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Author: Segreteria

Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno 2025

Anche per il 2025, gli enti non profit che nell’anno precedente hanno ricevuto risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro devono rispettare l’obbligo di pubblicazione di tali contributi entro il 30 giugno. L’adempimento è regolato dalla Legge 124/2017, come modificata dal Decreto Crescita (DL 34/2019), e riguarda la trasparenza dei rapporti tra il pubblico e il privato sociale.

Chi è soggetto all’obbligo?

L’obbligo interessa principalmente:

  • Associazioni, fondazioni e Onlus
  • Cooperative sociali (soprattutto quelle che operano a favore di cittadini stranieri)
  • Imprese sociali
  • Società con bilanci pubblicamente finanziati
  • Associazioni di protezione ambientale e dei consumatori

Anche gli enti del Terzo Settore (ETS), pur soggetti già a obblighi di trasparenza, rientrano nel perimetro della norma fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, prevista per il 1° gennaio 2026.

Quando scatta l’obbligo?

La pubblicazione è obbligatoria quando l’ente ha ricevuto contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro nel corso dell’esercizio 2024. Si devono considerare solo i contributi effettivamente incassati e non quelli solo deliberati o promessi.

Cosa rientra nel conteggio?

Si devono includere:

  • Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura
  • Contributi non aventi carattere generale, né corrispettivo, retributivo o risarcitorio

Non rientrano nel conteggio:

  • Il 5 per mille (in quanto considerato contributo di carattere generale)
  • Corrispettivi per prestazioni commerciali o risarcimenti

Come vanno pubblicati i dati?

I dati devono essere chiari e comprensibili e includere:

  • Denominazione e codice fiscale del beneficiario
  • Ente pubblico erogante
  • Somma ricevuta
  • Data di incasso
  • Causale (es. liberalità, progetto specifico)

Le cooperative sociali che operano con stranieri devono anche pubblicare trimestralmente i soggetti a cui erogano risorse per servizi di integrazione e assistenza.

Dove pubblicare?

  • Sul sito internet dell’ente
  • In alternativa, su una pagina Facebook ufficiale
  • In mancanza, sul sito della rete associativa di appartenenza

Le società e le imprese sociali in forma societaria devono invece includere le informazioni nella nota integrativa del bilancio.

Sanzioni in caso di mancata pubblicazione

Il mancato adempimento comporta:

  • Sanzione pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (minimo 2.000 euro)
  • Obbligo di pubblicazione tardiva
  • In caso di inadempienza dopo 90 giorni, obbligo di restituzione integrale delle somme

Raccomandazioni finali

È buona prassi mantenere accessibili anche i rendiconti degli anni precedenti, creando una sezione dedicata sul proprio sito o portale.

L’adempimento è fondamentale per la trasparenza e la credibilità degli enti non profit nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con la cittadinanza.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Sport Bonus 2025: al via la prima finestra per il credito d’imposta alle imprese

Apertura: 30 maggio 2025 – Ore 16.00
Scadenza: 30 giugno 2025

Anche per il 2025 torna lo Sport Bonus, la misura di incentivazione fiscale che premia le imprese che decidono di sostenere lo sport pubblico attraverso erogazioni liberali in denaro.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246), è stata confermata la possibilità di accedere al credito d’imposta del 65% per gli interventi di manutenzione, restauro o nuova realizzazione di impianti sportivi pubblici.


Chi può accedere e per quali interventi

Possono presentare domanda esclusivamente le imprese, le quali possono ottenere:

  • un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato;

  • usufruibile in tre quote annuali di pari importo;

  • nel limite massimo del 10 per mille dei ricavi registrati nel 2024.

Il contributo può essere destinato a soggetti pubblici titolari o gestori di impianti sportivi per:

  • Interventi di manutenzione straordinaria e restauro;

  • Costruzione di nuovi impianti sportivi pubblici.


Tempistiche e modalità

Il procedimento è disciplinato dal D.P.C.M. 30 aprile 2019, e si articola in due finestre temporali:

  • 1ª finestra: dal 30 maggio al 30 giugno 2025

  • 2ª finestra: dal 15 ottobre al 14 novembre 2025

Durante ciascuna finestra, le imprese avranno 30 giorni di tempo per presentare online la domanda di ammissione al procedimento.

Una volta ricevuta l’autorizzazione, sarà possibile effettuare l’erogazione liberale. Il Dipartimento per lo sport, in seguito alla certificazione dell’avvenuto versamento da parte del soggetto beneficiario, autorizzerà formalmente l’impresa a usufruire del credito, notificandolo anche all’Agenzia delle Entrate.


