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Author: Segreteria

Terzo Settore: comunicazione delle erogazioni liberali, cosa cambia dal 2026

Cambiano le regole relative alla comunicazione delle erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate. Con l’entrata a regime della riforma del Terzo settore, infatti, l’obbligo di trasmissione dei dati delle donazioni sarà progressivamente esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), indipendentemente dalle loro dimensioni economiche.

Nel frattempo resta confermata la scadenza del 16 marzo 2026 per gli enti che, nel 2024, hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro.

Si tratta di un adempimento sempre più importante perché collegato alla dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti, che possono così ottenere automaticamente le detrazioni o deduzioni fiscali previste per le donazioni.


Chi deve inviare la comunicazione entro il 16 marzo 2026

Il riferimento normativo è il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, che individua i soggetti interessati dall’adempimento.

Sono coinvolti:

  • gli Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria;

  • le ONLUS, ancora presenti nell’Anagrafe unica nel corso del 2025 (anagrafe abolita dal 1° gennaio 2026);

  • le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nella tutela e valorizzazione dei beni artistici, storici e paesaggistici;

  • le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività di ricerca scientifica individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per questi enti l’obbligo scatta solo se nel 2024 le entrate hanno superato 220.000 euro.

In tal caso devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute nel 2025 entro il 16 marzo 2026.

Gli enti che non superano tale soglia non sono obbligati, ma possono comunque inviare la comunicazione in via facoltativa.


Quali dati devono essere comunicati

La comunicazione riguarda le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Devono essere trasmessi:

  • i dati delle donazioni effettuate da donatori continuativi che abbiano fornito i propri dati anagrafici;

  • i dati delle altre donazioni solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del donatore.

È fondamentale che i versamenti siano stati effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, come:

  • bonifico bancario o postale

  • carte di credito o debito

  • carte prepagate

  • altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dalla normativa fiscale.

Non devono invece essere comunicati i versamenti effettuati in forma cumulativa da un unico soggetto per conto di più donatori.


Come si invia la comunicazione

Le modalità tecniche di trasmissione sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale del 4 marzo 2024.

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica utilizzando l’apposito software dell’Agenzia.

L’invio può essere effettuato:

  • direttamente dall’ente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

  • tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un CAF.


Le nuove regole dal 2027: obbligo per tutti gli ETS

La vera novità riguarda il futuro prossimo.

Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore, operativo dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali sarà esteso a tutti gli ETS, senza più alcuna soglia di entrate.

Ciò significa che:

  • entro il 16 marzo 2027

  • tutti gli Enti del Terzo Settore dovranno comunicare

  • le erogazioni liberali ricevute nel 2026 ai sensi dell’art. 83 del Codice del Terzo Settore.

Resteranno escluse solo le imprese sociali costituite in forma societaria.


Perché la comunicazione è importante

L’obiettivo principale di questo adempimento è alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti.

Grazie ai dati comunicati dagli enti, infatti, l’Agenzia delle Entrate può inserire automaticamente nella dichiarazione dei redditi dei donatori:

  • le detrazioni fiscali

  • o le deduzioni previste per le erogazioni liberali.

Per questo motivo diventa sempre più importante che gli enti del Terzo settore organizzino correttamente la raccolta e la registrazione delle donazioni, conservando i dati necessari alla futura comunicazione.


Un passaggio organizzativo per tutti gli ETS

Con l’estensione dell’obbligo a tutti gli Enti del Terzo Settore dal 2027, la gestione delle erogazioni liberali diventerà un elemento strutturale della contabilità degli enti.

Sarà quindi fondamentale:

  • raccogliere correttamente i dati dei donatori;

  • utilizzare strumenti di pagamento tracciabili;

  • tenere una contabilità ordinata delle donazioni ricevute.

Un passaggio che rappresenta non solo un adempimento fiscale, ma anche uno strumento di trasparenza e credibilità nei confronti dei sostenitori e dei cittadini.

Terzo Settore: come funziona il “test di commercialità” degli ETS

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate spiegate in modo semplice

Uno degli aspetti più importanti della riforma del Terzo Settore riguarda il cosiddetto “test di commercialità” previsto dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Questo meccanismo serve a stabilire se un Ente del Terzo Settore debba essere considerato non commerciale oppure commerciale ai fini fiscali.

La distinzione è molto rilevante perché solo gli ETS non commerciali possono accedere ad alcune importanti agevolazioni fiscali previste dalla riforma, come ad esempio la possibilità di determinare il reddito con i criteri forfetari del Codice del Terzo Settore.


Il primo passo: verificare se le attività sono commerciali

Il punto di partenza riguarda le attività di interesse generale che gli ETS svolgono ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Secondo la norma, queste attività sono considerate non commerciali quando:

  • vengono svolte gratuitamente, oppure

  • vengono svolte chiedendo solo il rimborso dei costi effettivi.

