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Author: Segreteria

Biennale Cinema 2025: a Venezia la presentazione del “Made in Italy Experience Tour 2025–2027”

Il 2 settembre 2025, in occasione della Biennale Cinema – 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, verrà ufficialmente presentato il progetto “Made in Italy Experience Tour 2025–2027”, una rassegna internazionale che porterà l’eccellenza italiana negli Istituti Italiani di Cultura e presso i Consolati Italiani in Europa.

La presentazione si svolgerà nella suggestiva cornice del terrazzo dell’Hotel Excelsior di Venezia, luogo simbolo della kermesse, alla presenza di rappresentanti istituzionali e autorità di governo, testimoniando l’alto valore culturale e istituzionale dell’iniziativa.

Durante l’evento sarà annunciata la prima tappa ufficiale del tour, in programma dal 19 al 22 settembre 2025 presso il Consolato Italiano a Bruxelles, capitale europea e crocevia delle istituzioni comunitarie.

Il progetto, promosso sotto l’egida del Centro Studi ESSE, ha come obiettivo quello di valorizzare il Made in Italy in tutte le sue declinazioni – arte, moda, enogastronomia, design e cultura – e di rafforzare la presenza culturale italiana in Europa, costruendo ponti di dialogo e cooperazione tra Paesi, istituzioni e comunità.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comitato Europeo delle Regioni e nasce dalla visione del Vicepresidente Vicario di ESSE, Giuseppe Palma, promotore del progetto insieme a Virgin Barret International, partner strategico nella realizzazione di eventi di respiro internazionale.

Il “Made in Italy Experience Tour 2025–2027” rappresenta dunque non solo un percorso itinerante di promozione culturale, ma anche una vera e propria piattaforma di internazionalizzazione del brand Italia, destinata a raccontare al mondo la creatività, l’innovazione e la tradizione del nostro Paese.

Con la Biennale Cinema come punto di partenza e Bruxelles come prima tappa, il progetto si candida a diventare una delle iniziative più significative per l’immagine e la proiezione del Made in Italy in Europa.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

RASD: entro il 31 agosto 2025 la prima verifica triennale dei requisiti per ASD e SSD

RASD: entro il 31 agosto 2025 la prima verifica triennale dei requisiti per ASD e SSD

Il 31 agosto 2025 rappresenta una data cruciale per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD): scade infatti il termine per la prima verifica triennale dei requisiti di iscrizione al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Il mancato adempimento può comportare la cancellazione dal Registro e, di conseguenza, la perdita di importanti benefici fiscali e amministrativi.


🔎 Cos’è il RASD

Il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è stato istituito con il D.Lgs. 39/2021 e viene gestito da Sport e Salute S.p.A. per conto del Dipartimento per lo Sport.
È lo strumento ufficiale di riconoscimento delle ASD e SSD a livello nazionale e consente di:

  • certificare la natura dilettantistica degli enti sportivi,

  • accedere a benefici fiscali, previdenziali e contributivi,

  • partecipare a bandi e convenzioni pubbliche.

L’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 39/2021 prevede l’obbligo di revisione triennale, con prima scadenza proprio il 31 agosto 2025.


📑 Statuti e requisiti richiesti

Affinché un ente sportivo possa mantenere l’iscrizione al Registro e usufruire del regime fiscale agevolato, lo statuto deve contenere alcune clausole obbligatorie (ex Legge 289/2002 e art. 148 TUIR), tra cui:

  • assenza di scopo di lucro,

  • divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili,

  • obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione,

  • democraticità della struttura associativa,

  • gratuità delle cariche sociali,

  • regole trasparenti per ammissione e diritti dei soci,

  • svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica come fine istituzionale,

  • obbligo di indicare nella denominazione la finalità e natura dilettantistica,

  • obbligo di redazione e approvazione dei rendiconti,

  • devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento,

  • divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre ASD/SSD della stessa FSN o EPS.


