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Articoli

“Giocare insieme per fare la differenza”

Caserta – 14 dicembre 2025
Una giornata di sport, solidarietà e comunità: nasce con questo spirito il Torneo Solidale di Padel “Giocare insieme per fare la differenza”, un evento benefico organizzato presso il centro Euro Indoor di Caserta, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Opera Sant’Anna (OSA) – una realtà di volontariato che da anni rappresenta un punto di riferimento per centinaia di persone in difficoltà.

L’OSA – Opera Sant’Anna, affiliata alla rete E.S.S.E., è un’organizzazione di volontariato che gestisce una mensa solidale attiva tre volte a settimana, garantendo pasti caldi, accoglienza e ascolto a chi vive situazioni di disagio economico o sociale.
La missione dell’OSA va oltre la semplice assistenza alimentare: è un progetto di inclusione, dignità e rinascita, che promuove la solidarietà attiva come strumento concreto per costruire una società più giusta e accogliente.

Sport e solidarietà: un binomio vincente

Il torneo, aperto a tutti i livelli di gioco maschili e femminili, rappresenta un’occasione per unire la passione sportiva al sostegno concreto verso chi ha più bisogno.
La quota di partecipazione di 25 euro, oltre a un gadget firmato “Opera Sant’Anna”, diventa un piccolo gesto capace di generare un grande impatto: ogni contributo si trasforma in pasti, assistenza e speranza per chi affronta ogni giorno la povertà.

Dietro l’iniziativa, un forte spirito di collaborazione tra enti, imprese e cittadini, tra cui Incentivimpresa, Della Rocca Experience, la Pizzeria Da Michele e lo Studio Iannotti Avvocati Penalisti, che hanno scelto di sostenere concretamente il progetto.

Francesco Marzano, Presidente dell’Opera Sant’Anna:
“Questo torneo rappresenta molto più di un evento sportivo: è un segnale forte di solidarietà, un gesto concreto di attenzione verso chi ogni giorno affronta il disagio e la solitudine.
L’OSA è nata per rispondere a bisogni reali del territorio, offrendo non solo pasti caldi ma anche ascolto, dignità e relazioni umane. La nostra mensa è un luogo di accoglienza e speranza, dove il volontariato diventa la forma più autentica di comunità.
Ringraziamo tutti coloro che, attraverso lo sport e l’impegno civile, continuano a sostenerci nel nostro cammino per costruire una società più giusta e solidale.”

L’impegno di E.S.S.E. per il sociale

L’evento, patrocinato da E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo, si inserisce nel più ampio quadro di azioni di promozione sociale e solidarietà che la rete persegue a livello nazionale.
Attraverso la sua struttura capillare di associazioni, enti e federazioni, E.S.S.E. promuove l’idea che lo sport, la cultura e il volontariato siano strumenti efficaci per combattere il disagio sociale e favorire la coesione delle comunità.

Il valore del volontariato oggi

In un contesto in cui sempre più famiglie vivono situazioni di precarietà, il volontariato rappresenta la risposta più autentica alla povertà. Non solo un aiuto materiale, ma un gesto che restituisce dignità, vicinanza e speranza.
Eventi come questo dimostrano come, attraverso la partecipazione e la generosità, ognuno possa contribuire a costruire un futuro più solidale.

📅 Appuntamento quindi a domenica 14 dicembre alle ore 17:00 presso Euro Indoor Caserta, per una serata di sport e umanità: perché giocare insieme può davvero fare la differenza.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Salute e sicurezza nel volontariato di protezione civile: arrivano nuove regole per enti e volontari

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254/2025, segna un punto di svolta per le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore impegnati nella protezione civile, introducendo nuove norme in materia di salute, sicurezza, formazione e controlli sanitari.
Si tratta di un aggiornamento normativo che punta a rafforzare la tutela dei volontari e a garantire maggiore coerenza tra il mondo del lavoro e quello del volontariato, mantenendo però la specificità del Terzo Settore.


🔹 Chi rientra nella nuova disciplina

Il decreto chiarisce che sono considerate “organizzazioni di protezione civile”:

  • le organizzazioni di volontariato,

  • le reti associative,

  • gli altri enti del Terzo Settore (ETS) che includono la protezione civile tra le attività di interesse generale,
    insieme alle altre forme di volontariato organizzato iscritte nell’elenco nazionale previsto dal Codice della Protezione Civile.

Le regole si applicano anche:

  • al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,

  • alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana,

  • ai corpi dei vigili del fuoco volontari delle Regioni a statuto speciale.

Con questa norma, il decreto integra l’art. 3-bis nel D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), adattandolo alle peculiarità operative del volontariato.


🔹 Volontari equiparati ai lavoratori — ma solo in parte

Il volontario di protezione civile è ora equiparato al lavoratore solo per alcuni aspetti fondamentali:

  • formazione, informazione e addestramento;

  • controllo sanitario di base;

  • uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Resta l’obbligo per ogni volontario di tutelare la propria sicurezza e quella delle persone con cui opera, rispettando le procedure e le indicazioni ricevute durante la formazione.