Ma cosa si intende per costi effettivi?

La recente Circolare n. 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo devono essere considerati:

  • i costi diretti;

  • i costi indiretti e generali;

  • i costi finanziari;

  • i costi tributari.

In sostanza bisogna tenere conto di tutti i costi sostenuti dall’ente per svolgere quell’attività.


Attenzione ai contributi pubblici e ai finanziamenti

Nel calcolo dei costi bisogna però considerare anche eventuali contributi o finanziamenti ricevuti.

Se un’attività è finanziata, ad esempio, da:

  • contributi pubblici,

  • sovvenzioni,

  • contributi di fondazioni,

  • donazioni finalizzate,

questi importi devono essere sottratti dai costi complessivi.

In questo modo si ottiene il costo effettivo netto a carico dell’ente.

Se i corrispettivi richiesti agli utenti non superano questo costo netto, l’attività resta non commerciale.


Il margine di tolleranza del 6%

La legge prevede anche una piccola tolleranza.

Se i ricavi superano i costi:

  • ma solo entro il limite del 6%,

  • e per non più di tre anni consecutivi,

l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.

Questo margine serve a evitare che piccoli scostamenti trasformino automaticamente l’attività in commerciale.


Il problema pratico: come fare il test?

Un dubbio molto frequente riguarda il modo in cui deve essere effettuato il test di commercialità.

La domanda è semplice:

👉 il controllo deve essere fatto per ogni singola attività,
oppure si può fare sull’insieme delle attività svolte dall’ente?

La risposta arriva proprio dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2026.


Le semplificazioni per gli ETS più piccoli

Per gli enti con entrate complessive inferiori a 300.000 euro annui, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una importante semplificazione.

In questi casi:

✅non è necessario analizzare separatamente ogni attività.

L’ente può effettuare il test di commercialità considerando tutte le attività di interesse generale come un’unica attività complessiva.

Questa soluzione è stata pensata per le realtà associative più piccole, dove spesso:

  • le attività sono gestite insieme,

  • i costi sono promiscui,

  • il personale è condiviso.

In questo modo si evitano complicati calcoli contabili.


Cosa succede per gli ETS più grandi

Per gli enti con entrate superiori a 300.000 euro, il test richiede una valutazione più attenta.

In questi casi bisogna verificare se le attività svolte siano omogenee tra loro oppure diverse.


Quando le attività possono essere considerate insieme

Le attività possono essere considerate unitariamente quando esiste una forte integrazione organizzativa.

Alcuni indizi che indicano questa situazione sono:

  • utilizzo degli stessi locali;

  • impiego dello stesso personale;

  • presenza di costi e ricavi promiscui;

  • collegamento funzionale tra le attività.

In queste situazioni il test può essere effettuato complessivamente.


Quando invece il test deve essere separato

Se invece le attività risultano molto diverse tra loro, il test deve essere effettuato separatamente per ciascuna attività.

Questo accade, ad esempio, quando:

  • le attività appartengono a settori economici diversi (ATECO differenti);

  • l’ente tiene contabilità separate;

  • le attività sono organizzate in modo autonomo.

Un esempio chiarito dall’Agenzia delle Entrate è quello di un ETS che svolge contemporaneamente:

  • attività sanitarie,

  • attività di agricoltura sociale.

In questo caso le attività sono considerate distinte e il test deve essere effettuato singolarmente per ciascuna di esse.


Perché questo controllo è così importante

Il test di commercialità non è un semplice esercizio contabile.

Serve infatti a stabilire se l’ente può essere qualificato come:

  • ETS non commerciale, oppure

  • ETS commerciale.

Questa qualificazione determina:

  • il regime fiscale applicabile;

  • la possibilità di utilizzare regimi agevolati;

  • l’accesso ad alcune agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Per questo motivo è fondamentale che presidenti e amministratori delle associazioni comprendano bene il funzionamento di questo meccanismo.

Studio scientifico nell’area Fonderie F.A: rilevate differenze metaboliche tra lavoratori e residenti.

Il Comitato Via Protomartiri Francescani:
“Studio scientifico evidenzia differenze metaboliche tra lavoratori e residenti. Necessari ulteriori approfondimenti e monitoraggi” – Santa Maria degli Angeli (Assisi) 

Il Comitato Via Protomartiri Francescani informa la cittadinanza in merito ai risultati di uno studio scientifico promosso nell’area limitrofa allo stabilimento della Fonderie F.A., finalizzato a valutare eventuali differenze biologiche osservabili tra lavoratori del comparto e residenti della zona.

Lo Studio scientifico evidenzia differenze metaboliche tra lavoratori e residenti e pertanto sono necessari ulteriori approfondimenti e monitoraggi. Lo studio, condotto mediante un approccio di metabolomica urinaria basato su spettroscopia NMR non mirata, ha rilevato differenze nei profili metabolici urinari tra i due gruppi analizzati.

