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ETS: chiarimenti dal Ministero del Lavoro su governance, volontari e RUNTS

Le risposte ai quesiti del Consiglio Nazionale dei Commercialisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la recente Nota Direttoriale del 27 marzo 2026, ha fornito importanti chiarimenti su alcuni aspetti centrali della disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS), rispondendo ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Le risposte affrontano temi di grande rilevanza operativa:
👉 diritti degli associati
👉 ruolo dei volontari
👉 compensi degli amministratori
👉 funzionamento degli organi di controllo
👉 gestione del RUNTS


📌Libri sociali: diritto di accesso sì, ma regolato

Il Ministero ribadisce un principio fondamentale:
👉 gli associati hanno sempre diritto di esaminare i libri sociali

Questo diritto è espressione della natura democratica e trasparente degli ETS.

Tuttavia:

  • lo statuto può disciplinarne le modalità
  • non può mai escluderlo totalmente

❌ È quindi illegittima qualsiasi clausola che vieti in modo assoluto l’accesso.


⚖ Il punto di equilibrio

Il Ministero introduce un principio molto importante:

👉 il diritto deve essere esercitato:

  • con correttezza e buona fede
  • senza ostacolare il funzionamento dell’ente

📌 Inoltre, può essere limitato per tutelare:

  • la privacy degli associati
  • informazioni sensibili
  • situazioni delicate (es. procedimenti giudiziari)

🧩Cariche sociali e volontariato: chiarimento operativo

Uno dei temi più rilevanti riguarda il rapporto tra:

👉 carica sociale
👉 attività di volontariato

Il Ministero conferma che:

✔ chi ricopre una carica (es. amministratore)
👉 può essere considerato volontario

📌 ma solo se:

  • l’attività è svolta gratuitamente
  • non vi è alcun vantaggio economico
  • sono rispettati i requisiti dell’art. 17 CTS

⚠ Attenzione

❗ Non possono coesistere nella stessa persona:

👉 volontario
👉 lavoratore retribuito nello stesso ente

Inoltre:

📌 l’ente deve assicurare anche i volontari “occasionali”.


💰Compensi agli amministratori: sì, ma con limiti

Il Ministero chiarisce un punto spesso controverso:

👉 negli ETS (diversi dalle ODV)
✔ è possibile riconoscere compensi agli amministratori

Anche se:

  • lo statuto non lo prevede espressamente
  • purché non lo vieti

📌 Condizione fondamentale

👉 Il compenso deve rispettare:

  • il divieto di distribuzione indiretta di utili
  • i criteri dell’art. 8 CTS

❗ Eccezione

👉 Nelle ODV:

  • le cariche sono tendenzialmente gratuite

🏛Organo di controllo: sì ai supplenti (se previsti)

Altro chiarimento importante riguarda i membri supplenti.

👉 Il Codice del Terzo Settore non li disciplina espressamente

✔ Il Ministero chiarisce che:

  • possono essere previsti dallo statuto
  • non sono obbligatori

📌 Effetti pratici

Se previsti:

  • entrano in carica in caso di sostituzione
  • devono avere già i requisiti richiesti

👉 NON devono essere iscritti al RUNTS
(finché restano supplenti)


📲RUNTS: delega possibile, ma responsabilità agli amministratori

Importante apertura sul piano operativo:

👉 è possibile delegare a terzi:

  • iscrizione al RUNTS
  • aggiornamento dati

⚠ Ma attenzione alle responsabilità

Il Ministero chiarisce che:

❗ le sanzioni per ritardi o omissioni
👉 restano in capo agli amministratori

👉 non al soggetto delegato


📌 Il delegato

  • risponde solo sul piano contrattuale (mandato)
  • non verso il RUNTS

🎯La posizione del Ministero: più flessibilità, ma regole chiare

Dalla lettura complessiva emerge una linea precisa:

👉apertura operativa + tutela dei principi fondamentali

In particolare:

✔ rafforzata la trasparenza interna
✔ maggiore flessibilità organizzativa
✔ riconoscimento della realtà operativa degli enti

Ma allo stesso tempo:

❗ forte richiamo a:

  • correttezza
  • responsabilità degli amministratori
  • rispetto dei principi del CTS

🧩Il ruolo dei professionisti

Le risposte del Ministero confermano un dato sempre più evidente:

👉 la gestione degli ETS richiede competenze specifiche

In particolare su:

  • governance
  • fiscalità
  • RUNTS
  • volontariato

📣Conclusioni

La Nota del Ministero rappresenta un importante punto di riferimento interpretativo per il Terzo Settore.

👉 Non introduce nuove norme, ma chiarisce in modo concreto come applicarle.

📌 Un passaggio fondamentale per:

  • enti
  • consulenti
  • professionisti

che operano quotidianamente nel settore.


🧩Il supporto di E.S.S.E.

E.S.S.E. affianca enti e professionisti nella corretta applicazione della normativa del Terzo Settore, offrendo:

  • consulenza specialistica
  • supporto su RUNTS e governance
  • formazione tecnica
  • strumenti digitali dedicati

Modello EAS 2026: obblighi, esoneri e novità per enti associativi e Terzo Settore

Entro il 31 marzo 2026 torna uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per il mondo associativo: l’invio del modello EAS.
Si tratta di un obbligo che non riguarda tutti gli enti, ma solo alcune specifiche categorie, mentre molte realtà – in particolare gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) – risultano oggi esonerate.

