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Author: Segreteria

Contro alla rovescia per le ONLUS al 31 Marzo 2026

Entro il 31 marzo 2026 scatta l’obbligo di migrazione al RUNTS. Chi non si adegua rischia la devoluzione del patrimonio

Con la fine del 2025 si chiude definitivamente l’era delle ONLUS, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale introdotte dal Decreto legislativo 460/1997. La data del 31 marzo 2026 rappresenta infatti un passaggio cruciale: entro tale termine, le ONLUS dovranno completare il percorso di trasformazione e iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Chi non rispetta la scadenza rischia conseguenze pesanti, tra cui la perdita delle agevolazioni fiscali, la devoluzione del patrimonio e persino la cessazione di fatto dell’attività.


Un passaggio epocale: dal sistema ONLUS al Codice del Terzo Settore

Le ONLUS, istituite nel 1997 con finalità prevalentemente fiscali, hanno rappresentato per oltre venticinque anni un riferimento per enti e associazioni che operano in ambito solidaristico. Tuttavia, con la riforma del Terzo Settore avviata dalla Legge 106/2016 e completata con il Decreto legislativo 117/2017, la figura della ONLUS viene definitivamente superata.

Il nuovo impianto normativo ha introdotto una classificazione più chiara e organica degli Enti del Terzo Settore (ETS), suddivisi in diverse sezioni — dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV) alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), fino alle Imprese Sociali —, ciascuna con proprie regole e regimi fiscali.


🗓 Scadenze e procedura di migrazione

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS è fissato al 31 marzo 2026 (art. 34, comma 3, Decreto ministeriale 106/2020).
Le ONLUS che presenteranno la domanda entro quella data potranno beneficiare dell’efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026, purché la procedura si concluda entro l’anno.

Il RUNTS dispone di 60 giorni per esaminare la domanda e richiedere eventuali integrazioni. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni, vale il principio del silenzio-assenso.


⚠ Cosa succede se non si rispetta il termine

Il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 2026 può avere effetti disastrosi.
Le ONLUS che non avranno presentato domanda di iscrizione dovranno devolvere il patrimonio ad altri enti di utilità sociale, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 460/1997.

Alcuni orientamenti interpretativi, tuttavia, ritengono che la devoluzione debba riguardare solo il patrimonio incrementale — cioè quello maturato grazie alle agevolazioni fiscali ottenute con la qualifica ONLUS — e non l’intero patrimonio dell’ente.


🧾 Adeguamento dello statuto: passaggio obbligato

Per potersi iscrivere al RUNTS, ogni ONLUS deve:

  • indicare la sezione del Registro cui intende iscriversi;

  • adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore;

  • depositare gli ultimi due bilanci approvati e l’atto costitutivo aggiornato.

La modifica statutaria deve essere approvata con le maggioranze previste dallo statuto. In assenza di indicazioni, valgono le regole del codice civile (art. 21, comma 2), che richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati.

È inoltre necessario adeguare la denominazione (da “ONLUS” a “ETS”, “ODV”, “APS” o altra categoria), aggiornare l’oggetto sociale secondo l’art. 5 del Codice e verificare la corretta devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.


🧮 Personalità giuridica e ruolo del notaio

Altro snodo decisivo riguarda la personalità giuridica.
Le ONLUS che intendono acquisirla o mantenerla devono passare attraverso l’omologa notarile e dimostrare il possesso del patrimonio minimo previsto dall’art. 22 CTS:

  • 15.000 euro per le associazioni;

  • 30.000 euro per le fondazioni.

Il notaio verifica la conformità dello statuto, la consistenza patrimoniale e la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Come sottolineato dal Consiglio Nazionale del Notariato, il controllo notarile sostituisce a pieno titolo quello amministrativo precedentemente esercitato dalle Prefetture, garantendo maggiore rapidità e certezza giuridica.


