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Obiezione di coscienza contro la caccia: cosa stabilisce davvero la sentenza n. 895/2026 del Consiglio di Stato

La sentenza n. 895 del 3 febbraio 2026 del Consiglio di Stato ha riaperto il confronto sul tema dell’esclusione dei terreni privati dall’attività venatoria.

Accolta da alcuni come una “svolta storica”, la pronuncia è stata al tempo stesso oggetto di precisazioni da parte delle associazioni venatorie, che hanno sottolineato come non si tratti di un riconoscimento automatico del divieto di caccia sui fondi privati.

Ma cosa dice davvero la decisione del massimo organo della giustizia amministrativa?


Il principio affermato: legittima la richiesta anche per motivi etici

Il principio affermato: legittima la richiesta anche per motivi etici

La sentenza chiarisce un punto di principio di grande rilievo:

il proprietario di un terreno ha il legittimo interesse a presentare istanza di esclusione dall’attività venatoria anche per motivazioni etiche o morali.

La normativa di riferimento (art. 15, comma 4, Legge 157/1992) stabilisce che la richiesta del proprietario va accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico‑venatoria. Non contiene, però, un elenco chiuso delle possibili motivazioni soggettive del proprietario.

Ne consegue che il rifiuto morale della caccia non può essere escluso a priori come motivo legittimo dell’istanza. La cosiddetta “obiezione di coscienza” non è quindi un’invenzione interpretativa, ma una delle possibili ragioni che il proprietario può validamente addurre, fermo restando il vaglio di compatibilità con il piano faunistico‑venatorio.


Nessun automatismo: la decisione resta alla Regione

La sentenza non introduce un diritto automatico a vietare la caccia sul proprio fondo.

Il Consiglio di Stato evidenzia che:

la competenza decisionale resta in capo alla Regione;

la valutazione è discrezionale, ma deve rispettare i limiti posti dalla legge;

un eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi concreti e tecnici, collegati al piano faunistico‑venatorio e alla situazione di fatto del territorio interessato.

Non esiste dunque un automatismo in favore del divieto di caccia sui fondi privati. Esiste però il diritto del proprietario ad una valutazione effettiva, motivata e non arbitraria della propria istanza.


Quando la Regione può respingere l’istanza

L’amministrazione può rigettare la richiesta quando emergano, in concreto:

incompatibilità con la pianificazione faunistico‑venatoria (ad esempio, quando la sottrazione del fondo comprometterebbe gli obiettivi del piano, la gestione delle popolazioni faunistiche o la prevenzione dei danni all’agricoltura);

esigenze di interesse pubblico rilevante, collegate alla gestione della fauna selvatica e dell’ecosistema;

elementi oggettivi di fatto: presenza e dinamica delle specie (come gli ungulati), ruolo del fondo rispetto agli spostamenti abituali degli animali, caratteristiche colturali e ambientali dell’area, rapporto con le aree agricole limitrofe, ecc.

Il diniego, tuttavia, non può limitarsi a formule generiche (“zona vocata alla fauna”, “necessità di contenimento”) senza indicare perché, in quello specifico caso, la sottrazione di quel determinato fondo ostacolerebbe l’attuazione del piano.

Deve fondarsi su dati, valutazioni tecniche e un chiaro collegamento con gli obiettivi del piano faunistico‑venatorio, in modo da consentire al cittadino di comprendere la decisione e, se del caso, di contestarla.


Il commento di ESSE Ambiente

Lo Sportello Legale di ESSE Ambiente ha accolto con attenzione la pronuncia, sottolineando la necessità di una lettura equilibrata e tecnicamente corretta.

La Presidente di ESSE Ambiente, Ernesta Cambiotti:

“La sentenza non crea un diritto nuovo, ma chiarisce un principio fondamentale: il proprietario può chiedere l’esclusione del proprio terreno anche per ragioni etiche. È un passaggio importante perché rafforza la dignità della scelta individuale e impone alle Regioni una motivazione seria e trasparente. Non si tratta di automatismi, ma di rispetto delle regole e dei diritti.”

Secondo la Presidente Cambiotti, il punto centrale non è lo scontro ideologico, ma la corretta applicazione del diritto amministrativo:

“Occorre evitare semplificazioni. La gestione faunistica è materia complessa. Tuttavia, ogni cittadino deve poter esercitare il proprio diritto in modo consapevole e assistito.”


