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Enti di Promozione Sportiva e Terzo Settore: nessuna deroga sul numero minimo di soci

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulla base associativa delle APS sportive territoriali

Con la nota n. 593 del 16 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire un punto cruciale nella disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che operano come articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La nota, intitolata “Articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 – Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro”, specifica che non sono previste ulteriori deroghe rispetto a quanto già stabilito dal Codice del Terzo Settore.


Il nodo del requisito numerico

Il dubbio nasceva dalla particolare struttura organizzativa degli Enti di Promozione Sportiva, composti per lo più da associazioni affiliate piuttosto che da persone fisiche.
In molti casi, i comitati regionali o provinciali degli EPS intendono qualificarsi come APS per poter accedere ai benefici previsti dal Codice del Terzo Settore, chiedendosi se fossero soggetti agli stessi requisiti di base.

Il Ministero ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ogni APS deve possedere:

  • almeno sette persone fisiche socie, oppure

  • almeno tre APS associate.

Si tratta di un requisito inderogabile: se il numero dei soci scende sotto la soglia minima, l’associazione deve reintegrarlo entro un anno, pena la perdita della qualifica di APS (fatta salva la possibilità di iscrizione in altra sezione del RUNTS).


Le eccezioni previste per gli EPS nazionali

Il comma 4 dell’articolo 35 riconosce una deroga ai soli Enti di Promozione Sportiva nazionali che associano almeno 500 APS: in questo caso, non si applica il limite del 50% di soci non-APS (comma 3).

Tale deroga è stata confermata anche dalla Circolare n. 2/2021, e si estende alle articolazioni territoriali degli EPS, in considerazione della particolare regolamentazione prevista dall’ordinamento sportivo del CONI.

Tuttavia, il Ministero ha ribadito che questa deroga riguarda esclusivamente la composizione percentuale della base associativa (ossia il mix tra APS e altri enti), non il numero minimo di soci.


Il limite invalicabile

Pertanto, anche i comitati territoriali e regionali degli EPS che intendono iscriversi come APS devono rispettare il requisito minimo di almeno tre APS associate.
In altre parole, nessuna deroga è ammessa sul requisito numerico minimo, che rappresenta una condizione imprescindibile per la qualificazione come Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore.


Sintesi finale

✅ Deroga ammessa → sulla composizione (oltre il 50% di soci non APS per EPS nazionali e loro articolazioni).
❌ Nessuna deroga → sul numero minimo di tre APS socie per il riconoscimento della qualifica.

Il chiarimento del Ministero conferma dunque la linea di coerenza normativa: anche per gli enti sportivi, il rispetto dei principi associativi e democratici rimane il fondamento essenziale per l’appartenenza al Terzo Settore.

Obbligo di comunicazione dei compensi ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici: cosa cambia dal 2026

Dal 2026 torna l’obbligo di comunicazione annuale dei compensi erogati ai lavoratori sportivi che sono dipendenti della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).

La disposizione interessa tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettant istiche (ASD e SSD) che si avvalgono di collaboratori sportivi e riguarda i rapporti di lavoro subordinato o coordinato e continuativo instaurati con soggetti già impiegati nella Pubblica Amministrazione.


📌 Le regole di riferimento

L’art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che:

“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’assenza di situazioni di conflitto di interesse.”

Il comma 6, lettera f-ter del medesimo decreto (come modificato dal D.Lgs. 165/2021) precisa però che:

“Le previsioni dei commi dal 7 al 13 non si applicano ai dipendenti pubblici per compensi e prestazioni derivanti da attività di lavoro sportivo, fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui, per i quali è sufficiente la comunicazione preventiva.”

In sintesi:

  • sotto i 5.000 euro annui, non serve alcuna autorizzazione preventiva, ma solo la comunicazione;

  • sopra i 5.000 euro, è necessaria la previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.


