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Author: Segreteria

Approvazione del bilancio: guida pratica 2026 per enti non profit, ETS e associazioni

Con l’arrivo della primavera entra nel vivo anche la stagione dei bilanci per il mondo non profit. Associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro sono chiamati a verificare con attenzione scadenze, procedure, modelli da utilizzare e adempimenti successivi all’approvazione.

Si tratta di un passaggio centrale nella vita dell’ente, non solo sotto il profilo contabile, ma anche sotto quello organizzativo e della trasparenza. L’approvazione del bilancio, infatti, coinvolge gli organi sociali, impone il rispetto delle regole statutarie e, per gli ETS, comporta anche l’obbligo di deposito presso il RUNTS.

Di seguito una guida operativa per orientarsi tra termini, modelli di bilancio, rendiconti delle raccolte fondi e bilancio sociale.

Il termine per approvare il bilancio

Ogni associazione deve convocare almeno una volta l’anno l’assemblea dei soci. Il riferimento normativo è l’articolo 20, comma 1, del codice civile, che parla espressamente delle associazioni riconosciute, ma il principio viene applicato in via estensiva a tutti gli enti associativi e, più in generale, agli enti non lucrativi.

Il codice civile non stabilisce in modo espresso entro quando il bilancio debba essere approvato. Per prassi si richiama la disciplina delle società e, in particolare, l’articolo 2364, comma 2, del codice civile, secondo cui l’assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nel caso più frequente, cioè quello degli enti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, e con statuto che richiama il termine dei 120 giorni, l’assemblea per approvare il bilancio 2025 dovrà essere convocata entro il 30 aprile 2026, almeno in prima convocazione.

Diverso è il caso degli enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare. È una situazione molto frequente, ad esempio, nelle associazioni sportive, dove l’esercizio va dal 1° luglio al 30 giugno. In queste ipotesi, se resta il termine statutario dei 120 giorni, l’assemblea dovrà essere convocata entro il 28 ottobre.

Quale schema di bilancio utilizzare

Non tutti gli enti sono tenuti a redigere il bilancio nello stesso modo.

Le associazioni e gli enti non lucrativi che adottano una contabilità semplificata, basata sulle entrate e sulle uscite, possono generalmente limitarsi a un rendiconto finanziario semplice, senza dover predisporre un bilancio completo con stato patrimoniale e conto economico.

Per gli enti del Terzo settore, invece, il quadro è più strutturato. Gli ETS devono utilizzare gli schemi approvati con il decreto ministeriale del 5 marzo 2020, tenendo conto anche delle modifiche introdotte dalla Legge n. 104 del 2024.

ETS senza personalità giuridica

Per gli ETS privi di personalità giuridica il limite di riferimento è quello di 300.000 euro di entrate annue.

Se le entrate dell’esercizio precedente sono pari o superiori a tale soglia, l’ente deve redigere il bilancio completo, composto da:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto gestionale;
  • relazione di missione.

Si tratta dei modelli A, B e C del decreto ministeriale del 5 marzo 2020.

Se invece le entrate sono pari o inferiori a 300.000 euro, l’ente può redigere il rendiconto per cassa, cioè il Modello D.

ETS con personalità giuridica

Gli ETS dotati di personalità giuridica, in linea generale, devono redigere il bilancio nella forma completa, indipendentemente dal livello delle entrate.

Il nuovo Modello E

La Legge 104 del 2024 ha introdotto una nuova semplificazione: gli ETS, sia con sia senza personalità giuridica, che abbiano registrato entrate pari o inferiori a 60.000 euro, possono redigere un rendiconto per cassa in forma aggregata.

Questo nuovo schema è stato approvato con il decreto ministeriale del 18 febbraio 2026 ed è denominato Modello E.

Tuttavia, il nuovo modello può essere utilizzato solo a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data della sua pubblicazione, avvenuta il 21 marzo 2026. Questo significa che, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il Modello E potrà essere utilizzato per il bilancio 2026, da approvare nel 2027, ma non per il bilancio 2025 da approvare nel 2026.

Un punto ancora incerto per gli ETS con personalità giuridica sotto i 60.000 euro

Resta un dubbio interpretativo per gli ETS con personalità giuridica che nel 2025 abbiano registrato entrate pari o inferiori a 60.000 euro.

È chiaro che questi enti non possono utilizzare il Modello E per il bilancio 2025, perché il nuovo schema entrerà in gioco solo dal bilancio 2026. Meno chiaro, invece, è se possano utilizzare il rendiconto per cassa ordinario, cioè il Modello D, oppure se debbano necessariamente passare alla forma completa.