Gli autori precisano che tali differenze:

– non costituiscono diagnosi di malattia;
– non dimostrano un nesso causale diretto;
– rappresentano variazioni biologiche potenzialmente compatibili con esposizioni multifattoriali;
– richiedono ulteriori studi di conferma su campioni più ampi e con disegno longitudinale.

Lo studio viene presentato dagli stessi ricercatori come un primo contributo metodologico nell’ambito del biomonitoraggio non invasivo in contesti occupazionali complessi.

Accesso agli atti

Nel quadro delle proprie attività statutarie di tutela della salute pubblica e della trasparenza amministrativa, il Comitato ha recentemente presentato, per il tramite del proprio legale, una richiesta formale di accesso agli atti alle autorità competenti, al fine di acquisire documentazione relativa ai monitoraggi ambientali e sanitari effettuati.

Tale iniziativa rientra negli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire la piena conoscibilità delle informazioni di interesse pubblico e non implica attribuzioni di responsabilità.

La posizione del Comitato

Il Comitato ritiene che i risultati dello studio rappresentino un elemento conoscitivo utile e meritevole di approfondimento scientifico.

In particolare, si auspica:
– la prosecuzione delle attività di monitoraggio ambientale e sanitario secondo le competenze degli enti preposti;
– l’eventuale sviluppo di ulteriori studi indipendenti;
– la condivisione trasparente dei dati disponibili, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comitato ribadisce che l’obiettivo della propria azione è esclusivamente quello di contribuire, in modo costruttivo e documentato, alla tutela della salute collettiva e alla promozione di un dialogo istituzionale basato su dati scientifici.

Una precisazione importante

Lo studio in oggetto:
– non formula giudizi sull’operato dell’azienda;
– non accerta violazioni normative;
– non esprime valutazioni cliniche individuali.

Esso evidenzia differenze metaboliche statisticamente rilevate tra gruppi di popolazione, la cui interpretazione richiede ulteriori approfondimenti.

 

Valeria Passeri

Riflessioni sulla situazione del canile sanitario comprensoriale di Gubbio

Dal mese di novembre 2025, l’assenza della veterinaria responsabile del canile sanitario comprensoriale di Gubbio, in provincia di Perugia,  per un periodo di ferie in prossimità del pensionamento, ha posto l’attenzione su alcune criticità organizzative della struttura.

Attualmente, l’assistenza sanitaria ai cani ricoverati risulterebbe garantita attraverso il servizio di reperibilità veterinaria. Alcuni servizi, secondo quanto riferito da volontari e operatori, sembrerebbero svolgersi in forma ridotta.

Nonostante le rassicurazioni del vicesindaco Francesco Gagliardi, con delega al canile, la situazione viene percepita da parte di cittadini e associazioni ancora  in lenta evoluzione.

Molti si interrogano sulle prospettive future della struttura e sull’assetto organizzativo che potrà garantirne la piena funzionalità. Il tema riguarda non solo il benessere degli animali ospitati, ma anche le attività svolte sul territorio, comprese quelle relative a segnalazioni di presunto maltrattamento o detenzione in condizioni non adeguate sotto il profilo etologico.

 

È noto che i canili sanitari rappresentano un presidio di sanità pubblica, con funzioni di prevenzione, monitoraggio e contenimento delle zoonosi, ossia delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo. Proprio per questo motivo, la continuità e la stabilità del servizio veterinario rivestono un ruolo importante anche sotto il profilo della salute collettiva.

Nei giorni scorsi, il sindaco Vittorio Fiorucci ha richiesto l’intervento della polizia municipale a seguito della segnalazione, da parte di volontari, di un episodio che avrebbe coinvolto alcuni cuccioli recentemente accalappiati. L’intervento dei volontari, in stretto contatto con il veterinario reperibile, ha  consentito di gestire tempestivamente la situazione.

Questi episodi alimentano una riflessione più ampia non solo sul canile sanitario, ma anche sul rifugio. In passato la struttura è stata oggetto di critiche e polemiche sui social network, alcune delle quali hanno generato un clima particolarmente acceso.

 

Negli anni sono stati realizzati interventi migliorativi; tuttavia, resta aperto il tema delle manutenzioni e degli investimenti necessari per garantire standard adeguati nel tempo.

Nel mese di dicembre è stato pubblicato un avviso per manifestazioni di interesse relativo alla gestione del canile sanitario e del rifugio, con l’obiettivo dichiarato di favorire investimenti sulla struttura. L’iniziativa, allo stato attuale, non avrebbe prodotto esiti concreti. Si parla della possibilità di un nuovo bando.

 

Resta centrale una domanda: quale modello gestionale possa assicurare sostenibilità economica e, al tempo stesso, la natura di presidio sanitario della struttura, nel rispetto della normativa vigente.