Il legale rappresentante dell’organizzazione diventa responsabile del rispetto di tali obblighi, salvo nei casi in cui siano presenti veri e propri rapporti di lavoro (in tal caso resta applicabile la disciplina generale del D.Lgs. 81/2008).


🔹 Formazione, dispositivi e controlli sanitari

L’articolo 18 del decreto concentra gli obblighi per le organizzazioni su tre punti chiave:

  1. Formazione obbligatoria per ogni volontario, calibrata in base agli scenari di rischio e ai ruoli svolti.

  2. Controllo sanitario di base, volto alla prevenzione e alla verifica dell’idoneità alle attività operative.

  3. Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, accompagnati da istruzioni e addestramento pratico.

Il controllo sanitario potrà essere effettuato:

  • da strutture mediche interne all’ente,

  • da altre organizzazioni convenzionate,

  • oppure da strutture pubbliche o private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, sempre nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali (GDPR).

Importante precisazione: le sedi, aree di esercitazione e intervento dei volontari non sono considerate “luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 — una distinzione che riconosce la natura specifica e non lavorativa del volontariato, pur mantenendo elevati standard di sicurezza.


🔹 Sorveglianza sanitaria mirata

Le organizzazioni, la Croce Rossa Italiana e il Soccorso Alpino dovranno individuare i volontari che, per le mansioni svolte, sono esposti a rischi oltre determinate soglie, attivando per loro la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Nelle Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trento e Bolzano) la valutazione del rischio e l’individuazione dei soggetti interessati spetteranno alle autorità di protezione civile locali.
La sorveglianza sanitaria continuerà a seguire le modalità già definite con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.


🔹 Formazione e controlli già svolti restano validi

Il decreto riconosce la validità delle attività formative e dei controlli sanitari già realizzati dagli enti, purché coerenti con i nuovi scenari di rischio individuati.
Inoltre, prevede che ulteriori disposizioni su formazione, DPI e sorveglianza sanitaria possano essere adottate con successivi decreti del Presidente del Consiglio o dell’autorità delegata in materia di protezione civile.


🔹 Un passo avanti per la sicurezza nel Terzo Settore

Con questo intervento, il Governo riconosce il valore dei volontari di protezione civile come risorsa essenziale per la sicurezza del Paese, ma anche la necessità di garantire tutele adeguate senza appesantire la macchina organizzativa.

La riforma:

  • chiarisce ruoli e responsabilità tra enti e volontari;

  • introduce una cultura della prevenzione coerente con i principi del Terzo Settore;

  • valorizza l’esperienza e la formazione dei volontari come patrimonio collettivo.

In definitiva, il decreto rafforza la protezione dei volontari e la qualità del sistema italiano di protezione civile, conciliando sicurezza, partecipazione e solidarietà.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

«Non sei sola»: il 25 novembre, riflessione globale e impegno locale

Come nasce la giornata, quali sono i numeri della violenza di genere e il ruolo di E.S.S.E. nella prevenzione e contrasto

Ogni anno, il 25 novembre, il mondo si ferma per riflettere sul dramma della violenza di genere. È una data scelta non a caso: nel 1960, in Repubblica Dominicana, le attiviste Patria Mirabal, Minerva Mirabal e María Teresa Mirabal, note come “Las Mariposas”, furono assassinate per mano del regime di Rafael Leónidas Trujillo, mentre lottavano per la libertà.

Nel 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre – ha ufficializzato il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

📌 Perché proprio il 25 novembre

La scelta del 25 novembre è profondamente simbolica. Non solo commemora l’assassinio delle sorelle Mirabal, ma rappresenta un richiamo globale ai diritti umani e alla dignità delle donne. Nel 1991 il Center for Women’s Global Leadership (CWGL) lanciò la campagna “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere”, che va dal 25 novembre al 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani.

📊 Un fenomeno sociale e culturale di ampia portata

La violenza di genere non è una questione privata: è un fenomeno strutturale che riflette disuguaglianze di potere, stereotipi e relazioni sociali sbilanciate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che oltre il 30% delle donne a livello globale abbia subito violenza fisica o sessuale da partner o da un soggetto diverso. 
In Italia, i dati sono altrettanto preoccupanti: anche se gli omicidi di donne sono in lieve calo, la violenza domestica e le molestie persistono. 
L’impatto è multidimensionale: le vittime spesso soffrono di problemi di salute mentale, depressione, abuso di sostanze, isolamento sociale.

🤝 L’impegno concreto di E.S.S.E.

In questa giornata, E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo – ribadisce il proprio impegno attivo e quotidiano contro la violenza di genere.
Le azioni promosse includono:

  • programmi formativi nelle scuole, negli enti e nelle associazioni sull’inclusione, il rispetto e la parità di genere;

  • iniziative sportive e comunitarie che coinvolgono donne e ragazze, anche in contesti vulnerabili, con l’obiettivo di favorire empowerment e partecipazione;

  • collaborazioni con centri antiviolenza, reti associative e istituzioni pubbliche per creare percorsi di ascolto, accoglienza e prevenzione;

  • campagne di sensibilizzazione con la rete dei soci, volontari e operatori, per diffondere la cultura del rispetto come antidoto alla violenza.