Plafond e limiti

Il tetto massimo complessivo di credito d’imposta concedibile a livello nazionale è pari a 10 milioni di euro per il 2025.


Perché partecipare

Lo Sport Bonus rappresenta un’opportunità concreta di responsabilità sociale per le imprese, con un ritorno fiscale vantaggioso e un impatto tangibile sul benessere collettivo. Investire nello sport pubblico significa contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale dei territori.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Disabilità: al via le domande per il Fondo da 20 milioni destinato agli Enti del Terzo Settore

Dal 5 maggio al 3 luglio 2025, gli enti del Terzo Settore potranno presentare progetti per promuovere inclusione, accessibilità e sostegno alle persone con disabilità, accedendo così al nuovo Fondo da 20 milioni di euro stanziato dallo Stato.

Si tratta di un’iniziativa prevista dall’art. 1, comma 213, lettera h) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che riconosce il valore dei progetti con impatto nazionale o territoriale in favore delle persone con disabilità.

🏛️ Un Fondo per l’Inclusione

Il finanziamento è parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 210 della stessa legge. La misura è stata formalmente attuata tramite il decreto del Ministro per le Disabilità, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 gennaio 2025.

🎯 Chi può partecipare e per cosa

Gli enti interessati dovranno presentare progetti sperimentali che rientrino in una o più attività di interesse generale, come previsto dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

Le iniziative dovranno avere un impatto concreto in termini di inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

📅 Tempistiche e modalità di invio

  • Apertura candidature: 5 maggio 2025 (incluso)

  • Scadenza: 3 luglio 2025

  • Modalità di invio: esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
    📧 AvvisoETSdisabilita@pec.governo.it

I progetti dovranno essere inviati utilizzando la modulistica allegata all’avviso pubblico, pena l’irricevibilità della domanda.


🔎 Per gli enti del Terzo Settore si tratta di un’opportunità concreta per fare la differenza, proponendo soluzioni innovative e inclusive a livello locale o nazionale.

➡️ Preparati ora:  Definisci il tuo progetto, contattaci e partecipa!

Comitati e Terzo Settore: via libera all’iscrizione nel RUNTS, anche con personalità giuridica

Con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito ufficialmente che anche i comitati, con o senza personalità giuridica, possono acquisire la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), iscrivendosi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Si tratta di un importante riconoscimento che apre nuove opportunità organizzative e fiscali per molte realtà attive a livello civico e sociale.


Comitati privi di personalità giuridica: l’iscrizione è possibile

Il Ministero ha ribadito che i comitati disciplinati dagli articoli 39-42 del Codice Civile – in quanto soggetti giuridici autonomi – possono pienamente rientrare nella definizione di ETS prevista dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore, ossia tra gli “altri enti di carattere privato diversi dalle società, senza fine di lucro”.

Questa inclusione consente anche ai comitati non riconosciuti di iscriversi al RUNTS, nella sezione g), dedicata appunto agli “altri enti del Terzo settore”.

📌 Nota importante: Le altre sezioni del RUNTS (Odv, Aps, enti filantropici, Soms) sono riservate a forme giuridiche specifiche (associazioni, fondazioni, cooperative), quindi non compatibili con la natura di comitato.


🏛 Anche i comitati con personalità giuridica possono entrare nel RUNTS

Il vero nodo interpretativo affrontato dalla circolare riguarda i comitati già dotati di personalità giuridica: l’art. 22 del Codice del Terzo Settore, che disciplina il procedimento per ottenere la personalità giuridica da ETS, fa riferimento esplicito solo a associazioni e fondazioni.

Tuttavia, il Ministero chiarisce che:

  • La personalità giuridica può essere riconosciuta anche ai comitati (come previsto dall’art. 41 del Codice Civile).

  • Escluderli dal RUNTS significherebbe violare i principi di eguaglianza formale e libertà associativa (come sancito anche dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 185/2018).

Pertanto:

  • I comitati già riconosciuti possono iscriversi al RUNTS.

  • I comitati non riconosciuti possono ottenere la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, con la procedura prevista all’art. 22 del Codice del Terzo Settore.


💶 Patrimonio minimo richiesto: 30.000 euro

La circolare suggerisce di applicare ai comitati che chiedono la personalità giuridica lo stesso requisito patrimoniale previsto per le fondazioni ETS: 30.000 euro.
Questo per la natura stessa del comitato, che si fonda su una gestione autonoma di fondi destinati al raggiungimento di uno scopo specifico.