Ma cos’è esattamente il modello EAS? Chi è davvero obbligato alla sua presentazione? E cosa è cambiato con le recenti riforme?


📌 Cos’è il modello EAS e perché è così importante

Il modello EAS è la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti degli enti associativi non commerciali.
La sua funzione è fondamentale: consente all’ente di mantenere i benefici fiscali previsti dalla normativa.

Il mancato invio, infatti, comporta conseguenze molto rilevanti.
In particolare, l’ente rischia di perdere le agevolazioni fiscali e di vedere tassate:

  • le quote associative;
  • i contributi versati dai soci;
  • i corrispettivi per le attività istituzionali.

In altre parole, attività normalmente considerate “non commerciali” potrebbero diventare imponibili ai fini IRES e IVA.


⚖ Le nuove regole fiscali e il nodo delle attività verso i soci

Dal 1° gennaio 2026, le modifiche normative hanno inciso profondamente sul trattamento fiscale delle attività svolte nei confronti degli associati.

Ai fini delle imposte dirette (IRES), il regime di non commercialità resta valido solo per alcune categorie di associazioni, tra cui quelle sportive dilettantistiche, politiche, sindacali, religiose e assistenziali.

Diversamente, per le associazioni culturali e per quelle che operano nella formazione extra-scolastica, tali attività diventano oggi rilevanti fiscalmente.

Sul fronte IVA, però, la situazione è diversa.
Grazie alla proroga intervenuta a fine 2025, il regime di esclusione dall’imposta è stato mantenuto fino al 2036 per molte tipologie associative, comprese quelle culturali.

👉 Si crea quindi un disallineamento tra IRES e IVA:
un’attività può essere non commerciale ai fini IVA, ma commerciale ai fini IRES.

In questo contesto, il modello EAS continua a svolgere un ruolo centrale, almeno per mantenere i benefici fiscali sul piano IVA.


🧩 ETS: esonero totale dal modello EAS

Una delle novità più rilevanti introdotte dal Codice del Terzo Settore riguarda proprio il modello EAS.

Gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS sono infatti completamente esonerati dalla sua presentazione.

Si tratta di un passaggio importante, che semplifica gli adempimenti per gli enti che hanno scelto di entrare nel perimetro del Terzo Settore.

Tuttavia, per gli enti in fase di trasformazione, è opportuno prestare attenzione.
Chi si costituisce con l’intenzione di diventare ETS dovrebbe comunque inviare il modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione, almeno fino all’iscrizione nel RUNTS.

Una volta ottenuta la qualifica di ETS, l’obbligo viene meno.


🏅 ASD e SSD: niente modello EAS

Un altro importante esonero riguarda il mondo sportivo.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RASD non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.

Si tratta di una semplificazione significativa, introdotta con la riforma dello sport, che ha alleggerito il carico burocratico per queste realtà.


❌ Le novità su ONLUS e Pro-Loco

Il quadro normativo è cambiato anche per altre categorie.

Le ONLUS, ad esempio, non esistono più dal 1° gennaio 2026:
le organizzazioni che hanno assunto la qualifica di ETS risultano esonerate, mentre le altre devono valutare la propria posizione.

Anche le Pro-Loco subiscono un cambiamento rilevante:
il regime agevolato della legge 398/1991 non è più applicabile, se non per ASD/SSD.

Di conseguenza, l’esonero dal modello EAS resta solo per quelle che si sono iscritte al RUNTS.


📝 Chi è obbligato a presentare il modello EAS

Nonostante i numerosi esoneri, restano comunque molte associazioni obbligate.

Si tratta in particolare delle associazioni non riconosciute (prive di personalità giuridica) che:

  • svolgono attività istituzionale;
  • svolgono attività verso i soci dietro corrispettivo;
  • svolgono attività commerciale non prevalente.

Questi enti devono compilare il modello in tutte le sue parti.

Al contrario, alcune categorie – come le associazioni riconosciute o gli enti con dati già presenti in registri pubblici – possono limitarsi a una compilazione parziale.


🔄 Quando va presentato (o ripresentato)

Per le nuove associazioni, il modello EAS deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla costituzione.

Per gli enti già esistenti, invece, l’obbligo scatta solo in caso di variazioni rilevanti dei dati comunicati in precedenza.

Entro il 31 marzo 2026, gli enti interessati dovranno quindi comunicare eventuali modifiche intervenute nel corso del 2025.

Non tutte le variazioni, però, devono essere segnalate.
Sono escluse, ad esempio, quelle relative a:

  • dati anagrafici;
  • numero degli associati;
  • ammontare delle entrate o delle erogazioni.

Devono invece essere comunicate modifiche più strutturali, come il rinnovo degli organi sociali o l’apertura della partita IVA.


📤 Modalità di invio e possibilità di sanatoria

Il modello EAS deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dall’ente;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista o CAF).

In caso di mancato invio entro la scadenza, è possibile regolarizzare la posizione tramite la remissione in bonis, entro il 30 settembre 2026, versando una sanzione di 250 euro.


🎯 Conclusioni

Il modello EAS continua a rappresentare un adempimento fondamentale per una parte del mondo associativo, soprattutto alla luce delle recenti riforme.

