Proroga al 30 settembre 2026 per le assemblee online
Il “Milleproroghe” conferma la possibilità di svolgere le assemblee sociali e societarie a distanza anche se non previsto dallo statuto
La digitalizzazione della vita associativa e societaria non si ferma.
Con il nuovo Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 dicembre 2025, è stata prorogata fino al 30 settembre 2026 la possibilità per società, enti e organizzazioni del Terzo Settore di svolgere le assemblee a distanza, anche nel caso in cui lo statuto non le preveda o addirittura le vieti.
Una misura nata in piena emergenza sanitaria nel 2020 e che, di proroga in proroga, è divenuta un elemento ormai strutturale della governance moderna di enti e imprese.
Cosa prevede il Milleproroghe
L’articolo 3, comma 11 del nuovo decreto dispone che:
“Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 settembre 2026.”
In sostanza, la norma continua a consentire lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie con modalità telematiche o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Ciò significa che anche le associazioni e gli ETS possono continuare a convocare i propri soci in videoconferenza, a patto che siano garantiti:
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l’identificazione certa dei partecipanti;
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la possibilità di partecipare in tempo reale;
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l’esercizio effettivo del diritto di voto.
Le regole tecniche e le indicazioni del Notariato
Già il Notariato milanese, con le proprie Massime, aveva anticipato e regolamentato le modalità di svolgimento delle assemblee telematiche, molto prima della riforma societaria.
La Massima 1/2001 e le successive Massime 187 e 200 hanno infatti legittimato la possibilità che:
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il notaio o il segretario verbalizzante si trovino in un luogo diverso dal presidente dell’assemblea;
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il verbale venga redatto e firmato anche successivamente, purché senza ritardo;
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l’avviso di convocazione possa indicare un “luogo virtuale”, ovvero il link di accesso alla piattaforma informatica, al posto del luogo fisico.
Un’evoluzione interpretativa che ha portato il diritto societario a riconoscere i “luoghi digitali” come pienamente validi, purché l’identificazione e la partecipazione siano reali e verificabili.
Assemblee in “non luoghi”: la rivoluzione digitale delle decisioni collettive
La Massima n. 200 ha spinto oltre il concetto tradizionale di assemblea, introducendo il principio della riunione totalmente online: una seduta senza sala fisica, in cui l’unico “luogo” è la piattaforma digitale.
Questa possibilità — oggi adottata da moltissimi ETS, APS e società cooperative — non elimina la collegialità, ma la trasferisce nel digitale, consentendo ai soci e agli amministratori di partecipare da qualsiasi luogo.
Si tratta di una forma moderna di democrazia partecipativa, che valorizza la partecipazione anche a distanza e riduce costi e vincoli logistici.
Il ruolo del notaio e la validità del verbale
Uno dei nodi più dibattuti riguarda la firma del verbale.
Il Notariato ha chiarito che il notaio può redigere e firmare il verbale anche in autonomia, poiché l’art. 2375 del Codice Civile consente che il documento venga redatto “senza ritardo” dopo la chiusura dell’assemblea.
Non è quindi necessario che il presidente e il notaio si trovino nello stesso luogo al momento della firma, purché la partecipazione e la verbalizzazione siano garantite.
Dopo il 30 settembre 2026: cosa accadrà
La proroga è valida per le assemblee effettivamente tenute entro il 30 settembre 2026, non solo convocate.
Dopo questa data, salvo ulteriori proroghe, torneranno a valere le regole ordinarie previste dal Codice Civile:
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nelle S.p.A. la partecipazione in teleconferenza sarà possibile solo se prevista dallo statuto (art. 2370, c. 4 c.c.);
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nelle S.r.l., invece, sarà ammessa anche se non prevista, purché non espressamente vietata;
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se l’assemblea è totalitaria, può sempre tenersi a distanza, poiché tutti i soci partecipano e accettano implicitamente la modalità;
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è considerato sufficiente che il notaio verbalizzante si trovi nel luogo fisico indicato, mentre gli altri partecipanti possono collegarsi online.
Perché la proroga è importante anche per il Terzo Settore
Per il mondo degli Enti del Terzo Settore, la proroga rappresenta una misura di semplificazione e inclusione.
Le assemblee online hanno infatti consentito, soprattutto alle APS e alle reti associative nazionali, di mantenere la partecipazione attiva anche a distanza, coinvolgendo volontari, soci e amministratori da diverse regioni.
Le modalità telematiche, oggi consolidate, non solo riducono tempi e costi, ma garantiscono anche maggiore trasparenza e tracciabilità delle decisioni collegiali.
In prospettiva, potrebbero diventare uno strumento strutturale di democrazia partecipata, se adeguatamente regolamentato.
Tornare in presenza? Forse. Ma la realtà è ormai ibrida
La Commissione Notarile milanese lo ha sintetizzato con ironia:
anche se “guardarsi negli occhi e stringersi la mano” rimangono esperienze insostituibili, il futuro delle assemblee sarà sempre più ibrido, dove presenza fisica e connessione digitale convivono.
Fino al 30 settembre 2026, la possibilità di scegliere resta nelle mani di enti e società.
E poi? Probabilmente ne riparleremo nel prossimo… Milleproroghe.