L’analisi tecnica dell’Avv. Valeria Passeri

La referente legale dello Sportello, Avv. Valeria Passeri, evidenzia gli aspetti più rilevanti sotto il profilo giuridico:

“Il Consiglio di Stato ribadisce che il legislatore ha già effettuato un bilanciamento tra l’interesse del proprietario e gli interessi pubblici perseguiti dalla pianificazione faunistico‑venatoria. Entro questo quadro, il proprietario può richiedere la sottrazione del fondo, anche per motivi etici, purché la richiesta non comprometta in concreto il piano.”

L’Avv. Passeri sottolinea inoltre che:

“Non esiste un diritto automatico all’esclusione, ma esiste il diritto ad una decisione motivata e fondata su elementi specifici. Questo rafforza la tutela del cittadino e consente, in presenza di motivazioni generiche o contraddittorie, di valutare eventuali strumenti di impugnazione.”


Cosa possono fare oggi i proprietari

Alla luce della sentenza e dei piano faunistico‑venatorio:

  • è possibile per i proprietari presentare istanza di esclusione dei propri terreni dall’attività venatoria, richiamando la disciplina nazionale e regionale applicabile;
  • è legittimo motivare l’istanza anche su ragioni etiche o morali, purché esplicitate in modo chiaro;
  • la Regione (ed eventualmente gli enti delegati) deve esaminare la richiesta alla luce del piano faunistico‑venatorio umbro e motivare in modo puntuale l’eventuale diniego;
  • ogni caso va valutato in rapporto alla specifica situazione territoriale e pianificatoria: collocazione del fondo, ruolo nell’equilibrio faunistico, rischio di danni alle colture, presenza di corridoi ecologici, ecc.

Non si tratta quindi di un “via libera automatico” al divieto di caccia sui fondi privati, ma di un rafforzamento delle garanzie per i proprietari, che possono far valere le proprie convinzioni etiche all’interno di un procedimento amministrativo doverosamente motivato.


Il ruolo dello Sportello Legale ESSE Ambiente

ESSE Ambiente mette a disposizione dei proprietari:

  • consulenza preliminare personalizzata sulla fattibilità dell’istanza;
  • analisi della situazione territoriale e pianificatoria, con particolare attenzione al piano faunistico‑venatorio regionale umbro;
  • redazione dell’istanza motivata, comprensiva degli aspetti etici e tecnici rilevanti;
  • assistenza nel procedimento amministrativo, nei rapporti con l’amministrazione competente;
  • valutazione di eventuali ulteriori azioni, amministrative o giudiziarie, in caso di diniego ritenuto illegittimo o insufficientemente motivato.

Conclude la Presidente Cambiotti:

“Il nostro obiettivo è accompagnare i cittadini in modo serio, consapevole e responsabile, offrendo strumenti giuridici concreti e non slogan. Prima di presentare un’istanza è fondamentale comprendere il quadro normativo, il contenuto del piano faunistico‑venatorio e le possibili ricadute pratiche. Solo così la scelta di obiezione alla caccia può tradursi in un percorso efficace e coerente con il diritto vigente.”


Informarsi prima di agire

Chi intende far valere la propria obiezione di coscienza può rivolgersi allo Sportello Legale ESSE Ambiente per ricevere supporto tecnico e legale qualificato.

La portabilità delle certificazioni in Europa: perché la consultazione UE è una svolta (e perché riguarda da vicino il Centro Studi ESSE)

L’Unione europea ha avviato una consultazione pubblica strategica sulla portabilità delle competenze e delle qualifiche attraverso la piattaforma EUSurvey, con l’obiettivo di raccogliere contributi utili alla definizione di una futura iniziativa europea in materia di riconoscimento, digitalizzazione e circolazione transnazionale delle certificazioni professionali

Un passaggio cruciale che non riguarda soltanto il mercato del lavoro in senso lato, ma che incide direttamente sul sistema delle professioni non ordinistiche, delle associazioni professionali ex Legge 4/2013 e delle forme aggregative riconosciute, come il Centro Studi e Formazione Professionale E.S.S.E., accreditato dal MIMIT.


