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Articoli

Novità fiscali per il Terzo Settore

Il 22 luglio 2025 segna una data importante per il Terzo Settore italiano.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto legislativo che introduce significative novità fiscali e tributarie per Enti del Terzo Settore (ETS) ed enti sportivi dilettantistici.

🔎 Cosa prevede il decreto? Ecco i principali punti:


1. Plusvalenze non tassate in caso di passaggio da attività commerciale a non commerciale

Viene introdotto l’art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore. Gli ETS che trasformano beni d’impresa per usi istituzionali, con il passaggio dal commerciale al non commerciale, non pagano tasse sulle plusvalenze, purché tali beni restino destinati all’attività statutaria a fini civici e solidali.


📈 2. Aumento della soglia del regime IVA agevolato

In attesa dell’entrata in vigore del regime fiscale dal 1 Gennaio 2026, il regime forfettario IVA per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale viene esteso fino a 85.000 euro (in precedenza 65.000). Un’importante agevolazione per la sostenibilità delle attività associative.


🧾 3. Razionalizzazione IVA e contabilità

Viene migliorato il coordinamento tra normativa IVA e natura non commerciale degli enti. Per gli enti che svolgono attività economica in via non esclusiva, la detrazione IVA sarà ammessa solo in proporzione all’utilizzo per l’attività commerciale, con obbligo di contabilità separata.


🏃‍♂️ 4. Estensione della legge 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche

La soglia agevolata, prevista dalla Legge 398/91 per le associazioni e società sportive dilettantistiche, sale a 400.000 euro, ampliando il campo d’azione di chi usufruisce di regimi fiscali semplificati.


📌 Perché è importante?

Questo intervento normativo mira a semplificare, armonizzare e sostenere il funzionamento del Terzo Settore e delle attività sportive, adeguando il sistema italiano ai principi dell’Unione Europea in materia di IVA, trasparenza e detrazioni fiscali.

A cura del

CENTRO STUDI ESSE

Istat lancia il nuovo Censimento delle Istituzioni Non Profit

📅 Fino al 24 ottobre 2025 per partecipare alla rilevazione nazionale

È ufficialmente partita la terza edizione del Censimento permanente delle Istituzioni Non Profit, lanciata da Istat lo scorso 24 marzo a Roma, nell’ambito dell’evento dal titolo “Un futuro da costruire”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire una fotografia dettagliata, aggiornata e dinamica di un settore sempre più strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

👉 Oltre 60.000 enti del campione selezionato riceveranno una comunicazione ufficiale da parte di Istat contenente le credenziali per accedere al questionario online, da compilare entro il 24 ottobre 2025.

📊 Cosa rileva il Censimento
La rilevazione raccoglie informazioni approfondite su:

  • le caratteristiche strutturali delle organizzazioni;

  • le attività svolte e i servizi offerti;

  • il numero e il ruolo delle risorse umane impiegate (dipendenti e volontari);

  • il valore economico e sociale prodotto dal settore;

  • le relazioni con il territorio e le reti collaborative;

  • le strategie di comunicazione e fundraising;

  • il livello di digitalizzazione e i processi di innovazione sociale attivati.

📌 Nel 2022, il settore contava oltre 360.000 organizzazioni non profit in Italia, confermandosi una componente vitale e capillare della società civile, capace di generare valore, inclusione e coesione.

📞 Assistenza e contatti
Per supporto nella compilazione:

  • Numero verde gratuito 1510 (attivo da lunedì a sabato, ore 9.00–19.00, esclusi i festivi).

  • Email: censimento.inp@istat.it (indicando nell’oggetto il codice utente e la denominazione dell’ente).

📣 Partecipare è un dovere civico e una grande occasione per far emergere l’identità, il ruolo e i bisogni reali del non profit italiano.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Nuova fiscalità per il Terzo Settore: si parte il 1° gennaio 2026

Con l’approvazione del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale”), è ufficiale: il nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, quindi a partire dal 1° gennaio 2026.

