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Author: Segreteria

Rendicontazione 5 per mille: attenzione alle scadenze per le annualità 2023 e 2022

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) beneficiari del 5 per mille 2023 e 2022 devono prestare particolare attenzione ai termini di rendicontazione e pubblicazione dei contributi ricevuti. Le scadenze variano in base all’anno di riferimento e all’importo percepito, ma il principio è uno: entro un anno dalla ricezione delle somme è necessario redigere il rendiconto e la relazione illustrativa.

📌 Cosa prevede la normativa

Le regole sono definite dal Decreto Direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022, che ha approvato le nuove “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille”.
Le spese ammissibili devono essere effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data di percezione delle somme, con la possibilità di accantonare risorse per progetti pluriennali (fino a un massimo di 36 mesi).


🗓️ Le principali scadenze per il 5 per mille 2023

Gli ETS che hanno ricevuto i fondi tra fine 2024 e il 2025 devono:

  • Entro un anno dall’accredito: redigere rendiconto e relazione illustrativa;

  • Entro 30 giorni da questa data: trasmettere i documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (solo per contributi ≥ 20.000 €);

  • Entro ulteriori 30 giorni: pubblicare rendiconto e relazione sul sito web dell’ente e comunicarne l’avvenuta pubblicazione entro 7 giorni attraverso la piattaforma ministeriale.

Gli enti che hanno ricevuto meno di 20.000 € non devono trasmettere o pubblicare i documenti, ma devono conservarli in sede per 10 anni insieme ai giustificativi di spesa.


💻 Come trasmettere la rendicontazione

Gli enti beneficiari di un contributo pari o superiore a 20.000 € devono utilizzare esclusivamente la piattaforma online del Ministero del Lavoro.
Non saranno accettate rendicontazioni inviate tramite PEC o raccomandata.
Attraverso il portale servizi.lavoro.gov.it, l’ETS potrà:

  • compilare il modello di rendiconto,

  • allegare la relazione illustrativa,

  • pubblicare il documento sul proprio sito e comunicare il link ufficiale.


💰 Possibilità di accantonamento delle somme

Il decreto consente di accantonare le somme per progetti di durata massima triennale, previa deliberazione dell’organo statutario.
In tal caso, l’ente dovrà:

  • indicare l’importo accantonato nel modello A,

  • spiegare le motivazioni nella relazione illustrativa,

  • presentare un secondo rendiconto (modello B) entro 36 mesi, con la relazione finale sulle spese sostenute.


⚠️ Attenzione al termine per comunicare l’IBAN

Gli ETS che non hanno ancora ricevuto il 5 per mille 2023 devono comunicare entro il 30 settembre 2026 i dati necessari per il pagamento (IBAN intestato all’ente) tramite la piattaforma RUNTS.
Il mancato invio comporta la perdita del diritto al contributo per l’esercizio 2023.


📅 Annualità 2022: un caso ancora aperto

Per le organizzazioni che hanno ricevuto le somme del 5 per mille 2022 a dicembre 2024, la scadenza per la redazione del rendiconto è fissata al 31 dicembre 2025, con gli stessi termini successivi per invio e pubblicazione.


✅ In sintesi

Annualità Redazione rendiconto Invio (solo per >20.000 €) Pubblicazione online
2023 (primi ordinativi) 27 dicembre 2025 26 gennaio 2026 25 febbraio 2026
2023 (terzo ordinativo) 6 agosto 2026 5 settembre 2026 5 ottobre 2026
2022 (quarto ordinativo) 27 dicembre 2025 26 gennaio 2026 25 febbraio 2026

🧩 Conclusione

La rendicontazione del 5 per mille è molto più di un adempimento: rappresenta un atto di trasparenza e responsabilità sociale verso cittadini e istituzioni.
Gestire correttamente tempi, documenti e pubblicazioni significa rafforzare la credibilità dell’ente e garantire continuità ai progetti finanziati con risorse pubbliche.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Associazioni di Promozione Sociale: quando il bar interno non è un’attività commerciale

Somministrazione di alimenti e bevande: i limiti, le condizioni e i vantaggi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la propria sede senza che questa venga considerata attività commerciale — a patto che vengano rispettate alcune precise condizioni fissate dal Codice del Terzo Settore (art. 85, comma 4, D.Lgs 117/2017).

In altre parole, il classico bar interno o punto di ristoro dell’associazione può essere escluso dalla tassazione se rappresenta un servizio complementare e rivolto esclusivamente a soci e familiari conviventi.


⚖️ Il riferimento normativo: l’articolo 85 del Codice del Terzo Settore

Secondo il decreto, l’attività di somministrazione non è considerata commerciale anche quando prevede un corrispettivo specifico, a condizione che:

1️⃣ sia strettamente complementare alle attività istituzionali e svolta solo nei confronti di soci e loro familiari conviventi;
2️⃣ non sia pubblicizzata o promossa verso l’esterno, ossia non venga in alcun modo rivolta a soggetti terzi o al mercato.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: garantire alle APS la possibilità di offrire un servizio interno di ristoro per i propri associati — utile, accessorio e coerente con la vita associativa — ma senza trasformarlo in un’attività di tipo commerciale.


☕ Quando il punto ristoro è “complementare”

La somministrazione di alimenti e bevande non rientra tra le attività istituzionali dirette, ma può essere considerata complementare se contribuisce al miglioramento delle condizioni in cui si svolgono le attività dell’associazione.

Esempio: un circolo culturale che gestisce un piccolo bar interno per offrire ai propri associati un momento di socialità durante eventi, incontri o attività ricreative.
In questo caso, il servizio favorisce la partecipazione e la permanenza dei soci, senza generare un’attività di impresa.