Una lettura letterale dell’articolo 13, comma 2-bis del Codice del Terzo settore, insieme alla circolare ministeriale n. 6 del 9 agosto 2024, sembrerebbe orientata verso la forma completa. Tuttavia, una lettura sistematica della disciplina, coerente con le finalità di semplificazione della Legge 104/2024, potrebbe portare a ritenere ammissibile anche il Modello D.

Su questo punto sarebbe auspicabile un chiarimento ministeriale, per evitare incertezze operative e soluzioni difformi.

Come si approva il bilancio

Il procedimento di approvazione del bilancio coinvolge almeno due organi:

  • l’organo di amministrazione, di solito il consiglio direttivo;
  • l’assemblea dei soci.

Se presente, può intervenire anche l’organo di controllo o il collegio dei revisori.

In genere il consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio e approva il documento in una prima fase, redigendo un verbale che ne dia conto.

Successivamente, se esiste un organo di controllo o di revisione, questo esamina il progetto di bilancio e formula il proprio parere, verificando la corrispondenza alle scritture e ai documenti contabili.

Infine, il bilancio viene sottoposto all’assemblea ordinaria per l’approvazione definitiva.

Convocazione dell’assemblea

Le regole per convocare l’assemblea devono essere sempre ricavate dallo statuto. Di norma è richiesta una convocazione scritta, tramite email o lettera, indirizzata a tutti gli associati e contenente:

  • luogo della riunione;
  • giorno e ora della prima convocazione;
  • giorno e ora della seconda convocazione;
  • ordine del giorno.

Se in prima convocazione non viene raggiunto il quorum previsto, e l’assemblea si tiene in seconda convocazione, è comunque necessario redigere anche il verbale della prima convocazione andata deserta.

Assemblee in videoconferenza

Una novità importante riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea.

Il decreto-legge n. 200 del 2025, il cosiddetto milleproroghe, ha prorogato fino al 30 settembre 2026 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgere le assemblee in videoconferenza e di utilizzare il voto elettronico o per corrispondenza, anche se lo statuto non lo prevede espressamente.

Per gli ETS, peraltro, il Codice del Terzo settore già consente la partecipazione con mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico, purché sia possibile verificare l’identità del socio e siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento, salvo che lo statuto lo vieti.

Il deposito del bilancio al RUNTS

Per la generalità degli enti non lucrativi l’obbligo si ferma alla predisposizione e approvazione del bilancio.

Per gli ETS, invece, c’è un passaggio ulteriore: il deposito telematico del bilancio presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine per il deposito del bilancio 2025 è il 29 giugno 2026.

Il rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi

Accanto al bilancio di esercizio, per molti enti c’è un altro adempimento da non trascurare: il rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi.

Per gli enti non lucrativi e non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di riferimento è ancora una volta il 30 aprile 2026, per quanto riguarda le raccolte effettuate nel 2025.

L’obbligo deriva dall’articolo 20, comma 2, del DPR 600/1973 e riguarda le raccolte fondi disciplinate dall’articolo 143, comma 3, del TUIR.

Per ciascuna raccolta deve essere redatto uno specifico rendiconto, con:

  • entrate;
  • uscite;
  • breve relazione descrittiva dell’evento.

Anche se la norma non lo dice espressamente, è opportuno che il rendiconto sia firmato dal Presidente e ratificato almeno dal consiglio direttivo.

ETS e raccolte fondi occasionali

Anche gli ETS non commerciali sono soggetti a questo adempimento, se nel 2025 hanno svolto raccolte pubbliche occasionali. In tal caso devono utilizzare lo schema previsto dal decreto ministeriale del 9 giugno 2022.

Inoltre, gli ETS devono depositare anche questi rendiconti al RUNTS, sempre entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 29 giugno 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Il bilancio sociale

Un ultimo capitolo riguarda il bilancio sociale, che non interessa tutti gli enti, ma solo alcune categorie.

L’obbligo scatta per gli ETS che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori a 1 milione di euro.

Lo stesso obbligo riguarda anche:

  • le imprese sociali;
  • i Centri di servizio per il volontariato (CSV),

indipendentemente dall’ammontare delle entrate.

Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle linee guida approvate con decreto del 4 luglio 2019.

Non esistono regole rigide e dettagliate sulle modalità di approvazione, ma per gli ETS in forma associativa è senz’altro consigliabile far approvare il bilancio sociale nella stessa assemblea che approva il bilancio di esercizio.

Una volta approvato, anche il bilancio sociale deve essere depositato al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre, a differenza del bilancio di esercizio, deve essere pubblicato anche sul sito internet dell’ente.

Conclusioni

L’approvazione del bilancio non è un mero adempimento formale, ma un passaggio centrale nella corretta gestione di un ente non profit. Per associazioni ed ETS significa rispettare regole statutarie, garantire trasparenza, adottare il modello corretto e non dimenticare gli obblighi successivi, in particolare quelli verso il RUNTS.