🟢 Il via libera dell’Europa

A sbloccare definitivamente la situazione è stata la cosiddetta “comfort letter” della Commissione Europea, che ha riconosciuto la compatibilità del sistema fiscale ETS con le regole europee sugli aiuti di Stato.

Questo ha consentito al Governo italiano di eliminare dal Codice del Terzo Settore il riferimento all’autorizzazione UE, chiarendo così la data di partenza.

⚠️ Eccezione: i titoli di solidarietà

Resta ancora in sospeso l’art. 77 del CTS, relativo ai “titoli di solidarietà”, per i quali serve ancora l’autorizzazione formale da parte della Commissione europea. Il decreto ha lasciato questa previsione in sospeso (art. 8, comma 1, lett. a).

🧩 Imprese sociali: cosa cambia?

Il decreto interviene anche sul D.Lgs. 112/2017, che disciplina le imprese sociali.

Restano da autorizzare a livello europeo:

  • Le misure per facilitare l’accesso al capitale di rischio (art. 18, commi 3, 4 e 5);

  • Il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16).

Anche per le imprese sociali, al netto di queste eccezioni, il nuovo impianto fiscale diventa pienamente operativo dal 2026 (art. 14 del Decreto Fiscale).

Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno 2025

Anche per il 2025, gli enti non profit che nell’anno precedente hanno ricevuto risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro devono rispettare l’obbligo di pubblicazione di tali contributi entro il 30 giugno. L’adempimento è regolato dalla Legge 124/2017, come modificata dal Decreto Crescita (DL 34/2019), e riguarda la trasparenza dei rapporti tra il pubblico e il privato sociale.

Chi è soggetto all’obbligo?

L’obbligo interessa principalmente:

  • Associazioni, fondazioni e Onlus
  • Cooperative sociali (soprattutto quelle che operano a favore di cittadini stranieri)
  • Imprese sociali
  • Società con bilanci pubblicamente finanziati
  • Associazioni di protezione ambientale e dei consumatori

Anche gli enti del Terzo Settore (ETS), pur soggetti già a obblighi di trasparenza, rientrano nel perimetro della norma fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, prevista per il 1° gennaio 2026.

Quando scatta l’obbligo?

La pubblicazione è obbligatoria quando l’ente ha ricevuto contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro nel corso dell’esercizio 2024. Si devono considerare solo i contributi effettivamente incassati e non quelli solo deliberati o promessi.

Cosa rientra nel conteggio?

Si devono includere:

  • Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura
  • Contributi non aventi carattere generale, né corrispettivo, retributivo o risarcitorio

Non rientrano nel conteggio:

  • Il 5 per mille (in quanto considerato contributo di carattere generale)
  • Corrispettivi per prestazioni commerciali o risarcimenti

Come vanno pubblicati i dati?

I dati devono essere chiari e comprensibili e includere:

  • Denominazione e codice fiscale del beneficiario
  • Ente pubblico erogante
  • Somma ricevuta
  • Data di incasso
  • Causale (es. liberalità, progetto specifico)

Le cooperative sociali che operano con stranieri devono anche pubblicare trimestralmente i soggetti a cui erogano risorse per servizi di integrazione e assistenza.

Dove pubblicare?

  • Sul sito internet dell’ente
  • In alternativa, su una pagina Facebook ufficiale
  • In mancanza, sul sito della rete associativa di appartenenza

Le società e le imprese sociali in forma societaria devono invece includere le informazioni nella nota integrativa del bilancio.

Sanzioni in caso di mancata pubblicazione

Il mancato adempimento comporta:

  • Sanzione pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (minimo 2.000 euro)
  • Obbligo di pubblicazione tardiva
  • In caso di inadempienza dopo 90 giorni, obbligo di restituzione integrale delle somme

Raccomandazioni finali

È buona prassi mantenere accessibili anche i rendiconti degli anni precedenti, creando una sezione dedicata sul proprio sito o portale.