 

Nel frattempo, le associazioni continuano a collaborare nelle attività di monitoraggio e nelle adozioni, pur evidenziando la complessità degli adempimenti burocratici previsti.

L’auspicio condiviso è che si possa giungere a una soluzione stabile e trasparente, nell’interesse degli animali, dei volontari e dell’intera comunità.

 

Ernesta Cambiotti

 

RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DEL CANILE SANITARIO COMPRENSORIALE DI GUBBIO

Dal mese di novembre 2025, l’assenza della veterinaria responsabile del canile sanitario comprensoriale di Gubbio, in provincia di Perugia,  per un periodo di ferie in prossimità del pensionamento, ha posto l’attenzione su alcune criticità organizzative della struttura.

Attualmente, l’assistenza sanitaria ai cani ricoverati risulterebbe garantita attraverso il servizio di reperibilità veterinaria. Alcuni servizi, secondo quanto riferito da volontari e operatori, sembrerebbero svolgersi in forma ridotta.

Nonostante le rassicurazioni del vicesindaco Francesco Gagliardi, con delega al canile, la situazione viene percepita da parte di cittadini e associazioni ancora  in lenta evoluzione.

Molti si interrogano sulle prospettive future della struttura e sull’assetto organizzativo che potrà garantirne la piena funzionalità. Il tema riguarda non solo il benessere degli animali ospitati, ma anche le attività svolte sul territorio, comprese quelle relative a segnalazioni di presunto maltrattamento o detenzione in condizioni non adeguate sotto il profilo etologico.

 

È noto che i canili sanitari rappresentano un presidio di sanità pubblica, con funzioni di prevenzione, monitoraggio e contenimento delle zoonosi, ossia delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo. Proprio per questo motivo, la continuità e la stabilità del servizio veterinario rivestono un ruolo importante anche sotto il profilo della salute collettiva.

Nei giorni scorsi, il sindaco Vittorio Fiorucci ha richiesto l’intervento della polizia municipale a seguito della segnalazione, da parte di volontari, di un episodio che avrebbe coinvolto alcuni cuccioli recentemente accalappiati. L’intervento dei volontari, in stretto contatto con il veterinario reperibile, ha  consentito di gestire tempestivamente la situazione.

Questi episodi alimentano una riflessione più ampia non solo sul canile sanitario, ma anche sul rifugio. In passato la struttura è stata oggetto di critiche e polemiche sui social network, alcune delle quali hanno generato un clima particolarmente acceso.

 

Negli anni sono stati realizzati interventi migliorativi; tuttavia, resta aperto il tema delle manutenzioni e degli investimenti necessari per garantire standard adeguati nel tempo.

Nel mese di dicembre è stato pubblicato un avviso per manifestazioni di interesse relativo alla gestione del canile sanitario e del rifugio, con l’obiettivo dichiarato di favorire investimenti sulla struttura. L’iniziativa, allo stato attuale, non avrebbe prodotto esiti concreti. Si parla della possibilità di un nuovo bando.

 

Resta centrale una domanda: quale modello gestionale possa assicurare sostenibilità economica e, al tempo stesso, la natura di presidio sanitario della struttura, nel rispetto della normativa vigente.

 

Nel frattempo, le associazioni continuano a collaborare nelle attività di monitoraggio e nelle adozioni, pur evidenziando la complessità degli adempimenti burocratici previsti.

L’auspicio condiviso è che si possa giungere a una soluzione stabile e trasparente, nell’interesse degli animali, dei volontari e dell’intera comunità.

 

Ernesta Cambiotti

Obiezione di coscienza contro la caccia: cosa stabilisce davvero la sentenza n. 895/2026 del Consiglio di Stato

La sentenza n. 895 del 3 febbraio 2026 del Consiglio di Stato ha riaperto il confronto sul tema dell’esclusione dei terreni privati dall’attività venatoria.

Accolta da alcuni come una “svolta storica”, la pronuncia è stata al tempo stesso oggetto di precisazioni da parte delle associazioni venatorie, che hanno sottolineato come non si tratti di un riconoscimento automatico del divieto di caccia sui fondi privati.

Ma cosa dice davvero la decisione del massimo organo della giustizia amministrativa?


Il principio affermato: legittima la richiesta anche per motivi etici

Il principio affermato: legittima la richiesta anche per motivi etici

La sentenza chiarisce un punto di principio di grande rilievo:

il proprietario di un terreno ha il legittimo interesse a presentare istanza di esclusione dall’attività venatoria anche per motivazioni etiche o morali.

La normativa di riferimento (art. 15, comma 4, Legge 157/1992) stabilisce che la richiesta del proprietario va accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico‑venatoria. Non contiene, però, un elenco chiuso delle possibili motivazioni soggettive del proprietario.