Un problema reale: competenze che non “viaggiano” in Europa

La consultazione parte da una constatazione chiara:
oggi le competenze e le qualifiche non sono facilmente comprensibili, confrontabili e riconoscibili tra gli Stati membri, soprattutto quando:

  • sono acquisite al di fuori dei percorsi universitari tradizionali;

  • derivano da formazione non formale o informale;

  • sono certificate da enti o associazioni poco conosciuti a livello transnazionale.

Datori di lavoro, enti pubblici e organismi di riconoscimento faticano a:

  • comprendere il reale contenuto delle qualifiche;

  • fidarsi delle certificazioni rilasciate in altri Paesi;

  • valutare micro-credenziali, attestati di corsi brevi e competenze maturate nel lavoro o nel volontariato                     Il risultato è una mobilità professionale rallentata, una dispersione di talenti e una perdita di competitività per l’intero sistema europeo.


L’obiettivo UE: certificazioni digitali, verificabili e interoperabili

L’iniziativa europea punta a costruire un ecosistema comune basato su alcuni pilastri fondamentali:

  • Credenziali digitali verificabili (verifiable digital credentials);

  • standard europei condivisi per competenze, qualifiche e micro-credenziali;

  • integrazione con strumenti UE già esistenti come EQF, Europass, ESCO, EDC, EU Digital Identity Wallet;

  • semplificazione e accelerazione delle procedure di riconoscimento, soprattutto per l’accesso al lavoro transfrontaliero

Non si tratta di imporre nuovi obblighi, ma di rendere affidabile, trasparente e spendibile ciò che già esiste, superando la frammentazione normativa tra i Paesi membri.


Un passaggio chiave per le professioni ex Legge 4/2013

Il tema è particolarmente rilevante per le professioni non regolamentate, che in Italia trovano disciplina nella Legge 4/2013.
Queste professioni si fondano su:

  • standard professionali definiti dalle associazioni;

  • percorsi formativi certificati;

  • sistemi di attestazione basati su autoregolamentazione e qualità.

La mancanza di una cornice europea uniforme ha finora limitato la reale portabilità delle certificazioni rilasciate da tali associazioni, nonostante il loro valore sostanziale.

La consultazione UE apre invece alla possibilità di:

  • riconoscere a livello europeo sistemi certificativi seri e strutturati;

  • valorizzare le forme aggregative come garanti di qualità;

  • integrare le attestazioni associative in un sistema digitale europeo affidabile.


Il ruolo strategico del Centro Studi ESSE

In questo scenario, il Centro Studi e Formazione Professionale E.S.S.E., in quanto Forma Aggregativa riconosciuta dal MIMIT ai sensi della Legge 4/2013, si colloca in una posizione avanzata.

Il Centro Studi ESSE:

  • coordina associazioni professionali;

  • definisce requisiti minimi, percorsi formativi e standard comuni;

  • svolge una funzione di garanzia, controllo e qualificazione delle competenze.

Un modello che è perfettamente coerente con la direzione indicata dall’Unione europea:
non una certificazione isolata, ma un sistema strutturato, trasparente e verificabile.

La possibilità futura di emettere credenziali digitali interoperabili a livello UE rappresenta un’opportunità storica per rafforzare il ruolo delle associazioni aggregate e per dare piena spendibilità europea alle competenze certificate.


Una consultazione che guarda al futuro

Dalla consultazione emerge una richiesta chiara:
servono norme europee che uniformino la certificazione delle competenze e ne consentano la reale portabilità in tutta l’Unione

Per il mondo delle professioni, della formazione e della rappresentanza professionale, non è solo un tema tecnico, ma una questione di dignità, riconoscimento e competitività.

Il coinvolgimento del Centro Studi ESSE in questo dibattito europeo conferma la sua vocazione non solo nazionale, ma europea, come infrastruttura di qualità al servizio delle professioni.


Conclusione

La consultazione avviata dalla Commissione europea non è un semplice questionario, ma un passaggio politico e culturale decisivo:
riconoscere che le competenze non nascono solo nelle università, ma anche nel lavoro, nella formazione professionale, nel volontariato e nei percorsi associativi.