Se da un lato si registra una semplificazione importante – con l’esonero per ETS e ASD/SSD – dall’altro resta elevata l’attenzione per le associazioni che operano al di fuori di questi regimi.

In un contesto normativo sempre più complesso e in evoluzione, la corretta gestione degli adempimenti fiscali diventa un elemento decisivo per garantire la sostenibilità e la sicurezza dell’attività associativa.


🧩 Il supporto di E.S.S.E.

E.S.S.E., attraverso i propri servizi, affianca associazioni e professionisti nella gestione degli adempimenti fiscali, offrendo:

  • consulenza specializzata su ETS e ASD;
  • supporto operativo sul modello EAS;
  • aggiornamento normativo continuo;
  • strumenti digitali come ESSE Organizer.

Sport dilettantistico: premi esenti fino a 300 euro

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Il Governo, con il Comunicato stampa n. 166 del 27 marzo 2026, ha annunciato l’introduzione di un nuovo decreto-legge contenente diverse misure urgenti, tra cui una disposizione di particolare interesse per il mondo dello sport dilettantistico.

Tra le novità più rilevanti emerge infatti l’introduzione di una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi erogati agli atleti dilettanti, fissata a 300 euro complessivi, applicabile fino al 31 dicembre 2026.


⚖La nuova misura: cosa cambia concretamente

La norma stabilisce che:

👉 i premi erogati agli atleti dilettanti
👉 fino a un importo complessivo annuo di 300 euro
👉non saranno soggetti a ritenuta alla fonte

Si tratta di una misura di semplificazione e sostegno al settore, che mira a:

  • ridurre gli adempimenti per ASD/SSD;
  • incentivare il riconoscimento di premi sportivi anche di modesta entità;
  • favorire la diffusione della pratica sportiva a livello dilettantistico.

📜Il quadro normativo precedente: il D.Lgs. 36/2021

Per comprendere la portata della novità, è necessario richiamare la disciplina introdotta con il D.Lgs. 36/2021, che ha profondamente riformato il lavoro sportivo e il trattamento fiscale dei compensi.

🔎Prima della riforma (regime storico)

Nel sistema previgente (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR), i compensi sportivi dilettantistici godevano di:

  • esenzione fino a 10.000 euro annui
  • regime fiscale agevolato oltre tale soglia

Tuttavia, questo regime riguardava compensi e rimborsi, non specificamente i premi.


🔎Dopo il D.Lgs. 36/2021

Con la riforma dello sport:

  • i compensi sportivi sono stati ricondotti nell’ambito del lavoro sportivo;
  • è stato introdotto un nuovo sistema fiscale e contributivo;
  • i premi sportivi sono rimasti una fattispecie distinta, generalmente soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

👉 In assenza di una soglia specifica di esenzione, anche premi di modico valore potevano generare obblighi fiscali.


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🆕La ratio della nuova soglia di esenzione

La misura introdotta dal decreto-legge interviene proprio su questa criticità.

📌Obiettivo principale:
semplificare la gestione dei piccoli premi sportivi, evitando che importi minimi siano gravati da adempimenti sproporzionati.

📌Effetti pratici per ASD/SSD:

  • niente ritenuta per premi fino a 300 euro;
  • minori obblighi amministrativi;
  • maggiore flessibilità nell’organizzazione di eventi e competizioni.

📌Effetti per gli atleti:

  • percezione integrale del premio;
  • eliminazione di micro-prelievi fiscali su importi simbolici.

🎯Una misura di semplificazione, ma non strutturale

La disposizione si inserisce nel solco degli interventi correttivi alla riforma dello sport, con una chiara funzione di:

  • alleggerimento burocratico;
  • sostegno operativo alle associazioni sportive;
  • razionalizzazione del sistema fiscale.

Tuttavia, trattandosi di una misura temporanea, resta aperto il tema di una regolamentazione stabile e organica dei premi sportivi nel contesto del lavoro sportivo riformato.


🧩Il ruolo di E.S.S.E. al fianco delle associazioni

In un quadro normativo in continua evoluzione, diventa fondamentale per ASD e SSD poter contare su un supporto qualificato.

👉E.S.S.E., attraverso i Settori SPORT e PARASPORTIVO, offre:

  • consulenza fiscale e normativa;
  • supporto nella gestione dei compensi e dei premi sportivi;
  • verifica della corretta applicazione delle agevolazioni;
  • strumenti digitali come ESSE Organizer.

📣Conclusioni

La nuova soglia di esenzione rappresenta un intervento concreto e atteso dal settore, soprattutto per la gestione delle attività di base e delle competizioni locali.

Un piccolo ma significativo passo verso uno sport dilettantistico più semplice, sostenibile e vicino alle esigenze operative delle associazioni.

RUNTS: arriva il “Modello E”

Il nuovo rendiconto semplificato per i piccoli enti del Terzo Settore

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Nuova semplificazione per gli Enti del Terzo Settore (ETS): è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 67 del 21 marzo 2026) il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2026, che introduce il Modello E, il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata.

Una novità molto attesa, soprattutto per le realtà più piccole, che mira a ridurre il carico amministrativo e rendere più accessibile la gestione contabile degli enti.


Cosa è il Modello E

Il Modello E è un rendiconto per cassa semplificato e aggregato, pensato per:

👉 ETS con entrate annue non superiori a 60.000 euro
👉 Sia con che senza personalità giuridica

La base normativa è l’art. 13, comma 2-bis del Codice del Terzo Settore, introdotto dalla Legge 104/2024.