Nel 2026, tra termini assembleari, nuove soglie, Modello E, rendiconti delle raccolte fondi e bilancio sociale, il quadro richiede attenzione e una lettura aggiornata della normativa.

Per questo diventa sempre più importante che gli enti si dotino di strumenti adeguati, di una buona organizzazione interna e di un supporto tecnico qualificato, così da affrontare con correttezza e serenità uno degli appuntamenti più importanti dell’anno associativo.

E.S.S.E. alla NATO di Bruxelles: al via le attività sportive nella sede NATO di Bruxelles

E.S.S.E. approda alla NATO di Bruxelles: sport, integrazione e cooperazione internazionale

Un traguardo di grande prestigio per E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo, che segna un passo decisivo nel percorso di crescita e internazionalizzazione della Rete.

A partire dal mese di giugno, infatti, prenderà ufficialmente avvio una nuova e significativa collaborazione con la NATO Brussels Sport Academy, che vedrà E.S.S.E. protagonista nella promozione e gestione di attività sportive all’interno della sede della NATO a Bruxelles.


Un progetto di valore in un contesto internazionale

L’iniziativa si inserisce all’interno di uno dei contesti istituzionali più rilevanti a livello globale: la sede NATO di Bruxelles, dove operano circa 5.000 persone provenienti da 32 Paesi.

In questo ambiente altamente internazionale, lo sport assume un ruolo strategico non solo come attività fisica, ma come strumento di connessione, benessere e dialogo interculturale.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere uno stile di vita sano e attivo, favorendo al tempo stesso la collaborazione e l’integrazione tra persone appartenenti a culture, lingue e background differenti.


Il ruolo dello sport: benessere, inclusione e crescita

Il progetto sviluppato da E.S.S.E. in collaborazione con la NATO Brussels Sport Academy rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare un potente veicolo di valori.

Attraverso le attività sportive previste, si intende:

  • migliorare il benessere psico-fisico delle persone
  • favorire la socializzazione in contesti multiculturali
  • promuovere il rispetto, la collaborazione e il lavoro di squadra
  • rafforzare il senso di comunità all’interno della struttura NATO

Lo sport, in questo contesto, si conferma uno strumento capace di superare barriere linguistiche e culturali, contribuendo alla costruzione di relazioni autentiche e durature.


Il contributo determinante del Vice Presidente Vicario Giuseppe Palma

Questo importante risultato è il frutto di un lavoro lungo e articolato, durato oltre un anno, portato avanti con determinazione e visione strategica da Giuseppe Palma, Vice Presidente Vicario di E.S.S.E.

Grazie al suo impegno costante, alla capacità di costruire relazioni e alla visione internazionale del progetto, E.S.S.E. è riuscita a ottenere un riconoscimento significativo, entrando in un contesto istituzionale di altissimo livello.

Il percorso intrapreso rappresenta un esempio concreto di come la progettualità, unita alla competenza e alla perseveranza, possa generare opportunità di grande valore per l’intera Rete.


Un passo avanti nel percorso di internazionalizzazione di E.S.S.E.

L’ingresso di E.S.S.E. all’interno della NATO di Bruxelles rappresenta un momento chiave nel processo di crescita dell’Ente, che consolida così la propria presenza anche a livello internazionale.

Questo traguardo rafforza il ruolo di E.S.S.E. come soggetto capace di:

  • operare in contesti istituzionali complessi
  • promuovere modelli innovativi di sviluppo sportivo e sociale
  • creare connessioni tra realtà nazionali e internazionali
  • valorizzare il Terzo Settore in una dimensione europea

E.S.S.E. come ponte tra sport, sociale e comunità internazionale

La collaborazione con la NATO Brussels Sport Academy non rappresenta solo un progetto sportivo, ma una vera e propria azione di sistema, che conferma la missione di E.S.S.E.:

👉 costruire reti
👉 generare valore sociale
👉 promuovere inclusione e partecipazione
👉 valorizzare lo sport come strumento educativo e relazionale

In un mondo sempre più interconnesso, E.S.S.E. si propone come ponte tra territori, culture e persone, contribuendo alla diffusione di un modello di sviluppo fondato sulla cooperazione e sul benessere collettivo. Questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso.

E.S.S.E. continuerà a lavorare per ampliare la propria presenza a livello internazionale, sviluppando progetti capaci di coniugare sport, sociale e formazione, con l’obiettivo di generare impatto concreto e duraturo.