🗓 Scadenze e modalità operative

L’art. 3, comma 1, lettera b del D.L. 71/2024 (convertito in L. 106/2024) ha introdotto una semplificazione:

per il solo lavoro sportivo, l’adempimento può essere assolto con una comunicazione annuale cumulativa da effettuare entro il 30 gennaio di ogni anno.

Pertanto, entro il 30 gennaio di ogni anno, o entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto se avvenuta prima, le associazioni sportive devono comunicare alle amministrazioni pubbliche l’importo dei compensi erogati nell’anno precedente ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici.

La comunicazione può essere trasmessa tramite:

  • PEC all’ente pubblico di appartenenza del lavoratore;

  • raccomandata A/R o consegna a mano con protocollo;

  • deve riportare il riferimento al comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, indicando che si tratta di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.


👥 Chi è escluso dall’obbligo

  • I collaboratori sportivi non dipendenti pubblici;

  • i co.co.co. sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro annui, per i quali non è necessaria né l’autorizzazione né la comunicazione annuale;

  • i collaboratori amministrativi che, non rientrando nel lavoro sportivo, devono invece rispettare le regole ordinarie: in questo caso la comunicazione va fatta entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.


⚠ Le sanzioni in caso di omissione

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o l’assenza dell’autorizzazione preventiva comporta una sanzione amministrativa pari al doppio delle somme corrisposte.
L’irregolarità viene accertata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o dalla Guardia di Finanza.

Se il compenso è erogato da una società o associazione sportiva senza la necessaria autorizzazione, l’importo deve essere restituito all’amministrazione di appartenenza del lavoratore pubblico, configurandosi un danno erariale.


🏛 In sintesi

Importo del compenso Adempimento richiesto Tempistica
Fino a € 5.000 annui Comunicazione semplice all’amministrazione Entro il 30 gennaio o entro 30 giorni dalla cessazione
Oltre € 5.000 annui Autorizzazione preventiva dell’amministrazione Prima dell’avvio del rapporto
Collaboratori non sportivi Comunicazione entro 15 giorni dal pagamento 15 giorni dall’erogazione

💬 Conclusione

L’obbligo di comunicazione dei compensi ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici rappresenta una misura di trasparenza volta a prevenire situazioni di conflitto di interesse e a garantire la corretta gestione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e mondo sportivo dilettantistico.

Le associazioni sportive dovranno dunque organizzarsi annualmente per raccogliere e comunicare tempestivamente le informazioni dovute, evitando sanzioni e irregolarità.

Lo sport come stile di vita: parte dal Liceo “Scorza” di Cosenza il progetto “Life in Sport”

Promuovere lo sport non solo come attività fisica, ma come stile di vita consapevole, educativo e inclusivo. È questo l’obiettivo del progetto “Life in Sport – Lo sport come stile di vita”, che sta per prendere avvio presso il Liceo Scientifico Statale “Scorza” di Cosenza, dando inizio a un percorso rivolto ai giovani e al mondo della scuola.

L’iniziativa si propone di portare all’interno degli istituti scolastici una riflessione strutturata sul valore dello sport come strumento di benessere psicofisico, prevenzione del disagio, crescita personale e coesione sociale, soprattutto in una fase delicata come l’adolescenza.

Scuola e sport: una sinergia educativa

La scuola rappresenta il contesto ideale per diffondere una cultura dello sport intesa come parte integrante della vita quotidiana. “Life in Sport” nasce proprio con questa finalità: affiancare il percorso formativo degli studenti con contenuti che valorizzino il movimento, il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni e la socialità.

L’incontro inaugurale sarà aperto dai saluti istituzionali della Dirigente scolastica, prof.ssa Rosanna Rizzo, e del Presidente regionale OPES Calabria, Mario Gagliardi, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni scolastiche e sportive verso i temi della salute e del benessere giovanile.

La moderazione dell’evento sarà affidata al prof. Francesco Micino, docente del Liceo Scorza, che guiderà il confronto tra studenti e relatori.