📌 Obiettivo:
alleggerire gli adempimenti senza perdere trasparenza


Come funziona: meno voci, più semplicità

Il nuovo modello riprende la struttura del rendiconto per cassa ordinario (Modello D), ma con una differenza sostanziale:

👉spariscono le voci analitiche

Cosa resta:

  • Entrate da attività di interesse generale
  • Entrate da attività diverse
  • Proventi da raccolte fondi
  • Uscite complessive per categoria

Cosa cambia:

❌ niente dettaglio voce per voce
✅ dati aggregati per macro-aree

👉 In pratica:
un bilancio più leggero, più veloce da compilare, più accessibile


Quando si applica

📅 Il Modello E si applica:

  • agli esercizi in corso al 21 marzo 2026

👉 Tradotto operativamente:

  • ✔ utilizzabile per il bilancio 2026 (approvazione nel 2027)
  • ❌ non utilizzabile per il bilancio 2025 (da approvare nel 2026)

Perché è una svolta per i piccoli enti

Questa novità rappresenta un passo concreto verso una maggiore proporzionalità degli obblighi.

Molti piccoli enti:

  • non hanno strutture amministrative complesse
  • operano con volontari
  • faticano a gestire rendicontazioni troppo dettagliate

👉 Il Modello E risponde proprio a questa esigenza.


🔹 Attenzione: semplicità non significa superficialità

Il nuovo schema è più semplice, ma:

⚠ resta l’obbligo di:

  • corretta tenuta della contabilità
  • tracciabilità delle operazioni
  • coerenza tra attività svolte e rendicontazione

👉 In altre parole:
meno burocrazia, ma stessa responsabilità


🔹 Impatti operativi per ETS e professionisti

Per gli enti:

  • riduzione dei tempi di compilazione
  • maggiore autonomia nella gestione contabile

Per i professionisti:

  • possibilità di offrire supporto più efficiente
  • necessità di guidare correttamente gli enti nella scelta del modello

👉 Attenzione strategica:
valutare correttamente il limite dei 60.000 euro, che diventa elemento chiave.


🔎 Il punto di vista ESSE

Per la rete E.S.S.E., questa novità rappresenta:

👉 un segnale positivo verso una semplificazione reale del sistema

Il Modello E:

  • facilita l’accesso al Terzo Settore
  • riduce il rischio di errori formali
  • consente agli enti di concentrarsi sulle attività sociali

Ma allo stesso tempo:

👉 rafforza il ruolo della consulenza qualificata, necessaria per evitare utilizzi impropri o superficiali dello strumento.


✍ Conclusione

Il Modello E segna un cambiamento importante:

👉 meno complessità
👉 più accessibilità
👉 stessa attenzione alla trasparenza

Una riforma che va nella direzione giusta:
semplificare senza indebolire il sistema.

RUNTS: tutte le novità del Decreto 13/2026

Più delega, più digitalizzazione e nuove regole su cancellazione e patrimonio

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2026, che interviene sul DM 106/2020 disciplinante il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Si tratta di un aggiornamento atteso, che non modifica l’impianto normativo ma introduce correzioni operative, semplificazioni e chiarimenti fondamentali per enti, professionisti e uffici.

Un intervento che possiamo definire di “manutenzione evolutiva”: più flessibilità nella gestione delle pratiche, ma anche maggiore rigore nei passaggi più delicati, come cancellazione e devoluzione del patrimonio.


La svolta: arriva la delega per le pratiche RUNTS

La novità più rilevante riguarda la possibilità per il legale rappresentante di delegare un soggetto alla gestione delle istanze telematiche.

📌 Cosa cambia:

  • Il nuovo art. 8, comma 2-bis introduce la delega digitale
  • Il delegato può:
    • compilare
    • sottoscrivere
    • inviare le pratiche
  • Il documento di delega viene generato automaticamente dal sistema e allegato alla pratica

👉Operatività dal 9 aprile 2026

Non si tratta di una modifica marginale: viene finalmente riconosciuta una prassi già diffusa, soprattutto per:

  • piccoli enti
  • associazioni con scarsa struttura amministrativa
  • realtà che si affidano a consulenti (commercialisti, reti associative)

📌 Importante:
La delega non riguarda solo l’iscrizione, ma anche:

  • aggiornamenti dati
  • depositi atti
  • comunicazioni successive

👉 Questo rafforza il ruolo dei professionisti e delle reti come supporto operativo strutturato agli ETS.


Digitalizzazione rafforzata del RUNTS

Il decreto spinge ulteriormente verso un sistema completamente digitale:

  • Le comunicazioni degli uffici avverranno prioritariamente tramite piattaforma RUNTS
  • Maggiore integrazione tra pratiche e documentazione
  • Riduzione dei passaggi “informali”

👉 Obiettivo: più trasparenza e tracciabilità dei procedimenti


Cancellazione e devoluzione: regole più chiare (e più rigide)

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Uno dei punti più delicati riguarda la gestione del patrimonio in caso di uscita dal RUNTS.

📌 Principio confermato

Se un ente esce dal RUNTS ma continua ad operare fuori dal Terzo Settore:
👉 deve devolvere solo l’incremento patrimoniale maturato durante l’iscrizione

Ma ora cambia la procedura

Il decreto introduce una disciplina documentale dettagliata e obbligatoria.