🚫 No alla pubblicità e all’apertura verso terzi

Elemento cruciale della norma è il divieto di pubblicità o promozione esterna.
L’attività deve restare confinata all’interno del contesto associativo: niente cartelli promozionali, pagine social dedicate, offerte pubbliche o aperture a clienti non soci.

Infatti, la presenza di soci e familiari conviventi può essere verificata anche mediante la presentazione dello stato di famiglia, così da attestare il diritto di accesso al servizio.

Qualsiasi somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di soggetti esterni o pubblicizzata al pubblico costituisce invece a tutti gli effetti attività commerciale, soggetta a tassazione ordinaria.


💡 I punti chiave per le APS

✅ L’attività deve essere complementare alle finalità istituzionali.
✅ Il servizio deve essere riservato esclusivamente a soci e familiari conviventi.
Nessuna pubblicità o comunicazione verso l’esterno.
✅ La sede deve coincidere con il luogo in cui si svolgono le attività associative.
✅ I corrispettivi specifici possono essere richiesti, ma non configurano reddito d’impresa se rispettate le condizioni di legge.


🏛️ Una norma di continuità e tutela

L’articolo 85 del Codice del Terzo Settore riprende integralmente le disposizioni previgenti, confermando l’orientamento che tutela la natura non lucrativa delle APS.
Si tratta di un equilibrio delicato tra il diritto alla socialità e la necessità di evitare fenomeni di concorrenza sleale con le attività economiche tradizionali.

Per gli enti associativi, rispettare queste regole significa mantenere la decommercializzazione dell’attività, preservare i benefici fiscali e garantire la coerenza statutaria con le finalità del Terzo Settore.

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💼 Quando, invece, il punto ristoro diventa un’attività commerciale

Il bar o punto ristoro gestito da una Associazione di Promozione Sociale (APS) perde la natura di attività complementare — e quindi i benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore — quando vengono meno anche solo alcune delle condizioni fissate dall’art. 85, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l’attività è considerata commerciale (e dunque soggetta a IVA, imposte dirette e obblighi contabili) nei seguenti casi:


1️⃣ Somministrazione rivolta a soggetti esterni

Se l’associazione serve alimenti o bevande anche a non soci, ospiti occasionali o clienti esterni, l’attività perde automaticamente la sua natura “interna” e assume le caratteristiche di un pubblico esercizio.
In tal caso, i corrispettivi incassati costituiscono a tutti gli effetti ricavi commerciali, con conseguente obbligo di emissione di scontrini o ricevute fiscali, tenuta della contabilità e dichiarazione dei redditi.


2️⃣ Utilizzo di strumenti pubblicitari o promozionali

L’uso di strumenti di promozione o pubblicità (cartellonistica, social media, volantini, siti web, campagne locali) è espressamente vietato.
Anche un semplice post pubblico che invita chiunque a partecipare o usufruire del bar può configurare diffusione verso terzi e quindi rendere l’attività imponibile ai fini fiscali.


3️⃣ Gestione separata e non coerente con l’attività istituzionale

Se la gestione del punto ristoro è affidata a soggetti terzi (ad esempio, a un gestore esterno con compenso o percentuale sugli incassi) oppure se il bar diventa un’attività economicamente autonoma rispetto alla vita associativa, viene meno il requisito della complementarità rispetto alle finalità istituzionali.
Questo comporta l’inquadramento come attività economica a fini di lucro, con tutte le conseguenze fiscali e amministrative del caso.


4️⃣ Mancanza di documentazione sui soci e familiari conviventi

La mancata verifica della qualità di socio o familiare convivente (ad esempio tramite elenco soci aggiornato o stato di famiglia) espone l’associazione al rischio di accertamenti fiscali.
In caso di controlli, l’Agenzia delle Entrate può presumere che il servizio sia stato reso anche a terzi e quindi riqualificare retroattivamente l’attività come commerciale, con sanzioni e recupero d’imposta.


⚠️ Le conseguenze fiscali

Una volta considerata commerciale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta:

  • tassazione ai fini IVA e IRES/IRAP;

  • obbligo di emissione dei documenti fiscali (scontrini o fatture elettroniche);

  • tenuta della contabilità separata rispetto all’attività istituzionale;

  • dichiarazioni fiscali periodiche e possibile perdita delle agevolazioni ETS;

  • eventuale iscrizione al Registro delle Imprese se l’attività diventa prevalente.


Resta che anche le APS possono svolgere attività commerciale, l’importante è che i ricavi e le entrate derivanti dalle attività commerciali non siano superiori al 50% delle entrate generali dell’Associazione.

In tal caso, si sfruttano le agevolazioni fiscali previste dal CdTS le quali prevedono una redditività, per le APS, del 3%.

 

 In sintesi

Il confine tra “attività complementare” e “attività commerciale” è sottile ma decisivo.
Il bar interno di un’APS può rappresentare un prezioso strumento di aggregazione e socialità, ma deve sempre restare un servizio al socio e non al pubblico.
Superata questa linea, l’associazione entra nel campo dell’impresa e ne assume tutti gli oneri fiscali, contabili e amministrativi.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Registro Unico del Terzo Settore: pubblicato l’elenco aggiornato degli enti cancellati

Oltre 21.800 organizzazioni fuori dal Runts. Attenzione a PEC e dati in vista dei controlli 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato una nuova funzionalità all’interno della piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): da oggi è possibile scaricare l’elenco ufficiale degli enti cancellati, disponibile sia in formato PDF che Excel.