🌐 Valore e proposta sociale

E.S.S.E. crede che lo sport, la cultura, l’associazionismo e il volontariato siano leve fondamentali per costruire comunità più giuste, libere dalla paura e dalla sopraffazione. In un tempo in cui l’emergenza globale della violenza di genere richiede risposte integrate, la Rete E.S.S.E. si pone come soggetto attivo nel tessere alleanze culturali e sociali a livello locale e nazionale.

🔚 Persevera l’appello: «Non sei sola»

Il 25 novembre non è solo una data. È un momento di riflessione collettiva, ma anche e soprattutto di azione. Per ogni persona che subisce violenza, per ogni viso invisibile che trova voce, per ogni comunità che sceglie di non girarsi dall’altra parte.
Con E.S.S.E., l’impegno continua oggi e sempre.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Prorogata al 2036 la disciplina IVA per il Terzo Settore: una decisione che garantisce stabilità e continuità operativa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga fino al 2036 della disciplina IVA applicabile agli Enti del Terzo Settore, confermando il regime transitorio che tutela associazioni, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale dal pieno assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto.

La decisione, resa pubblica attraverso una dichiarazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, rappresenta un importante passo avanti per il mondo non profit, che potrà continuare a beneficiare di un sistema fiscale più coerente con la propria natura solidaristica.


🔍 Cosa prevedeva la norma originaria

L’articolo 4 del Decreto Legislativo 633/1972 (Decreto IVA), come modificato dal Decreto Legislativo n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, avrebbe dovuto far venire meno, a partire dal 1° gennaio 2026, l’esclusione da IVA per molte operazioni rese da enti non commerciali e associazioni nei confronti dei propri soci o tesserati.

In particolare, la riforma mirava ad allineare la disciplina italiana alle direttive europee, prevedendo che le prestazioni rese verso corrispettivo specifico a favore di associati, iscritti o partecipanti rientrassero a pieno titolo nel campo di applicazione dell’IVA, salvo limitate esenzioni.

Tale impostazione, tuttavia, aveva sollevato forti preoccupazioni nel mondo del Terzo Settore, in quanto avrebbe comportato:

  • un significativo aggravio burocratico e amministrativo per associazioni di piccole e medie dimensioni;

  • la perdita di competitività rispetto alle imprese commerciali;

  • un rischio di riduzione delle attività sociali e culturali rivolte ai cittadini.


🧩 La proroga e il confronto con l’Europa

Il Governo italiano ha avviato nei mesi scorsi un dialogo con la Commissione Europea, al fine di ottenere una deroga pluriennale alle regole comunitarie in materia di IVA, riconoscendo la specificità delle prestazioni rese dagli enti del Terzo Settore.

Il confronto si è concluso positivamente, permettendo di estendere il regime agevolato fino al 31 dicembre 2036.
Come ha sottolineato il Sottosegretario Mantovano, questa misura “assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale”.


⚖️ Una proroga che vale come riconoscimento politico e sociale

Afferma il Presidente della Rete Associativa E.S.S.E. Massimo di Mauro: “La proroga rappresenta un atto di riconoscimento della funzione pubblica e solidaristica del Terzo Settore, che svolge un ruolo insostituibile nel sistema di welfare partecipato e nella promozione della cittadinanza attiva.

In assenza di questo intervento, dal 2026 migliaia di enti si sarebbero trovati a dover applicare l’IVA su quote associative, corsi, attività culturali, sportive o ricreative rivolte ai propri soci, con un impatto economico potenzialmente devastante.

La proroga dunque non è solo una misura fiscale, ma un segnale politico forte: il riconoscimento del valore economico e sociale generato dal Terzo Settore italiano, capace di integrare pubblico e privato nella realizzazione di servizi di interesse generale.”


🧭 Prospettive future

Il Governo ha espresso l’intenzione di utilizzare i prossimi anni per costruire, insieme alle rappresentanze del Terzo Settore e agli organismi europei, una disciplina definitiva e strutturale, che concili le esigenze di trasparenza e di equità fiscale con la tutela delle finalità solidaristiche degli enti.

In parallelo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo, anche in vista dell’attuazione completa del regime fiscale degli ETS prevista per il 2026.


💬 In sintesi

“Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione” – ha dichiarato il Sottosegretario Mantovano.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

L’evoluzione dei trattamenti fitoterapeutici tra ricerca e nuove tecnologie

Seminario all’Università della Calabria con la partecipazione del Centro Studi e Formazione E.S.S.E.

