delega digitale
  • Il delegato può:
    • compilare
    • sottoscrivere
    • inviare le pratiche
  • Il documento di delega viene generato automaticamente dal sistema e allegato alla pratica

👉Operatività dal 9 aprile 2026

Non si tratta di una modifica marginale: viene finalmente riconosciuta una prassi già diffusa, soprattutto per:

  • piccoli enti
  • associazioni con scarsa struttura amministrativa
  • realtà che si affidano a consulenti (commercialisti, reti associative)

📌 Importante:
La delega non riguarda solo l’iscrizione, ma anche:

  • aggiornamenti dati
  • depositi atti
  • comunicazioni successive

👉 Questo rafforza il ruolo dei professionisti e delle reti come supporto operativo strutturato agli ETS.


Digitalizzazione rafforzata del RUNTS

Il decreto spinge ulteriormente verso un sistema completamente digitale:

  • Le comunicazioni degli uffici avverranno prioritariamente tramite piattaforma RUNTS
  • Maggiore integrazione tra pratiche e documentazione
  • Riduzione dei passaggi “informali”

👉 Obiettivo: più trasparenza e tracciabilità dei procedimenti


Cancellazione e devoluzione: regole più chiare (e più rigide)

https://images.openai.com/static-rsc-4/50myKp68We6xbrNTwG69Ooa4a0Gyw-L1lo_r6xJoNSRB4iDdO-Uz3eRA7c4n6Ry3_Bc1unO2L6s0h2qs0QbAJqMBa6lPStOP-D-eabGgL1sR5Iv4YZVbXiPvi1EO83ZDucgxwH2rftJyIxwgZlpLCDkT4jLyY1sNSpDkeRgpguRJdVOphsddSoGNdmXBYKKt?purpose=fullsize
Uno dei punti più delicati riguarda la gestione del patrimonio in caso di uscita dal RUNTS.

📌 Principio confermato

Se un ente esce dal RUNTS ma continua ad operare fuori dal Terzo Settore:
👉 deve devolvere solo l’incremento patrimoniale maturato durante l’iscrizione

Ma ora cambia la procedura

Il decreto introduce una disciplina documentale dettagliata e obbligatoria.

Documenti richiesti:

  • Situazione patrimoniale aggiornata
  • Attestazione del revisore (con distinzione quota devolvibile/non devolvibile)
  • Dichiarazione di accettazione dell’ente beneficiario

👉 Per enti “per cassa”:

  • rendiconto semplificato
  • elenco beni o autodichiarazione

📌 Novità fondamentale:
➡La richiesta di parere ex art. 9 CTS deve essere presentata già con l’istanza


Devoluzione e cancellazione: ora sono collegate

Il decreto chiarisce un passaggio cruciale:

👉La cancellazione dal RUNTS si perfeziona solo dopo la verifica della devoluzione

Non è più un adempimento successivo o “separato”.

📌 Implicazione pratica:

  • gli enti devono programmare prima tutta la documentazione
  • non è possibile “chiudere” senza aver completato il percorso patrimoniale

Scioglimento semplificato (senza pendenze)

Nuova previsione per i casi più semplici:

👉 Possibilità di cancellazione con:

  • delibera di scioglimento
  • dichiarazione di assenza di rapporti giuridici pendenti

📌 Ma attenzione:

  • resta fermo l’obbligo di devoluzione, se dovuta

Altre novità operative

Il decreto introduce anche interventi più tecnici ma molto rilevanti:

  • ✔ Trasferimento competenza territoriale meglio definito
  • ✔ Obbligo di deposito elenco soci (anche non persone fisiche) esteso a tutti gli ETS
  • ✔ Possibilità di attestare adesioni sopravvenute a enti associativi
  • ✔ Obbligo di deposito:
    • relazioni organo di controllo
    • relazioni del revisore
    • per fondazioni: delibera di approvazione bilancio

👉 Obiettivo: uniformare controlli e migliorare la qualità delle informazioni nel RUNTS


Cosa cambia davvero per gli enti (e per i professionisti)

Questo decreto segna un passaggio importante:

✅ Semplifica

  • introduce la delega
  • rende più gestibili gli adempimenti

⚠ Ma aumenta la responsabilità

  • maggiore formalizzazione dei processi
  • più attenzione alla gestione patrimoniale
  • necessità di pianificazione in caso di uscita dal RUNTS

🔎 Il punto di vista ESSE

Per il sistema del Terzo Settore, e in particolare per le realtà affiliate e supportate da E.S.S.E., il decreto rappresenta:

👉un’opportunità di rafforzamento organizzativo

La delega strutturata:

  • valorizza il ruolo dei professionisti
  • rende centrale il supporto tecnico qualificato

Le nuove regole sulla devoluzione:

  • impongono una gestione più consapevole del patrimonio
  • rafforzano trasparenza e credibilità del sistema

📅 Quando entrano in vigore le novità

🗓Dal 9 aprile 2026
(con adeguamento della piattaforma RUNTS)


Conclusione

Il DM 13/2026 non rivoluziona il RUNTS, ma lo rende più maturo, digitale e strutturato.