L’aggiornamento, datato 1° novembre 2025, fotografa un quadro significativo:

  • quasi 12.000 enti cancellati di recente;

  • oltre 9.800 enti già depennati durante la fase di trasmigrazione automatica.

In totale, più di 21.800 organizzazioni risultano oggi fuori dal RUNTS, che tuttavia conta ancora quasi 140.000 enti attivi su tutto il territorio nazionale.

📊 I numeri nel dettaglio

Tra gli enti cancellati figurano:

  • 5.900 imprese sociali

  • 3.700 associazioni di promozione sociale (APS)

  • 2.000 organizzazioni di volontariato (ODV)

  • 154 altri ETS

  • 3 enti filantropici

  • 1 società di mutuo soccorso

Una fotografia che conferma la necessità per gli enti di mantenere una costante attenzione alla regolarità amministrativa e comunicativa.


⚠️ Attenzione alla PEC: il canale ufficiale di comunicazione

Il Ministero ricorda agli enti iscritti l’importanza di verificare la funzionalità della propria PEC (posta elettronica certificata).
Questo indirizzo rappresenta infatti l’unico canale ufficiale di comunicazione tra gli Uffici RUNTS e gli enti, ed è indispensabile per ricevere notifiche, richieste di integrazione e comunicazioni di controllo.

Una PEC inattiva o non aggiornata può comportare la mancata ricezione di atti ufficiali, con conseguenze anche gravi per la regolarità dell’iscrizione.


🔍 Controlli in arrivo nel 2026

A partire dal 2026 sarà operativo il sistema nazionale dei controlli sul RUNTS, previsto dal recente decreto ministeriale di agosto.
Gli enti dovranno assicurarsi di aver aggiornato:

  • i dati anagrafici e di rappresentanza legale;

  • gli atti costitutivi e gli statuti;

  • i bilanci e i rendiconti annuali.

Essere in regola con gli adempimenti rappresenta una garanzia di trasparenza e credibilità per tutto il Terzo Settore, oltre che una tutela per l’ente stesso.


📚 Approfondimenti e supporto

Per restare aggiornati su scadenze, procedure e verifiche relative al RUNTS, è possibile consultare:

  • la sezione dedicata sul sito di E.S.S.E. Rete Associativa, costantemente aggiornata;

  • i materiali di approfondimento del Centro Studi E.S.S.E., che fornisce supporto tecnico agli enti associativi e ai professionisti del settore.


In sintesi: il nuovo elenco dei cancellati rappresenta un campanello d’allarme per gli enti del Terzo Settore.
👉 Verificare la PEC, aggiornare i dati nel RUNTS e mantenersi informati è oggi più che mai una responsabilità strategica per continuare a operare in modo regolare e trasparente.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Volontariato: riconosciute ufficialmente le competenze acquisite. Cosa cambia per ETS, cittadini e istituzioni

Il volontariato entra a pieno titolo nel sistema nazionale di riconoscimento delle competenze.
Con il Decreto Interministeriale del 31 luglio 2025 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2025 – l’esperienza volontaria diventa un percorso formativo riconosciuto, valido a scuola, nel mondo del lavoro e nei concorsi pubblici.

Si tratta di un passo storico che dà piena attuazione all’art. 19 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e riconosce il volontariato come esperienza di apprendimento permanente.


✅ Una svolta nel sistema nazionale delle competenze

Il decreto si inserisce nel quadro normativo che, dalla Legge 92/2012 al D.Lgs. 13/2013, sostiene la valorizzazione delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali.
Per la prima volta, il volontariato viene equiparato ad altri contesti educativi, grazie a un sistema di attestazione tracciabile, trasparente e spendibile.

Il provvedimento si collega inoltre al Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021, che garantisce standard digitali condivisi per rilascio, registrazione e conservazione delle attestazioni.


🎯 Dall’attività al valore: quando il volontariato diventa competenza

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’esperienza in valore riconosciuto.

Chi svolge attività di volontariato potrà vedere valorizzate competenze come:

  • lavoro di squadra

  • gestione del tempo

  • problem solving

  • leadership e responsabilità

  • comunicazione e relazione con il pubblico

Il riconoscimento non è automatico: è richiesto un percorso strutturato con almeno 60 ore in 12 mesi, documentazione delle attività e verifica dell’effettivo apprendimento.


🧩 Il ruolo centrale degli ETS

Gli Enti del Terzo Settore diventano protagonisti:
il decreto li individua come soggetti titolati a riconoscere, formalizzare e mettere in trasparenza le competenze dei volontari, secondo gli standard definiti dal D.M. 9 luglio 2024.

Gli ETS potranno operare anche in collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, rafforzando il legame tra scuola, lavoro e comunità.

Questo riconosce al Terzo Settore una funzione non solo sociale, ma anche educativa.


🧭 Come funziona il processo di riconoscimento

Il percorso è articolato in 5 fasi:

  1. Accesso e informazione

  2. Progetto personalizzato con obiettivi e risultati attesi

  3. Tutor dedicato

  4. Documento di trasparenza finale, conforme agli standard nazionali

  5. Archiviazione e registrazione digitale (ai sensi di CAD e GDPR)

Le attestazioni potranno essere utilizzate:

  • nei percorsi scolastici e universitari

  • nei processi di selezione del personale

  • nei concorsi pubblici


📊 Monitoraggio nazionale e qualità del sistema

Il Ministero del Lavoro coordinerà il monitoraggio per garantire efficacia, qualità e uniformità dei processi.
Il decreto premia anche le buone pratiche già sperimentate negli anni dal Terzo Settore, molte delle quali hanno anticipato i principi oggi normati.