🔁 Cosa succede ai fondi in caso di scioglimento o obiettivi irraggiungibili

Il Ministero interviene anche su un tema delicato: la devoluzione dei fondi dei comitati.
L’art. 42 del Codice Civile prevede che, in caso di impossibilità a realizzare lo scopo o in presenza di fondi residui, la destinazione di tali somme venga stabilita da un’autorità pubblica.

La circolare stabilisce che:

  • Se non diversamente previsto nello statuto del comitato, il compito di definire la destinazione dei fondi spetta al competente ufficio territoriale del RUNTS.


🧭 In sintesi: cosa può fare oggi un comitato

✔️ Iscriversi al RUNTS come “Altro ente del Terzo settore” (sezione g)
✔️ Richiedere (o mantenere) la personalità giuridica secondo l’art. 22 del Codice del Terzo Settore
✔️ Accedere al regime giuridico e fiscale previsto per gli ETS
✔️ Gestire i fondi secondo le regole di trasparenza e responsabilità del Terzo settore


📝 Conclusione

Con questa circolare, il Ministero apre le porte del Terzo settore anche ai comitati, fornendo loro strumenti di riconoscimento, trasparenza e continuità giuridica. Una scelta che valorizza anche le forme organizzative più leggere, ma non per questo meno capaci di produrre impatto sociale.

Se sei parte di un comitato e vuoi sapere come accedere al RUNTS, contattaci: possiamo accompagnarti passo dopo passo nel percorso di trasformazione in ETS.

Riforma fiscale del Terzo Settore: l’Europa dà il via libera, si parte dal 1° gennaio 2026

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato che la Commissione Europea ha approvato il nuovo impianto fiscale per il Terzo Settore, come confermato dal Ministro Marina Calderone.

👉 Si tratta di una svolta attesa da tempo, che completa un tassello essenziale della riforma del Terzo Settore avviata con il Codice entrato in vigore nel 2017.

A partire dal 1° gennaio 2026, dunque, tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) saranno soggetti al nuovo regime fiscale previsto dal Codice.

🔸 Cosa cambia per le Onlus? Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le Onlus: queste avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per decidere se:

  • Trasformarsi in ETS ed entrare nel RUNTS, oppure

  • Restare fuori dal registro, con conseguente obbligo di devoluzione del proprio patrimonio.

📌 Cosa resta in sospeso La Commissione UE ha chiesto ulteriori approfondimenti su due specifici strumenti di finanziamento:

  • Titoli di solidarietà (art. 77 del Codice del Terzo Settore)

  • Agevolazioni fiscali per investimenti nelle imprese sociali (art. 18, commi 3 e seguenti, del D.lgs. 112/2017)

Questi strumenti, al momento, non rientrano nel via libera europeo, ma sono oggetto di valutazioni tecniche ancora in corso.

🎯 E ora? Il percorso verso l’operatività completa del nuovo sistema fiscale è tracciato.

Per accompagnare enti, operatori e professionisti in questa transizione, E.S.S.E. Rete Associativa realizzerà una serie di approfondimenti e iniziative di formazione, per chiarire ogni aspetto delle nuove disposizioni.

📣 Una tappa storica per il mondo del non profit italiano, che dal 2026 potrà contare su un sistema fiscale uniforme, autorizzato e pienamente operativo.

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Iscrizione al 5 per Mille 2025: Guida Completa per ETS, Onlus e ASD

Gli enti del Terzo Settore (ETS), le Onlus e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) interessati a beneficiare del 5 per mille 2025 hanno tempo fino al 10 aprile 2025 per presentare domanda di accreditamento.

In questa guida dettagliata vedremo chi può accedere al 5 per mille, quali sono le modalità di iscrizione e le scadenze da rispettare, con un focus particolare sugli enti del Terzo Settore.


Cos’è il 5 per Mille e chi può beneficiarne

Il 5 per mille è un meccanismo di sussidiarietà fiscale, attraverso il quale i contribuenti possono destinare una quota dell’IRPEF a determinati enti beneficiari, senza alcun costo aggiuntivo. Se il contributore non effettua una scelta, la quota rimane allo Stato.

Il DPCM 23 luglio 2020 ha individuato i seguenti soggetti come beneficiari del contributo:

Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali in forma societaria);
Enti della ricerca scientifica e universitaria ;
Enti della ricerca sanitaria ;
Comuni di residenza del contribuente ;
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) con finalità di interesse sociale riconosciute dal CONI;
Enti per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ;
Enti gestori delle aree protette .

📌 Novità 2025:
Il Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024) ha confermato che anche le Onlus potranno beneficiare del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato.


Iscrizione degli Enti del Terzo Settore al 5 per Mille 2025

Gli ETS già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e non presenti nell’elenco permanente degli enti accreditati devono presentare domanda di accreditamento attraverso la piattaforma RUNTS.