Per le associazioni professionali e per le forme aggregative come il Centro Studi ESSE, è il momento di farsi trovare pronte, strutturate e allineate agli standard europei.

Perché il futuro delle professioni passa anche – e sempre di più – dalla portabilità delle competenze.

Contro alla rovescia per le ONLUS al 31 Marzo 2026

Entro il 31 marzo 2026 scatta l’obbligo di migrazione al RUNTS. Chi non si adegua rischia la devoluzione del patrimonio

Con la fine del 2025 si chiude definitivamente l’era delle ONLUS, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale introdotte dal Decreto legislativo 460/1997. La data del 31 marzo 2026 rappresenta infatti un passaggio cruciale: entro tale termine, le ONLUS dovranno completare il percorso di trasformazione e iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Chi non rispetta la scadenza rischia conseguenze pesanti, tra cui la perdita delle agevolazioni fiscali, la devoluzione del patrimonio e persino la cessazione di fatto dell’attività.


Un passaggio epocale: dal sistema ONLUS al Codice del Terzo Settore

Le ONLUS, istituite nel 1997 con finalità prevalentemente fiscali, hanno rappresentato per oltre venticinque anni un riferimento per enti e associazioni che operano in ambito solidaristico. Tuttavia, con la riforma del Terzo Settore avviata dalla Legge 106/2016 e completata con il Decreto legislativo 117/2017, la figura della ONLUS viene definitivamente superata.

Il nuovo impianto normativo ha introdotto una classificazione più chiara e organica degli Enti del Terzo Settore (ETS), suddivisi in diverse sezioni — dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV) alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), fino alle Imprese Sociali —, ciascuna con proprie regole e regimi fiscali.


🗓 Scadenze e procedura di migrazione

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS è fissato al 31 marzo 2026 (art. 34, comma 3, Decreto ministeriale 106/2020).
Le ONLUS che presenteranno la domanda entro quella data potranno beneficiare dell’efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026, purché la procedura si concluda entro l’anno.

Il RUNTS dispone di 60 giorni per esaminare la domanda e richiedere eventuali integrazioni. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni, vale il principio del silenzio-assenso.


⚠ Cosa succede se non si rispetta il termine

Il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 2026 può avere effetti disastrosi.
Le ONLUS che non avranno presentato domanda di iscrizione dovranno devolvere il patrimonio ad altri enti di utilità sociale, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 460/1997.

Alcuni orientamenti interpretativi, tuttavia, ritengono che la devoluzione debba riguardare solo il patrimonio incrementale — cioè quello maturato grazie alle agevolazioni fiscali ottenute con la qualifica ONLUS — e non l’intero patrimonio dell’ente.


🧾 Adeguamento dello statuto: passaggio obbligato

Per potersi iscrivere al RUNTS, ogni ONLUS deve:

  • indicare la sezione del Registro cui intende iscriversi;

  • adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore;

  • depositare gli ultimi due bilanci approvati e l’atto costitutivo aggiornato.

La modifica statutaria deve essere approvata con le maggioranze previste dallo statuto. In assenza di indicazioni, valgono le regole del codice civile (art. 21, comma 2), che richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati.

È inoltre necessario adeguare la denominazione (da “ONLUS” a “ETS”, “ODV”, “APS” o altra categoria), aggiornare l’oggetto sociale secondo l’art. 5 del Codice e verificare la corretta devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.


🧮 Personalità giuridica e ruolo del notaio

Altro snodo decisivo riguarda la personalità giuridica.
Le ONLUS che intendono acquisirla o mantenerla devono passare attraverso l’omologa notarile e dimostrare il possesso del patrimonio minimo previsto dall’art. 22 CTS:

  • 15.000 euro per le associazioni;

  • 30.000 euro per le fondazioni.

Il notaio verifica la conformità dello statuto, la consistenza patrimoniale e la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Come sottolineato dal Consiglio Nazionale del Notariato, il controllo notarile sostituisce a pieno titolo quello amministrativo precedentemente esercitato dalle Prefetture, garantendo maggiore rapidità e certezza giuridica.


💼 Una trasformazione complessa ma necessaria

La “migrazione” al RUNTS non è un semplice adempimento burocratico: rappresenta una vera trasformazione giuridica e organizzativa.
Coinvolge lo statuto, la governance, la responsabilità degli amministratori e il regime fiscale applicabile.