🖥 Cosa devono fare gli enti entro il 31 agosto 2025

Le ASD e SSD devono accedere al portale RASD con lo SPID del legale rappresentante e verificare la correttezza dei dati inseriti, in particolare:

  • dati anagrafici e identificativi dell’ente,

  • conformità dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 e del Regolamento del RASD,

  • attività sportive, didattiche e formative svolte,

  • numero di tesserati,

  • aggiornamento organi sociali, sede legale e strutture operative,

  • documenti caricati (statuto, atto costitutivo, verbali): in caso di modifiche, è necessario caricare le versioni aggiornate.

📌 L’obbligo riguarda tutti gli enti iscritti, compresi quelli costituiti prima dell’agosto 2022 o che abbiano già adeguato i propri statuti.


⚠ Conseguenze del mancato adempimento

Chi non effettua la verifica e non rispetta i requisiti:

  1. riceverà una diffida ad adempiere con termine massimo di 180 giorni,

  2. in caso di ulteriore inadempienza, verrà cancellato dal Registro RASD.

La cancellazione comporta la perdita automatica di:

  • agevolazioni fiscali (IVA, IRES, IMU),

  • possibilità di partecipare a bandi e convenzioni pubbliche,

  • corretto inquadramento dei collaboratori sportivi.


📣 In sintesi

Il 31 agosto 2025 non è solo una scadenza burocratica, ma un passaggio fondamentale per continuare a beneficiare dello status e delle agevolazioni previste dalla normativa.
ASD e SSD devono quindi agire subito per non rischiare di compromettere il proprio futuro sportivo e associativo.

Fondo Dote Famiglia 2025: al via le adesioni per ASD, SSD, ETS e ONLUS del settore sportivo

28 luglio 2025 – Con uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2025, prende il via il Fondo Dote Famiglia, l’iniziativa nazionale volta a garantire ai minori in condizioni economiche svantaggiate l’accesso alla pratica sportiva e a stili di vita sani.

Grazie a questo fondo, ASD, SSD, Enti del Terzo Settore e ONLUS di ambito sportivo potranno ricevere un contributo fino a 300 euro per ciascun beneficiario, sostenendo concretamente le famiglie e promuovendo il benessere dei ragazzi attraverso attività motorie e ricreative.


Due fasi operative

L’intervento prevede due momenti distinti:

1. Raccolta delle adesioni

Le ASD, SSD, ETS e ONLUS che intendono partecipare dovranno segnalare la propria disponibilità a ospitare corsi o attività sportive/ricreative, con le seguenti caratteristiche:

  • frequenza minima di due volte a settimana;

  • durata minima di sei mesi;

  • possibilità che il costo superi il contributo, prevedendo quindi una quota a carico delle famiglie.

Presentazione delle domande:

Requisiti di partecipazione:

  • ASD e SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche alla data del decreto attuativo;

  • ETS iscritti al Registro Unico del Terzo Settore;

  • ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate.

In questa fase non sono previste graduatorie: tutte le manifestazioni valide e complete saranno accolte.

Contatti utili:


2. Domande delle famiglie

Terminata la raccolta delle adesioni, il Dipartimento per lo Sport pubblicherà l’elenco dei corsi disponibili con posti, costi, date e sedi sul sito www.sport.governo.it.

Le famiglie con minori tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni inferiore a 15.000 euro potranno presentare domanda.
Il contributo sarà assegnato in ordine cronologico di domanda fino a esaurimento fondi, con un massimo di due figli per nucleo familiare.

Documenti richiesti:

  1. Dati anagrafici del minore e del soggetto fiscalmente a carico;

  2. Autocertificazione dell’ISEE minorenni in corso di validità;

  3. Dichiarazione di non usufruire di altre agevolazioni fiscali o contributi per la stessa prestazione;

  4. Documento di identità del sottoscrittore.


Il Fondo Dote Famiglia 2025 rappresenta un’importante opportunità per favorire inclusione sociale, sostenere lo sport dilettantistico e garantire a tutti i bambini e ragazzi l’accesso ad attività che promuovono salute, socialità e crescita personale.