📌 Procedura di accreditamento

1️⃣ Accedere alla piattaforma RUNTS e selezionare la pratica “Cinque per mille”.
2️⃣ Compilare i campi richiesti, selezionando “Accreditamento del 5/1000”.
3️⃣ Inserire il codice IBAN del conto intestato all’ente per il versamento del contributo.
4️⃣ Firmare digitalmente la distinta e inviare la domanda.

📅 Scadenza principale10 aprile 2025

📌 Iscrizione tardiva
Se l’ente non presenta domanda entro il termine ordinario, potrà comunque accreditarsi fino al 30 settembre 2025, ma sarà necessario versare un contributo di 250 euro tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

✔ Gli enti già accreditati negli anni precedenti sono automaticamente inclusi nel 5 per mille 2025. Tuttavia, devono comunicare l’IBAN se non lo hanno mai fatto, utilizzando la piattaforma RUNTS.

📌 IMPORTANTE : La corretta comunicazione dell’IBAN è essenziale per ricevere il contributo!


Onlus e Accreditamento al 5 per Mille 2025

Le Onlus iscritte nell’elenco permanente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sono automaticamente accreditate al 5 per mille 2025 e non devono presentare domanda.

Le Onlus non presenti nell’elenco devono invece:

✔ Presentare domanda di accreditamento all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025 .
✔ Se in ritardo, possono iscriversi fino al 30 settembre 2025 , versando 250 euro tramite modello F24 Elide .
✔ L’elenco provvisorio delle Onlus accreditate sarà pubblicato entro il 20 aprile 2025 . Eventuali errori potranno essere corretti entro il 30 aprile 2025 .


Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e il 5 per Mille

Le ASD possono accedere al 5 per mille solo se lavorano in ambito sociale e svolgono una delle seguenti attività:

Formazione allo sport per giovani sotto i 18 anni.
Avviamento alla pratica sportiva per over 60.
Attività sportiva per soggetti svantaggiati (fisici, psichici, economici, sociali).

📌 Procedura di Iscrizione

ASD già presente nell’elenco permanente : accreditato in automatico.
ASD non iscritte: devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025 .
Accreditamento tardivo: entro il 30 settembre 2025, versando 250 euro.

L’elenco aggiornato delle ASD accreditate sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10 maggio 2025 .


Tabella Riepilogativa: Iscrizione al 5 per Mille 2025

Tipologia di Ente Iscritto all’Elenco Permanente Non iscritto all’Elenco Permanente
ETS (già iscritti al RUNTS) Accreditato in automatico, ma deve comunicare l’IBAN se non già fatto. Presentare domanda su RUNTS entro il 10 aprile 2025 (o entro il 30 settembre con versamento di 250 euro).
Nuovi ETS che si iscrivono al RUNTS Non applicabile. Devono accreditarsi in fase di iscrizione RUNTS, inserendo il codice IBAN.
Onlus Accreditato in automatico dall’Agenzia delle Entrate. Presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025 (o entro il 30 settembre con versamento di 250 euro).
ASD/SSD Accreditata in automatico dal CONI. Presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025 (o entro il 30 settembre con versamento di 250 euro).

Conclusioni e Risorse Utili

📌 Punti chiave da ricordare :
✔ Gli ETS, Onlus e ASD devono verificare se sono già accreditati nel Registro Permanente.
Il termine per la domanda è il 10 aprile 2025, con possibilità di iscrizione tardiva entro il 30 settembre 2025, previo pagamento di 250 euro.
Comunicare l’IBAN è essenziale per ricevere i fondi.
I nuovi ETS devono accreditarsi al 5 per mille direttamente in fase di iscrizione al RUNTS .

🔹Non perdere questa opportunità per il tuo ente! Iscriviti entro il 10 aprile 2025 e accedi ai fondi del 5 per mille.🔹

UTILITA’ DEL RUNTS

Consultazione e Gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) è un archivio informatico centralizzato che raccoglie e organizza atti e informazioni relative agli Enti del Terzo Settore (ETS).

Questo sistema garantisce trasparenza, uniformità e accessibilità ai dati, assicurando che le informazioni siano facilmente consultabili e affidabili.


📌 Modalità di consultazione del Runts

La consultazione dei brani è accessibile attraverso diverse modalità:

Da parte del pubblico → Tramite il portale telematico dedicato.
Da parte delle Pubbliche Amministrazioni → Accesso garantito anche in modalità interoperabile, attraverso servizi digitali standardizzati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere agli ETS atti o documenti già depositati nel Runts.