💼 Una trasformazione complessa ma necessaria

La “migrazione” al RUNTS non è un semplice adempimento burocratico: rappresenta una vera trasformazione giuridica e organizzativa.
Coinvolge lo statuto, la governance, la responsabilità degli amministratori e il regime fiscale applicabile.

Se gestita correttamente, permette di assicurare la continuità delle attività di interesse generale e di operare con piena legittimazione nel nuovo contesto normativo del Terzo Settore.

Ma se trascurata o rinviata, rischia di compromettere irrimediabilmente l’esistenza stessa dell’ente, con effetti su beni, contributi, convenzioni e rapporti di lavoro.


✍ Conclusioni

Il countdown per le ONLUS è ufficialmente iniziato.
Mancano poco più di dodici mesi per completare un percorso che non si limita a un adeguamento formale, ma richiede una vera revisione dell’identità e della struttura dell’ente.

Come ricordano gli esperti del settore, il notaio diventa un alleato strategico, non solo per adempiere correttamente agli obblighi, ma per garantire la piena continuità giuridica e patrimoniale nel passaggio al nuovo status di Ente del Terzo Settore.

«Non è una formalità: è una scelta di responsabilità – sottolineano dal Centro Studi E.S.S.E. – perché da essa dipende la possibilità di continuare a operare, crescere e fare bene per la collettività».

Enti di Promozione Sportiva e Terzo Settore: nessuna deroga sul numero minimo di soci

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulla base associativa delle APS sportive territoriali

Con la nota n. 593 del 16 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire un punto cruciale nella disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che operano come articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La nota, intitolata “Articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 – Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro”, specifica che non sono previste ulteriori deroghe rispetto a quanto già stabilito dal Codice del Terzo Settore.


Il nodo del requisito numerico

Il dubbio nasceva dalla particolare struttura organizzativa degli Enti di Promozione Sportiva, composti per lo più da associazioni affiliate piuttosto che da persone fisiche.
In molti casi, i comitati regionali o provinciali degli EPS intendono qualificarsi come APS per poter accedere ai benefici previsti dal Codice del Terzo Settore, chiedendosi se fossero soggetti agli stessi requisiti di base.

Il Ministero ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ogni APS deve possedere:

  • almeno sette persone fisiche socie, oppure

  • almeno tre APS associate.

Si tratta di un requisito inderogabile: se il numero dei soci scende sotto la soglia minima, l’associazione deve reintegrarlo entro un anno, pena la perdita della qualifica di APS (fatta salva la possibilità di iscrizione in altra sezione del RUNTS).


Le eccezioni previste per gli EPS nazionali

Il comma 4 dell’articolo 35 riconosce una deroga ai soli Enti di Promozione Sportiva nazionali che associano almeno 500 APS: in questo caso, non si applica il limite del 50% di soci non-APS (comma 3).

Tale deroga è stata confermata anche dalla Circolare n. 2/2021, e si estende alle articolazioni territoriali degli EPS, in considerazione della particolare regolamentazione prevista dall’ordinamento sportivo del CONI.

Tuttavia, il Ministero ha ribadito che questa deroga riguarda esclusivamente la composizione percentuale della base associativa (ossia il mix tra APS e altri enti), non il numero minimo di soci.


Il limite invalicabile

Pertanto, anche i comitati territoriali e regionali degli EPS che intendono iscriversi come APS devono rispettare il requisito minimo di almeno tre APS associate.
In altre parole, nessuna deroga è ammessa sul requisito numerico minimo, che rappresenta una condizione imprescindibile per la qualificazione come Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore.


Sintesi finale

✅ Deroga ammessa → sulla composizione (oltre il 50% di soci non APS per EPS nazionali e loro articolazioni).
❌ Nessuna deroga → sul numero minimo di tre APS socie per il riconoscimento della qualifica.

Il chiarimento del Ministero conferma dunque la linea di coerenza normativa: anche per gli enti sportivi, il rispetto dei principi associativi e democratici rimane il fondamento essenziale per l’appartenenza al Terzo Settore.

