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Proroga al 30 settembre 2026 per le assemblee online

Il “Milleproroghe” conferma la possibilità di svolgere le assemblee sociali e societarie a distanza anche se non previsto dallo statuto

La digitalizzazione della vita associativa e societaria non si ferma.
Con il nuovo Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 dicembre 2025, è stata prorogata fino al 30 settembre 2026 la possibilità per società, enti e organizzazioni del Terzo Settore di svolgere le assemblee a distanza, anche nel caso in cui lo statuto non le preveda o addirittura le vieti.

Una misura nata in piena emergenza sanitaria nel 2020 e che, di proroga in proroga, è divenuta un elemento ormai strutturale della governance moderna di enti e imprese.


🗓 Cosa prevede il Milleproroghe

L’articolo 3, comma 11 del nuovo decreto dispone che:

“Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 settembre 2026.”

In sostanza, la norma continua a consentire lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie con modalità telematiche o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Ciò significa che anche le associazioni e gli ETS possono continuare a convocare i propri soci in videoconferenza, a patto che siano garantiti:

  • l’identificazione certa dei partecipanti;

  • la possibilità di partecipare in tempo reale;

  • l’esercizio effettivo del diritto di voto.


🧭 Le regole tecniche e le indicazioni del Notariato

Già il Notariato milanese, con le proprie Massime, aveva anticipato e regolamentato le modalità di svolgimento delle assemblee telematiche, molto prima della riforma societaria.
La Massima 1/2001 e le successive Massime 187 e 200 hanno infatti legittimato la possibilità che:

  • il notaio o il segretario verbalizzante si trovino in un luogo diverso dal presidente dell’assemblea;

  • il verbale venga redatto e firmato anche successivamente, purché senza ritardo;

  • l’avviso di convocazione possa indicare un “luogo virtuale”, ovvero il link di accesso alla piattaforma informatica, al posto del luogo fisico.

Un’evoluzione interpretativa che ha portato il diritto societario a riconoscere i “luoghi digitali” come pienamente validi, purché l’identificazione e la partecipazione siano reali e verificabili.


💬 Assemblee in “non luoghi”: la rivoluzione digitale delle decisioni collettive

La Massima n. 200 ha spinto oltre il concetto tradizionale di assemblea, introducendo il principio della riunione totalmente online: una seduta senza sala fisica, in cui l’unico “luogo” è la piattaforma digitale.

Questa possibilità — oggi adottata da moltissimi ETS, APS e società cooperative — non elimina la collegialità, ma la trasferisce nel digitale, consentendo ai soci e agli amministratori di partecipare da qualsiasi luogo.
Si tratta di una forma moderna di democrazia partecipativa, che valorizza la partecipazione anche a distanza e riduce costi e vincoli logistici.


📜 Il ruolo del notaio e la validità del verbale

Uno dei nodi più dibattuti riguarda la firma del verbale.
Il Notariato ha chiarito che il notaio può redigere e firmare il verbale anche in autonomia, poiché l’art. 2375 del Codice Civile consente che il documento venga redatto “senza ritardo” dopo la chiusura dell’assemblea.
Non è quindi necessario che il presidente e il notaio si trovino nello stesso luogo al momento della firma, purché la partecipazione e la verbalizzazione siano garantite.


⚖ Dopo il 30 settembre 2026: cosa accadrà

La proroga è valida per le assemblee effettivamente tenute entro il 30 settembre 2026, non solo convocate.
Dopo questa data, salvo ulteriori proroghe, torneranno a valere le regole ordinarie previste dal Codice Civile:

  • nelle S.p.A. la partecipazione in teleconferenza sarà possibile solo se prevista dallo statuto (art. 2370, c. 4 c.c.);

  • nelle S.r.l., invece, sarà ammessa anche se non prevista, purché non espressamente vietata;

  • se l’assemblea è totalitaria, può sempre tenersi a distanza, poiché tutti i soci partecipano e accettano implicitamente la modalità;

  • è considerato sufficiente che il notaio verbalizzante si trovi nel luogo fisico indicato, mentre gli altri partecipanti possono collegarsi online.


🧩 Perché la proroga è importante anche per il Terzo Settore

Per il mondo degli Enti del Terzo Settore, la proroga rappresenta una misura di semplificazione e inclusione.
Le assemblee online hanno infatti consentito, soprattutto alle APS e alle reti associative nazionali, di mantenere la partecipazione attiva anche a distanza, coinvolgendo volontari, soci e amministratori da diverse regioni.

Le modalità telematiche, oggi consolidate, non solo riducono tempi e costi, ma garantiscono anche maggiore trasparenza e tracciabilità delle decisioni collegiali.
In prospettiva, potrebbero diventare uno strumento strutturale di democrazia partecipata, se adeguatamente regolamentato.


☕ Tornare in presenza? Forse. Ma la realtà è ormai ibrida

La Commissione Notarile milanese lo ha sintetizzato con ironia:
anche se “guardarsi negli occhi e stringersi la mano” rimangono esperienze insostituibili, il futuro delle assemblee sarà sempre più ibrido, dove presenza fisica e connessione digitale convivono.

Fino al 30 settembre 2026, la possibilità di scegliere resta nelle mani di enti e società.
E poi? Probabilmente ne riparleremo nel prossimo… Milleproroghe.