L’adempimento è fondamentale per la trasparenza e la credibilità degli enti non profit nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con la cittadinanza.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Sport Bonus 2025: al via la prima finestra per il credito d’imposta alle imprese

Apertura: 30 maggio 2025 – Ore 16.00
Scadenza: 30 giugno 2025

Anche per il 2025 torna lo Sport Bonus, la misura di incentivazione fiscale che premia le imprese che decidono di sostenere lo sport pubblico attraverso erogazioni liberali in denaro.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246), è stata confermata la possibilità di accedere al credito d’imposta del 65% per gli interventi di manutenzione, restauro o nuova realizzazione di impianti sportivi pubblici.


Chi può accedere e per quali interventi

Possono presentare domanda esclusivamente le imprese, le quali possono ottenere:

  • un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato;

  • usufruibile in tre quote annuali di pari importo;

  • nel limite massimo del 10 per mille dei ricavi registrati nel 2024.

Il contributo può essere destinato a soggetti pubblici titolari o gestori di impianti sportivi per:

  • Interventi di manutenzione straordinaria e restauro;

  • Costruzione di nuovi impianti sportivi pubblici.


Tempistiche e modalità

Il procedimento è disciplinato dal D.P.C.M. 30 aprile 2019, e si articola in due finestre temporali:

  • 1ª finestra: dal 30 maggio al 30 giugno 2025

  • 2ª finestra: dal 15 ottobre al 14 novembre 2025

Durante ciascuna finestra, le imprese avranno 30 giorni di tempo per presentare online la domanda di ammissione al procedimento.

Una volta ricevuta l’autorizzazione, sarà possibile effettuare l’erogazione liberale. Il Dipartimento per lo sport, in seguito alla certificazione dell’avvenuto versamento da parte del soggetto beneficiario, autorizzerà formalmente l’impresa a usufruire del credito, notificandolo anche all’Agenzia delle Entrate.


Plafond e limiti

Il tetto massimo complessivo di credito d’imposta concedibile a livello nazionale è pari a 10 milioni di euro per il 2025.


Perché partecipare

Lo Sport Bonus rappresenta un’opportunità concreta di responsabilità sociale per le imprese, con un ritorno fiscale vantaggioso e un impatto tangibile sul benessere collettivo. Investire nello sport pubblico significa contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale dei territori.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Disabilità: al via le domande per il Fondo da 20 milioni destinato agli Enti del Terzo Settore

Dal 5 maggio al 3 luglio 2025, gli enti del Terzo Settore potranno presentare progetti per promuovere inclusione, accessibilità e sostegno alle persone con disabilità, accedendo così al nuovo Fondo da 20 milioni di euro stanziato dallo Stato.

Si tratta di un’iniziativa prevista dall’art. 1, comma 213, lettera h) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che riconosce il valore dei progetti con impatto nazionale o territoriale in favore delle persone con disabilità.

🏛️ Un Fondo per l’Inclusione

Il finanziamento è parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 210 della stessa legge. La misura è stata formalmente attuata tramite il decreto del Ministro per le Disabilità, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 gennaio 2025.

🎯 Chi può partecipare e per cosa

Gli enti interessati dovranno presentare progetti sperimentali che rientrino in una o più attività di interesse generale, come previsto dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

Le iniziative dovranno avere un impatto concreto in termini di inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

📅 Tempistiche e modalità di invio

  • Apertura candidature: 5 maggio 2025 (incluso)

  • Scadenza: 3 luglio 2025

  • Modalità di invio: esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
    📧 AvvisoETSdisabilita@pec.governo.it

I progetti dovranno essere inviati utilizzando la modulistica allegata all’avviso pubblico, pena l’irricevibilità della domanda.


🔎 Per gli enti del Terzo Settore si tratta di un’opportunità concreta per fare la differenza, proponendo soluzioni innovative e inclusive a livello locale o nazionale.

➡️ Preparati ora:  Definisci il tuo progetto, contattaci e partecipa!

Comitati e Terzo Settore: via libera all’iscrizione nel RUNTS, anche con personalità giuridica

Con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito ufficialmente che anche i comitati, con o senza personalità giuridica, possono acquisire la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), iscrivendosi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Si tratta di un importante riconoscimento che apre nuove opportunità organizzative e fiscali per molte realtà attive a livello civico e sociale.