👉 Più semplice operare
👉 Più complesso uscire

Un equilibrio che spinge gli enti verso una gestione sempre più professionale.

Arti marziali e sport da combattimento: a Calanovella Mare tre giorni di formazione, sport e condivisione

https://images.openai.com/static-rsc-4/p2MjEHs9JiXhlTI51YSo4QvwOoMstziXb1az2ZK9j_25XnziN14kkTw2RU2Yfv0wrstx0sKn5ZwuR-V9Uc3WOhZhvbtLcOK8CAmZ2T2n2tI2-xbzFM2WCI0xNNF3VcvgFAzGtc_Hmqee6fMTTKTUP3_C6vVAaTlYVSSv_Vh8-IP6gDT4CWooQafUYxY-y0zx?purpose=fullsize

https://images.openai.com/static-rsc-4/hagv17tGvdgcBUmpRIKaEE-8toUhfCw4DqSUB7IYQFuzOknN-sy7ysf5mDg_miTi5OWHmYHXZV8Ig0uwUGfpu3yVPso8ajmDdnNWLGXbZjbFHlX8GAtV3ohgt995iS56Em43HEeKCMhLwtVqkWtqJwjTbke3YwWmM5bxbljSqDa-0kAOPbeQhKMq_EAU6ki8?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/kJ3EzUxMCxFOUTMSiFVguGiWn9nSNhSXOw0d9c74VkLbDNubGCijNAjgPbYyu77q0UiFeGvCDAFeAldUGS-8nbD5BEKO4N59L8zA4vMtA4hzLjgjt1CqnB2GrleiNjloDeemvHnIrjlbNLcLWR3a05jYlzFtpXHS_DUfvcveGjkvwiKSk9HI0jx8ng5kLaoQ?purpose=fullsize
6

Dal 22 al 24 maggio 2026 la splendida cornice di Calanovella Mare, in provincia di Messina, ospiterà un importante appuntamento dedicato al mondo delle arti marziali e degli sport da combattimento, un evento che unirà formazione tecnica, confronto tra discipline e momenti di condivisione tra atleti e maestri provenienti da diverse realtà sportive.

L’iniziativa, organizzata da E.S.S.E. SPORT, del Presidente Salvatore GRASSO, con la collaborazione di OPES Comitato Regionale Sicilia e con il coinvolgimento del circuito Sport & Relax, si svolgerà presso l’Hotel Villaggio Club Calanovella Mare, una struttura immersa in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica siciliana.

Un evento che unisce sport, formazione e comunità

Il programma è pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza completa, che va oltre il tradizionale stage tecnico. Durante i tre giorni sarà possibile prendere parte a allenamenti multidisciplinari, sessioni di approfondimento tecnico e momenti di confronto tra maestri e praticanti di differenti discipline.

Tra le attività previste figurano stage e momenti formativi dedicati a:

  • Karate

  • Kickboxing

  • Krav Maga

  • Pugilato

  • MMA

  • Brazilian Jiu Jitsu

  • Ju Jitsu

  • Taekwondo

  • Scherma storica

  • Bastone siciliano

Un panorama ampio che mette insieme tradizione marziale, difesa personale e sport da combattimento moderni, offrendo agli atleti la possibilità di confrontarsi con tecniche diverse e con professionisti di alto livello.

Tecnica, sparring e crescita sportiva

Le giornate saranno caratterizzate da allenamenti tecnici, sessioni di sparring e preparazione atletica, con l’obiettivo di favorire la crescita dei partecipanti sia sul piano tecnico sia su quello umano.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di networking tra atleti, tecnici, istruttori e appassionati, contribuendo a rafforzare lo spirito di comunità che caratterizza il mondo delle arti marziali.

Non mancheranno inoltre momenti dedicati a esami e passaggi di livello, offrendo agli atleti la possibilità di certificare i propri progressi tecnici in un contesto di alto profilo.

Sport, mare e relax

Accanto alla dimensione sportiva, l’evento è stato concepito come un vero e proprio weekend di sport e benessere, dove allenamento e relax si incontrano.

Il villaggio turistico che ospita l’iniziativa permetterà infatti ai partecipanti di vivere tre giorni tra mare, attività sportive e momenti di socialità, creando un equilibrio tra intensità degli allenamenti e piacere della condivisione.