A cura del CENTRO STUDI E.S.S.E.

Novità fiscali per il Terzo Settore

Il 22 luglio 2025 segna una data importante per il Terzo Settore italiano.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto legislativo che introduce significative novità fiscali e tributarie per Enti del Terzo Settore (ETS) ed enti sportivi dilettantistici.

🔎 Cosa prevede il decreto? Ecco i principali punti:


1. Plusvalenze non tassate in caso di passaggio da attività commerciale a non commerciale

Viene introdotto l’art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore. Gli ETS che trasformano beni d’impresa per usi istituzionali, con il passaggio dal commerciale al non commerciale, non pagano tasse sulle plusvalenze, purché tali beni restino destinati all’attività statutaria a fini civici e solidali.


📈 2. Aumento della soglia del regime IVA agevolato

In attesa dell’entrata in vigore del regime fiscale dal 1 Gennaio 2026, il regime forfettario IVA per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale viene esteso fino a 85.000 euro (in precedenza 65.000). Un’importante agevolazione per la sostenibilità delle attività associative.


🧾 3. Razionalizzazione IVA e contabilità

Viene migliorato il coordinamento tra normativa IVA e natura non commerciale degli enti. Per gli enti che svolgono attività economica in via non esclusiva, la detrazione IVA sarà ammessa solo in proporzione all’utilizzo per l’attività commerciale, con obbligo di contabilità separata.


🏃‍♂️ 4. Estensione della legge 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche

La soglia agevolata, prevista dalla Legge 398/91 per le associazioni e società sportive dilettantistiche, sale a 400.000 euro, ampliando il campo d’azione di chi usufruisce di regimi fiscali semplificati.


📌 Perché è importante?

Questo intervento normativo mira a semplificare, armonizzare e sostenere il funzionamento del Terzo Settore e delle attività sportive, adeguando il sistema italiano ai principi dell’Unione Europea in materia di IVA, trasparenza e detrazioni fiscali.

A cura del

CENTRO STUDI ESSE

Istat lancia il nuovo Censimento delle Istituzioni Non Profit

📅 Fino al 24 ottobre 2025 per partecipare alla rilevazione nazionale

È ufficialmente partita la terza edizione del Censimento permanente delle Istituzioni Non Profit, lanciata da Istat lo scorso 24 marzo a Roma, nell’ambito dell’evento dal titolo “Un futuro da costruire”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire una fotografia dettagliata, aggiornata e dinamica di un settore sempre più strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

👉 Oltre 60.000 enti del campione selezionato riceveranno una comunicazione ufficiale da parte di Istat contenente le credenziali per accedere al questionario online, da compilare entro il 24 ottobre 2025.

📊 Cosa rileva il Censimento
La rilevazione raccoglie informazioni approfondite su:

  • le caratteristiche strutturali delle organizzazioni;

  • le attività svolte e i servizi offerti;

  • il numero e il ruolo delle risorse umane impiegate (dipendenti e volontari);

  • il valore economico e sociale prodotto dal settore;

  • le relazioni con il territorio e le reti collaborative;

  • le strategie di comunicazione e fundraising;

  • il livello di digitalizzazione e i processi di innovazione sociale attivati.

📌 Nel 2022, il settore contava oltre 360.000 organizzazioni non profit in Italia, confermandosi una componente vitale e capillare della società civile, capace di generare valore, inclusione e coesione.

📞 Assistenza e contatti
Per supporto nella compilazione:

  • Numero verde gratuito 1510 (attivo da lunedì a sabato, ore 9.00–19.00, esclusi i festivi).

  • Email: censimento.inp@istat.it (indicando nell’oggetto il codice utente e la denominazione dell’ente).

📣 Partecipare è un dovere civico e una grande occasione per far emergere l’identità, il ruolo e i bisogni reali del non profit italiano.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Nuova fiscalità per il Terzo Settore: si parte il 1° gennaio 2026

Con l’approvazione del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale”), è ufficiale: il nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, quindi a partire dal 1° gennaio 2026.