📌 Funzionalità per gli iscritti ETS

Gli enti iscritti al Runts possono accedere al portale, previa registrazione e autenticazione, per:

🔹 Compilare, inviare e integrare le istanze.
🔹 Depositare documenti ufficiali (statuti, bilanci, rendiconti, ecc.).
🔹 Monitorare lo stato di avanzamento delle istruttorie.
🔹 Consultare i dati relativi alla propria iscrizione e ai provvedimenti dell’ufficio competente.

📌 Ogni invio di atti e documenti avviene in modalità telematica, con conferma immediata di ricezione e protocollo secondo le specifiche tecniche stabilite dal Decreto Runts (n. 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).


📌Numero di repertorio e tracciabilità

Ad ogni ETS iscritto al Runts viene assegnato un numero di repertorio progressivo e univoco, che rimane immutato anche in caso di trasferimento della sede legale in un’altra regione o provincia autonoma.
✔ Ogni comunicazione tra l’ente e il Runts è identificata da un numero di protocollo, garantendo tracciabilità e sicurezza delle operazioni.
✔ A partire dalla data di ricezione dell’istanza, decorrono i termini istruttori per la gestione della richiesta da parte degli uffici competenti.
Tutti i documenti devono essere trasmessi in formati idonei a garantirne l’integrità e la tracciabilità nel sistema informatico.


📌 Pubblicità degli Atti e Opponibilità ai Terzi

Gli atti soggetti a iscrizione, annotazione o deposito nel Runts diventano opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione ufficiale nel registro.

Eccezione → Se l’ente prova che i terzi erano già a conoscenza dell’atto, l’opponibilità è riconosciuta anche prima della pubblicazione.

Per le operazioni effettuate nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino di non aver potuto conoscerne il contenuto.

📌 Questo meccanismo di pubblicità legale garantisce certezza del diritto e tutela sia per gli ETS che per i soggetti terzi coinvolti.


📌 Atti e Informazioni Soggetti a Pubblicazione

Di seguito, nella Tabella, sono riportati gli atti e le informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate nel Runts.

📌 Tabella – Atti, Informazioni e Provvedimenti Soggetti a Pubblicazione nel Runts

(Art. 26 del Decreto Runts)

CATEGORIA DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
ETS in fase di iscrizione – Documenti e informazioni richieste ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6 del Decreto Runts.
– Per le reti associative , anche le informazioni previste dall’art. 10, comma 2.
– Per gli enti con personalità giuridica , le informazioni di cui all’art. 16, commi 2 e 6.
– Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti , documentazione specifica indicata all’art. 14, commi 1 e 3.
ETS già iscritti Aggiornamento periodico delle informazioni di cui all’art. 8, comma 6.
Deposito di atti e documenti obbligatori (statuto, bilanci, atti amministrativi, ecc.) secondo l’art. 20, comma 1 del Decreto Runts.
Provvedimenti del Runts Provvedimenti di migrazione da una sezione all’altra.
Provvedimenti di cancellazione dal Runts.

📌 Conclusioni

Il Runts rappresenta un pilastro fondamentale per la trasparenza e la gestione del Terzo Settore . Grazie alla digitalizzazione dei processi, garantisce:

Accesso facilitato ai dati per enti, pubbliche amministrazioni e cittadini.
Tracciabilità e sicurezza nella gestione delle informazioni.
Univocità degli atti pubblicati, opponibili ai terzi solo dopo la registrazione.

Per gli iscritti ETS , è fondamentale mantenere aggiornati i propri dati , rispettare gli obblighi di deposito e pubblicazione e monitorare costantemente le informazioni riportate nel registro per evitare sanzioni o rischi di cancellazione.

LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS

Cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts): Presupposti e Procedura

La cancellazione di un Ente del Terzo Settore (ETS) dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) è disciplinata dagli articoli 48, 49 e 50 del Codice del Terzo Settore (CTS) e dagli articoli 23, 24 e 25 del Decreto Runts.

Il procedimento di cancellazione è gestito dall’ufficio regionale o provinciale del Runts, salvo per le reti associative, la cui competenza è dell’ufficio statale.


📌 Causa di Cancellazione e Procedura

Di seguito le principali casistiche che possono portare alla cancellazione di un ETS, con la relativa procedura da seguire.

1️⃣ Rinuncia volontaria alla qualifica di ETS

🔹 L’ente presenta una richiesta motivata per uscire dal Runts, ma vuole continuare ad operare secondo il Codice Civile.
🔹 L’ ufficio Runts acquisisce la delibera dell’organo competente e procede alla cancellazione.
🔹 Per poter continuare ad operare, l’ente deve devolvere parte del patrimonio.