Comitati privi di personalità giuridica: l’iscrizione è possibile

Il Ministero ha ribadito che i comitati disciplinati dagli articoli 39-42 del Codice Civile – in quanto soggetti giuridici autonomi – possono pienamente rientrare nella definizione di ETS prevista dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore, ossia tra gli “altri enti di carattere privato diversi dalle società, senza fine di lucro”.

Questa inclusione consente anche ai comitati non riconosciuti di iscriversi al RUNTS, nella sezione g), dedicata appunto agli “altri enti del Terzo settore”.

📌 Nota importante: Le altre sezioni del RUNTS (Odv, Aps, enti filantropici, Soms) sono riservate a forme giuridiche specifiche (associazioni, fondazioni, cooperative), quindi non compatibili con la natura di comitato.


🏛 Anche i comitati con personalità giuridica possono entrare nel RUNTS

Il vero nodo interpretativo affrontato dalla circolare riguarda i comitati già dotati di personalità giuridica: l’art. 22 del Codice del Terzo Settore, che disciplina il procedimento per ottenere la personalità giuridica da ETS, fa riferimento esplicito solo a associazioni e fondazioni.

Tuttavia, il Ministero chiarisce che:

  • La personalità giuridica può essere riconosciuta anche ai comitati (come previsto dall’art. 41 del Codice Civile).

  • Escluderli dal RUNTS significherebbe violare i principi di eguaglianza formale e libertà associativa (come sancito anche dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 185/2018).

Pertanto:

  • I comitati già riconosciuti possono iscriversi al RUNTS.

  • I comitati non riconosciuti possono ottenere la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, con la procedura prevista all’art. 22 del Codice del Terzo Settore.


💶 Patrimonio minimo richiesto: 30.000 euro

La circolare suggerisce di applicare ai comitati che chiedono la personalità giuridica lo stesso requisito patrimoniale previsto per le fondazioni ETS: 30.000 euro.
Questo per la natura stessa del comitato, che si fonda su una gestione autonoma di fondi destinati al raggiungimento di uno scopo specifico.


🔁 Cosa succede ai fondi in caso di scioglimento o obiettivi irraggiungibili

Il Ministero interviene anche su un tema delicato: la devoluzione dei fondi dei comitati.
L’art. 42 del Codice Civile prevede che, in caso di impossibilità a realizzare lo scopo o in presenza di fondi residui, la destinazione di tali somme venga stabilita da un’autorità pubblica.

La circolare stabilisce che:

  • Se non diversamente previsto nello statuto del comitato, il compito di definire la destinazione dei fondi spetta al competente ufficio territoriale del RUNTS.


🧭 In sintesi: cosa può fare oggi un comitato

✔️ Iscriversi al RUNTS come “Altro ente del Terzo settore” (sezione g)
✔️ Richiedere (o mantenere) la personalità giuridica secondo l’art. 22 del Codice del Terzo Settore
✔️ Accedere al regime giuridico e fiscale previsto per gli ETS
✔️ Gestire i fondi secondo le regole di trasparenza e responsabilità del Terzo settore


📝 Conclusione

Con questa circolare, il Ministero apre le porte del Terzo settore anche ai comitati, fornendo loro strumenti di riconoscimento, trasparenza e continuità giuridica. Una scelta che valorizza anche le forme organizzative più leggere, ma non per questo meno capaci di produrre impatto sociale.

Se sei parte di un comitato e vuoi sapere come accedere al RUNTS, contattaci: possiamo accompagnarti passo dopo passo nel percorso di trasformazione in ETS.

Riforma fiscale del Terzo Settore: l’Europa dà il via libera, si parte dal 1° gennaio 2026

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato che la Commissione Europea ha approvato il nuovo impianto fiscale per il Terzo Settore, come confermato dal Ministro Marina Calderone.

👉 Si tratta di una svolta attesa da tempo, che completa un tassello essenziale della riforma del Terzo Settore avviata con il Codice entrato in vigore nel 2017.