Quote di partecipazione

Sono previste diverse modalità di partecipazione:

  • Stage completo: €50

  • Pacchetto soggiorno in pensione completa (due notti con attività):

    • €150 per prenotazioni entro il 31 marzo 2026

    • €170 dal 1° aprile 2026

Per i bambini dai 3 ai 12 anni, in terzo o quarto letto, la quota prevista è di €110.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare:

📞Marco – 333 2989060
📞Salvatore – 338 2831542


L’appuntamento di Calanovella Mare si preannuncia dunque come un grande momento di incontro per il mondo delle arti marziali e degli sport da combattimento, capace di unire formazione tecnica, passione sportiva e spirito di condivisione in uno scenario naturale tra i più suggestivi della Sicilia.

Terzo Settore: comunicazione delle erogazioni liberali, cosa cambia dal 2026

Cambiano le regole relative alla comunicazione delle erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate. Con l’entrata a regime della riforma del Terzo settore, infatti, l’obbligo di trasmissione dei dati delle donazioni sarà progressivamente esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), indipendentemente dalle loro dimensioni economiche.

Nel frattempo resta confermata la scadenza del 16 marzo 2026 per gli enti che, nel 2024, hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro.

Si tratta di un adempimento sempre più importante perché collegato alla dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti, che possono così ottenere automaticamente le detrazioni o deduzioni fiscali previste per le donazioni.


Chi deve inviare la comunicazione entro il 16 marzo 2026

Il riferimento normativo è il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, che individua i soggetti interessati dall’adempimento.

Sono coinvolti:

  • gli Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria;

  • le ONLUS, ancora presenti nell’Anagrafe unica nel corso del 2025 (anagrafe abolita dal 1° gennaio 2026);

  • le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nella tutela e valorizzazione dei beni artistici, storici e paesaggistici;

  • le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività di ricerca scientifica individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per questi enti l’obbligo scatta solo se nel 2024 le entrate hanno superato 220.000 euro.

In tal caso devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute nel 2025 entro il 16 marzo 2026.

Gli enti che non superano tale soglia non sono obbligati, ma possono comunque inviare la comunicazione in via facoltativa.


Quali dati devono essere comunicati

La comunicazione riguarda le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Devono essere trasmessi:

  • i dati delle donazioni effettuate da donatori continuativi che abbiano fornito i propri dati anagrafici;

  • i dati delle altre donazioni solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del donatore.

È fondamentale che i versamenti siano stati effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, come:

  • bonifico bancario o postale

  • carte di credito o debito

  • carte prepagate

  • altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dalla normativa fiscale.

Non devono invece essere comunicati i versamenti effettuati in forma cumulativa da un unico soggetto per conto di più donatori.


Come si invia la comunicazione

Le modalità tecniche di trasmissione sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale del 4 marzo 2024.

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica utilizzando l’apposito software dell’Agenzia.

L’invio può essere effettuato:

  • direttamente dall’ente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

  • tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un CAF.


Le nuove regole dal 2027: obbligo per tutti gli ETS

La vera novità riguarda il futuro prossimo.

Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore, operativo dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali sarà esteso a tutti gli ETS, senza più alcuna soglia di entrate.

Ciò significa che:

  • entro il 16 marzo 2027

  • tutti gli Enti del Terzo Settore dovranno comunicare

  • le erogazioni liberali ricevute nel 2026 ai sensi dell’art. 83 del Codice del Terzo Settore.

Resteranno escluse solo le imprese sociali costituite in forma societaria.


Perché la comunicazione è importante

L’obiettivo principale di questo adempimento è alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti.

Grazie ai dati comunicati dagli enti, infatti, l’Agenzia delle Entrate può inserire automaticamente nella dichiarazione dei redditi dei donatori:

  • le detrazioni fiscali

  • o le deduzioni previste per le erogazioni liberali.

Per questo motivo diventa sempre più importante che gli enti del Terzo settore organizzino correttamente la raccolta e la registrazione delle donazioni, conservando i dati necessari alla futura comunicazione.


Un passaggio organizzativo per tutti gli ETS

Con l’estensione dell’obbligo a tutti gli Enti del Terzo Settore dal 2027, la gestione delle erogazioni liberali diventerà un elemento strutturale della contabilità degli enti.

Sarà quindi fondamentale:

  • raccogliere correttamente i dati dei donatori;

  • utilizzare strumenti di pagamento tracciabili;

  • tenere una contabilità ordinata delle donazioni ricevute.

Un passaggio che rappresenta non solo un adempimento fiscale, ma anche uno strumento di trasparenza e credibilità nei confronti dei sostenitori e dei cittadini.