2️⃣ Scioglimento o estinzione dell’ente

🔹 L’ente deposita il bilancio finale di liquidazione (per gli enti con personalità giuridica, la cancellazione è ordinata dall’autorità giudiziaria).
🔹 L’ufficio procede alla cancellazione solo dopo che sono stati rispettati gli obblighi di devoluzione del patrimonio (art. 9 CTS).


3️⃣ Perdita dei requisiti di iscrizione al Runts

🔹 L’ente non possiede più i requisiti per la permanenza nel registro, a seguito di:

  • Provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria o tributaria.
  • Accertamenti d’ufficio o segnalazioni da altre amministrazioni.
    🔹 L’ufficio avvia il procedimento di cancellazione, comunicandolo all’ente.

L’ente ha due opzioni:

Presentare osservazioni o entro 30 giorni, che documentazione sarà valutate dall’ufficio.
Richiedere la migrazione in un’altra sezione del Runts, se compatibile. In questo caso, il procedimento di cancellazione viene sospeso.

Se la richiesta di migrazione viene accettata, la cancellazione non avviene. Se viene respinta, il procedimento di cancellazione prosegue.

🔹 Tempi di conclusione:
✔ Entro 60 giorni dalla ricezione delle osservazioni.
✔ Se l’ente non risponde, la cancellazione avviene entro 60 giorni dalla comunicazione iniziale.


4️⃣ Mancato adempimento degli obblighi di deposito e aggiornamento

🔹 L’ente non ha depositato documenti obbligatori (statuto, bilanci, atti amministrativi, ecc.).
🔹 L’ufficio Runts invia una diffida assegnando un termine massimo di 180 giorni per adempiere.
🔹 Se l’ente non risponde entro il termine, viene cancellato entro 60 giorni .


📌 Disposizioni Particolari

La perdita dei requisiti in una sezione non comporta automaticamente la cancellazione dell’ente dal Runts, se è iscritto in più sezioni.

  • Se la carenza riguarda una sezione diversa da “Reti Associative”, l’ufficio statale comunica all’ufficio regionale/provinciale di competenza per la cancellazione dell’ente da quella sezione.
  • Se la carenza riguarda la sezione “Reti Associative” , l’ufficio statale dispone la cancellazione e la gestione dell’ente passa all’ufficio regionale/provinciale.

📌 Conseguenze della Cancellazione

Dopo la cancellazione, gli amministratori devono:
Richiedere il parere del Runts sulla devoluzione del patrimonio residuo.
Devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento ottenuto durante il periodo di iscrizione nel Runts.

Atti di devoluzione non autorizzati o difformi dal parere dell’ufficio Runts sono nulli e i rappresentanti legali sono soggetti a sanzioni amministrative da 1.000 a 5.000 euro.

🔹 Per alcune categorie di enti valgono disposizioni specifiche:

Società di Mutuo Soccorso : la cancellazione comporta la devoluzione del patrimonio , salvo per quelle trasformate in ETS entro il 31 dicembre 2021 .

Imprese sociali e cooperative sociali: restano soggette alle norme speciali di evoluzione del patrimonio previste per queste categorie.

Enti religiosi civilmente riconosciuti: la devoluzione riguarda solo il patrimonio destinato accumulato durante l’iscrizione al Runts.

Enti con personalità giuridica pre-Runts (DPR n. 361/2000)

  • La cancellazione dal Runts riattiva la personalità giuridica precedente.
  • L’ufficio Runts deve comunicare la cancellazione alle Prefetture/Commissariato del Governo o Regioni/Provincia autonoma entro 15 giorni .

📌 Divieti e possibili nuove iscrizioni

❌ Dopo la cancellazione, l’ente non può più utilizzare nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi gli acronimi e le locuzioni riservate agli ETS (Odv, Aps, Ets, ecc.).
❌ Non può nemmeno usare parole o espressioni ingannevoli che lascino intendere il mantenimento della qualifica di ETS.

✅ tuttavia, la cancellazione non impedisce una nuova iscrizione dello stesso ente in un momento successivo, purché ne sussistano i requisiti.


📌Ricorso contro la cancellazione

Gli enti possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro il provvedimento di cancellazione.
✔ Se la decisione è stata presa dall’ufficio statale del Runts , il ricorso va presentato al TAR del Lazio.
✔ Se la decisione è stata presa da un ufficio regionale o provinciale, il ricorso va presentato al TAR della Regione di competenza.


📌 Conclusioni

La cancellazione dal Runts è un procedimento formale e articolato, che può avvenire su richiesta dell’ente o per perdita dei requisiti.

Gli ETS devono prestare attenzione al rispetto degli obblighi di aggiornamento e deposito per evitare diffide e il rischio di cancellazione.