Se gestita correttamente, permette di assicurare la continuità delle attività di interesse generale e di operare con piena legittimazione nel nuovo contesto normativo del Terzo Settore.

Ma se trascurata o rinviata, rischia di compromettere irrimediabilmente l’esistenza stessa dell’ente, con effetti su beni, contributi, convenzioni e rapporti di lavoro.


✍ Conclusioni

Il countdown per le ONLUS è ufficialmente iniziato.
Mancano poco più di dodici mesi per completare un percorso che non si limita a un adeguamento formale, ma richiede una vera revisione dell’identità e della struttura dell’ente.

Come ricordano gli esperti del settore, il notaio diventa un alleato strategico, non solo per adempiere correttamente agli obblighi, ma per garantire la piena continuità giuridica e patrimoniale nel passaggio al nuovo status di Ente del Terzo Settore.

«Non è una formalità: è una scelta di responsabilità – sottolineano dal Centro Studi E.S.S.E. – perché da essa dipende la possibilità di continuare a operare, crescere e fare bene per la collettività».

Enti di Promozione Sportiva e Terzo Settore: nessuna deroga sul numero minimo di soci

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulla base associativa delle APS sportive territoriali

Con la nota n. 593 del 16 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire un punto cruciale nella disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che operano come articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La nota, intitolata “Articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 – Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro”, specifica che non sono previste ulteriori deroghe rispetto a quanto già stabilito dal Codice del Terzo Settore.


Il nodo del requisito numerico

Il dubbio nasceva dalla particolare struttura organizzativa degli Enti di Promozione Sportiva, composti per lo più da associazioni affiliate piuttosto che da persone fisiche.
In molti casi, i comitati regionali o provinciali degli EPS intendono qualificarsi come APS per poter accedere ai benefici previsti dal Codice del Terzo Settore, chiedendosi se fossero soggetti agli stessi requisiti di base.

Il Ministero ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ogni APS deve possedere:

  • almeno sette persone fisiche socie, oppure

  • almeno tre APS associate.

Si tratta di un requisito inderogabile: se il numero dei soci scende sotto la soglia minima, l’associazione deve reintegrarlo entro un anno, pena la perdita della qualifica di APS (fatta salva la possibilità di iscrizione in altra sezione del RUNTS).


Le eccezioni previste per gli EPS nazionali

Il comma 4 dell’articolo 35 riconosce una deroga ai soli Enti di Promozione Sportiva nazionali che associano almeno 500 APS: in questo caso, non si applica il limite del 50% di soci non-APS (comma 3).

Tale deroga è stata confermata anche dalla Circolare n. 2/2021, e si estende alle articolazioni territoriali degli EPS, in considerazione della particolare regolamentazione prevista dall’ordinamento sportivo del CONI.

Tuttavia, il Ministero ha ribadito che questa deroga riguarda esclusivamente la composizione percentuale della base associativa (ossia il mix tra APS e altri enti), non il numero minimo di soci.


Il limite invalicabile

Pertanto, anche i comitati territoriali e regionali degli EPS che intendono iscriversi come APS devono rispettare il requisito minimo di almeno tre APS associate.
In altre parole, nessuna deroga è ammessa sul requisito numerico minimo, che rappresenta una condizione imprescindibile per la qualificazione come Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore.


Sintesi finale

✅ Deroga ammessa → sulla composizione (oltre il 50% di soci non APS per EPS nazionali e loro articolazioni).
❌ Nessuna deroga → sul numero minimo di tre APS socie per il riconoscimento della qualifica.

Il chiarimento del Ministero conferma dunque la linea di coerenza normativa: anche per gli enti sportivi, il rispetto dei principi associativi e democratici rimane il fondamento essenziale per l’appartenenza al Terzo Settore.

Obbligo di comunicazione dei compensi ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici: cosa cambia dal 2026

Dal 2026 torna l’obbligo di comunicazione annuale dei compensi erogati ai lavoratori sportivi che sono dipendenti della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).

La disposizione interessa tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettant istiche (ASD e SSD) che si avvalgono di collaboratori sportivi e riguarda i rapporti di lavoro subordinato o coordinato e continuativo instaurati con soggetti già impiegati nella Pubblica Amministrazione.