 

ETS: chiarimenti dal Ministero del Lavoro su governance, volontari e RUNTS

Le risposte ai quesiti del Consiglio Nazionale dei Commercialisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la recente Nota Direttoriale del 27 marzo 2026, ha fornito importanti chiarimenti su alcuni aspetti centrali della disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS), rispondendo ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Le risposte affrontano temi di grande rilevanza operativa:
👉 diritti degli associati
👉 ruolo dei volontari
👉 compensi degli amministratori
👉 funzionamento degli organi di controllo
👉 gestione del RUNTS


📌Libri sociali: diritto di accesso sì, ma regolato

Il Ministero ribadisce un principio fondamentale:
👉 gli associati hanno sempre diritto di esaminare i libri sociali

Questo diritto è espressione della natura democratica e trasparente degli ETS.

Tuttavia:

  • lo statuto può disciplinarne le modalità
  • non può mai escluderlo totalmente

❌ È quindi illegittima qualsiasi clausola che vieti in modo assoluto l’accesso.


⚖ Il punto di equilibrio

Il Ministero introduce un principio molto importante:

👉 il diritto deve essere esercitato:

  • con correttezza e buona fede
  • senza ostacolare il funzionamento dell’ente

📌 Inoltre, può essere limitato per tutelare:

  • la privacy degli associati
  • informazioni sensibili
  • situazioni delicate (es. procedimenti giudiziari)

🧩Cariche sociali e volontariato: chiarimento operativo

Uno dei temi più rilevanti riguarda il rapporto tra:

👉 carica sociale
👉 attività di volontariato

Il Ministero conferma che:

✔ chi ricopre una carica (es. amministratore)
👉 può essere considerato volontario

📌 ma solo se:

  • l’attività è svolta gratuitamente
  • non vi è alcun vantaggio economico
  • sono rispettati i requisiti dell’art. 17 CTS

⚠ Attenzione

❗ Non possono coesistere nella stessa persona:

👉 volontario
👉 lavoratore retribuito nello stesso ente

Inoltre:

📌 l’ente deve assicurare anche i volontari “occasionali”.


💰Compensi agli amministratori: sì, ma con limiti

Il Ministero chiarisce un punto spesso controverso:

👉 negli ETS (diversi dalle ODV)
✔ è possibile riconoscere compensi agli amministratori

Anche se:

  • lo statuto non lo prevede espressamente
  • purché non lo vieti

📌 Condizione fondamentale

👉 Il compenso deve rispettare:

  • il divieto di distribuzione indiretta di utili
  • i criteri dell’art. 8 CTS

❗ Eccezione

👉 Nelle ODV:

  • le cariche sono tendenzialmente gratuite

🏛Organo di controllo: sì ai supplenti (se previsti)

Altro chiarimento importante riguarda i membri supplenti.

👉 Il Codice del Terzo Settore non li disciplina espressamente

✔ Il Ministero chiarisce che:

  • possono essere previsti dallo statuto
  • non sono obbligatori

📌 Effetti pratici

Se previsti:

  • entrano in carica in caso di sostituzione
  • devono avere già i requisiti richiesti

👉 NON devono essere iscritti al RUNTS
(finché restano supplenti)


📲RUNTS: delega possibile, ma responsabilità agli amministratori

Importante apertura sul piano operativo:

👉 è possibile delegare a terzi:

  • iscrizione al RUNTS
  • aggiornamento dati

⚠ Ma attenzione alle responsabilità

Il Ministero chiarisce che:

❗ le sanzioni per ritardi o omissioni
👉 restano in capo agli amministratori

👉 non al soggetto delegato


📌 Il delegato

  • risponde solo sul piano contrattuale (mandato)
  • non verso il RUNTS

🎯La posizione del Ministero: più flessibilità, ma regole chiare

Dalla lettura complessiva emerge una linea precisa:

👉apertura operativa + tutela dei principi fondamentali

In particolare:

✔ rafforzata la trasparenza interna
✔ maggiore flessibilità organizzativa
✔ riconoscimento della realtà operativa degli enti

Ma allo stesso tempo:

❗ forte richiamo a:

  • correttezza
  • responsabilità degli amministratori
  • rispetto dei principi del CTS

🧩Il ruolo dei professionisti

Le risposte del Ministero confermano un dato sempre più evidente:

👉 la gestione degli ETS richiede competenze specifiche

In particolare su:

  • governance
  • fiscalità
  • RUNTS
  • volontariato

📣Conclusioni

La Nota del Ministero rappresenta un importante punto di riferimento interpretativo per il Terzo Settore.

👉 Non introduce nuove norme, ma chiarisce in modo concreto come applicarle.

📌 Un passaggio fondamentale per:

  • enti
  • consulenti
  • professionisti

che operano quotidianamente nel settore.


🧩Il supporto di E.S.S.E.