Documenti richiesti:

  • Situazione patrimoniale aggiornata
  • Attestazione del revisore (con distinzione quota devolvibile/non devolvibile)
  • Dichiarazione di accettazione dell’ente beneficiario

👉 Per enti “per cassa”:

  • rendiconto semplificato
  • elenco beni o autodichiarazione

📌 Novità fondamentale:
➡La richiesta di parere ex art. 9 CTS deve essere presentata già con l’istanza


Devoluzione e cancellazione: ora sono collegate

Il decreto chiarisce un passaggio cruciale:

👉La cancellazione dal RUNTS si perfeziona solo dopo la verifica della devoluzione

Non è più un adempimento successivo o “separato”.

📌 Implicazione pratica:

  • gli enti devono programmare prima tutta la documentazione
  • non è possibile “chiudere” senza aver completato il percorso patrimoniale

Scioglimento semplificato (senza pendenze)

Nuova previsione per i casi più semplici:

👉 Possibilità di cancellazione con:

  • delibera di scioglimento
  • dichiarazione di assenza di rapporti giuridici pendenti

📌 Ma attenzione:

  • resta fermo l’obbligo di devoluzione, se dovuta

Altre novità operative

Il decreto introduce anche interventi più tecnici ma molto rilevanti:

  • ✔ Trasferimento competenza territoriale meglio definito
  • ✔ Obbligo di deposito elenco soci (anche non persone fisiche) esteso a tutti gli ETS
  • ✔ Possibilità di attestare adesioni sopravvenute a enti associativi
  • ✔ Obbligo di deposito:
    • relazioni organo di controllo
    • relazioni del revisore
    • per fondazioni: delibera di approvazione bilancio

👉 Obiettivo: uniformare controlli e migliorare la qualità delle informazioni nel RUNTS


Cosa cambia davvero per gli enti (e per i professionisti)

Questo decreto segna un passaggio importante:

✅ Semplifica

  • introduce la delega
  • rende più gestibili gli adempimenti

⚠ Ma aumenta la responsabilità

  • maggiore formalizzazione dei processi
  • più attenzione alla gestione patrimoniale
  • necessità di pianificazione in caso di uscita dal RUNTS

🔎 Il punto di vista ESSE

Per il sistema del Terzo Settore, e in particolare per le realtà affiliate e supportate da E.S.S.E., il decreto rappresenta:

👉un’opportunità di rafforzamento organizzativo

La delega strutturata:

  • valorizza il ruolo dei professionisti
  • rende centrale il supporto tecnico qualificato

Le nuove regole sulla devoluzione:

  • impongono una gestione più consapevole del patrimonio
  • rafforzano trasparenza e credibilità del sistema

📅 Quando entrano in vigore le novità

🗓Dal 9 aprile 2026
(con adeguamento della piattaforma RUNTS)


Conclusione

Il DM 13/2026 non rivoluziona il RUNTS, ma lo rende più maturo, digitale e strutturato.

👉 Più semplice operare
👉 Più complesso uscire

Un equilibrio che spinge gli enti verso una gestione sempre più professionale.

Arti marziali e sport da combattimento: a Calanovella Mare tre giorni di formazione, sport e condivisione

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Dal 22 al 24 maggio 2026 la splendida cornice di Calanovella Mare, in provincia di Messina, ospiterà un importante appuntamento dedicato al mondo delle arti marziali e degli sport da combattimento, un evento che unirà formazione tecnica, confronto tra discipline e momenti di condivisione tra atleti e maestri provenienti da diverse realtà sportive.

L’iniziativa, organizzata da E.S.S.E. SPORT, del Presidente Salvatore GRASSO, con la collaborazione di OPES Comitato Regionale Sicilia e con il coinvolgimento del circuito Sport & Relax, si svolgerà presso l’Hotel Villaggio Club Calanovella Mare, una struttura immersa in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica siciliana.

Un evento che unisce sport, formazione e comunità

Il programma è pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza completa, che va oltre il tradizionale stage tecnico. Durante i tre giorni sarà possibile prendere parte a allenamenti multidisciplinari, sessioni di approfondimento tecnico e momenti di confronto tra maestri e praticanti di differenti discipline.

Tra le attività previste figurano stage e momenti formativi dedicati a:

  • Karate

  • Kickboxing

  • Krav Maga

  • Pugilato

  • MMA

  • Brazilian Jiu Jitsu

  • Ju Jitsu

  • Taekwondo

  • Scherma storica

  • Bastone siciliano

Un panorama ampio che mette insieme tradizione marziale, difesa personale e sport da combattimento moderni, offrendo agli atleti la possibilità di confrontarsi con tecniche diverse e con professionisti di alto livello.

Tecnica, sparring e crescita sportiva

Le giornate saranno caratterizzate da allenamenti tecnici, sessioni di sparring e preparazione atletica, con l’obiettivo di favorire la crescita dei partecipanti sia sul piano tecnico sia su quello umano.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di networking tra atleti, tecnici, istruttori e appassionati, contribuendo a rafforzare lo spirito di comunità che caratterizza il mondo delle arti marziali.

Non mancheranno inoltre momenti dedicati a esami e passaggi di livello, offrendo agli atleti la possibilità di certificare i propri progressi tecnici in un contesto di alto profilo.