📌 Le regole di riferimento

L’art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che:

“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’assenza di situazioni di conflitto di interesse.”

Il comma 6, lettera f-ter del medesimo decreto (come modificato dal D.Lgs. 165/2021) precisa però che:

“Le previsioni dei commi dal 7 al 13 non si applicano ai dipendenti pubblici per compensi e prestazioni derivanti da attività di lavoro sportivo, fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui, per i quali è sufficiente la comunicazione preventiva.”

In sintesi:

  • sotto i 5.000 euro annui, non serve alcuna autorizzazione preventiva, ma solo la comunicazione;

  • sopra i 5.000 euro, è necessaria la previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.


🗓 Scadenze e modalità operative

L’art. 3, comma 1, lettera b del D.L. 71/2024 (convertito in L. 106/2024) ha introdotto una semplificazione:

per il solo lavoro sportivo, l’adempimento può essere assolto con una comunicazione annuale cumulativa da effettuare entro il 30 gennaio di ogni anno.

Pertanto, entro il 30 gennaio di ogni anno, o entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto se avvenuta prima, le associazioni sportive devono comunicare alle amministrazioni pubbliche l’importo dei compensi erogati nell’anno precedente ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici.

La comunicazione può essere trasmessa tramite:

  • PEC all’ente pubblico di appartenenza del lavoratore;

  • raccomandata A/R o consegna a mano con protocollo;

  • deve riportare il riferimento al comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, indicando che si tratta di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.


👥 Chi è escluso dall’obbligo

  • I collaboratori sportivi non dipendenti pubblici;

  • i co.co.co. sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro annui, per i quali non è necessaria né l’autorizzazione né la comunicazione annuale;

  • i collaboratori amministrativi che, non rientrando nel lavoro sportivo, devono invece rispettare le regole ordinarie: in questo caso la comunicazione va fatta entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.


⚠ Le sanzioni in caso di omissione

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o l’assenza dell’autorizzazione preventiva comporta una sanzione amministrativa pari al doppio delle somme corrisposte.
L’irregolarità viene accertata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o dalla Guardia di Finanza.

Se il compenso è erogato da una società o associazione sportiva senza la necessaria autorizzazione, l’importo deve essere restituito all’amministrazione di appartenenza del lavoratore pubblico, configurandosi un danno erariale.


🏛 In sintesi

Importo del compenso Adempimento richiesto Tempistica
Fino a € 5.000 annui Comunicazione semplice all’amministrazione Entro il 30 gennaio o entro 30 giorni dalla cessazione
Oltre € 5.000 annui Autorizzazione preventiva dell’amministrazione Prima dell’avvio del rapporto
Collaboratori non sportivi Comunicazione entro 15 giorni dal pagamento 15 giorni dall’erogazione

💬 Conclusione

L’obbligo di comunicazione dei compensi ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici rappresenta una misura di trasparenza volta a prevenire situazioni di conflitto di interesse e a garantire la corretta gestione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e mondo sportivo dilettantistico.

Le associazioni sportive dovranno dunque organizzarsi annualmente per raccogliere e comunicare tempestivamente le informazioni dovute, evitando sanzioni e irregolarità.

Lo sport come stile di vita: parte dal Liceo “Scorza” di Cosenza il progetto “Life in Sport”

Promuovere lo sport non solo come attività fisica, ma come stile di vita consapevole, educativo e inclusivo. È questo l’obiettivo del progetto “Life in Sport – Lo sport come stile di vita”, che sta per prendere avvio presso il Liceo Scientifico Statale “Scorza” di Cosenza, dando inizio a un percorso rivolto ai giovani e al mondo della scuola.

L’iniziativa si propone di portare all’interno degli istituti scolastici una riflessione strutturata sul valore dello sport come strumento di benessere psicofisico, prevenzione del disagio, crescita personale e coesione sociale, soprattutto in una fase delicata come l’adolescenza.

Scuola e sport: una sinergia educativa

La scuola rappresenta il contesto ideale per diffondere una cultura dello sport intesa come parte integrante della vita quotidiana. “Life in Sport” nasce proprio con questa finalità: affiancare il percorso formativo degli studenti con contenuti che valorizzino il movimento, il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni e la socialità.