E.S.S.E. affianca enti e professionisti nella corretta applicazione della normativa del Terzo Settore, offrendo:

  • consulenza specialistica
  • supporto su RUNTS e governance
  • formazione tecnica
  • strumenti digitali dedicati

Modello EAS 2026: obblighi, esoneri e novità per enti associativi e Terzo Settore

Entro il 31 marzo 2026 torna uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per il mondo associativo: l’invio del modello EAS.
Si tratta di un obbligo che non riguarda tutti gli enti, ma solo alcune specifiche categorie, mentre molte realtà – in particolare gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) – risultano oggi esonerate.

Ma cos’è esattamente il modello EAS? Chi è davvero obbligato alla sua presentazione? E cosa è cambiato con le recenti riforme?


📌 Cos’è il modello EAS e perché è così importante

Il modello EAS è la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti degli enti associativi non commerciali.
La sua funzione è fondamentale: consente all’ente di mantenere i benefici fiscali previsti dalla normativa.

Il mancato invio, infatti, comporta conseguenze molto rilevanti.
In particolare, l’ente rischia di perdere le agevolazioni fiscali e di vedere tassate:

  • le quote associative;
  • i contributi versati dai soci;
  • i corrispettivi per le attività istituzionali.

In altre parole, attività normalmente considerate “non commerciali” potrebbero diventare imponibili ai fini IRES e IVA.


⚖ Le nuove regole fiscali e il nodo delle attività verso i soci

Dal 1° gennaio 2026, le modifiche normative hanno inciso profondamente sul trattamento fiscale delle attività svolte nei confronti degli associati.

Ai fini delle imposte dirette (IRES), il regime di non commercialità resta valido solo per alcune categorie di associazioni, tra cui quelle sportive dilettantistiche, politiche, sindacali, religiose e assistenziali.

Diversamente, per le associazioni culturali e per quelle che operano nella formazione extra-scolastica, tali attività diventano oggi rilevanti fiscalmente.

Sul fronte IVA, però, la situazione è diversa.
Grazie alla proroga intervenuta a fine 2025, il regime di esclusione dall’imposta è stato mantenuto fino al 2036 per molte tipologie associative, comprese quelle culturali.

👉 Si crea quindi un disallineamento tra IRES e IVA:
un’attività può essere non commerciale ai fini IVA, ma commerciale ai fini IRES.

In questo contesto, il modello EAS continua a svolgere un ruolo centrale, almeno per mantenere i benefici fiscali sul piano IVA.


🧩 ETS: esonero totale dal modello EAS

Una delle novità più rilevanti introdotte dal Codice del Terzo Settore riguarda proprio il modello EAS.

Gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS sono infatti completamente esonerati dalla sua presentazione.

Si tratta di un passaggio importante, che semplifica gli adempimenti per gli enti che hanno scelto di entrare nel perimetro del Terzo Settore.

Tuttavia, per gli enti in fase di trasformazione, è opportuno prestare attenzione.
Chi si costituisce con l’intenzione di diventare ETS dovrebbe comunque inviare il modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione, almeno fino all’iscrizione nel RUNTS.

Una volta ottenuta la qualifica di ETS, l’obbligo viene meno.


🏅 ASD e SSD: niente modello EAS

Un altro importante esonero riguarda il mondo sportivo.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RASD non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.

Si tratta di una semplificazione significativa, introdotta con la riforma dello sport, che ha alleggerito il carico burocratico per queste realtà.


❌ Le novità su ONLUS e Pro-Loco

Il quadro normativo è cambiato anche per altre categorie.

Le ONLUS, ad esempio, non esistono più dal 1° gennaio 2026:
le organizzazioni che hanno assunto la qualifica di ETS risultano esonerate, mentre le altre devono valutare la propria posizione.

Anche le Pro-Loco subiscono un cambiamento rilevante:
il regime agevolato della legge 398/1991 non è più applicabile, se non per ASD/SSD.

Di conseguenza, l’esonero dal modello EAS resta solo per quelle che si sono iscritte al RUNTS.


📝 Chi è obbligato a presentare il modello EAS

Nonostante i numerosi esoneri, restano comunque molte associazioni obbligate.

Si tratta in particolare delle associazioni non riconosciute (prive di personalità giuridica) che:

  • svolgono attività istituzionale;
  • svolgono attività verso i soci dietro corrispettivo;
  • svolgono attività commerciale non prevalente.

Questi enti devono compilare il modello in tutte le sue parti.

Al contrario, alcune categorie – come le associazioni riconosciute o gli enti con dati già presenti in registri pubblici – possono limitarsi a una compilazione parziale.


🔄 Quando va presentato (o ripresentato)

Per le nuove associazioni, il modello EAS deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla costituzione.

Per gli enti già esistenti, invece, l’obbligo scatta solo in caso di variazioni rilevanti dei dati comunicati in precedenza.

Entro il 31 marzo 2026, gli enti interessati dovranno quindi comunicare eventuali modifiche intervenute nel corso del 2025.