In caso di cancellazione, è necessario rispettare le regole sulla devoluzione del patrimonio e sapere che, in alcuni casi, l’ente potrebbe comunque ottenere una nuova iscrizione in futuro.

IL PASSAGGIO DA UNA SEZIONE ALL’ALTRA DEL RUNTS

Migrazione tra le Sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) hanno la possibilità di trasferirsi da una sezione all’altra senza interruzione di continuità, a condizione che soddisfino i requisiti richiesti per la nuova sezione di destinazione.

Di seguito sono illustrate le modalità di migrazione previste dal Decreto Runts, tenendo conto delle diverse situazioni in cui un ETS può trovarsi.


📌Quando è possibile migrare?

La richiesta di trasferimento può avvenire nei seguenti casi:
1️⃣ Per volontà dell’ente, che intende adeguarsi a una diversa qualificazione giuridica o funzionale.
2️⃣ Su richiesta dell’ufficio competente, qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per la permanenza nella sezione attuale.

La migrazione avviene senza interruzioni e non comporta alcuna modifica nella gestione del patrimonio dell’ente.


📌 Tipologie di Migrazione

Nella tabella seguente vengono sintetizzate le diverse modalità di trasferimento tra le sezioni dei Runts.

Tipologia di ETS Procedura di Migrazione
ETS iscritto in una sola sezione (escluso reti associative) Presentazione della richiesta di migrazione all’ufficio Responsabile competente:
– Art. 9 del Decreto Runts (enti senza personalità giuridica)
– Art. 9 16 del Decreto Runts (enti con personalità giuridica)
ETS iscritto nella sezione “Reti Associative” e in un’altra sezione L’ ufficio statale del Runts esamina la richiesta e comunica l’esito all’ufficio regionale/provinciale competente.
ETS iscritto solo nella sezione “Reti Associative” Se la richiesta di trasferimento ha esito positivo, l’ufficio statale comunica la migrazione all’ufficio Runts territoriale, che assume la competenza sull’ente.
ETS che migra verso la sezione “Imprese Sociali” La richiesta deve essere presentata direttamente al Registro Imprese, seguendo le disposizioni del DM 16 marzo 2018.
ETS che migra dalla sezione “Imprese Sociali” Ad eccezione delle società di mutuo soccorso , la richiesta va presentata all’ufficio competenti:
– Art. 8 del Decreto Runts (enti senza personalità giuridica)
– Art. 8 del Decreto Runts (enti senza personalità giuridica) – Art. 16 del Decreto Runts (enti con personalità giuridica)
L’iscrizione nella nuova sezione avviene solo dopo la cancellazione dal Registro Imprese , richiesta direttamente dall’ente.

📌 Eccezioni e Limitazioni

Il trasferimento tra sezioni non è consentito per:

  • Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa, incluse le cooperative sociali.
  • Le società di mutuo soccorso, successivamente al periodo transitorio previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore (CTS), salvo le disposizioni dell’art. 12, comma 3 del Decreto Runts.

📌 Esiti della Procedura di Migrazione

Se la richiesta viene approvata

  • L’iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione precedente vengono disposte contestualmente.
  • L’ufficio competente deposita il provvedimento di migrazione nel Runts.
  • L’ente mantiene tutti i benefici previsti per la sezione di provenienza fino alla conclusione della procedura.

❌Se la richiesta viene respinta

  • L’ufficio Runts valuta se l’ente possieda ancora i requisiti minimi per rimanere nel registro.
  • In caso contrario, può avviare il procedimento di cancellazione, come previsto dall’art . 24 del Decreto Runti .

📌 Conclusioni

La migrazione tra le sezioni dei Runts è una procedura flessibile, pensata per garantire agli ETS la possibilità di adattarsi a nuovi contesti operativi senza interruzione dell’attività. Tuttavia, è fondamentale verificare preventivamente i requisiti per la sezione di destinazione e seguire la procedura corretta per evitare rischi di cancellazione dal registro.

L’AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AL RUNTS

Trasmissione di Atti e Aggiornamento delle Informazioni nel Runts

Dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), ogni Ente del Terzo Settore (ETS) è tenuto a mantenere aggiornato le informazioni comunicate al momento dell’iscrizione ed a depositare determinati documenti, utilizzando esclusivamente modalità telematiche.

Di seguito, vengono riepilogate le principali disposizioni relative agli obblighi di aggiornamento, alle procedure di trasmissione dei documenti e alle sanzioni in caso di inadempienza.