I promotori del progetto

Il progetto è promosso da Esse Sport, con il Presidente Nazionale Salvo Grasso, e da Esse Calcio, con la Responsabile Nazionale Daniela Santelli, in collaborazione con realtà del sistema sportivo e formativo tra cui OPES – Settore Nazionale Krav Maga, OPES Formazione e OPES Regionale Calabria.

Daniela Santelli ringrazia i suoi Presidenti Salvo Grasso e Massimo Di Mauro per la grande opportunità di portare il nome di E.S.S.E. non solo nei campi di calcio, ma anche in luoghi importanti come le scuole.

Questo impianto “di rete” è il punto di forza dell’iniziativa: scuola, sport e competenze professionali si incontrano per parlare agli studenti in modo credibile e multidisciplinare, con contenuti concreti e vicini alla vita reale.

Un approccio multidisciplinare per parlare ai giovani

Il progetto prevede il coinvolgimento di figure professionali provenienti da ambiti diversi, con l’obiettivo di offrire agli studenti una visione ampia e completa dello sport come stile di vita.

Sono previsti gli interventi di:

  • Daniela Santelli, Responsabile Nazionale Esse Calcio, sul valore educativo dello sport di squadra;

  • Anna Maria Coscarello, assistente sociale di Esse Calcio, sul ruolo sociale e inclusivo dello sport;

  • Vincenza Loré, medico riabilitatore, sul rapporto tra attività fisica, prevenzione e salute;

  • Francesco Scardamaglia, allenatore UEFA A, su metodologia e formazione sportiva;

  • Manuel Lanzillotta, preparatore atletico, sull’importanza di un allenamento corretto e graduale;

  • Massimo De Lio, allenatore UEFA D, sull’esperienza nello sport giovanile;

  • Stefano Vecchione, storico, per una lettura culturale e sociale dello sport.

Attraverso questi contributi, “Life in Sport” intende affrontare lo sport non solo come pratica atletica, ma come fenomeno educativo, sociale e culturale.

Un percorso che guarda al futuro

Il primo appuntamento al Liceo “Scorza” rappresenta l’avvio di un ciclo di incontri, che nei prossimi mesi potrà coinvolgere altre scuole e realtà educative del territorio. L’obiettivo è costruire un percorso continuativo, capace di lasciare un segno duraturo nella formazione dei giovani.

Alla base di “Life in Sport” vi è la convinzione che lo sport sia uno strumento fondamentale per:

  • promuovere corretti stili di vita;

  • prevenire sedentarietà e fragilità giovanili;

  • favorire inclusione, rispetto e partecipazione;

  • educare alla responsabilità e alla collaborazione.

Portare questi temi nelle scuole significa investire sul futuro, contribuendo alla crescita di cittadini più sani, consapevoli e attivi nella comunità.

Dal 2026 cambia la fiscalità per APS e ODV: operativo il regime forfetario dell’articolo 86 del Codice del Terzo Settore

Un cambio di paradigma fiscale per il Terzo Settore

Fermo restando la proroga fino al 2036 per il regime di esclusione dall’IVA per le operazioni da attività istituzionali svolte nei confronti dei soci, dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle innovazioni più attese e discusse della riforma del Terzo Settore: l’applicazione effettiva, per le operazioni commerciali, del regime forfetario speciale per APS e ODV previsto dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo numerosi rinvii e chiarimenti interpretativi, la nuova disciplina ridisegna in modo strutturale il rapporto tra attività commerciale e finalità solidaristiche per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato iscritte al RUNTS, introducendo un modello fiscale semplificato e agevolato, alternativo ai regimi ordinari IVA e redditi.


🟩 Un regime forfetario “dedicato” a ODV e APS

Il nuovo art. 86 CTS consente a ODV e APS che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi fino a 85.000 euro di applicare un coefficiente di redditività estremamente ridotto:

  • 1% per le ODV,

  • 3% per le APS.

Il risultato? Solo questa piccola percentuale dei ricavi commerciali concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con un beneficio fiscale rilevante per le realtà associative di dimensioni medio-piccole.