Non tutte le variazioni, però, devono essere segnalate.
Sono escluse, ad esempio, quelle relative a:

  • dati anagrafici;
  • numero degli associati;
  • ammontare delle entrate o delle erogazioni.

Devono invece essere comunicate modifiche più strutturali, come il rinnovo degli organi sociali o l’apertura della partita IVA.


📤 Modalità di invio e possibilità di sanatoria

Il modello EAS deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dall’ente;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista o CAF).

In caso di mancato invio entro la scadenza, è possibile regolarizzare la posizione tramite la remissione in bonis, entro il 30 settembre 2026, versando una sanzione di 250 euro.


🎯 Conclusioni

Il modello EAS continua a rappresentare un adempimento fondamentale per una parte del mondo associativo, soprattutto alla luce delle recenti riforme.

Se da un lato si registra una semplificazione importante – con l’esonero per ETS e ASD/SSD – dall’altro resta elevata l’attenzione per le associazioni che operano al di fuori di questi regimi.

In un contesto normativo sempre più complesso e in evoluzione, la corretta gestione degli adempimenti fiscali diventa un elemento decisivo per garantire la sostenibilità e la sicurezza dell’attività associativa.


🧩 Il supporto di E.S.S.E.

E.S.S.E., attraverso i propri servizi, affianca associazioni e professionisti nella gestione degli adempimenti fiscali, offrendo:

  • consulenza specializzata su ETS e ASD;
  • supporto operativo sul modello EAS;
  • aggiornamento normativo continuo;
  • strumenti digitali come ESSE Organizer.

Sport dilettantistico: premi esenti fino a 300 euro

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Il Governo, con il Comunicato stampa n. 166 del 27 marzo 2026, ha annunciato l’introduzione di un nuovo decreto-legge contenente diverse misure urgenti, tra cui una disposizione di particolare interesse per il mondo dello sport dilettantistico.

Tra le novità più rilevanti emerge infatti l’introduzione di una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi erogati agli atleti dilettanti, fissata a 300 euro complessivi, applicabile fino al 31 dicembre 2026.


⚖La nuova misura: cosa cambia concretamente

La norma stabilisce che:

👉 i premi erogati agli atleti dilettanti
👉 fino a un importo complessivo annuo di 300 euro
👉non saranno soggetti a ritenuta alla fonte

Si tratta di una misura di semplificazione e sostegno al settore, che mira a:

  • ridurre gli adempimenti per ASD/SSD;
  • incentivare il riconoscimento di premi sportivi anche di modesta entità;
  • favorire la diffusione della pratica sportiva a livello dilettantistico.

📜Il quadro normativo precedente: il D.Lgs. 36/2021

Per comprendere la portata della novità, è necessario richiamare la disciplina introdotta con il D.Lgs. 36/2021, che ha profondamente riformato il lavoro sportivo e il trattamento fiscale dei compensi.

🔎Prima della riforma (regime storico)

Nel sistema previgente (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR), i compensi sportivi dilettantistici godevano di:

  • esenzione fino a 10.000 euro annui
  • regime fiscale agevolato oltre tale soglia

Tuttavia, questo regime riguardava compensi e rimborsi, non specificamente i premi.


🔎Dopo il D.Lgs. 36/2021

Con la riforma dello sport:

  • i compensi sportivi sono stati ricondotti nell’ambito del lavoro sportivo;
  • è stato introdotto un nuovo sistema fiscale e contributivo;
  • i premi sportivi sono rimasti una fattispecie distinta, generalmente soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

👉 In assenza di una soglia specifica di esenzione, anche premi di modico valore potevano generare obblighi fiscali.


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🆕La ratio della nuova soglia di esenzione

La misura introdotta dal decreto-legge interviene proprio su questa criticità.

📌Obiettivo principale:
semplificare la gestione dei piccoli premi sportivi, evitando che importi minimi siano gravati da adempimenti sproporzionati.

📌Effetti pratici per ASD/SSD:

  • niente ritenuta per premi fino a 300 euro;
  • minori obblighi amministrativi;
  • maggiore flessibilità nell’organizzazione di eventi e competizioni.

📌Effetti per gli atleti:

  • percezione integrale del premio;
  • eliminazione di micro-prelievi fiscali su importi simbolici.

🎯Una misura di semplificazione, ma non strutturale

La disposizione si inserisce nel solco degli interventi correttivi alla riforma dello sport, con una chiara funzione di:

  • alleggerimento burocratico;
  • sostegno operativo alle associazioni sportive;
  • razionalizzazione del sistema fiscale.

Tuttavia, trattandosi di una misura temporanea, resta aperto il tema di una regolamentazione stabile e organica dei premi sportivi nel contesto del lavoro sportivo riformato.