La fitoterapia rappresenta uno dei più antichi e al tempo stesso più innovativi strumenti della medicina moderna. Si basa sull’utilizzo di principi attivi naturali derivati dalle piante per la prevenzione e il trattamento di numerose patologie.
Oggi, grazie ai progressi della ricerca scientifica e delle tecnologie farmaceutiche, la fitoterapia ha assunto un ruolo sempre più importante nella promozione della salute naturale, integrandosi con la medicina tradizionale e aprendo nuove prospettive terapeutiche basate su sicurezza, efficacia e sostenibilità.

Proprio per approfondire questi temi, giovedì 4 dicembre 2025, presso l’Università della Calabria – Aula del Corso di Medicina e Chirurgia (Arcavacata di Rende, CS) – si terrà il convegno dal titolo “L’evoluzione dei trattamenti fitoterapeutici tra ricerca e nuove tecnologie”, promosso dal Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’ateneo calabrese in collaborazione con CONFAPI Filiera Salute Calabria, Leading Med e il Centro Studi e Formazione E.S.S.E.

Un appuntamento di grande rilevanza scientifica, volto a promuovere il dialogo tra mondo accademico, sanitario e imprenditoriale, con un focus sulle innovazioni nel campo della fitoterapia, dell’integrazione naturale e delle nuove frontiere tecnologiche applicate alla salute.

🔹 Apertura dei lavori

I saluti istituzionali saranno affidati a:

  • Prof. Vincenzo Pezzi, Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione;

  • Dr.ssa Agata Mollica, Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza;

  • Dr. Federico Jorio, Assessore alla Sanità della Città di Rende;

  • Prof. Marcello Maggiolini, Coordinatore del Corso di Medicina UNICAL.

🔹 Le relazioni scientifiche

A partire dalle ore 16:30, si alterneranno interventi di docenti, ricercatori ed esperti del settore:

  • Prof.ssa Filomena Conforti, Dipartimento di Farmacia UNICAL: “From bench to bedside, ricerca di base e applicazioni cliniche in Fitoterapia”;

  • Dr.ssa Adele Gino, Public Sector Sales Manager Leading Med: “Fitoterapia e integratori: l’innovazione tecnologica al servizio della salute naturale”;

  • Prof. Ciro Santoro, Direttore Medicina Internistica Ospedale dell’Annunziata di Cosenza: “Approccio scientifico all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei fitoterapici”;

  • Dr.ssa Candida Tucci, Presidente della Filiera Regionale Sanità CONFAPI Calabria: “La filiera salute in Calabria tra innovazione e impresa”.

🔹 Conclusioni e moderatori

Le conclusioni saranno affidate a On. Filomena Greco, Consigliera della Regione Calabria.
Moderano:

  • Prof. Giancarlo Statti, Ordinario del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione e Componente del Comitato Scientifico del Centro Studi e Formazione E.S.S.E.;

  • Sante Blasi, Presidente del Centro Studi e Formazione E.S.S.E. Calabria e informatore Leading Med.

🎓 Attestati e riconoscimenti

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato dal Centro Studi e Formazione E.S.S.E., e per gli studenti universitari saranno riconosciuti crediti formativi.

Questo evento rappresenta un nuovo tassello nella sinergia tra E.S.S.E., mondo accademico e ricerca applicata, confermando l’impegno dell’Ente nel sostenere la formazione scientifica, l’innovazione e la diffusione di buone pratiche per la salute e il benessere naturale.

Rendicontazione 5 per mille: attenzione alle scadenze per le annualità 2023 e 2022

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) beneficiari del 5 per mille 2023 e 2022 devono prestare particolare attenzione ai termini di rendicontazione e pubblicazione dei contributi ricevuti. Le scadenze variano in base all’anno di riferimento e all’importo percepito, ma il principio è uno: entro un anno dalla ricezione delle somme è necessario redigere il rendiconto e la relazione illustrativa.

📌 Cosa prevede la normativa

Le regole sono definite dal Decreto Direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022, che ha approvato le nuove “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille”.
Le spese ammissibili devono essere effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data di percezione delle somme, con la possibilità di accantonare risorse per progetti pluriennali (fino a un massimo di 36 mesi).


🗓️ Le principali scadenze per il 5 per mille 2023

Gli ETS che hanno ricevuto i fondi tra fine 2024 e il 2025 devono:

  • Entro un anno dall’accredito: redigere rendiconto e relazione illustrativa;

  • Entro 30 giorni da questa data: trasmettere i documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (solo per contributi ≥ 20.000 €);

  • Entro ulteriori 30 giorni: pubblicare rendiconto e relazione sul sito web dell’ente e comunicarne l’avvenuta pubblicazione entro 7 giorni attraverso la piattaforma ministeriale.

Gli enti che hanno ricevuto meno di 20.000 € non devono trasmettere o pubblicare i documenti, ma devono conservarli in sede per 10 anni insieme ai giustificativi di spesa.


💻 Come trasmettere la rendicontazione

Gli enti beneficiari di un contributo pari o superiore a 20.000 € devono utilizzare esclusivamente la piattaforma online del Ministero del Lavoro.
Non saranno accettate rendicontazioni inviate tramite PEC o raccomandata.
Attraverso il portale servizi.lavoro.gov.it, l’ETS potrà:

  • compilare il modello di rendiconto,

  • allegare la relazione illustrativa,

  • pubblicare il documento sul proprio sito e comunicare il link ufficiale.