Il regime è accessibile su opzione (da indicare nella dichiarazione annuale o in sede di inizio attività) e prevede una gestione contabile minimale, con l’obbligo di sola conservazione dei documenti e esenzione dalle scritture contabili ordinarie.


🟨 IVA: niente rivalsa, ma obbligo di versamento in alcuni casi

Sul fronte IVA, la novità più rilevante è la possibilità di non esercitare la rivalsa dell’imposta.
In altre parole, le APS e ODV che applicano il regime forfetario potranno emettere fatture senza addebitare l’IVA al cliente, riportando la dicitura:

“Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017 – IVA non addebitata in rivalsa”.

L’IVA rimane a carico dell’ente, che dovrà comunque versarla solo in alcune situazioni specifiche, come:

  • Operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile)
  • Acquisti intracomunitari di beni

  • Importazioni di beni in dogana

Solo in questi casi, l’associazione dovrà integrare o emettere la fattura con IVA e versarla entro il 16 del mese successivo, anche se non esercita normalmente la rivalsa.


🟧 Esoneri e semplificazioni

Le ODV e APS in regime forfetario beneficiano inoltre di:

  • esonero dagli obblighi di liquidazione e registrazione IVA;

  • esclusione dalle ritenute d’acconto;

  • esonero dagli studi di settore, parametri e indici sintetici di affidabilità (ISA);

  • possibilità di chiedere a rimborso o in compensazione l’eventuale IVA a credito maturata nel passaggio di regime.

Il tutto con l’obiettivo di semplificare la vita amministrativa delle piccole associazioni e favorire la regolarità fiscale senza oneri sproporzionati.


🟥 Le altre associazioni restano escluse

Va ricordato che questo regime speciale si applica solo alle ODV e APS iscritte al RUNTS.
Le altre associazioni non riconosciute o culturali, anche se senza scopo di lucro, non possono usufruire delle stesse agevolazioni, restando soggette:

  • al regime ordinario IVA e redditi se svolgono attività commerciale prevalente, oppure

  • alle regole fiscali tradizionali previste dal TUIR e dal DPR 633/72.


⚽ Le ASD/SSD continuano con la Legge 398/1991

Per il settore sportivo dilettantistico nulla cambia: le ASD e SSD continueranno a poter applicare il regime agevolato ex Legge 398/1991, che resta pienamente in vigore anche dopo il 2026.
Questo regime consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali e di versare l’IVA in misura ridotta (50%), con tenuta contabile semplificata.

Tuttavia, la 398/91 non è cumulabile con il nuovo regime ETS, e le ASD/SSD che dovessero iscriversi al RUNTS dovranno optare per uno dei due modelli.


🧭 Un cambio che richiede attenzione

Il nuovo assetto dell’art. 86 CTS rappresenta un passo importante verso una fiscalità coerente con la natura sociale del Terzo Settore, ma richiede alle associazioni un’attenta valutazione delle proprie attività.
Occorrerà verificare:

  • la tipologia dei ricavi (istituzionali, commerciali o misti);

  • la soglia di accesso ai 85.000 euro;

  • la convenienza economica del regime forfetario rispetto a quello ordinario.

Per le associazioni più strutturate, l’assenza di detrazione IVA e la tassazione implicita sull’imposta non rivalsa potrebbero ridurre la convenienza, mentre per le piccole APS e ODV rappresenta una semplificazione concreta e vantaggiosa.


🗣 Conclusione

Come spiega Massimo di Mauro, presidente nazionale di E.S.S.E. e dottore commercialista:

“L’articolo 86 del Codice del Terzo Settore dà finalmente forma a un regime fiscale coerente con la funzione sociale delle associazioni di promozione e di volontariato. È però essenziale non confondere le regole del RUNTS con quelle degli enti associativi non iscritti o sportivi: il quadro agevolativo è differenziato e va applicato con consapevolezza e rigore.”