⚠️ Una criticità da risolvere: la banca dati nazionale

Resta aperta una sfida: la creazione di una piattaforma unica nazionale per registrare le competenze riconosciute.
Oggi, infatti, i sistemi sono frammentati. Una banca dati unica garantirebbe:

  • validità e verificabilità delle attestazioni

  • standard uniformi su tutto il territorio

  • interoperabilità tra scuole, università, ETS e mondo del lavoro


📌 In sintesi: perché questo decreto è importante

  • Valorizza il volontariato come esperienza di crescita personale, sociale e professionale

  • Rende le competenze spendibili e certificabili

  • Rafforza il ruolo formativo del Terzo Settore

  • Crea un ponte tra cittadinanza attiva, educazione e lavoro

Il riconoscimento delle competenze dei volontari non premia solo chi dona il proprio tempo, ma l’intera società:
trasforma la solidarietà in competenza condivisa, generativa e utile al Paese.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Enti del Terzo Settore: cosa rischiano gli amministratori in caso di distribuzione di utili

La Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha confermato un principio cardine per tutte le organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): il divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto.
Una violazione di questo principio comporta sanzioni pecuniarie significative a carico degli amministratori, oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali.


🔍 Il principio della “non lucratività”

Il Codice del Terzo Settore consente agli enti di esercitare anche attività economiche e commerciali, ma solo a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale e mai distribuiti a soci, fondatori o amministratori.

Come stabilito dall’articolo 8 del D.Lgs. 117/2017, gli avanzi di gestione, così come fondi, riserve o capitale sociale, non possono in alcun modo essere destinati a finalità diverse da quelle istituzionali dell’ente.
Questo principio vale per tutta la durata della vita associativa e anche in caso di scioglimento o recesso di un socio.


💰 Le sanzioni per la distribuzione di utili

In caso di violazione, l’art. 91 del D.Lgs. 117/2017 prevede sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente severe a carico dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi.

👉 Distribuzione di utili o avanzi di gestione (anche indiretta):

  • sanzione da 5.000 a 20.000 euro per gli amministratori che hanno commesso o concorso a commettere la violazione;

  • la misura riguarda tutti gli ETS, comprese le fondazioni, anche quando la distribuzione avvenga a favore dei fondatori.

Oltre alla sanzione, l’Agenzia delle Entrate può riclassificare l’ente come “commerciale”, con la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali tipiche degli ETS.


🏛️ Sanzioni sulla devoluzione del patrimonio

L’art. 91, comma 2, prevede ulteriori sanzioni nel caso in cui, durante la liquidazione dell’ente, il patrimonio residuo venga devoluto senza il parere obbligatorio del RUNTS o in modo difforme da quanto stabilito.

👉 In questo caso, i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi sono soggetti a una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

La disposizione tutela il corretto utilizzo delle risorse residue, che devono sempre essere destinate ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe.


🚫 Uso illecito della denominazione “ETS”, “APS” o “ODV”

Il comma 3 dello stesso articolo punisce l’utilizzo improprio o ingannevole delle denominazioni e acronimi tipici del Terzo Settore.
Chiunque utilizzi le sigle ETS, APS o ODV senza esserne legittimamente titolato rischia una sanzione da 2.500 a 10.000 euro, che raddoppia se l’abuso è finalizzato a ottenere denaro o vantaggi da terzi.


👮‍♂️ Chi applica le sanzioni

Le sanzioni previste dall’art. 91 sono irrogate dall’Ufficio del RUNTS competente territorialmente, come stabilito dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore.
L’ufficio, oltre alle funzioni di vigilanza, ha il compito di:

  • verificare la conformità statutaria e gestionale degli enti iscritti;

  • accertare eventuali violazioni del principio di non lucratività;

  • irrogare le sanzioni e comunicare le violazioni all’Agenzia delle Entrate.


🧭 In sintesi

Violazione Riferimento normativo Sanzione Soggetti responsabili
Distribuzione (anche indiretta) di utili o avanzi di gestione Art. 91, c.1 D.Lgs. 117/2017 da € 5.000 a € 20.000 Amministratori e rappresentanti legali
Devoluzione patrimonio senza parere RUNTS Art. 91, c.2 D.Lgs. 117/2017 da € 1.000 a € 5.000 Amministratori e liquidatori
Uso illecito delle sigle ETS / APS / ODV Art. 91, c.3 D.Lgs. 117/2017 da € 2.500 a € 10.000 (raddoppiata se con dolo) Chiunque utilizzi impropriamente la denominazione

💡 Conclusione

Il principio di assenza di lucro soggettivo resta uno dei pilastri del Terzo Settore.
Gli amministratori degli ETS devono assicurare gestione trasparente, reinvestimento degli avanzi e corretto uso delle denominazioni associative, per non incorrere in sanzioni e per tutelare la credibilità dell’ente.

Il rispetto di queste regole non è solo un obbligo giuridico, ma anche una garanzia etica di coerenza con i valori del Terzo Settore: solidarietà, partecipazione e utilità sociale.


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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Onlus: cosa cambia dal 1° gennaio 2026 e come orientarsi nel nuovo scenario fiscale

Dal 1° gennaio 2026 le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) entreranno ufficialmente in una nuova fase. Con l’entrata in vigore del regime fiscale dedicato agli Enti del Terzo Settore (ETS) previsto dal Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017, si chiude definitivamente un capitolo importante per il non profit italiano.

Il cambiamento non è solo formale: comporta scelte strategiche e conseguenze fiscali rilevanti per gli enti che finora hanno operato come Onlus.