🧩Il ruolo di E.S.S.E. al fianco delle associazioni

In un quadro normativo in continua evoluzione, diventa fondamentale per ASD e SSD poter contare su un supporto qualificato.

👉E.S.S.E., attraverso i Settori SPORT e PARASPORTIVO, offre:

  • consulenza fiscale e normativa;
  • supporto nella gestione dei compensi e dei premi sportivi;
  • verifica della corretta applicazione delle agevolazioni;
  • strumenti digitali come ESSE Organizer.

📣Conclusioni

La nuova soglia di esenzione rappresenta un intervento concreto e atteso dal settore, soprattutto per la gestione delle attività di base e delle competizioni locali.

Un piccolo ma significativo passo verso uno sport dilettantistico più semplice, sostenibile e vicino alle esigenze operative delle associazioni.

IL SUPPORTO DI E.S.S.E.

Nel contesto della riforma dello sport e della crescente complessità normativa, il ruolo di E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo si configura come un vero e proprio partner tecnico-operativo al fianco delle associazioni sportive.

Attraverso i Settori SPORT e PARASPORTIVO, E.S.S.E. offre un sistema integrato di servizi pensato per accompagnare ASD e SSD in tutte le fasi della gestione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).


⚙️ Consulenza su iscrizione e gestione RASD

E.S.S.E. supporta le associazioni:

  • nella fase di affiliazione agli organismi sportivi;
  • nella corretta iscrizione al RASD;
  • nella gestione degli adempimenti periodici;
  • nel monitoraggio della regolarità dei dati inseriti.

👉 Un affiancamento continuo per evitare errori che potrebbero compromettere la posizione dell’ente.


📜 Verifica statutaria e conformità normativa

Uno degli aspetti più delicati riguarda la coerenza dello statuto con la normativa sportiva e fiscale.

E.S.S.E. interviene con:

  • analisi e adeguamento degli statuti;
  • verifica dei requisiti per il riconoscimento sportivo;
  • controllo della compatibilità con il Terzo Settore (RUNTS), ove presente;
  • allineamento alle disposizioni della riforma dello sport.

📌 Una corretta impostazione statutaria è fondamentale per accedere ai benefici e ridurre i rischi.


👥 Assistenza sul lavoro sportivo

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro sportivo, E.S.S.E. fornisce supporto su:

  • inquadramento dei rapporti di lavoro sportivo;
  • gestione di collaboratori, istruttori e tecnici;
  • applicazione del regime contributivo e fiscale;
  • adempimenti verso INPS e altri enti.

👉 L’obiettivo è garantire regolarità, trasparenza e tutela per l’ente e i lavoratori.


🎓 Formazione tecnica e aggiornamento

E.S.S.E., tramite il proprio Centro Studi e Formazione, promuove:

  • corsi di aggiornamento su normativa sportiva;
  • webinar e incontri operativi;
  • formazione su gestione amministrativa e fiscale;
  • percorsi dedicati allo sport inclusivo e parasportivo.

📌 Una formazione continua per dirigenti, volontari e operatori del settore.


💻 Strumenti digitali – ESSE Organizer

A supporto della gestione quotidiana, E.S.S.E. mette a disposizione:

  • ESSE Organizer, piattaforma gestionale dedicata;
  • gestione anagrafica soci e tesserati;
  • archiviazione documentale;
  • supporto agli adempimenti amministrativi;
  • integrazione con le esigenze del RASD.

👉 Uno strumento concreto per semplificare e rendere efficiente la gestione associativa.


🎯 Obiettivo

Il sistema di supporto E.S.S.E. nasce con una finalità chiara:

👉 affiancare le associazioni sportive nella gestione corretta, sicura e sostenibile dell’attività sportiva, riducendo i rischi e valorizzando le opportunità offerte dalla normativa.

📌 Non solo assistenza, ma una vera rete di competenze al servizio dello sport e dell’inclusione sociale.

CONTROLLI E RISCHI NEL R.A.S.D.

Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) non è soltanto uno strumento di riconoscimento, ma anche un sistema di monitoraggio e controllo dell’intero comparto sportivo dilettantistico.

Grazie alla sua natura digitale e alla connessione con diverse banche dati pubbliche, il RASD consente alle autorità di effettuare verifiche incrociate sull’attività degli enti iscritti.