🟢 Il via libera dell’Europa

A sbloccare definitivamente la situazione è stata la cosiddetta “comfort letter” della Commissione Europea, che ha riconosciuto la compatibilità del sistema fiscale ETS con le regole europee sugli aiuti di Stato.

Questo ha consentito al Governo italiano di eliminare dal Codice del Terzo Settore il riferimento all’autorizzazione UE, chiarendo così la data di partenza.

⚠️ Eccezione: i titoli di solidarietà

Resta ancora in sospeso l’art. 77 del CTS, relativo ai “titoli di solidarietà”, per i quali serve ancora l’autorizzazione formale da parte della Commissione europea. Il decreto ha lasciato questa previsione in sospeso (art. 8, comma 1, lett. a).

🧩 Imprese sociali: cosa cambia?

Il decreto interviene anche sul D.Lgs. 112/2017, che disciplina le imprese sociali.

Restano da autorizzare a livello europeo:

  • Le misure per facilitare l’accesso al capitale di rischio (art. 18, commi 3, 4 e 5);

  • Il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16).

Anche per le imprese sociali, al netto di queste eccezioni, il nuovo impianto fiscale diventa pienamente operativo dal 2026 (art. 14 del Decreto Fiscale).

Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno 2025

Anche per il 2025, gli enti non profit che nell’anno precedente hanno ricevuto risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro devono rispettare l’obbligo di pubblicazione di tali contributi entro il 30 giugno. L’adempimento è regolato dalla Legge 124/2017, come modificata dal Decreto Crescita (DL 34/2019), e riguarda la trasparenza dei rapporti tra il pubblico e il privato sociale.

Chi è soggetto all’obbligo?

L’obbligo interessa principalmente:

  • Associazioni, fondazioni e Onlus
  • Cooperative sociali (soprattutto quelle che operano a favore di cittadini stranieri)
  • Imprese sociali
  • Società con bilanci pubblicamente finanziati
  • Associazioni di protezione ambientale e dei consumatori

Anche gli enti del Terzo Settore (ETS), pur soggetti già a obblighi di trasparenza, rientrano nel perimetro della norma fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, prevista per il 1° gennaio 2026.

Quando scatta l’obbligo?

La pubblicazione è obbligatoria quando l’ente ha ricevuto contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro nel corso dell’esercizio 2024. Si devono considerare solo i contributi effettivamente incassati e non quelli solo deliberati o promessi.

Cosa rientra nel conteggio?

Si devono includere:

  • Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura
  • Contributi non aventi carattere generale, né corrispettivo, retributivo o risarcitorio

Non rientrano nel conteggio:

  • Il 5 per mille (in quanto considerato contributo di carattere generale)
  • Corrispettivi per prestazioni commerciali o risarcimenti

Come vanno pubblicati i dati?

I dati devono essere chiari e comprensibili e includere:

  • Denominazione e codice fiscale del beneficiario
  • Ente pubblico erogante
  • Somma ricevuta
  • Data di incasso
  • Causale (es. liberalità, progetto specifico)

Le cooperative sociali che operano con stranieri devono anche pubblicare trimestralmente i soggetti a cui erogano risorse per servizi di integrazione e assistenza.

Dove pubblicare?

  • Sul sito internet dell’ente
  • In alternativa, su una pagina Facebook ufficiale
  • In mancanza, sul sito della rete associativa di appartenenza

Le società e le imprese sociali in forma societaria devono invece includere le informazioni nella nota integrativa del bilancio.

Sanzioni in caso di mancata pubblicazione

Il mancato adempimento comporta:

  • Sanzione pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (minimo 2.000 euro)
  • Obbligo di pubblicazione tardiva
  • In caso di inadempienza dopo 90 giorni, obbligo di restituzione integrale delle somme

Raccomandazioni finali

È buona prassi mantenere accessibili anche i rendiconti degli anni precedenti, creando una sezione dedicata sul proprio sito o portale.