A partire dal 1° gennaio 2026, dunque, tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) saranno soggetti al nuovo regime fiscale previsto dal Codice.

🔸 Cosa cambia per le Onlus? Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le Onlus: queste avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per decidere se:

  • Trasformarsi in ETS ed entrare nel RUNTS, oppure

  • Restare fuori dal registro, con conseguente obbligo di devoluzione del proprio patrimonio.

📌 Cosa resta in sospeso La Commissione UE ha chiesto ulteriori approfondimenti su due specifici strumenti di finanziamento:

  • Titoli di solidarietà (art. 77 del Codice del Terzo Settore)

  • Agevolazioni fiscali per investimenti nelle imprese sociali (art. 18, commi 3 e seguenti, del D.lgs. 112/2017)

Questi strumenti, al momento, non rientrano nel via libera europeo, ma sono oggetto di valutazioni tecniche ancora in corso.

🎯 E ora? Il percorso verso l’operatività completa del nuovo sistema fiscale è tracciato.

Per accompagnare enti, operatori e professionisti in questa transizione, E.S.S.E. Rete Associativa realizzerà una serie di approfondimenti e iniziative di formazione, per chiarire ogni aspetto delle nuove disposizioni.

📣 Una tappa storica per il mondo del non profit italiano, che dal 2026 potrà contare su un sistema fiscale uniforme, autorizzato e pienamente operativo.

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Iscrizione al 5 per Mille 2025: Guida Completa per ETS, Onlus e ASD

Gli enti del Terzo Settore (ETS), le Onlus e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) interessati a beneficiare del 5 per mille 2025 hanno tempo fino al 10 aprile 2025 per presentare domanda di accreditamento.

In questa guida dettagliata vedremo chi può accedere al 5 per mille, quali sono le modalità di iscrizione e le scadenze da rispettare, con un focus particolare sugli enti del Terzo Settore.


Cos’è il 5 per Mille e chi può beneficiarne

Il 5 per mille è un meccanismo di sussidiarietà fiscale, attraverso il quale i contribuenti possono destinare una quota dell’IRPEF a determinati enti beneficiari, senza alcun costo aggiuntivo. Se il contributore non effettua una scelta, la quota rimane allo Stato.

Il DPCM 23 luglio 2020 ha individuato i seguenti soggetti come beneficiari del contributo:

Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali in forma societaria);
Enti della ricerca scientifica e universitaria ;
Enti della ricerca sanitaria ;
Comuni di residenza del contribuente ;
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) con finalità di interesse sociale riconosciute dal CONI;
Enti per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ;
Enti gestori delle aree protette .

📌 Novità 2025:
Il Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024) ha confermato che anche le Onlus potranno beneficiare del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato.


Iscrizione degli Enti del Terzo Settore al 5 per Mille 2025

Gli ETS già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e non presenti nell’elenco permanente degli enti accreditati devono presentare domanda di accreditamento attraverso la piattaforma RUNTS.

📌 Procedura di accreditamento

1️⃣ Accedere alla piattaforma RUNTS e selezionare la pratica “Cinque per mille”.
2️⃣ Compilare i campi richiesti, selezionando “Accreditamento del 5/1000”.
3️⃣ Inserire il codice IBAN del conto intestato all’ente per il versamento del contributo.
4️⃣ Firmare digitalmente la distinta e inviare la domanda.

📅 Scadenza principale10 aprile 2025

📌 Iscrizione tardiva
Se l’ente non presenta domanda entro il termine ordinario, potrà comunque accreditarsi fino al 30 settembre 2025, ma sarà necessario versare un contributo di 250 euro tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

✔ Gli enti già accreditati negli anni precedenti sono automaticamente inclusi nel 5 per mille 2025. Tuttavia, devono comunicare l’IBAN se non lo hanno mai fatto, utilizzando la piattaforma RUNTS.

📌 IMPORTANTE : La corretta comunicazione dell’IBAN è essenziale per ricevere il contributo!


Onlus e Accreditamento al 5 per Mille 2025

Le Onlus iscritte nell’elenco permanente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sono automaticamente accreditate al 5 per mille 2025 e non devono presentare domanda.