💰 Possibilità di accantonamento delle somme

Il decreto consente di accantonare le somme per progetti di durata massima triennale, previa deliberazione dell’organo statutario.
In tal caso, l’ente dovrà:

  • indicare l’importo accantonato nel modello A,

  • spiegare le motivazioni nella relazione illustrativa,

  • presentare un secondo rendiconto (modello B) entro 36 mesi, con la relazione finale sulle spese sostenute.


⚠️ Attenzione al termine per comunicare l’IBAN

Gli ETS che non hanno ancora ricevuto il 5 per mille 2023 devono comunicare entro il 30 settembre 2026 i dati necessari per il pagamento (IBAN intestato all’ente) tramite la piattaforma RUNTS.
Il mancato invio comporta la perdita del diritto al contributo per l’esercizio 2023.


📅 Annualità 2022: un caso ancora aperto

Per le organizzazioni che hanno ricevuto le somme del 5 per mille 2022 a dicembre 2024, la scadenza per la redazione del rendiconto è fissata al 31 dicembre 2025, con gli stessi termini successivi per invio e pubblicazione.


✅ In sintesi

Annualità Redazione rendiconto Invio (solo per >20.000 €) Pubblicazione online
2023 (primi ordinativi) 27 dicembre 2025 26 gennaio 2026 25 febbraio 2026
2023 (terzo ordinativo) 6 agosto 2026 5 settembre 2026 5 ottobre 2026
2022 (quarto ordinativo) 27 dicembre 2025 26 gennaio 2026 25 febbraio 2026

🧩 Conclusione

La rendicontazione del 5 per mille è molto più di un adempimento: rappresenta un atto di trasparenza e responsabilità sociale verso cittadini e istituzioni.
Gestire correttamente tempi, documenti e pubblicazioni significa rafforzare la credibilità dell’ente e garantire continuità ai progetti finanziati con risorse pubbliche.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Associazioni di Promozione Sociale: quando il bar interno non è un’attività commerciale

Somministrazione di alimenti e bevande: i limiti, le condizioni e i vantaggi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la propria sede senza che questa venga considerata attività commerciale — a patto che vengano rispettate alcune precise condizioni fissate dal Codice del Terzo Settore (art. 85, comma 4, D.Lgs 117/2017).

In altre parole, il classico bar interno o punto di ristoro dell’associazione può essere escluso dalla tassazione se rappresenta un servizio complementare e rivolto esclusivamente a soci e familiari conviventi.


⚖️ Il riferimento normativo: l’articolo 85 del Codice del Terzo Settore

Secondo il decreto, l’attività di somministrazione non è considerata commerciale anche quando prevede un corrispettivo specifico, a condizione che:

1️⃣ sia strettamente complementare alle attività istituzionali e svolta solo nei confronti di soci e loro familiari conviventi;
2️⃣ non sia pubblicizzata o promossa verso l’esterno, ossia non venga in alcun modo rivolta a soggetti terzi o al mercato.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: garantire alle APS la possibilità di offrire un servizio interno di ristoro per i propri associati — utile, accessorio e coerente con la vita associativa — ma senza trasformarlo in un’attività di tipo commerciale.


☕ Quando il punto ristoro è “complementare”

La somministrazione di alimenti e bevande non rientra tra le attività istituzionali dirette, ma può essere considerata complementare se contribuisce al miglioramento delle condizioni in cui si svolgono le attività dell’associazione.

Esempio: un circolo culturale che gestisce un piccolo bar interno per offrire ai propri associati un momento di socialità durante eventi, incontri o attività ricreative.
In questo caso, il servizio favorisce la partecipazione e la permanenza dei soci, senza generare un’attività di impresa.


🚫 No alla pubblicità e all’apertura verso terzi

Elemento cruciale della norma è il divieto di pubblicità o promozione esterna.
L’attività deve restare confinata all’interno del contesto associativo: niente cartelli promozionali, pagine social dedicate, offerte pubbliche o aperture a clienti non soci.

Infatti, la presenza di soci e familiari conviventi può essere verificata anche mediante la presentazione dello stato di famiglia, così da attestare il diritto di accesso al servizio.

Qualsiasi somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di soggetti esterni o pubblicizzata al pubblico costituisce invece a tutti gli effetti attività commerciale, soggetta a tassazione ordinaria.


💡 I punti chiave per le APS

✅ L’attività deve essere complementare alle finalità istituzionali.
✅ Il servizio deve essere riservato esclusivamente a soci e familiari conviventi.
Nessuna pubblicità o comunicazione verso l’esterno.
✅ La sede deve coincidere con il luogo in cui si svolgono le attività associative.
✅ I corrispettivi specifici possono essere richiesti, ma non configurano reddito d’impresa se rispettate le condizioni di legge.