Obbligo di comunicazione dei compensi ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici: cosa cambia dal 2026

Dal 2026 torna l’obbligo di comunicazione annuale dei compensi erogati ai lavoratori sportivi che sono dipendenti della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).

La disposizione interessa tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettant istiche (ASD e SSD) che si avvalgono di collaboratori sportivi e riguarda i rapporti di lavoro subordinato o coordinato e continuativo instaurati con soggetti già impiegati nella Pubblica Amministrazione.


📌 Le regole di riferimento

L’art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che:

“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’assenza di situazioni di conflitto di interesse.”

Il comma 6, lettera f-ter del medesimo decreto (come modificato dal D.Lgs. 165/2021) precisa però che:

“Le previsioni dei commi dal 7 al 13 non si applicano ai dipendenti pubblici per compensi e prestazioni derivanti da attività di lavoro sportivo, fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui, per i quali è sufficiente la comunicazione preventiva.”

In sintesi:

  • sotto i 5.000 euro annui, non serve alcuna autorizzazione preventiva, ma solo la comunicazione;

  • sopra i 5.000 euro, è necessaria la previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.


🗓 Scadenze e modalità operative

L’art. 3, comma 1, lettera b del D.L. 71/2024 (convertito in L. 106/2024) ha introdotto una semplificazione:

per il solo lavoro sportivo, l’adempimento può essere assolto con una comunicazione annuale cumulativa da effettuare entro il 30 gennaio di ogni anno.

Pertanto, entro il 30 gennaio di ogni anno, o entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto se avvenuta prima, le associazioni sportive devono comunicare alle amministrazioni pubbliche l’importo dei compensi erogati nell’anno precedente ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici.

La comunicazione può essere trasmessa tramite:

  • PEC all’ente pubblico di appartenenza del lavoratore;

  • raccomandata A/R o consegna a mano con protocollo;

  • deve riportare il riferimento al comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, indicando che si tratta di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.


👥 Chi è escluso dall’obbligo

  • I collaboratori sportivi non dipendenti pubblici;

  • i co.co.co. sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro annui, per i quali non è necessaria né l’autorizzazione né la comunicazione annuale;

  • i collaboratori amministrativi che, non rientrando nel lavoro sportivo, devono invece rispettare le regole ordinarie: in questo caso la comunicazione va fatta entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.


⚠ Le sanzioni in caso di omissione

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o l’assenza dell’autorizzazione preventiva comporta una sanzione amministrativa pari al doppio delle somme corrisposte.
L’irregolarità viene accertata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o dalla Guardia di Finanza.

Se il compenso è erogato da una società o associazione sportiva senza la necessaria autorizzazione, l’importo deve essere restituito all’amministrazione di appartenenza del lavoratore pubblico, configurandosi un danno erariale.


🏛 In sintesi

Importo del compenso Adempimento richiesto Tempistica
Fino a € 5.000 annui Comunicazione semplice all’amministrazione Entro il 30 gennaio o entro 30 giorni dalla cessazione
Oltre € 5.000 annui Autorizzazione preventiva dell’amministrazione Prima dell’avvio del rapporto
Collaboratori non sportivi Comunicazione entro 15 giorni dal pagamento 15 giorni dall’erogazione

💬 Conclusione

L’obbligo di comunicazione dei compensi ai lavoratori sportivi dipendenti pubblici rappresenta una misura di trasparenza volta a prevenire situazioni di conflitto di interesse e a garantire la corretta gestione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e mondo sportivo dilettantistico.

Le associazioni sportive dovranno dunque organizzarsi annualmente per raccogliere e comunicare tempestivamente le informazioni dovute, evitando sanzioni e irregolarità.

Lo sport come stile di vita: parte dal Liceo “Scorza” di Cosenza il progetto “Life in Sport”

Promuovere lo sport non solo come attività fisica, ma come stile di vita consapevole, educativo e inclusivo. È questo l’obiettivo del progetto “Life in Sport – Lo sport come stile di vita”, che sta per prendere avvio presso il Liceo Scientifico Statale “Scorza” di Cosenza, dando inizio a un percorso rivolto ai giovani e al mondo della scuola.