L’adempimento è fondamentale per la trasparenza e la credibilità degli enti non profit nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con la cittadinanza.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Sport Bonus 2025: al via la prima finestra per il credito d’imposta alle imprese

Apertura: 30 maggio 2025 – Ore 16.00
Scadenza: 30 giugno 2025

Anche per il 2025 torna lo Sport Bonus, la misura di incentivazione fiscale che premia le imprese che decidono di sostenere lo sport pubblico attraverso erogazioni liberali in denaro.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246), è stata confermata la possibilità di accedere al credito d’imposta del 65% per gli interventi di manutenzione, restauro o nuova realizzazione di impianti sportivi pubblici.


Chi può accedere e per quali interventi

Possono presentare domanda esclusivamente le imprese, le quali possono ottenere:

  • un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato;

  • usufruibile in tre quote annuali di pari importo;

  • nel limite massimo del 10 per mille dei ricavi registrati nel 2024.

Il contributo può essere destinato a soggetti pubblici titolari o gestori di impianti sportivi per:

  • Interventi di manutenzione straordinaria e restauro;

  • Costruzione di nuovi impianti sportivi pubblici.


Tempistiche e modalità

Il procedimento è disciplinato dal D.P.C.M. 30 aprile 2019, e si articola in due finestre temporali:

  • 1ª finestra: dal 30 maggio al 30 giugno 2025

  • 2ª finestra: dal 15 ottobre al 14 novembre 2025

Durante ciascuna finestra, le imprese avranno 30 giorni di tempo per presentare online la domanda di ammissione al procedimento.

Una volta ricevuta l’autorizzazione, sarà possibile effettuare l’erogazione liberale. Il Dipartimento per lo sport, in seguito alla certificazione dell’avvenuto versamento da parte del soggetto beneficiario, autorizzerà formalmente l’impresa a usufruire del credito, notificandolo anche all’Agenzia delle Entrate.


Plafond e limiti

Il tetto massimo complessivo di credito d’imposta concedibile a livello nazionale è pari a 10 milioni di euro per il 2025.


Perché partecipare

Lo Sport Bonus rappresenta un’opportunità concreta di responsabilità sociale per le imprese, con un ritorno fiscale vantaggioso e un impatto tangibile sul benessere collettivo. Investire nello sport pubblico significa contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale dei territori.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Disabilità: al via le domande per il Fondo da 20 milioni destinato agli Enti del Terzo Settore

Dal 5 maggio al 3 luglio 2025, gli enti del Terzo Settore potranno presentare progetti per promuovere inclusione, accessibilità e sostegno alle persone con disabilità, accedendo così al nuovo Fondo da 20 milioni di euro stanziato dallo Stato.

Si tratta di un’iniziativa prevista dall’art. 1, comma 213, lettera h) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che riconosce il valore dei progetti con impatto nazionale o territoriale in favore delle persone con disabilità.

🏛️ Un Fondo per l’Inclusione

Il finanziamento è parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 210 della stessa legge. La misura è stata formalmente attuata tramite il decreto del Ministro per le Disabilità, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 gennaio 2025.

🎯 Chi può partecipare e per cosa

Gli enti interessati dovranno presentare progetti sperimentali che rientrino in una o più attività di interesse generale, come previsto dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

Le iniziative dovranno avere un impatto concreto in termini di inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

📅 Tempistiche e modalità di invio

  • Apertura candidature: 5 maggio 2025 (incluso)

  • Scadenza: 3 luglio 2025

  • Modalità di invio: esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
    📧 AvvisoETSdisabilita@pec.governo.it

I progetti dovranno essere inviati utilizzando la modulistica allegata all’avviso pubblico, pena l’irricevibilità della domanda.


🔎 Per gli enti del Terzo Settore si tratta di un’opportunità concreta per fare la differenza, proponendo soluzioni innovative e inclusive a livello locale o nazionale.