Terzo Settore: come funziona il “test di commercialità” degli ETS

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate spiegate in modo semplice

Uno degli aspetti più importanti della riforma del Terzo Settore riguarda il cosiddetto “test di commercialità” previsto dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Questo meccanismo serve a stabilire se un Ente del Terzo Settore debba essere considerato non commerciale oppure commerciale ai fini fiscali.

La distinzione è molto rilevante perché solo gli ETS non commerciali possono accedere ad alcune importanti agevolazioni fiscali previste dalla riforma, come ad esempio la possibilità di determinare il reddito con i criteri forfetari del Codice del Terzo Settore.


Il primo passo: verificare se le attività sono commerciali

Il punto di partenza riguarda le attività di interesse generale che gli ETS svolgono ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Secondo la norma, queste attività sono considerate non commerciali quando:

  • vengono svolte gratuitamente, oppure

  • vengono svolte chiedendo solo il rimborso dei costi effettivi.

Ma cosa si intende per costi effettivi?

La recente Circolare n. 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo devono essere considerati:

  • i costi diretti;

  • i costi indiretti e generali;

  • i costi finanziari;

  • i costi tributari.

In sostanza bisogna tenere conto di tutti i costi sostenuti dall’ente per svolgere quell’attività.


Attenzione ai contributi pubblici e ai finanziamenti

Nel calcolo dei costi bisogna però considerare anche eventuali contributi o finanziamenti ricevuti.

Se un’attività è finanziata, ad esempio, da:

  • contributi pubblici,

  • sovvenzioni,

  • contributi di fondazioni,

  • donazioni finalizzate,

questi importi devono essere sottratti dai costi complessivi.

In questo modo si ottiene il costo effettivo netto a carico dell’ente.

Se i corrispettivi richiesti agli utenti non superano questo costo netto, l’attività resta non commerciale.


Il margine di tolleranza del 6%

La legge prevede anche una piccola tolleranza.

Se i ricavi superano i costi:

  • ma solo entro il limite del 6%,

  • e per non più di tre anni consecutivi,

l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.

Questo margine serve a evitare che piccoli scostamenti trasformino automaticamente l’attività in commerciale.


Il problema pratico: come fare il test?

Un dubbio molto frequente riguarda il modo in cui deve essere effettuato il test di commercialità.

La domanda è semplice:

👉 il controllo deve essere fatto per ogni singola attività,
oppure si può fare sull’insieme delle attività svolte dall’ente?

La risposta arriva proprio dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2026.


Le semplificazioni per gli ETS più piccoli

Per gli enti con entrate complessive inferiori a 300.000 euro annui, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una importante semplificazione.

In questi casi:

✅non è necessario analizzare separatamente ogni attività.

L’ente può effettuare il test di commercialità considerando tutte le attività di interesse generale come un’unica attività complessiva.

Questa soluzione è stata pensata per le realtà associative più piccole, dove spesso:

  • le attività sono gestite insieme,

  • i costi sono promiscui,

  • il personale è condiviso.

In questo modo si evitano complicati calcoli contabili.


Cosa succede per gli ETS più grandi

Per gli enti con entrate superiori a 300.000 euro, il test richiede una valutazione più attenta.

In questi casi bisogna verificare se le attività svolte siano omogenee tra loro oppure diverse.


Quando le attività possono essere considerate insieme

Le attività possono essere considerate unitariamente quando esiste una forte integrazione organizzativa.

Alcuni indizi che indicano questa situazione sono:

  • utilizzo degli stessi locali;

  • impiego dello stesso personale;

  • presenza di costi e ricavi promiscui;

  • collegamento funzionale tra le attività.

In queste situazioni il test può essere effettuato complessivamente.


Quando invece il test deve essere separato

Se invece le attività risultano molto diverse tra loro, il test deve essere effettuato separatamente per ciascuna attività.

Questo accade, ad esempio, quando:

  • le attività appartengono a settori economici diversi (ATECO differenti);

  • l’ente tiene contabilità separate;

  • le attività sono organizzate in modo autonomo.

Un esempio chiarito dall’Agenzia delle Entrate è quello di un ETS che svolge contemporaneamente:

  • attività sanitarie,

  • attività di agricoltura sociale.

In questo caso le attività sono considerate distinte e il test deve essere effettuato singolarmente per ciascuna di esse.


Perché questo controllo è così importante

Il test di commercialità non è un semplice esercizio contabile.

Serve infatti a stabilire se l’ente può essere qualificato come:

  • ETS non commerciale, oppure

  • ETS commerciale.

Questa qualificazione determina:

  • il regime fiscale applicabile;

  • la possibilità di utilizzare regimi agevolati;

  • l’accesso ad alcune agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Per questo motivo è fondamentale che presidenti e amministratori delle associazioni comprendano bene il funzionamento di questo meccanismo.