L’iniziativa si propone di portare all’interno degli istituti scolastici una riflessione strutturata sul valore dello sport come strumento di benessere psicofisico, prevenzione del disagio, crescita personale e coesione sociale, soprattutto in una fase delicata come l’adolescenza.

Scuola e sport: una sinergia educativa

La scuola rappresenta il contesto ideale per diffondere una cultura dello sport intesa come parte integrante della vita quotidiana. “Life in Sport” nasce proprio con questa finalità: affiancare il percorso formativo degli studenti con contenuti che valorizzino il movimento, il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni e la socialità.

L’incontro inaugurale sarà aperto dai saluti istituzionali della Dirigente scolastica, prof.ssa Rosanna Rizzo, e del Presidente regionale OPES Calabria, Mario Gagliardi, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni scolastiche e sportive verso i temi della salute e del benessere giovanile.

La moderazione dell’evento sarà affidata al prof. Francesco Micino, docente del Liceo Scorza, che guiderà il confronto tra studenti e relatori.

I promotori del progetto

Il progetto è promosso da Esse Sport, con il Presidente Nazionale Salvo Grasso, e da Esse Calcio, con la Responsabile Nazionale Daniela Santelli, in collaborazione con realtà del sistema sportivo e formativo tra cui OPES – Settore Nazionale Krav Maga, OPES Formazione e OPES Regionale Calabria.

Daniela Santelli ringrazia i suoi Presidenti Salvo Grasso e Massimo Di Mauro per la grande opportunità di portare il nome di E.S.S.E. non solo nei campi di calcio, ma anche in luoghi importanti come le scuole.

Questo impianto “di rete” è il punto di forza dell’iniziativa: scuola, sport e competenze professionali si incontrano per parlare agli studenti in modo credibile e multidisciplinare, con contenuti concreti e vicini alla vita reale.

Un approccio multidisciplinare per parlare ai giovani

Il progetto prevede il coinvolgimento di figure professionali provenienti da ambiti diversi, con l’obiettivo di offrire agli studenti una visione ampia e completa dello sport come stile di vita.

Sono previsti gli interventi di:

  • Daniela Santelli, Responsabile Nazionale Esse Calcio, sul valore educativo dello sport di squadra;

  • Anna Maria Coscarello, assistente sociale di Esse Calcio, sul ruolo sociale e inclusivo dello sport;

  • Vincenza Loré, medico riabilitatore, sul rapporto tra attività fisica, prevenzione e salute;

  • Francesco Scardamaglia, allenatore UEFA A, su metodologia e formazione sportiva;

  • Manuel Lanzillotta, preparatore atletico, sull’importanza di un allenamento corretto e graduale;

  • Massimo De Lio, allenatore UEFA D, sull’esperienza nello sport giovanile;

  • Stefano Vecchione, storico, per una lettura culturale e sociale dello sport.

Attraverso questi contributi, “Life in Sport” intende affrontare lo sport non solo come pratica atletica, ma come fenomeno educativo, sociale e culturale.

Un percorso che guarda al futuro

Il primo appuntamento al Liceo “Scorza” rappresenta l’avvio di un ciclo di incontri, che nei prossimi mesi potrà coinvolgere altre scuole e realtà educative del territorio. L’obiettivo è costruire un percorso continuativo, capace di lasciare un segno duraturo nella formazione dei giovani.

Alla base di “Life in Sport” vi è la convinzione che lo sport sia uno strumento fondamentale per:

  • promuovere corretti stili di vita;

  • prevenire sedentarietà e fragilità giovanili;

  • favorire inclusione, rispetto e partecipazione;

  • educare alla responsabilità e alla collaborazione.

Portare questi temi nelle scuole significa investire sul futuro, contribuendo alla crescita di cittadini più sani, consapevoli e attivi nella comunità.