🏛️ Una norma di continuità e tutela

L’articolo 85 del Codice del Terzo Settore riprende integralmente le disposizioni previgenti, confermando l’orientamento che tutela la natura non lucrativa delle APS.
Si tratta di un equilibrio delicato tra il diritto alla socialità e la necessità di evitare fenomeni di concorrenza sleale con le attività economiche tradizionali.

Per gli enti associativi, rispettare queste regole significa mantenere la decommercializzazione dell’attività, preservare i benefici fiscali e garantire la coerenza statutaria con le finalità del Terzo Settore.

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💼 Quando, invece, il punto ristoro diventa un’attività commerciale

Il bar o punto ristoro gestito da una Associazione di Promozione Sociale (APS) perde la natura di attività complementare — e quindi i benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore — quando vengono meno anche solo alcune delle condizioni fissate dall’art. 85, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l’attività è considerata commerciale (e dunque soggetta a IVA, imposte dirette e obblighi contabili) nei seguenti casi:


1️⃣ Somministrazione rivolta a soggetti esterni

Se l’associazione serve alimenti o bevande anche a non soci, ospiti occasionali o clienti esterni, l’attività perde automaticamente la sua natura “interna” e assume le caratteristiche di un pubblico esercizio.
In tal caso, i corrispettivi incassati costituiscono a tutti gli effetti ricavi commerciali, con conseguente obbligo di emissione di scontrini o ricevute fiscali, tenuta della contabilità e dichiarazione dei redditi.


2️⃣ Utilizzo di strumenti pubblicitari o promozionali

L’uso di strumenti di promozione o pubblicità (cartellonistica, social media, volantini, siti web, campagne locali) è espressamente vietato.
Anche un semplice post pubblico che invita chiunque a partecipare o usufruire del bar può configurare diffusione verso terzi e quindi rendere l’attività imponibile ai fini fiscali.


3️⃣ Gestione separata e non coerente con l’attività istituzionale

Se la gestione del punto ristoro è affidata a soggetti terzi (ad esempio, a un gestore esterno con compenso o percentuale sugli incassi) oppure se il bar diventa un’attività economicamente autonoma rispetto alla vita associativa, viene meno il requisito della complementarità rispetto alle finalità istituzionali.
Questo comporta l’inquadramento come attività economica a fini di lucro, con tutte le conseguenze fiscali e amministrative del caso.


4️⃣ Mancanza di documentazione sui soci e familiari conviventi

La mancata verifica della qualità di socio o familiare convivente (ad esempio tramite elenco soci aggiornato o stato di famiglia) espone l’associazione al rischio di accertamenti fiscali.
In caso di controlli, l’Agenzia delle Entrate può presumere che il servizio sia stato reso anche a terzi e quindi riqualificare retroattivamente l’attività come commerciale, con sanzioni e recupero d’imposta.


⚠️ Le conseguenze fiscali

Una volta considerata commerciale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta:

  • tassazione ai fini IVA e IRES/IRAP;

  • obbligo di emissione dei documenti fiscali (scontrini o fatture elettroniche);

  • tenuta della contabilità separata rispetto all’attività istituzionale;

  • dichiarazioni fiscali periodiche e possibile perdita delle agevolazioni ETS;

  • eventuale iscrizione al Registro delle Imprese se l’attività diventa prevalente.


Resta che anche le APS possono svolgere attività commerciale, l’importante è che i ricavi e le entrate derivanti dalle attività commerciali non siano superiori al 50% delle entrate generali dell’Associazione.

In tal caso, si sfruttano le agevolazioni fiscali previste dal CdTS le quali prevedono una redditività, per le APS, del 3%.

 

 In sintesi

Il confine tra “attività complementare” e “attività commerciale” è sottile ma decisivo.
Il bar interno di un’APS può rappresentare un prezioso strumento di aggregazione e socialità, ma deve sempre restare un servizio al socio e non al pubblico.
Superata questa linea, l’associazione entra nel campo dell’impresa e ne assume tutti gli oneri fiscali, contabili e amministrativi.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Registro Unico del Terzo Settore: pubblicato l’elenco aggiornato degli enti cancellati

Oltre 21.800 organizzazioni fuori dal Runts. Attenzione a PEC e dati in vista dei controlli 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato una nuova funzionalità all’interno della piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): da oggi è possibile scaricare l’elenco ufficiale degli enti cancellati, disponibile sia in formato PDF che Excel.

L’aggiornamento, datato 1° novembre 2025, fotografa un quadro significativo:

  • quasi 12.000 enti cancellati di recente;

  • oltre 9.800 enti già depennati durante la fase di trasmigrazione automatica.

In totale, più di 21.800 organizzazioni risultano oggi fuori dal RUNTS, che tuttavia conta ancora quasi 140.000 enti attivi su tutto il territorio nazionale.

📊 I numeri nel dettaglio

Tra gli enti cancellati figurano:

  • 5.900 imprese sociali

  • 3.700 associazioni di promozione sociale (APS)

  • 2.000 organizzazioni di volontariato (ODV)

  • 154 altri ETS

  • 3 enti filantropici

  • 1 società di mutuo soccorso

Una fotografia che conferma la necessità per gli enti di mantenere una costante attenzione alla regolarità amministrativa e comunicativa.