Ne consegue che il rifiuto morale della caccia non può essere escluso a priori come motivo legittimo dell’istanza. La cosiddetta “obiezione di coscienza” non è quindi un’invenzione interpretativa, ma una delle possibili ragioni che il proprietario può validamente addurre, fermo restando il vaglio di compatibilità con il piano faunistico‑venatorio.


Nessun automatismo: la decisione resta alla Regione

La sentenza non introduce un diritto automatico a vietare la caccia sul proprio fondo.

Il Consiglio di Stato evidenzia che:

la competenza decisionale resta in capo alla Regione;

la valutazione è discrezionale, ma deve rispettare i limiti posti dalla legge;

un eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi concreti e tecnici, collegati al piano faunistico‑venatorio e alla situazione di fatto del territorio interessato.

Non esiste dunque un automatismo in favore del divieto di caccia sui fondi privati. Esiste però il diritto del proprietario ad una valutazione effettiva, motivata e non arbitraria della propria istanza.


Quando la Regione può respingere l’istanza

L’amministrazione può rigettare la richiesta quando emergano, in concreto:

incompatibilità con la pianificazione faunistico‑venatoria (ad esempio, quando la sottrazione del fondo comprometterebbe gli obiettivi del piano, la gestione delle popolazioni faunistiche o la prevenzione dei danni all’agricoltura);

esigenze di interesse pubblico rilevante, collegate alla gestione della fauna selvatica e dell’ecosistema;

elementi oggettivi di fatto: presenza e dinamica delle specie (come gli ungulati), ruolo del fondo rispetto agli spostamenti abituali degli animali, caratteristiche colturali e ambientali dell’area, rapporto con le aree agricole limitrofe, ecc.

Il diniego, tuttavia, non può limitarsi a formule generiche (“zona vocata alla fauna”, “necessità di contenimento”) senza indicare perché, in quello specifico caso, la sottrazione di quel determinato fondo ostacolerebbe l’attuazione del piano.

Deve fondarsi su dati, valutazioni tecniche e un chiaro collegamento con gli obiettivi del piano faunistico‑venatorio, in modo da consentire al cittadino di comprendere la decisione e, se del caso, di contestarla.


Il commento di ESSE Ambiente

Lo Sportello Legale di ESSE Ambiente ha accolto con attenzione la pronuncia, sottolineando la necessità di una lettura equilibrata e tecnicamente corretta.

La Presidente di ESSE Ambiente, Ernesta Cambiotti:

“La sentenza non crea un diritto nuovo, ma chiarisce un principio fondamentale: il proprietario può chiedere l’esclusione del proprio terreno anche per ragioni etiche. È un passaggio importante perché rafforza la dignità della scelta individuale e impone alle Regioni una motivazione seria e trasparente. Non si tratta di automatismi, ma di rispetto delle regole e dei diritti.”

Secondo la Presidente Cambiotti, il punto centrale non è lo scontro ideologico, ma la corretta applicazione del diritto amministrativo:

“Occorre evitare semplificazioni. La gestione faunistica è materia complessa. Tuttavia, ogni cittadino deve poter esercitare il proprio diritto in modo consapevole e assistito.”


L’analisi tecnica dell’Avv. Valeria Passeri

La referente legale dello Sportello, Avv. Valeria Passeri, evidenzia gli aspetti più rilevanti sotto il profilo giuridico:

“Il Consiglio di Stato ribadisce che il legislatore ha già effettuato un bilanciamento tra l’interesse del proprietario e gli interessi pubblici perseguiti dalla pianificazione faunistico‑venatoria. Entro questo quadro, il proprietario può richiedere la sottrazione del fondo, anche per motivi etici, purché la richiesta non comprometta in concreto il piano.”

L’Avv. Passeri sottolinea inoltre che:

“Non esiste un diritto automatico all’esclusione, ma esiste il diritto ad una decisione motivata e fondata su elementi specifici. Questo rafforza la tutela del cittadino e consente, in presenza di motivazioni generiche o contraddittorie, di valutare eventuali strumenti di impugnazione.”


Cosa possono fare oggi i proprietari

Alla luce della sentenza e dei piano faunistico‑venatorio:

  • è possibile per i proprietari presentare istanza di esclusione dei propri terreni dall’attività venatoria, richiamando la disciplina nazionale e regionale applicabile;
  • è legittimo motivare l’istanza anche su ragioni etiche o morali, purché esplicitate in modo chiaro;
  • la Regione (ed eventualmente gli enti delegati) deve esaminare la richiesta alla luce del piano faunistico‑venatorio umbro e motivare in modo puntuale l’eventuale diniego;
  • ogni caso va valutato in rapporto alla specifica situazione territoriale e pianificatoria: collocazione del fondo, ruolo nell’equilibrio faunistico, rischio di danni alle colture, presenza di corridoi ecologici, ecc.