📌 Il contesto: la fine del regime Onlus

Dal 1° gennaio 2026 saranno abrogati il D.Lgs. 460/1997 e l’articolo 150 del TUIR, che disciplinavano il regime agevolato delle Onlus.
Gli enti ancora iscritti all’anagrafe (circa 9 mila, secondo l’Agenzia delle Entrate) dovranno decidere entro il 31 marzo 2026 se:

  1. trasformarsi in ETS, iscrivendosi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oppure

  2. rimanere fuori, perdendo le agevolazioni specifiche e rientrando nel regime civilistico e tributario ordinario.


🏛️ Chi si iscrive al RUNTS

Le Onlus che scelgono di iscriversi al RUNTS assumeranno una delle qualifiche previste dal Codice del Terzo Settore (es. APS, ODV, ente filantropico, impresa sociale, ecc.) e saranno assoggettate ai nuovi regimi fiscali ETS.

➤ Se diventano Imprese sociali

Si applicherà l’art. 18 del D.Lgs. 112/2017: gli utili accantonati a riserva indivisibile e destinati alle finalità istituzionali non concorrono al reddito imponibile.

Le agevolazioni per le imposte indirette e per i donatori (artt. 82-83 del Codice del Terzo Settore) si applicheranno solo alle imprese sociali non costituite in forma societaria.

➤ Se diventano APS o ODV

Potranno beneficiare del regime forfettario ETS (artt. 79-80-86 del Codice):

  • redditività ridotta all’1% per le ODV e al 3% per le APS;

  • irrilevanza ai fini IVA per le prestazioni istituzionali;

  • agevolazioni fiscali per i donatori.

➤ Se diventano ETS “residuali”

Per le fondazioni o enti che non rientrano tra APS/ODV, il reddito imponibile sarà calcolato applicando coefficienti di redditività progressivi dal 5% al 17% in base al volume dei ricavi.


💶 L’IVA e le imposte indirette

Dal 2026, ogni riferimento alle “Onlus” nelle norme IVA (art. 10 DPR 633/1972) verrà sostituito da “enti non commerciali del Terzo Settore”.
Questo comporta che le esenzioni fiscali saranno legate alla nuova qualifica ETS, non più alla vecchia iscrizione come Onlus.
È atteso un decreto attuativo che chiarisca l’applicazione del nuovo regime IVA.


🚫 Chi non si iscrive

Le Onlus che non aderiranno al RUNTS applicheranno le norme del Codice Civile e del TUIR, assumendo la qualifica di ente non commerciale (art. 73 TUIR) o ente commerciale.

Gli enti non commerciali manterranno alcune agevolazioni, tra cui:

  • esclusione da tassazione delle attività rese in conformità agli scopi istituzionali e senza organizzazione d’impresa;

  • esclusione dei fondi raccolti in occasione di eventi occasionali;

  • non imponibilità dei contributi pubblici ricevuti per attività di interesse sociale.

Tuttavia, perderanno il regime fiscale agevolato Onlus e, in determinati casi, saranno tenuti a devolvere parte del patrimonio.


🏛️ L’obbligo di devoluzione del patrimonio

Le Onlus che non si iscriveranno al RUNTS entro il 31 marzo 2026 dovranno devolvere l’incremento patrimoniale maturato dal momento dell’iscrizione all’anagrafe Onlus.
La devoluzione dovrà essere effettuata ad altro ente con finalità analoghe, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 101 CTS).

Restano escluse dall’obbligo devolutivo:

  • le Onlus che si iscrivono al RUNTS (anche come imprese sociali);

  • i trust con qualifica Onlus;

  • le Onlus sottoposte a direzione o controllo di soggetti che impediscono la qualifica ETS, purché lo statuto preveda clausole specifiche.


📑 Come documentare l’incremento patrimoniale

In caso di devoluzione, l’ente dovrà documentare la propria situazione patrimoniale alla data di acquisizione della qualifica di Onlus e alla data di perdita della stessa.
La Circolare 59/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il patrimonio preesistente alla qualifica è escluso dall’obbligo devolutivo.


🎯 In sintesi

Scelta Regime fiscale Conseguenze principali
✅ Iscrizione al RUNTS Codice del Terzo Settore (ETS) Agevolazioni fiscali, accesso a bandi, riconoscimento ufficiale ETS
🚫 Non iscrizione Codice Civile + TUIR Perdita agevolazioni Onlus, obbligo devoluzione patrimonio incrementale

📣 Conclusione

Il passaggio dal regime Onlus al sistema ETS rappresenta un momento storico per il non profit italiano.
Gli enti sono chiamati a valutare con attenzione il proprio assetto giuridico e fiscale, aggiornare gli statuti e pianificare per tempo l’iscrizione al RUNTS.

Il Centro Studi E.S.S.E. è a disposizione per fornire assistenza tecnica e consulenza specialistica nella fase di transizione, con l’obiettivo di accompagnare associazioni, fondazioni e organizzazioni verso una gestione consapevole e sostenibile nel nuovo quadro del Terzo Settore.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Nasce E.S.S.E. in Sinergia con i Consulenti

E.S.S.E.: la rete che affianca i professionisti nella gestione del Terzo Settore e dello Sport Dilettantistico

Un progetto nazionale per unire competenze, semplificare la gestione degli enti associativi e costruire una collaborazione strutturata tra E.S.S.E. e i professionisti del settore contabile e fiscale.


🤝 Una nuova alleanza tra E.S.S.E. e i professionisti

Il mondo delle Associazioni, degli Enti del Terzo Settore (ETS) e delle Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) è oggi attraversato da una profonda trasformazione normativa.
Le riforme del Terzo Settore e dello Sport, unite alle nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo, RUNTS, fiscalità e adempimenti digitali, hanno reso la gestione delle realtà associative sempre più complessa.