Obblighi di Trasmissione e Aggiornamento delle Informazioni

📌 Enti iscritti al Runts
Gli ETS devono:

  • Aggiornare entro 30 giorni qualsiasi modifica alle informazioni comunicate in fase di iscrizione;
  • Depositare entro 30 giorni le variazioni di:
    • Atto costitutivo e statutario;
    • Bilancio d’esercizio, rendiconti delle raccolte fondi e, se previsto, il bilancio sociale ( scadenza: 30 giugno di ogni anno );
    • Deliberazioni relative a trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento o cessazione dell’ente;
    • Provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria riguardanti la cancellazione o l’estinzione dell’ente;
    • Comunicazione della perdita della natura non commerciale ( entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta );
    • Dichiarazione di accreditamento per il 5 per mille, se effettuata dopo l’iscrizione.

📌 Soggetti autorizzati a effettuare l’aggiornamento :

  • Il rappresentante legale dell’ente;
  • Il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce;
  • Uno o più amministratori dell’ETS o, in loro assenza, i membri dell’organo di controllo;
  • Un commercialista o esperto contabile, ma solo per il deposito degli atti (non per la modifica delle informazioni).

Ruolo dell’Ufficio Competente del Runts

L’ufficio competente del Runts si occupa di:

  • Verificare la correttezza formale delle informazioni ricevute e assicurarne la pubblicazione nel registro;
  • Controllare entro 60 giorni la conformità alle norme del Codice del Terzo Settore (CTS) in caso di modifiche statutarie;
  • Negare l’approvazione delle modifiche non conformi, con conseguente obbligo per l’ente di annullare la variazione o richiedere l’iscrizione in un’altra sezione del Runts;
  • Aggiornare d’ufficio le informazioni nel registro, sulla base di atti ricevuti da altre amministrazioni o acquisiti nell’ambito delle attività di revisione e controllo.

Disposizioni specifiche per determinate categorie di ETS

Alcune tipologie di Enti del Terzo Settore hanno regole particolari per la trasmissione delle informazioni e la gestione dei documenti.

📌 Fondazioni

  • Sono soggette ai controlli previsti dagli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile;
  • In caso di trasformazione, fusione o scissione , l’ufficio del Runts verifica la permanenza dei requisiti per l’iscrizione;
  • Se l’ente risultante dalle operazioni ha personalità giuridica, la verifica della sussistenza dei requisiti spetta al notaio, seguendo le disposizioni dell’art . 22 del CTS .

📌 Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS)

  • Se il numero degli associati scende sotto i limiti minimi di legge (meno di 7 persone fisiche o meno di 3 OdV/Aps ), l’ente deve aggiornare l’informazione entro 30 giorni;
  • Se il numero non viene integrato entro un anno, l’ente viene cancellato dal Runts, salvo richiesta di iscrizione in un’altra sezione;
  • Entro il 30 giugno di ogni anno, devono aggiornare il numero:
    • Degli associati con diritto di voto (distinti per persone fisiche ed enti);
    • Dei lavoratori dipendenti e parasubordinati;
    • Dei volontari iscritti nel registro dell’ente;
    • Dei volontari degli enti aderenti utilizzati dall’OdV o APS.

📌 Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti

  • Devono aggiornare le informazioni comunicate all’iscrizione entro 30 giorni dalla modifica;
  • Devono depositare gli stessi documenti richiesti agli ETS, con alcune differenze:
    • Invece dell’atto costitutivo e statuto , devono depositare il regolamento;
    • I bilanci e rendiconti devono riferirsi esclusivamente al patrimonio destinato alle attività di interesse generale;
    • Per le operazioni straordinarie, devono allegare anche il provvedimento dell’autorità religiosa che autorizza l’operazione o ne dichiara la non necessità.

Conseguenze dell’Inadempimento

💼 Responsabilità degli amministratori
Il rappresentante legale e gli amministratori dell’ETS sono responsabili della corretta trasmissione degli atti e della veridicità delle informazioni.

🚨 Sanzioni amministrative

  • Mancata trasmissione entro i termini → sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro;
  • Omesso deposito dei bilanci → la sanzione è aumentata di un terzo.

📌 Diffida e cancellazione dal Runts

Se l’ente non rispetta i termini di aggiornament , l’ufficio competente del Runts emette una diffida, concedendo un termine massimo di 180 giorni per adempiere.
❌ Se l’ente non ottempera entro questo termine, viene cancellato dal registro.


Conclusioni

L’iscrizione nel Runts comporta precisi obblighi di aggiornamento e trasparenza. La trasmissione telematica degli atti garantisce efficienza e accessibilità, ma richiede attenzione da parte degli amministratori per evitare sanzioni o la perdita dello status di Ente del Terzo Settore .