Non si tratta quindi di un “via libera automatico” al divieto di caccia sui fondi privati, ma di un rafforzamento delle garanzie per i proprietari, che possono far valere le proprie convinzioni etiche all’interno di un procedimento amministrativo doverosamente motivato.


Il ruolo dello Sportello Legale ESSE Ambiente

ESSE Ambiente mette a disposizione dei proprietari:

  • consulenza preliminare personalizzata sulla fattibilità dell’istanza;
  • analisi della situazione territoriale e pianificatoria, con particolare attenzione al piano faunistico‑venatorio regionale umbro;
  • redazione dell’istanza motivata, comprensiva degli aspetti etici e tecnici rilevanti;
  • assistenza nel procedimento amministrativo, nei rapporti con l’amministrazione competente;
  • valutazione di eventuali ulteriori azioni, amministrative o giudiziarie, in caso di diniego ritenuto illegittimo o insufficientemente motivato.

Conclude la Presidente Cambiotti:

“Il nostro obiettivo è accompagnare i cittadini in modo serio, consapevole e responsabile, offrendo strumenti giuridici concreti e non slogan. Prima di presentare un’istanza è fondamentale comprendere il quadro normativo, il contenuto del piano faunistico‑venatorio e le possibili ricadute pratiche. Solo così la scelta di obiezione alla caccia può tradursi in un percorso efficace e coerente con il diritto vigente.”


Informarsi prima di agire

Chi intende far valere la propria obiezione di coscienza può rivolgersi allo Sportello Legale ESSE Ambiente per ricevere supporto tecnico e legale qualificato.

La portabilità delle certificazioni in Europa: perché la consultazione UE è una svolta (e perché riguarda da vicino il Centro Studi ESSE)

L’Unione europea ha avviato una consultazione pubblica strategica sulla portabilità delle competenze e delle qualifiche attraverso la piattaforma EUSurvey, con l’obiettivo di raccogliere contributi utili alla definizione di una futura iniziativa europea in materia di riconoscimento, digitalizzazione e circolazione transnazionale delle certificazioni professionali

Un passaggio cruciale che non riguarda soltanto il mercato del lavoro in senso lato, ma che incide direttamente sul sistema delle professioni non ordinistiche, delle associazioni professionali ex Legge 4/2013 e delle forme aggregative riconosciute, come il Centro Studi e Formazione Professionale E.S.S.E., accreditato dal MIMIT.


Un problema reale: competenze che non “viaggiano” in Europa

La consultazione parte da una constatazione chiara:
oggi le competenze e le qualifiche non sono facilmente comprensibili, confrontabili e riconoscibili tra gli Stati membri, soprattutto quando:

  • sono acquisite al di fuori dei percorsi universitari tradizionali;

  • derivano da formazione non formale o informale;

  • sono certificate da enti o associazioni poco conosciuti a livello transnazionale.

Datori di lavoro, enti pubblici e organismi di riconoscimento faticano a:

  • comprendere il reale contenuto delle qualifiche;

  • fidarsi delle certificazioni rilasciate in altri Paesi;

  • valutare micro-credenziali, attestati di corsi brevi e competenze maturate nel lavoro o nel volontariato                     Il risultato è una mobilità professionale rallentata, una dispersione di talenti e una perdita di competitività per l’intero sistema europeo.


L’obiettivo UE: certificazioni digitali, verificabili e interoperabili

L’iniziativa europea punta a costruire un ecosistema comune basato su alcuni pilastri fondamentali:

  • Credenziali digitali verificabili (verifiable digital credentials);

  • standard europei condivisi per competenze, qualifiche e micro-credenziali;

  • integrazione con strumenti UE già esistenti come EQF, Europass, ESCO, EDC, EU Digital Identity Wallet;

  • semplificazione e accelerazione delle procedure di riconoscimento, soprattutto per l’accesso al lavoro transfrontaliero

Non si tratta di imporre nuovi obblighi, ma di rendere affidabile, trasparente e spendibile ciò che già esiste, superando la frammentazione normativa tra i Paesi membri.


Un passaggio chiave per le professioni ex Legge 4/2013

Il tema è particolarmente rilevante per le professioni non regolamentate, che in Italia trovano disciplina nella Legge 4/2013.
Queste professioni si fondano su:

  • standard professionali definiti dalle associazioni;

  • percorsi formativi certificati;

  • sistemi di attestazione basati su autoregolamentazione e qualità.

La mancanza di una cornice europea uniforme ha finora limitato la reale portabilità delle certificazioni rilasciate da tali associazioni, nonostante il loro valore sostanziale.

La consultazione UE apre invece alla possibilità di:

  • riconoscere a livello europeo sistemi certificativi seri e strutturati;

  • valorizzare le forme aggregative come garanti di qualità;

  • integrare le attestazioni associative in un sistema digitale europeo affidabile.