In questo contesto nasce “E.S.S.E. in Sinergia con i Consulenti”, il progetto promosso dall’Ente Sportivo Sociale Europeo (E.S.S.E.) per creare un rapporto diretto di collaborazione con i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, offrendo loro supporto tecnico, strumenti digitali, assistenza specialistica e formazione continua.


🎯 L’obiettivo: supportare i consulenti nella gestione degli enti associativi

E.S.S.E. conosce bene le difficoltà operative che i professionisti incontrano ogni giorno nella gestione di associazioni, ASD, SSD ed enti del Terzo Settore: interpretazioni normative incerte, adempimenti burocratici continui, esigenze di bilancio, rendicontazione e trasparenza.

Molti studi professionali – spiega il Presidente Nazionale di E.S.S.E., Massimo Di Maurosi trovano a dover gestire normative complesse e clienti molto specifici, senza poter contare su strumenti o risorse dedicate.
L’obiettivo del nostro progetto è proprio questo: stare al fianco dei Consulenti, fornendo loro competenze, piattaforme e servizi che rendano più semplice e sicura la gestione degli enti associativi.”


⚙️ Come funziona la sinergia

Il progetto prevede due canali di adesione:

  1. Collaborazione istituzionale con gli Ordini Professionali
    E.S.S.E. propone agli Ordini Provinciali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di siglare accordi di collaborazione ufficiali, con l’obiettivo di offrire ai propri iscritti formazione, aggiornamento e accesso diretto ai servizi E.S.S.E.
    Gli Ordini aderenti diventano così punto di diffusione territoriale del progetto, organizzando seminari, incontri tecnici e giornate formative condivise.

  2. Collaborazione diretta con i singoli professionisti
    Ogni Commercialista o Esperto Contabile può aderire individualmente, stipulando un accordo di sinergia con E.S.S.E. e accedendo immediatamente ai servizi dedicati: piattaforma gestionale, sportello tecnico, formazione, materiali operativi e vantaggi economici.


💼 Servizi e strumenti per i professionisti aderenti

La collaborazione offre ai consulenti una gamma completa di strumenti operativi:

🔹 Assistenza specialistica

  • Consulenza su normativa ETS, ASD/SSD e Riforma dello Sport

  • Supporto nella stesura di statuti, regolamenti e contratti

  • Check-up documentale e fiscale per enti associativi

  • Quesiti tecnici e pareri scritti tramite lo Sportello E.S.S.E.

🔹 Piattaforma digitale – ESSE Organizer

Un software gestionale progettato per le associazioni e gli studi professionali:

  • Gestione di soci, tesseramenti, verbali e documenti

  • Bilanci, scadenze e rendiconti automatici

  • Archiviazione sicura e accesso multi-utente

  • Aggiornamenti normativi integrati

🔹 Formazione e aggiornamento

Attraverso il Centro Studi e Formazione Professionale E.S.S.E., vengono organizzati corsi, webinar e percorsi di certificazione su:

  • Fiscalità degli enti del Terzo Settore

  • Lavoro sportivo e nuove figure contrattuali

  • Riforma dello Sport e adempimenti RUNTS

  • Gestione digitale delle associazioni


💰 Opportunità economiche per i professionisti

Ogni consulente aderente ha diritto a una provvigione di sinergia sulle attività attivate tramite E.S.S.E. dai propri clienti associativi (es. formazione, servizi di consulenza, accesso alla piattaforma).
In questo modo, la collaborazione genera un doppio valore:

  • tecnico, grazie al supporto e agli strumenti forniti;

  • economico, attraverso una partnership sostenibile e vantaggiosa per lo Studio.


🧩 Una rete di competenze al servizio del territorio

E.S.S.E. rappresenta una rete nazionale riconosciuta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che coordina enti e professionisti in diversi ambiti: sport, cultura, promozione sociale, formazione, turismo e inclusione.
La sinergia con i consulenti rappresenta un nuovo pilastro operativo, volto a creare connessioni virtuose tra professionisti e mondo associativo.

“Non vogliamo sostituirci ai Commercialisti – sottolinea Di Mauro – ma essere il loro alleato tecnico.
Insieme possiamo costruire un ecosistema professionale più solido, dove la consulenza si arricchisce grazie alla rete e alla condivisione delle competenze.”


🌐 Come aderire

I professionisti interessati possono:

  • richiedere informazioni e modulistica via email a sinergia@esserete.it;

  • consultare la sezione dedicata sul sito www.esserete.it;

  • partecipare ai seminari e incontri di presentazione del progetto presso gli Ordini territoriali.


✳️ Un progetto per costruire valore insieme

“E.S.S.E. in Sinergia con i Consulenti” non è solo un servizio tecnico, ma un progetto di rete e crescita condivisa, che valorizza il ruolo dei professionisti come garanti della trasparenza e dello sviluppo sostenibile del Terzo Settore.

E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo
“La forza della Rete al servizio della tua consulenza.”
Partner tecnico dei professionisti del Terzo Settore e dello Sport.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Sport Bonus 2025: aperta la seconda finestra per le imprese

Credito d’imposta fino al 65% per chi investe in impianti sportivi pubblici

Con l’apertura della seconda finestra 2025 del bando Sport Bonus, il Governo rilancia una misura che unisce sostegno alla pratica sportiva e incentivi fiscali per le imprese.
Dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025 fino alle ore 12:00 del 14 novembre 2025, le imprese interessate possono presentare la domanda di ammissione tramite la piattaforma del Dipartimento per lo Sport: https://avvisibandi.sport.governo.it.