⚠️ Attenzione alla PEC: il canale ufficiale di comunicazione

Il Ministero ricorda agli enti iscritti l’importanza di verificare la funzionalità della propria PEC (posta elettronica certificata).
Questo indirizzo rappresenta infatti l’unico canale ufficiale di comunicazione tra gli Uffici RUNTS e gli enti, ed è indispensabile per ricevere notifiche, richieste di integrazione e comunicazioni di controllo.

Una PEC inattiva o non aggiornata può comportare la mancata ricezione di atti ufficiali, con conseguenze anche gravi per la regolarità dell’iscrizione.


🔍 Controlli in arrivo nel 2026

A partire dal 2026 sarà operativo il sistema nazionale dei controlli sul RUNTS, previsto dal recente decreto ministeriale di agosto.
Gli enti dovranno assicurarsi di aver aggiornato:

  • i dati anagrafici e di rappresentanza legale;

  • gli atti costitutivi e gli statuti;

  • i bilanci e i rendiconti annuali.

Essere in regola con gli adempimenti rappresenta una garanzia di trasparenza e credibilità per tutto il Terzo Settore, oltre che una tutela per l’ente stesso.


📚 Approfondimenti e supporto

Per restare aggiornati su scadenze, procedure e verifiche relative al RUNTS, è possibile consultare:

  • la sezione dedicata sul sito di E.S.S.E. Rete Associativa, costantemente aggiornata;

  • i materiali di approfondimento del Centro Studi E.S.S.E., che fornisce supporto tecnico agli enti associativi e ai professionisti del settore.


In sintesi: il nuovo elenco dei cancellati rappresenta un campanello d’allarme per gli enti del Terzo Settore.
👉 Verificare la PEC, aggiornare i dati nel RUNTS e mantenersi informati è oggi più che mai una responsabilità strategica per continuare a operare in modo regolare e trasparente.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Volontariato: riconosciute ufficialmente le competenze acquisite. Cosa cambia per ETS, cittadini e istituzioni

Il volontariato entra a pieno titolo nel sistema nazionale di riconoscimento delle competenze.
Con il Decreto Interministeriale del 31 luglio 2025 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2025 – l’esperienza volontaria diventa un percorso formativo riconosciuto, valido a scuola, nel mondo del lavoro e nei concorsi pubblici.

Si tratta di un passo storico che dà piena attuazione all’art. 19 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e riconosce il volontariato come esperienza di apprendimento permanente.


✅ Una svolta nel sistema nazionale delle competenze

Il decreto si inserisce nel quadro normativo che, dalla Legge 92/2012 al D.Lgs. 13/2013, sostiene la valorizzazione delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali.
Per la prima volta, il volontariato viene equiparato ad altri contesti educativi, grazie a un sistema di attestazione tracciabile, trasparente e spendibile.

Il provvedimento si collega inoltre al Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021, che garantisce standard digitali condivisi per rilascio, registrazione e conservazione delle attestazioni.


🎯 Dall’attività al valore: quando il volontariato diventa competenza

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’esperienza in valore riconosciuto.

Chi svolge attività di volontariato potrà vedere valorizzate competenze come:

  • lavoro di squadra

  • gestione del tempo

  • problem solving

  • leadership e responsabilità

  • comunicazione e relazione con il pubblico

Il riconoscimento non è automatico: è richiesto un percorso strutturato con almeno 60 ore in 12 mesi, documentazione delle attività e verifica dell’effettivo apprendimento.


🧩 Il ruolo centrale degli ETS

Gli Enti del Terzo Settore diventano protagonisti:
il decreto li individua come soggetti titolati a riconoscere, formalizzare e mettere in trasparenza le competenze dei volontari, secondo gli standard definiti dal D.M. 9 luglio 2024.

Gli ETS potranno operare anche in collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, rafforzando il legame tra scuola, lavoro e comunità.

Questo riconosce al Terzo Settore una funzione non solo sociale, ma anche educativa.


🧭 Come funziona il processo di riconoscimento

Il percorso è articolato in 5 fasi:

  1. Accesso e informazione

  2. Progetto personalizzato con obiettivi e risultati attesi

  3. Tutor dedicato

  4. Documento di trasparenza finale, conforme agli standard nazionali

  5. Archiviazione e registrazione digitale (ai sensi di CAD e GDPR)

Le attestazioni potranno essere utilizzate:

  • nei percorsi scolastici e universitari

  • nei processi di selezione del personale

  • nei concorsi pubblici


📊 Monitoraggio nazionale e qualità del sistema

Il Ministero del Lavoro coordinerà il monitoraggio per garantire efficacia, qualità e uniformità dei processi.
Il decreto premia anche le buone pratiche già sperimentate negli anni dal Terzo Settore, molte delle quali hanno anticipato i principi oggi normati.