Il ruolo strategico del Centro Studi ESSE

In questo scenario, il Centro Studi e Formazione Professionale E.S.S.E., in quanto Forma Aggregativa riconosciuta dal MIMIT ai sensi della Legge 4/2013, si colloca in una posizione avanzata.

Il Centro Studi ESSE:

  • coordina associazioni professionali;

  • definisce requisiti minimi, percorsi formativi e standard comuni;

  • svolge una funzione di garanzia, controllo e qualificazione delle competenze.

Un modello che è perfettamente coerente con la direzione indicata dall’Unione europea:
non una certificazione isolata, ma un sistema strutturato, trasparente e verificabile.

La possibilità futura di emettere credenziali digitali interoperabili a livello UE rappresenta un’opportunità storica per rafforzare il ruolo delle associazioni aggregate e per dare piena spendibilità europea alle competenze certificate.


Una consultazione che guarda al futuro

Dalla consultazione emerge una richiesta chiara:
servono norme europee che uniformino la certificazione delle competenze e ne consentano la reale portabilità in tutta l’Unione

Per il mondo delle professioni, della formazione e della rappresentanza professionale, non è solo un tema tecnico, ma una questione di dignità, riconoscimento e competitività.

Il coinvolgimento del Centro Studi ESSE in questo dibattito europeo conferma la sua vocazione non solo nazionale, ma europea, come infrastruttura di qualità al servizio delle professioni.


Conclusione

La consultazione avviata dalla Commissione europea non è un semplice questionario, ma un passaggio politico e culturale decisivo:
riconoscere che le competenze non nascono solo nelle università, ma anche nel lavoro, nella formazione professionale, nel volontariato e nei percorsi associativi.

Per le associazioni professionali e per le forme aggregative come il Centro Studi ESSE, è il momento di farsi trovare pronte, strutturate e allineate agli standard europei.

Perché il futuro delle professioni passa anche – e sempre di più – dalla portabilità delle competenze.

Contro alla rovescia per le ONLUS al 31 Marzo 2026

Entro il 31 marzo 2026 scatta l’obbligo di migrazione al RUNTS. Chi non si adegua rischia la devoluzione del patrimonio

Con la fine del 2025 si chiude definitivamente l’era delle ONLUS, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale introdotte dal Decreto legislativo 460/1997. La data del 31 marzo 2026 rappresenta infatti un passaggio cruciale: entro tale termine, le ONLUS dovranno completare il percorso di trasformazione e iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Chi non rispetta la scadenza rischia conseguenze pesanti, tra cui la perdita delle agevolazioni fiscali, la devoluzione del patrimonio e persino la cessazione di fatto dell’attività.


Un passaggio epocale: dal sistema ONLUS al Codice del Terzo Settore

Le ONLUS, istituite nel 1997 con finalità prevalentemente fiscali, hanno rappresentato per oltre venticinque anni un riferimento per enti e associazioni che operano in ambito solidaristico. Tuttavia, con la riforma del Terzo Settore avviata dalla Legge 106/2016 e completata con il Decreto legislativo 117/2017, la figura della ONLUS viene definitivamente superata.

Il nuovo impianto normativo ha introdotto una classificazione più chiara e organica degli Enti del Terzo Settore (ETS), suddivisi in diverse sezioni — dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV) alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), fino alle Imprese Sociali —, ciascuna con proprie regole e regimi fiscali.


🗓 Scadenze e procedura di migrazione

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS è fissato al 31 marzo 2026 (art. 34, comma 3, Decreto ministeriale 106/2020).
Le ONLUS che presenteranno la domanda entro quella data potranno beneficiare dell’efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026, purché la procedura si concluda entro l’anno.

Il RUNTS dispone di 60 giorni per esaminare la domanda e richiedere eventuali integrazioni. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni, vale il principio del silenzio-assenso.


⚠ Cosa succede se non si rispetta il termine

Il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 2026 può avere effetti disastrosi.
Le ONLUS che non avranno presentato domanda di iscrizione dovranno devolvere il patrimonio ad altri enti di utilità sociale, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 460/1997.

Alcuni orientamenti interpretativi, tuttavia, ritengono che la devoluzione debba riguardare solo il patrimonio incrementale — cioè quello maturato grazie alle agevolazioni fiscali ottenute con la qualifica ONLUS — e non l’intero patrimonio dell’ente.


🧾 Adeguamento dello statuto: passaggio obbligato

Per potersi iscrivere al RUNTS, ogni ONLUS deve:

  • indicare la sezione del Registro cui intende iscriversi;

  • adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore;

  • depositare gli ultimi due bilanci approvati e l’atto costitutivo aggiornato.

La modifica statutaria deve essere approvata con le maggioranze previste dallo statuto. In assenza di indicazioni, valgono le regole del codice civile (art. 21, comma 2), che richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati.