🔍 Che cos’è lo Sport Bonus

Lo Sport Bonus è un credito d’imposta introdotto per la prima volta nel 2018 e confermato dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 246).
La misura consente di ottenere un credito fiscale pari al 65% delle erogazioni liberali destinate a interventi di:

  • manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici esistenti;

  • realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

L’obiettivo è duplice:
✅ migliorare la qualità e la sicurezza delle infrastrutture sportive in Italia;
✅ coinvolgere le imprese nella promozione dello sport e del benessere collettivo, offrendo un vantaggio economico concreto.


💼 Chi può beneficiare dello Sport Bonus

Il beneficio è riservato esclusivamente alle imprese, sia individuali che societarie, che effettuano donazioni a favore di enti pubblici o soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici.

In particolare:

  • il credito d’imposta è pari al 65% dell’importo erogato;

  • può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo;

  • il limite massimo dell’erogazione è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti all’anno 2024).

A livello nazionale, il plafond complessivo per il 2025 è fissato a 10 milioni di euro, suddiviso in due finestre semestrali da 5 milioni ciascuna.


🏗️ Quali interventi sono ammessi

Sono ammissibili le donazioni finalizzate a:

  • ristrutturare, mettere in sicurezza o riqualificare impianti sportivi pubblici;

  • costruire nuove strutture sportive pubbliche;

  • sostenere progetti di miglioramento dell’accessibilità, dell’efficienza energetica o della sostenibilità ambientale degli impianti.

Le erogazioni devono essere certificate dall’ente destinatario (Comune, Provincia, Ente pubblico o concessionario) e comunicate al Dipartimento per lo Sport per l’autorizzazione al riconoscimento del credito d’imposta.


🕐 Come presentare la domanda

Le domande per accedere allo Sport Bonus 2025 – 2ª finestra vanno inoltrate esclusivamente online sulla piattaforma ufficiale del Dipartimento per lo Sport:
👉 https://avvisibandi.sport.governo.it

All’interno del portale è disponibile:

  • la guida alla compilazione passo per passo;

  • i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

Le richieste saranno ammesse in base all’ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Per chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo:
📧 programmazionesport@governo.it
(specificando nell’oggetto: “SPORT BONUS 2025 – 2ª finestra”).


⚖️ Perché è importante

Lo Sport Bonus rappresenta una delle politiche fiscali più significative per favorire la collaborazione tra pubblico e privato nel settore sportivo.
Grazie a questo meccanismo, le imprese possono sostenere lo sviluppo dell’impiantistica sportiva del territorio, promuovendo al tempo stesso valori di salute, socialità e inclusione.

Come ha sottolineato il Ministro per lo Sport e i Giovani, la misura rientra in una strategia più ampia di investimenti per rilanciare la pratica sportiva, in linea con i principi della Riforma dello Sport e del Piano nazionale per l’impiantistica.


🧩 A cura di

Centro Studi E.S.S.E.

 Area Sport e Fiscalità

Modello EAS: la Cassazione chiarisce, la violazione è solo formale

Modello EAS: la Cassazione chiarisce, la violazione è solo formale

Una sentenza importante per associazioni e ASD: niente decadenza dalle agevolazioni se i requisiti sostanziali sono rispettati

Una buona notizia per associazioni, ASD e realtà del Terzo Settore: l’omessa presentazione del Modello EAS non comporta la perdita automatica delle agevolazioni fiscali, se l’ente rispetta nel concreto i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione V civile, con l’Ordinanza n. 20027 del 18 luglio 2025, riaffermando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.


🔍 Cos’è il Modello EAS

Il Modello EAS (Enti Associativi), introdotto dall’art. 30 del D.L. 185/2008, è una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la quale gli enti associativi devono fornire informazioni sui propri dati strutturali e gestionali, come:

  • attività svolte;

  • numero di soci;

  • modalità di ammissione e partecipazione;

  • esistenza di corrispettivi specifici;

  • presenza di attività commerciali o connesse.

L’obiettivo del modello era quello di consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare che l’ente operasse realmente con finalità associative e non economiche, requisito necessario per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali (artt. 148 TUIR e 4 DPR 633/1972).


⚙️ Chi era obbligato a presentarlo

Erano tenuti a presentare il Modello EAS tutti gli enti associativi di natura privata che usufruivano delle agevolazioni fiscali riconosciute alle attività di tipo non commerciale, in particolare:

  • Associazioni di promozione sociale (APS);

  • Associazioni sportive dilettantistiche (ASD);

  • Associazioni culturali, ricreative, musicali o di volontariato che percepissero corrispettivi da soci o terzi;

  • Circoli e comitati che organizzavano attività a favore dei propri associati.

La trasmissione del modello andava effettuata in via telematica entro 60 giorni dalla costituzione, e nuovamente in caso di variazioni rilevanti nei dati comunicati.


🧾 Chi era esonerato dall’obbligo

Non erano tenuti alla presentazione del Modello EAS:

  • gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (dal momento dell’iscrizione, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);

  • le ONLUS iscritte all’anagrafe (ora in fase di soppressione con la riforma ETS);

  • le associazioni religiose riconosciute;

  • le associazioni pro loco che applicavano il regime forfetario ex L. 398/91;

  • le ASD che non percepivano alcun corrispettivo da soci o terzi.


⚖️ La sentenza della Cassazione n. 20027/2025

Con l’ordinanza 20027/2025, la Cassazione ha stabilito che l’omessa presentazione del Modello EAS costituisce una violazione meramente formale e non fa venir meno i benefici fiscali se l’associazione, nella sostanza, rispetta i requisiti previsti per la natura non commerciale.

In altre parole, se un sodalizio sportivo o culturale opera in modo trasparente, senza scopo di lucro e con effettiva partecipazione democratica dei soci, l’assenza del modello non può determinare la perdita delle agevolazioni, né la trasformazione automatica dell’ente in soggetto commerciale.