Le Onlus non presenti nell’elenco devono invece:

✔ Presentare domanda di accreditamento all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025 .
✔ Se in ritardo, possono iscriversi fino al 30 settembre 2025 , versando 250 euro tramite modello F24 Elide .
✔ L’elenco provvisorio delle Onlus accreditate sarà pubblicato entro il 20 aprile 2025 . Eventuali errori potranno essere corretti entro il 30 aprile 2025 .


Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e il 5 per Mille

Le ASD possono accedere al 5 per mille solo se lavorano in ambito sociale e svolgono una delle seguenti attività:

Formazione allo sport per giovani sotto i 18 anni.
Avviamento alla pratica sportiva per over 60.
Attività sportiva per soggetti svantaggiati (fisici, psichici, economici, sociali).

📌 Procedura di Iscrizione

ASD già presente nell’elenco permanente : accreditato in automatico.
ASD non iscritte: devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025 .
Accreditamento tardivo: entro il 30 settembre 2025, versando 250 euro.

L’elenco aggiornato delle ASD accreditate sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10 maggio 2025 .


Tabella Riepilogativa: Iscrizione al 5 per Mille 2025

Tipologia di Ente Iscritto all’Elenco Permanente Non iscritto all’Elenco Permanente
ETS (già iscritti al RUNTS) Accreditato in automatico, ma deve comunicare l’IBAN se non già fatto. Presentare domanda su RUNTS entro il 10 aprile 2025 (o entro il 30 settembre con versamento di 250 euro).
Nuovi ETS che si iscrivono al RUNTS Non applicabile. Devono accreditarsi in fase di iscrizione RUNTS, inserendo il codice IBAN.
Onlus Accreditato in automatico dall’Agenzia delle Entrate. Presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025 (o entro il 30 settembre con versamento di 250 euro).
ASD/SSD Accreditata in automatico dal CONI. Presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025 (o entro il 30 settembre con versamento di 250 euro).

Conclusioni e Risorse Utili

📌 Punti chiave da ricordare :
✔ Gli ETS, Onlus e ASD devono verificare se sono già accreditati nel Registro Permanente.
Il termine per la domanda è il 10 aprile 2025, con possibilità di iscrizione tardiva entro il 30 settembre 2025, previo pagamento di 250 euro.
Comunicare l’IBAN è essenziale per ricevere i fondi.
I nuovi ETS devono accreditarsi al 5 per mille direttamente in fase di iscrizione al RUNTS .

🔹Non perdere questa opportunità per il tuo ente! Iscriviti entro il 10 aprile 2025 e accedi ai fondi del 5 per mille.🔹

Sport e Inclusione: Daniela Santelli al Vertice di E.S.S.E. Calcio

Siamo lieti di celebrare i successi di Daniela Santelli, che dal 2021 ricopre il ruolo di Responsabile Nazionale di E.S.S.E. Calcio. Avvocata di professione, Daniela ha saputo coniugare la sua passione per il calcio con una carriera brillante nel settore sportivo.

Il suo percorso nel mondo del calcio è iniziato come procuratrice sportiva, esperienza che le ha permesso di acquisire una profonda conoscenza delle dinamiche calcistiche. Nel 2021, è stata nominata Responsabile Nazionale di E.S.S.E. Calcio, assumendo la guida delle attività calcistiche dell’associazione.

Oltre al suo impegno nel calcio, Daniela è anche una scrittrice affermata, con diverse pubblicazioni al suo attivo. La sua versatilità professionale e la dedizione al lavoro la rendono una figura di spicco nel panorama sportivo e culturale italiano.

Per approfondire il percorso di Daniela Santelli e la sua visione sul ruolo delle donne nel calcio, vi invitiamo a leggere l’articolo pubblicato su Metropoli.online.

Sotto la sua guida, E.S.S.E.  Calcio continua a promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e della parità di genere, contribuendo allo sviluppo di un ambiente sportivo sempre più aperto e accogliente per tutti.

Un’avvocata nello sport “dei maschi”: Daniela Santelli responsabile Esse calcio