Sport, mare e relax

Accanto alla dimensione sportiva, l’evento è stato concepito come un vero e proprio weekend di sport e benessere, dove allenamento e relax si incontrano.

Il villaggio turistico che ospita l’iniziativa permetterà infatti ai partecipanti di vivere tre giorni tra mare, attività sportive e momenti di socialità, creando un equilibrio tra intensità degli allenamenti e piacere della condivisione.

Quote di partecipazione

Sono previste diverse modalità di partecipazione:

  • Stage completo: €50

  • Pacchetto soggiorno in pensione completa (due notti con attività):

    • €150 per prenotazioni entro il 31 marzo 2026

    • €170 dal 1° aprile 2026

Per i bambini dai 3 ai 12 anni, in terzo o quarto letto, la quota prevista è di €110.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare:

📞Marco – 333 2989060
📞Salvatore – 338 2831542


L’appuntamento di Calanovella Mare si preannuncia dunque come un grande momento di incontro per il mondo delle arti marziali e degli sport da combattimento, capace di unire formazione tecnica, passione sportiva e spirito di condivisione in uno scenario naturale tra i più suggestivi della Sicilia.

Terzo Settore: comunicazione delle erogazioni liberali, cosa cambia dal 2026

Cambiano le regole relative alla comunicazione delle erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate. Con l’entrata a regime della riforma del Terzo settore, infatti, l’obbligo di trasmissione dei dati delle donazioni sarà progressivamente esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), indipendentemente dalle loro dimensioni economiche.

Nel frattempo resta confermata la scadenza del 16 marzo 2026 per gli enti che, nel 2024, hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro.

Si tratta di un adempimento sempre più importante perché collegato alla dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti, che possono così ottenere automaticamente le detrazioni o deduzioni fiscali previste per le donazioni.


Chi deve inviare la comunicazione entro il 16 marzo 2026

Il riferimento normativo è il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, che individua i soggetti interessati dall’adempimento.

Sono coinvolti:

  • gli Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria;

  • le ONLUS, ancora presenti nell’Anagrafe unica nel corso del 2025 (anagrafe abolita dal 1° gennaio 2026);

  • le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nella tutela e valorizzazione dei beni artistici, storici e paesaggistici;

  • le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività di ricerca scientifica individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per questi enti l’obbligo scatta solo se nel 2024 le entrate hanno superato 220.000 euro.

In tal caso devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute nel 2025 entro il 16 marzo 2026.

Gli enti che non superano tale soglia non sono obbligati, ma possono comunque inviare la comunicazione in via facoltativa.


Quali dati devono essere comunicati

La comunicazione riguarda le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Devono essere trasmessi:

  • i dati delle donazioni effettuate da donatori continuativi che abbiano fornito i propri dati anagrafici;

  • i dati delle altre donazioni solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del donatore.

È fondamentale che i versamenti siano stati effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, come:

  • bonifico bancario o postale

  • carte di credito o debito

  • carte prepagate

  • altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dalla normativa fiscale.

Non devono invece essere comunicati i versamenti effettuati in forma cumulativa da un unico soggetto per conto di più donatori.


Come si invia la comunicazione

Le modalità tecniche di trasmissione sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale del 4 marzo 2024.

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica utilizzando l’apposito software dell’Agenzia.

L’invio può essere effettuato:

  • direttamente dall’ente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

  • tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un CAF.


Le nuove regole dal 2027: obbligo per tutti gli ETS

La vera novità riguarda il futuro prossimo.

Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore, operativo dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali sarà esteso a tutti gli ETS, senza più alcuna soglia di entrate.

Ciò significa che:

  • entro il 16 marzo 2027

  • tutti gli Enti del Terzo Settore dovranno comunicare

  • le erogazioni liberali ricevute nel 2026 ai sensi dell’art. 83 del Codice del Terzo Settore.

Resteranno escluse solo le imprese sociali costituite in forma societaria.


Perché la comunicazione è importante

L’obiettivo principale di questo adempimento è alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti.

Grazie ai dati comunicati dagli enti, infatti, l’Agenzia delle Entrate può inserire automaticamente nella dichiarazione dei redditi dei donatori:

  • le detrazioni fiscali

  • o le deduzioni previste per le erogazioni liberali.

Per questo motivo diventa sempre più importante che gli enti del Terzo settore organizzino correttamente la raccolta e la registrazione delle donazioni, conservando i dati necessari alla futura comunicazione.


Un passaggio organizzativo per tutti gli ETS

Con l’estensione dell’obbligo a tutti gli Enti del Terzo Settore dal 2027, la gestione delle erogazioni liberali diventerà un elemento strutturale della contabilità degli enti.

Sarà quindi fondamentale:

  • raccogliere correttamente i dati dei donatori;

  • utilizzare strumenti di pagamento tracciabili;

  • tenere una contabilità ordinata delle donazioni ricevute.

Un passaggio che rappresenta non solo un adempimento fiscale, ma anche uno strumento di trasparenza e credibilità nei confronti dei sostenitori e dei cittadini.

Terzo Settore: come funziona il “test di commercialità” degli ETS

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate spiegate in modo semplice

Uno degli aspetti più importanti della riforma del Terzo Settore riguarda il cosiddetto “test di commercialità” previsto dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Questo meccanismo serve a stabilire se un Ente del Terzo Settore debba essere considerato non commerciale oppure commerciale ai fini fiscali.