La Suprema Corte ha così ribadito che, in materia di enti associativi, prevale la sostanza sull’adempimento formale, confermando un orientamento di buon senso e coerenza giuridica.


🔄 Modello EAS e Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021 e ss.) ha di fatto abrogato l’obbligo del Modello EAS per le ASD e SSD, sostituendolo con un sistema informativo centralizzato tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
Tuttavia, per le annualità precedenti al 2024, il modello resta formalmente in vigore, e i contenziosi aperti possono ancora far riferimento a esso.

Proprio per questo, la pronuncia della Cassazione assume oggi un ruolo fondamentale per tutti i procedimenti e gli accertamenti fiscali in corso basati esclusivamente sulla mancata o tardiva trasmissione del modello.


📌 Conclusioni

La decisione dei giudici di legittimità rappresenta un principio di giustizia sostanziale per il mondo associativo:
la burocrazia non può cancellare la natura non lucrativa di chi opera correttamente nel rispetto dei valori associativi e sportivi.

In attesa che venga chiarito se l’abrogazione dell’EAS possa avere effetto retroattivo, il messaggio è chiaro: contano i fatti, non i moduli.


A cura di

Centro Studi E.S.S.E.
Ufficio Formazione e Fiscalità del Terzo Settore

Embodiment: parte il primo corso professionale riconosciuto in Italia

Organizzato da A.P.I.F.E. – Associazione Professionale Italiana Facilitatori di Embodiment, aggregata al Centro Studi E.S.S.E.

Si apre una nuova frontiera nella formazione professionale italiana: nasce il primo corso professionalizzante per Facilitatori di Embodiment, organizzato da A.P.I.F.E. – Associazione Professionale Italiana Facilitatori di Embodiment, della Presidente Sara Kaleb, aggregata al Centro Studi E.S.S.E., Forma Aggregativa inserita nell’elenco ufficiale del MIMIT ai sensi della Legge 4/2013.

Un percorso che unisce scienza, esperienza corporea e crescita personale, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di accompagnare individui e gruppi verso una maggiore consapevolezza psicocorporea.


🔍 Cos’è l’Embodiment

Il termine embodiment deriva dall’inglese to embody, “incarnare”, e si riferisce alla connessione profonda tra mente e corpo.
Nell’approccio embodiment, la consapevolezza non è solo un fatto mentale, ma nasce e si costruisce attraverso il corpo, il movimento, la percezione e l’esperienza sensoriale.

Numerose ricerche in ambito neuroscientifico e psicologico – dalla teoria polivagale alle scienze cognitive – confermano che il corpo gioca un ruolo centrale nei processi di apprendimento, nella gestione delle emozioni e nello sviluppo del benessere personale.

L’Embodiment, dunque, è una pratica e una disciplina che integra elementi di psicologia, pedagogia, mindfulness, movimento consapevole e scienza del comportamento, diventando sempre più richiesta nei contesti educativi, formativi, terapeutici e aziendali.


🎓 Il corso: un percorso riconosciuto e professionale

Il Corso per Facilitatori di Embodiment promosso da A.P.I.F.E. è il primo in Italia strutturato in modo conforme alla Legge 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il percorso è riconosciuto a livello nazionale e consente, a chi completa la formazione, di iscriversi al Registro dei Professionisti Legge 4/2013 gestito dall’Associazione aggregata al Centro Studi E.S.S.E.

Tra le caratteristiche principali:

  • ✅ Approccio trauma-informed e sicuro, basato su evidenze scientifiche;

  • ✅ Integrazione di embodiment, scienze cognitive e teoria polivagale;

  • ✅ Metodo esperienziale e personalizzato, che si adatta alle caratteristiche del partecipante;

  • ✅ Percorsi di supervisione e tirocinio con docenti qualificati;

  • ✅ Appartenenza a una rete professionale di facilitatori e formatori in continuo dialogo.


💡 Perché scegliere questo corso

Essere Facilitatore di Embodiment significa imparare a:

  • usare il corpo come strumento di consapevolezza e comunicazione;

  • aiutare le persone a riconoscere e regolare le proprie emozioni;

  • migliorare la relazione educativa, terapeutica o formativa;

  • sviluppare creatività, ascolto e presenza.

Il corso si rivolge a operatori del benessere, counselor, psicologi, insegnanti, educatori, coach, formatori e professionisti delle relazioni d’aiuto che desiderano integrare l’embodiment nelle proprie competenze operative.


🧩 A.P.I.F.E. e Centro Studi E.S.S.E.: una sinergia per la crescita delle professioni

L’A.P.I.F.E. fa parte del network del Centro Studi E.S.S.E. – Formazione, Ricerca e Rappresentanza Professionale, organismo aggregativo riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Attraverso questa collaborazione, i partecipanti al corso possono contare su riconoscimento professionale, formazione certificata e inserimento in una rete nazionale di professionisti che condividono valori di etica, qualità e competenza.


📅 Iscrizioni aperte

Le iscrizioni al Corso per Facilitatori di Embodiment sono aperte per un periodo limitato.
Per ricevere il programma completo e le modalità di partecipazione:
📧 embodimentitalia@gmail.com
📞 329 424 9976


🏁 Conclusione

L’Embodiment rappresenta oggi una delle più interessanti frontiere della formazione e della crescita personale.
Con questo corso, A.P.I.F.E. e Centro Studi E.S.S.E. offrono ai professionisti italiani la possibilità di trasformare una competenza emergente in una professione riconosciuta, capace di generare valore reale nelle relazioni e nella società.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.