L’incontro inaugurale sarà aperto dai saluti istituzionali della Dirigente scolastica, prof.ssa Rosanna Rizzo, e del Presidente regionale OPES Calabria, Mario Gagliardi, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni scolastiche e sportive verso i temi della salute e del benessere giovanile.

La moderazione dell’evento sarà affidata al prof. Francesco Micino, docente del Liceo Scorza, che guiderà il confronto tra studenti e relatori.

I promotori del progetto

Il progetto è promosso da Esse Sport, con il Presidente Nazionale Salvo Grasso, e da Esse Calcio, con la Responsabile Nazionale Daniela Santelli, in collaborazione con realtà del sistema sportivo e formativo tra cui OPES – Settore Nazionale Krav Maga, OPES Formazione e OPES Regionale Calabria.

Daniela Santelli ringrazia i suoi Presidenti Salvo Grasso e Massimo Di Mauro per la grande opportunità di portare il nome di E.S.S.E. non solo nei campi di calcio, ma anche in luoghi importanti come le scuole.

Questo impianto “di rete” è il punto di forza dell’iniziativa: scuola, sport e competenze professionali si incontrano per parlare agli studenti in modo credibile e multidisciplinare, con contenuti concreti e vicini alla vita reale.

Un approccio multidisciplinare per parlare ai giovani

Il progetto prevede il coinvolgimento di figure professionali provenienti da ambiti diversi, con l’obiettivo di offrire agli studenti una visione ampia e completa dello sport come stile di vita.

Sono previsti gli interventi di:

  • Daniela Santelli, Responsabile Nazionale Esse Calcio, sul valore educativo dello sport di squadra;

  • Anna Maria Coscarello, assistente sociale di Esse Calcio, sul ruolo sociale e inclusivo dello sport;

  • Vincenza Loré, medico riabilitatore, sul rapporto tra attività fisica, prevenzione e salute;

  • Francesco Scardamaglia, allenatore UEFA A, su metodologia e formazione sportiva;

  • Manuel Lanzillotta, preparatore atletico, sull’importanza di un allenamento corretto e graduale;

  • Massimo De Lio, allenatore UEFA D, sull’esperienza nello sport giovanile;

  • Stefano Vecchione, storico, per una lettura culturale e sociale dello sport.

Attraverso questi contributi, “Life in Sport” intende affrontare lo sport non solo come pratica atletica, ma come fenomeno educativo, sociale e culturale.

Un percorso che guarda al futuro

Il primo appuntamento al Liceo “Scorza” rappresenta l’avvio di un ciclo di incontri, che nei prossimi mesi potrà coinvolgere altre scuole e realtà educative del territorio. L’obiettivo è costruire un percorso continuativo, capace di lasciare un segno duraturo nella formazione dei giovani.

Alla base di “Life in Sport” vi è la convinzione che lo sport sia uno strumento fondamentale per:

  • promuovere corretti stili di vita;

  • prevenire sedentarietà e fragilità giovanili;

  • favorire inclusione, rispetto e partecipazione;

  • educare alla responsabilità e alla collaborazione.

Portare questi temi nelle scuole significa investire sul futuro, contribuendo alla crescita di cittadini più sani, consapevoli e attivi nella comunità.

Dal 2026 cambia la fiscalità per APS e ODV: operativo il regime forfetario dell’articolo 86 del Codice del Terzo Settore

Un cambio di paradigma fiscale per il Terzo Settore

Fermo restando la proroga fino al 2036 per il regime di esclusione dall’IVA per le operazioni da attività istituzionali svolte nei confronti dei soci, dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle innovazioni più attese e discusse della riforma del Terzo Settore: l’applicazione effettiva, per le operazioni commerciali, del regime forfetario speciale per APS e ODV previsto dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo numerosi rinvii e chiarimenti interpretativi, la nuova disciplina ridisegna in modo strutturale il rapporto tra attività commerciale e finalità solidaristiche per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato iscritte al RUNTS, introducendo un modello fiscale semplificato e agevolato, alternativo ai regimi ordinari IVA e redditi.