La distinzione è molto rilevante perché solo gli ETS non commerciali possono accedere ad alcune importanti agevolazioni fiscali previste dalla riforma, come ad esempio la possibilità di determinare il reddito con i criteri forfetari del Codice del Terzo Settore.


Il primo passo: verificare se le attività sono commerciali

Il punto di partenza riguarda le attività di interesse generale che gli ETS svolgono ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Secondo la norma, queste attività sono considerate non commerciali quando:

  • vengono svolte gratuitamente, oppure

  • vengono svolte chiedendo solo il rimborso dei costi effettivi.

Ma cosa si intende per costi effettivi?

La recente Circolare n. 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo devono essere considerati:

  • i costi diretti;

  • i costi indiretti e generali;

  • i costi finanziari;

  • i costi tributari.

In sostanza bisogna tenere conto di tutti i costi sostenuti dall’ente per svolgere quell’attività.


Attenzione ai contributi pubblici e ai finanziamenti

Nel calcolo dei costi bisogna però considerare anche eventuali contributi o finanziamenti ricevuti.

Se un’attività è finanziata, ad esempio, da:

  • contributi pubblici,

  • sovvenzioni,

  • contributi di fondazioni,

  • donazioni finalizzate,

questi importi devono essere sottratti dai costi complessivi.

In questo modo si ottiene il costo effettivo netto a carico dell’ente.

Se i corrispettivi richiesti agli utenti non superano questo costo netto, l’attività resta non commerciale.


Il margine di tolleranza del 6%

La legge prevede anche una piccola tolleranza.

Se i ricavi superano i costi:

  • ma solo entro il limite del 6%,

  • e per non più di tre anni consecutivi,

l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.

Questo margine serve a evitare che piccoli scostamenti trasformino automaticamente l’attività in commerciale.


Il problema pratico: come fare il test?

Un dubbio molto frequente riguarda il modo in cui deve essere effettuato il test di commercialità.

La domanda è semplice:

👉 il controllo deve essere fatto per ogni singola attività,
oppure si può fare sull’insieme delle attività svolte dall’ente?

La risposta arriva proprio dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2026.


Le semplificazioni per gli ETS più piccoli

Per gli enti con entrate complessive inferiori a 300.000 euro annui, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una importante semplificazione.

In questi casi:

✅non è necessario analizzare separatamente ogni attività.

L’ente può effettuare il test di commercialità considerando tutte le attività di interesse generale come un’unica attività complessiva.

Questa soluzione è stata pensata per le realtà associative più piccole, dove spesso:

  • le attività sono gestite insieme,

  • i costi sono promiscui,

  • il personale è condiviso.

In questo modo si evitano complicati calcoli contabili.


Cosa succede per gli ETS più grandi

Per gli enti con entrate superiori a 300.000 euro, il test richiede una valutazione più attenta.

In questi casi bisogna verificare se le attività svolte siano omogenee tra loro oppure diverse.


Quando le attività possono essere considerate insieme

Le attività possono essere considerate unitariamente quando esiste una forte integrazione organizzativa.

Alcuni indizi che indicano questa situazione sono:

  • utilizzo degli stessi locali;

  • impiego dello stesso personale;

  • presenza di costi e ricavi promiscui;

  • collegamento funzionale tra le attività.

In queste situazioni il test può essere effettuato complessivamente.


Quando invece il test deve essere separato

Se invece le attività risultano molto diverse tra loro, il test deve essere effettuato separatamente per ciascuna attività.

Questo accade, ad esempio, quando:

  • le attività appartengono a settori economici diversi (ATECO differenti);

  • l’ente tiene contabilità separate;

  • le attività sono organizzate in modo autonomo.

Un esempio chiarito dall’Agenzia delle Entrate è quello di un ETS che svolge contemporaneamente:

  • attività sanitarie,

  • attività di agricoltura sociale.

In questo caso le attività sono considerate distinte e il test deve essere effettuato singolarmente per ciascuna di esse.


Perché questo controllo è così importante

Il test di commercialità non è un semplice esercizio contabile.

Serve infatti a stabilire se l’ente può essere qualificato come:

  • ETS non commerciale, oppure

  • ETS commerciale.

Questa qualificazione determina:

  • il regime fiscale applicabile;

  • la possibilità di utilizzare regimi agevolati;

  • l’accesso ad alcune agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Per questo motivo è fondamentale che presidenti e amministratori delle associazioni comprendano bene il funzionamento di questo meccanismo.

Studio scientifico nell’area Fonderie F.A: rilevate differenze metaboliche tra lavoratori e residenti.

Il Comitato Via Protomartiri Francescani:
“Studio scientifico evidenzia differenze metaboliche tra lavoratori e residenti. Necessari ulteriori approfondimenti e monitoraggi” – Santa Maria degli Angeli (Assisi) 

Il Comitato Via Protomartiri Francescani informa la cittadinanza in merito ai risultati di uno studio scientifico promosso nell’area limitrofa allo stabilimento della Fonderie F.A., finalizzato a valutare eventuali differenze biologiche osservabili tra lavoratori del comparto e residenti della zona.