🔍 SISTEMA DEI CONTROLLI

Il RASD è integrato con:

  • Dipartimento per lo Sport
  • INPS
  • Agenzia delle Entrate
  • organismi sportivi affilianti (FSN, DSA, EPS)

👉 Questo consente controlli su:

Reale svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica
(verifica che l’ente non sia solo formalmente sportivo)

Correttezza e aggiornamento dei dati inseriti
(statuto, organi sociali, tesserati, attività svolte)

Regolarità dei rapporti di lavoro sportivo
(co.co.co sportivi, compensi, contributi)

Utilizzo corretto delle agevolazioni fiscali e contributive
(regimi agevolati, esenzioni, detrazioni)


⚠️ PRINCIPALI RISCHI PER GLI ENTI

In caso di anomalie o irregolarità, l’ente può incorrere in conseguenze rilevanti:

Perdita delle agevolazioni fiscali
(decadenza dal regime sportivo dilettantistico)

Riqualificazione dell’attività
(con possibile trasformazione in attività commerciale)

Recupero imposte e contributi
(con applicazione di interessi e sanzioni)

Sanzioni amministrative e contributive

Sospensione o cancellazione dal RASD


📌 ASPETTO STRATEGICO

👉 Il RASD introduce un principio fondamentale:
non basta dichiararsi ente sportivo, occorre esserlo realmente e dimostrarlo nel tempo.

La corretta gestione dei dati, la coerenza tra attività svolta e finalità statutarie, e il rispetto della normativa sul lavoro sportivo diventano elementi essenziali per:

✔ mantenere i benefici
✔ operare in sicurezza
✔ evitare contenziosi fiscali e previdenziali


🎯 IN SINTESI

Il RASD rappresenta uno strumento di trasparenza e legalità:

➡ tutela il sistema sportivo sano
➡ contrasta utilizzi distorti delle agevolazioni
➡ responsabilizza ASD e SSD nella gestione quotidiana

R.A.S.D. E PARASPORT

Nel contesto dello sport inclusivo e paralimpico, il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) assume un ruolo ancora più centrale e strategico, rappresentando uno strumento fondamentale per garantire riconoscimento, tutela e sviluppo delle attività rivolte alle persone con disabilità.

Il RASD, infatti, non si limita ad essere un semplice registro amministrativo, ma diventa un vero e proprio abilitatore di inclusione sociale, permettendo agli enti che operano nel parasport di essere formalmente riconosciuti all’interno del sistema sportivo nazionale.


🎯 Valorizzazione dello sport inclusivo

Attraverso l’iscrizione al RASD, le associazioni e società sportive che promuovono attività parasportive:

  • vedono riconosciuto il proprio ruolo sociale ed educativo;
  • contribuiscono alla diffusione di una cultura sportiva inclusiva;
  • rafforzano la propria credibilità nei confronti di istituzioni, famiglie e territorio.

Il registro consente quindi di dare visibilità e dignità istituzionale a tutte quelle realtà che utilizzano lo sport come strumento di integrazione e crescita personale.


Riconoscimento delle discipline paralimpiche

Il RASD permette di censire e riconoscere ufficialmente:

  • discipline paralimpiche e adattate;
  • attività motorie rivolte a soggetti con disabilità;
  • percorsi sportivi inclusivi anche non agonistici.

Tale riconoscimento è subordinato all’affiliazione a organismi sportivi riconosciuti (FSN, DSA, EPS), inclusi quelli operanti nell’ambito del sistema paralimpico.


📊 Trasparenza e tracciabilità

Uno degli aspetti più rilevanti è la funzione di monitoraggio e tracciabilità:

  • tutte le attività svolte vengono registrate e rese verificabili;
  • i dati su tesserati, tecnici e discipline praticate risultano aggiornati e consultabili;
  • si garantisce una maggiore sicurezza e tutela per i praticanti.

Questo è particolarmente importante nel parasport, dove la corretta gestione delle attività assume anche una valenza etica e sociale.


💰 Accesso a contributi e opportunità dedicate

L’iscrizione al RASD rappresenta un requisito essenziale per:

  • partecipare a bandi pubblici e finanziamenti dedicati al parasport;
  • accedere a contributi per progetti di inclusione sociale;
  • collaborare con enti pubblici, scuole e istituzioni.

In molti casi, l’assenza dal registro comporta l’impossibilità di ottenere risorse fondamentali per lo sviluppo delle attività.


⚖️ Garanzia di regolarità e tutela

Il RASD consente inoltre di operare nel rispetto della normativa vigente anche nel settore parasportivo:

  • regolarità dei rapporti di lavoro sportivo;
  • rispetto degli obblighi amministrativi e fiscali;
  • tutela degli operatori e dei beneficiari delle attività.

📌 Sintesi operativa

👉 Nel parasport, il RASD è:

✔ Strumento di riconoscimento ufficiale
✔ Garanzia di trasparenza e legalità
✔ Porta di accesso a finanziamenti e opportunità
✔ Leva strategica per l’inclusione sociale


🎯 Conclusione

Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per lo sviluppo del parasport in Italia, perché consente di trasformare l’attività sportiva in un vero motore di inclusione, integrazione e partecipazione sociale.

👉 Non è solo un adempimento amministrativo, ma un passaggio fondamentale per costruire uno sport più equo, accessibile e universale.