➡️ Preparati ora:  Definisci il tuo progetto, contattaci e partecipa!

Comitati e Terzo Settore: via libera all’iscrizione nel RUNTS, anche con personalità giuridica

Con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito ufficialmente che anche i comitati, con o senza personalità giuridica, possono acquisire la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), iscrivendosi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Si tratta di un importante riconoscimento che apre nuove opportunità organizzative e fiscali per molte realtà attive a livello civico e sociale.


Comitati privi di personalità giuridica: l’iscrizione è possibile

Il Ministero ha ribadito che i comitati disciplinati dagli articoli 39-42 del Codice Civile – in quanto soggetti giuridici autonomi – possono pienamente rientrare nella definizione di ETS prevista dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore, ossia tra gli “altri enti di carattere privato diversi dalle società, senza fine di lucro”.

Questa inclusione consente anche ai comitati non riconosciuti di iscriversi al RUNTS, nella sezione g), dedicata appunto agli “altri enti del Terzo settore”.

📌 Nota importante: Le altre sezioni del RUNTS (Odv, Aps, enti filantropici, Soms) sono riservate a forme giuridiche specifiche (associazioni, fondazioni, cooperative), quindi non compatibili con la natura di comitato.


🏛 Anche i comitati con personalità giuridica possono entrare nel RUNTS

Il vero nodo interpretativo affrontato dalla circolare riguarda i comitati già dotati di personalità giuridica: l’art. 22 del Codice del Terzo Settore, che disciplina il procedimento per ottenere la personalità giuridica da ETS, fa riferimento esplicito solo a associazioni e fondazioni.

Tuttavia, il Ministero chiarisce che:

  • La personalità giuridica può essere riconosciuta anche ai comitati (come previsto dall’art. 41 del Codice Civile).

  • Escluderli dal RUNTS significherebbe violare i principi di eguaglianza formale e libertà associativa (come sancito anche dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 185/2018).

Pertanto:

  • I comitati già riconosciuti possono iscriversi al RUNTS.

  • I comitati non riconosciuti possono ottenere la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, con la procedura prevista all’art. 22 del Codice del Terzo Settore.


💶 Patrimonio minimo richiesto: 30.000 euro

La circolare suggerisce di applicare ai comitati che chiedono la personalità giuridica lo stesso requisito patrimoniale previsto per le fondazioni ETS: 30.000 euro.
Questo per la natura stessa del comitato, che si fonda su una gestione autonoma di fondi destinati al raggiungimento di uno scopo specifico.


🔁 Cosa succede ai fondi in caso di scioglimento o obiettivi irraggiungibili

Il Ministero interviene anche su un tema delicato: la devoluzione dei fondi dei comitati.
L’art. 42 del Codice Civile prevede che, in caso di impossibilità a realizzare lo scopo o in presenza di fondi residui, la destinazione di tali somme venga stabilita da un’autorità pubblica.

La circolare stabilisce che:

  • Se non diversamente previsto nello statuto del comitato, il compito di definire la destinazione dei fondi spetta al competente ufficio territoriale del RUNTS.


🧭 In sintesi: cosa può fare oggi un comitato

✔️ Iscriversi al RUNTS come “Altro ente del Terzo settore” (sezione g)
✔️ Richiedere (o mantenere) la personalità giuridica secondo l’art. 22 del Codice del Terzo Settore
✔️ Accedere al regime giuridico e fiscale previsto per gli ETS
✔️ Gestire i fondi secondo le regole di trasparenza e responsabilità del Terzo settore


📝 Conclusione

Con questa circolare, il Ministero apre le porte del Terzo settore anche ai comitati, fornendo loro strumenti di riconoscimento, trasparenza e continuità giuridica. Una scelta che valorizza anche le forme organizzative più leggere, ma non per questo meno capaci di produrre impatto sociale.

Se sei parte di un comitato e vuoi sapere come accedere al RUNTS, contattaci: possiamo accompagnarti passo dopo passo nel percorso di trasformazione in ETS.