Lo Studio scientifico evidenzia differenze metaboliche tra lavoratori e residenti e pertanto sono necessari ulteriori approfondimenti e monitoraggi. Lo studio, condotto mediante un approccio di metabolomica urinaria basato su spettroscopia NMR non mirata, ha rilevato differenze nei profili metabolici urinari tra i due gruppi analizzati.

Gli autori precisano che tali differenze:

– non costituiscono diagnosi di malattia;
– non dimostrano un nesso causale diretto;
– rappresentano variazioni biologiche potenzialmente compatibili con esposizioni multifattoriali;
– richiedono ulteriori studi di conferma su campioni più ampi e con disegno longitudinale.

Lo studio viene presentato dagli stessi ricercatori come un primo contributo metodologico nell’ambito del biomonitoraggio non invasivo in contesti occupazionali complessi.

Accesso agli atti

Nel quadro delle proprie attività statutarie di tutela della salute pubblica e della trasparenza amministrativa, il Comitato ha recentemente presentato, per il tramite del proprio legale, una richiesta formale di accesso agli atti alle autorità competenti, al fine di acquisire documentazione relativa ai monitoraggi ambientali e sanitari effettuati.

Tale iniziativa rientra negli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire la piena conoscibilità delle informazioni di interesse pubblico e non implica attribuzioni di responsabilità.

La posizione del Comitato

Il Comitato ritiene che i risultati dello studio rappresentino un elemento conoscitivo utile e meritevole di approfondimento scientifico.

In particolare, si auspica:
– la prosecuzione delle attività di monitoraggio ambientale e sanitario secondo le competenze degli enti preposti;
– l’eventuale sviluppo di ulteriori studi indipendenti;
– la condivisione trasparente dei dati disponibili, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comitato ribadisce che l’obiettivo della propria azione è esclusivamente quello di contribuire, in modo costruttivo e documentato, alla tutela della salute collettiva e alla promozione di un dialogo istituzionale basato su dati scientifici.

Una precisazione importante

Lo studio in oggetto:
– non formula giudizi sull’operato dell’azienda;
– non accerta violazioni normative;
– non esprime valutazioni cliniche individuali.

Esso evidenzia differenze metaboliche statisticamente rilevate tra gruppi di popolazione, la cui interpretazione richiede ulteriori approfondimenti.

 

Valeria Passeri

Riflessioni sulla situazione del canile sanitario comprensoriale di Gubbio

Dal mese di novembre 2025, l’assenza della veterinaria responsabile del canile sanitario comprensoriale di Gubbio, in provincia di Perugia,  per un periodo di ferie in prossimità del pensionamento, ha posto l’attenzione su alcune criticità organizzative della struttura.

Attualmente, l’assistenza sanitaria ai cani ricoverati risulterebbe garantita attraverso il servizio di reperibilità veterinaria. Alcuni servizi, secondo quanto riferito da volontari e operatori, sembrerebbero svolgersi in forma ridotta.

Nonostante le rassicurazioni del vicesindaco Francesco Gagliardi, con delega al canile, la situazione viene percepita da parte di cittadini e associazioni ancora  in lenta evoluzione.

Molti si interrogano sulle prospettive future della struttura e sull’assetto organizzativo che potrà garantirne la piena funzionalità. Il tema riguarda non solo il benessere degli animali ospitati, ma anche le attività svolte sul territorio, comprese quelle relative a segnalazioni di presunto maltrattamento o detenzione in condizioni non adeguate sotto il profilo etologico.

 

È noto che i canili sanitari rappresentano un presidio di sanità pubblica, con funzioni di prevenzione, monitoraggio e contenimento delle zoonosi, ossia delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo. Proprio per questo motivo, la continuità e la stabilità del servizio veterinario rivestono un ruolo importante anche sotto il profilo della salute collettiva.

Nei giorni scorsi, il sindaco Vittorio Fiorucci ha richiesto l’intervento della polizia municipale a seguito della segnalazione, da parte di volontari, di un episodio che avrebbe coinvolto alcuni cuccioli recentemente accalappiati. L’intervento dei volontari, in stretto contatto con il veterinario reperibile, ha  consentito di gestire tempestivamente la situazione.

Questi episodi alimentano una riflessione più ampia non solo sul canile sanitario, ma anche sul rifugio. In passato la struttura è stata oggetto di critiche e polemiche sui social network, alcune delle quali hanno generato un clima particolarmente acceso.

 

Negli anni sono stati realizzati interventi migliorativi; tuttavia, resta aperto il tema delle manutenzioni e degli investimenti necessari per garantire standard adeguati nel tempo.

Nel mese di dicembre è stato pubblicato un avviso per manifestazioni di interesse relativo alla gestione del canile sanitario e del rifugio, con l’obiettivo dichiarato di favorire investimenti sulla struttura. L’iniziativa, allo stato attuale, non avrebbe prodotto esiti concreti. Si parla della possibilità di un nuovo bando.

 

Resta centrale una domanda: quale modello gestionale possa assicurare sostenibilità economica e, al tempo stesso, la natura di presidio sanitario della struttura, nel rispetto della normativa vigente.

 

Nel frattempo, le associazioni continuano a collaborare nelle attività di monitoraggio e nelle adozioni, pur evidenziando la complessità degli adempimenti burocratici previsti.

L’auspicio condiviso è che si possa giungere a una soluzione stabile e trasparente, nell’interesse degli animali, dei volontari e dell’intera comunità.

 

Ernesta Cambiotti