⚠️ Una criticità da risolvere: la banca dati nazionale

Resta aperta una sfida: la creazione di una piattaforma unica nazionale per registrare le competenze riconosciute.
Oggi, infatti, i sistemi sono frammentati. Una banca dati unica garantirebbe:

  • validità e verificabilità delle attestazioni

  • standard uniformi su tutto il territorio

  • interoperabilità tra scuole, università, ETS e mondo del lavoro


📌 In sintesi: perché questo decreto è importante

  • Valorizza il volontariato come esperienza di crescita personale, sociale e professionale

  • Rende le competenze spendibili e certificabili

  • Rafforza il ruolo formativo del Terzo Settore

  • Crea un ponte tra cittadinanza attiva, educazione e lavoro

Il riconoscimento delle competenze dei volontari non premia solo chi dona il proprio tempo, ma l’intera società:
trasforma la solidarietà in competenza condivisa, generativa e utile al Paese.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Enti del Terzo Settore: cosa rischiano gli amministratori in caso di distribuzione di utili

La Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha confermato un principio cardine per tutte le organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): il divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto.
Una violazione di questo principio comporta sanzioni pecuniarie significative a carico degli amministratori, oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali.


🔍 Il principio della “non lucratività”

Il Codice del Terzo Settore consente agli enti di esercitare anche attività economiche e commerciali, ma solo a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale e mai distribuiti a soci, fondatori o amministratori.

Come stabilito dall’articolo 8 del D.Lgs. 117/2017, gli avanzi di gestione, così come fondi, riserve o capitale sociale, non possono in alcun modo essere destinati a finalità diverse da quelle istituzionali dell’ente.
Questo principio vale per tutta la durata della vita associativa e anche in caso di scioglimento o recesso di un socio.


💰 Le sanzioni per la distribuzione di utili

In caso di violazione, l’art. 91 del D.Lgs. 117/2017 prevede sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente severe a carico dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi.

👉 Distribuzione di utili o avanzi di gestione (anche indiretta):

  • sanzione da 5.000 a 20.000 euro per gli amministratori che hanno commesso o concorso a commettere la violazione;

  • la misura riguarda tutti gli ETS, comprese le fondazioni, anche quando la distribuzione avvenga a favore dei fondatori.

Oltre alla sanzione, l’Agenzia delle Entrate può riclassificare l’ente come “commerciale”, con la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali tipiche degli ETS.


🏛️ Sanzioni sulla devoluzione del patrimonio

L’art. 91, comma 2, prevede ulteriori sanzioni nel caso in cui, durante la liquidazione dell’ente, il patrimonio residuo venga devoluto senza il parere obbligatorio del RUNTS o in modo difforme da quanto stabilito.

👉 In questo caso, i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi sono soggetti a una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

La disposizione tutela il corretto utilizzo delle risorse residue, che devono sempre essere destinate ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe.


🚫 Uso illecito della denominazione “ETS”, “APS” o “ODV”

Il comma 3 dello stesso articolo punisce l’utilizzo improprio o ingannevole delle denominazioni e acronimi tipici del Terzo Settore.
Chiunque utilizzi le sigle ETS, APS o ODV senza esserne legittimamente titolato rischia una sanzione da 2.500 a 10.000 euro, che raddoppia se l’abuso è finalizzato a ottenere denaro o vantaggi da terzi.


👮‍♂️ Chi applica le sanzioni

Le sanzioni previste dall’art. 91 sono irrogate dall’Ufficio del RUNTS competente territorialmente, come stabilito dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore.
L’ufficio, oltre alle funzioni di vigilanza, ha il compito di:

  • verificare la conformità statutaria e gestionale degli enti iscritti;

  • accertare eventuali violazioni del principio di non lucratività;

  • irrogare le sanzioni e comunicare le violazioni all’Agenzia delle Entrate.


🧭 In sintesi

Violazione Riferimento normativo Sanzione Soggetti responsabili
Distribuzione (anche indiretta) di utili o avanzi di gestione Art. 91, c.1 D.Lgs. 117/2017 da € 5.000 a € 20.000 Amministratori e rappresentanti legali
Devoluzione patrimonio senza parere RUNTS Art. 91, c.2 D.Lgs. 117/2017 da € 1.000 a € 5.000 Amministratori e liquidatori
Uso illecito delle sigle ETS / APS / ODV Art. 91, c.3 D.Lgs. 117/2017 da € 2.500 a € 10.000 (raddoppiata se con dolo) Chiunque utilizzi impropriamente la denominazione

💡 Conclusione

Il principio di assenza di lucro soggettivo resta uno dei pilastri del Terzo Settore.
Gli amministratori degli ETS devono assicurare gestione trasparente, reinvestimento degli avanzi e corretto uso delle denominazioni associative, per non incorrere in sanzioni e per tutelare la credibilità dell’ente.

Il rispetto di queste regole non è solo un obbligo giuridico, ma anche una garanzia etica di coerenza con i valori del Terzo Settore: solidarietà, partecipazione e utilità sociale.


A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.