🟩 Un regime forfetario “dedicato” a ODV e APS

Il nuovo art. 86 CTS consente a ODV e APS che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi fino a 85.000 euro di applicare un coefficiente di redditività estremamente ridotto:

  • 1% per le ODV,

  • 3% per le APS.

Il risultato? Solo questa piccola percentuale dei ricavi commerciali concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con un beneficio fiscale rilevante per le realtà associative di dimensioni medio-piccole.

Il regime è accessibile su opzione (da indicare nella dichiarazione annuale o in sede di inizio attività) e prevede una gestione contabile minimale, con l’obbligo di sola conservazione dei documenti e esenzione dalle scritture contabili ordinarie.


🟨 IVA: niente rivalsa, ma obbligo di versamento in alcuni casi

Sul fronte IVA, la novità più rilevante è la possibilità di non esercitare la rivalsa dell’imposta.
In altre parole, le APS e ODV che applicano il regime forfetario potranno emettere fatture senza addebitare l’IVA al cliente, riportando la dicitura:

“Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017 – IVA non addebitata in rivalsa”.

L’IVA rimane a carico dell’ente, che dovrà comunque versarla solo in alcune situazioni specifiche, come:

  • Operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile)
  • Acquisti intracomunitari di beni

  • Importazioni di beni in dogana

Solo in questi casi, l’associazione dovrà integrare o emettere la fattura con IVA e versarla entro il 16 del mese successivo, anche se non esercita normalmente la rivalsa.


🟧 Esoneri e semplificazioni

Le ODV e APS in regime forfetario beneficiano inoltre di:

  • esonero dagli obblighi di liquidazione e registrazione IVA;

  • esclusione dalle ritenute d’acconto;

  • esonero dagli studi di settore, parametri e indici sintetici di affidabilità (ISA);

  • possibilità di chiedere a rimborso o in compensazione l’eventuale IVA a credito maturata nel passaggio di regime.

Il tutto con l’obiettivo di semplificare la vita amministrativa delle piccole associazioni e favorire la regolarità fiscale senza oneri sproporzionati.


🟥 Le altre associazioni restano escluse

Va ricordato che questo regime speciale si applica solo alle ODV e APS iscritte al RUNTS.
Le altre associazioni non riconosciute o culturali, anche se senza scopo di lucro, non possono usufruire delle stesse agevolazioni, restando soggette:

  • al regime ordinario IVA e redditi se svolgono attività commerciale prevalente, oppure

  • alle regole fiscali tradizionali previste dal TUIR e dal DPR 633/72.


⚽ Le ASD/SSD continuano con la Legge 398/1991

Per il settore sportivo dilettantistico nulla cambia: le ASD e SSD continueranno a poter applicare il regime agevolato ex Legge 398/1991, che resta pienamente in vigore anche dopo il 2026.
Questo regime consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali e di versare l’IVA in misura ridotta (50%), con tenuta contabile semplificata.

Tuttavia, la 398/91 non è cumulabile con il nuovo regime ETS, e le ASD/SSD che dovessero iscriversi al RUNTS dovranno optare per uno dei due modelli.


🧭 Un cambio che richiede attenzione

Il nuovo assetto dell’art. 86 CTS rappresenta un passo importante verso una fiscalità coerente con la natura sociale del Terzo Settore, ma richiede alle associazioni un’attenta valutazione delle proprie attività.
Occorrerà verificare:

  • la tipologia dei ricavi (istituzionali, commerciali o misti);

  • la soglia di accesso ai 85.000 euro;

  • la convenienza economica del regime forfetario rispetto a quello ordinario.

Per le associazioni più strutturate, l’assenza di detrazione IVA e la tassazione implicita sull’imposta non rivalsa potrebbero ridurre la convenienza, mentre per le piccole APS e ODV rappresenta una semplificazione concreta e vantaggiosa.


🗣 Conclusione

Come spiega Massimo di Mauro, presidente nazionale di E.S.S.E. e dottore commercialista:

“L’articolo 86 del Codice del Terzo Settore dà finalmente forma a un regime fiscale coerente con la funzione sociale delle associazioni di promozione e di volontariato. È però essenziale non confondere le regole del RUNTS con quelle degli enti associativi non iscritti o sportivi: il quadro agevolativo è differenziato e va applicato con consapevolezza e rigore.”