È inoltre necessario adeguare la denominazione (da “ONLUS” a “ETS”, “ODV”, “APS” o altra categoria), aggiornare l’oggetto sociale secondo l’art. 5 del Codice e verificare la corretta devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.


🧮 Personalità giuridica e ruolo del notaio

Altro snodo decisivo riguarda la personalità giuridica.
Le ONLUS che intendono acquisirla o mantenerla devono passare attraverso l’omologa notarile e dimostrare il possesso del patrimonio minimo previsto dall’art. 22 CTS:

  • 15.000 euro per le associazioni;

  • 30.000 euro per le fondazioni.

Il notaio verifica la conformità dello statuto, la consistenza patrimoniale e la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Come sottolineato dal Consiglio Nazionale del Notariato, il controllo notarile sostituisce a pieno titolo quello amministrativo precedentemente esercitato dalle Prefetture, garantendo maggiore rapidità e certezza giuridica.


💼 Una trasformazione complessa ma necessaria

La “migrazione” al RUNTS non è un semplice adempimento burocratico: rappresenta una vera trasformazione giuridica e organizzativa.
Coinvolge lo statuto, la governance, la responsabilità degli amministratori e il regime fiscale applicabile.

Se gestita correttamente, permette di assicurare la continuità delle attività di interesse generale e di operare con piena legittimazione nel nuovo contesto normativo del Terzo Settore.

Ma se trascurata o rinviata, rischia di compromettere irrimediabilmente l’esistenza stessa dell’ente, con effetti su beni, contributi, convenzioni e rapporti di lavoro.


✍ Conclusioni

Il countdown per le ONLUS è ufficialmente iniziato.
Mancano poco più di dodici mesi per completare un percorso che non si limita a un adeguamento formale, ma richiede una vera revisione dell’identità e della struttura dell’ente.

Come ricordano gli esperti del settore, il notaio diventa un alleato strategico, non solo per adempiere correttamente agli obblighi, ma per garantire la piena continuità giuridica e patrimoniale nel passaggio al nuovo status di Ente del Terzo Settore.

«Non è una formalità: è una scelta di responsabilità – sottolineano dal Centro Studi E.S.S.E. – perché da essa dipende la possibilità di continuare a operare, crescere e fare bene per la collettività».

Enti di Promozione Sportiva e Terzo Settore: nessuna deroga sul numero minimo di soci

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulla base associativa delle APS sportive territoriali

Con la nota n. 593 del 16 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire un punto cruciale nella disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che operano come articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La nota, intitolata “Articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 – Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro”, specifica che non sono previste ulteriori deroghe rispetto a quanto già stabilito dal Codice del Terzo Settore.


Il nodo del requisito numerico

Il dubbio nasceva dalla particolare struttura organizzativa degli Enti di Promozione Sportiva, composti per lo più da associazioni affiliate piuttosto che da persone fisiche.
In molti casi, i comitati regionali o provinciali degli EPS intendono qualificarsi come APS per poter accedere ai benefici previsti dal Codice del Terzo Settore, chiedendosi se fossero soggetti agli stessi requisiti di base.

Il Ministero ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ogni APS deve possedere:

  • almeno sette persone fisiche socie, oppure

  • almeno tre APS associate.

Si tratta di un requisito inderogabile: se il numero dei soci scende sotto la soglia minima, l’associazione deve reintegrarlo entro un anno, pena la perdita della qualifica di APS (fatta salva la possibilità di iscrizione in altra sezione del RUNTS).


Le eccezioni previste per gli EPS nazionali

Il comma 4 dell’articolo 35 riconosce una deroga ai soli Enti di Promozione Sportiva nazionali che associano almeno 500 APS: in questo caso, non si applica il limite del 50% di soci non-APS (comma 3).

Tale deroga è stata confermata anche dalla Circolare n. 2/2021, e si estende alle articolazioni territoriali degli EPS, in considerazione della particolare regolamentazione prevista dall’ordinamento sportivo del CONI.

Tuttavia, il Ministero ha ribadito che questa deroga riguarda esclusivamente la composizione percentuale della base associativa (ossia il mix tra APS e altri enti), non il numero minimo di soci.


Il limite invalicabile

Pertanto, anche i comitati territoriali e regionali degli EPS che intendono iscriversi come APS devono rispettare il requisito minimo di almeno tre APS associate.
In altre parole, nessuna deroga è ammessa sul requisito numerico minimo, che rappresenta una condizione imprescindibile per la qualificazione come Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore.


Sintesi finale

✅ Deroga ammessa → sulla composizione (oltre il 50% di soci non APS per EPS nazionali e loro articolazioni).
❌ Nessuna deroga → sul numero minimo di tre APS socie per il riconoscimento della qualifica.

Il chiarimento del Ministero conferma dunque la linea di coerenza normativa: anche per gli enti sportivi, il rispetto dei principi associativi e democratici rimane il fondamento essenziale per l’appartenenza al Terzo Settore.