Lo sport come stile di vita: parte dal Liceo “Scorza” di Cosenza il progetto “Life in Sport”

Promuovere lo sport non solo come attività fisica, ma come stile di vita consapevole, educativo e inclusivo. È questo l’obiettivo del progetto “Life in Sport – Lo sport come stile di vita”, che sta per prendere avvio presso il Liceo Scientifico Statale “Scorza” di Cosenza, dando inizio a un percorso rivolto ai giovani e al mondo della scuola.

L’iniziativa si propone di portare all’interno degli istituti scolastici una riflessione strutturata sul valore dello sport come strumento di benessere psicofisico, prevenzione del disagio, crescita personale e coesione sociale, soprattutto in una fase delicata come l’adolescenza.

Scuola e sport: una sinergia educativa

La scuola rappresenta il contesto ideale per diffondere una cultura dello sport intesa come parte integrante della vita quotidiana. “Life in Sport” nasce proprio con questa finalità: affiancare il percorso formativo degli studenti con contenuti che valorizzino il movimento, il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni e la socialità.

L’incontro inaugurale sarà aperto dai saluti istituzionali della Dirigente scolastica, prof.ssa Rosanna Rizzo, e del Presidente regionale OPES Calabria, Mario Gagliardi, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni scolastiche e sportive verso i temi della salute e del benessere giovanile.

La moderazione dell’evento sarà affidata al prof. Francesco Micino, docente del Liceo Scorza, che guiderà il confronto tra studenti e relatori.

I promotori del progetto

Il progetto è promosso da Esse Sport, con il Presidente Nazionale Salvo Grasso, e da Esse Calcio, con la Responsabile Nazionale Daniela Santelli, in collaborazione con realtà del sistema sportivo e formativo tra cui OPES – Settore Nazionale Krav Maga, OPES Formazione e OPES Regionale Calabria.

Daniela Santelli ringrazia i suoi Presidenti Salvo Grasso e Massimo Di Mauro per la grande opportunità di portare il nome di E.S.S.E. non solo nei campi di calcio, ma anche in luoghi importanti come le scuole.

Questo impianto “di rete” è il punto di forza dell’iniziativa: scuola, sport e competenze professionali si incontrano per parlare agli studenti in modo credibile e multidisciplinare, con contenuti concreti e vicini alla vita reale.

Un approccio multidisciplinare per parlare ai giovani

Il progetto prevede il coinvolgimento di figure professionali provenienti da ambiti diversi, con l’obiettivo di offrire agli studenti una visione ampia e completa dello sport come stile di vita.

Sono previsti gli interventi di:

  • Daniela Santelli, Responsabile Nazionale Esse Calcio, sul valore educativo dello sport di squadra;

  • Anna Maria Coscarello, assistente sociale di Esse Calcio, sul ruolo sociale e inclusivo dello sport;

  • Vincenza Loré, medico riabilitatore, sul rapporto tra attività fisica, prevenzione e salute;

  • Francesco Scardamaglia, allenatore UEFA A, su metodologia e formazione sportiva;

  • Manuel Lanzillotta, preparatore atletico, sull’importanza di un allenamento corretto e graduale;

  • Massimo De Lio, allenatore UEFA D, sull’esperienza nello sport giovanile;

  • Stefano Vecchione, storico, per una lettura culturale e sociale dello sport.

Attraverso questi contributi, “Life in Sport” intende affrontare lo sport non solo come pratica atletica, ma come fenomeno educativo, sociale e culturale.

Un percorso che guarda al futuro

Il primo appuntamento al Liceo “Scorza” rappresenta l’avvio di un ciclo di incontri, che nei prossimi mesi potrà coinvolgere altre scuole e realtà educative del territorio. L’obiettivo è costruire un percorso continuativo, capace di lasciare un segno duraturo nella formazione dei giovani.

Alla base di “Life in Sport” vi è la convinzione che lo sport sia uno strumento fondamentale per:

  • promuovere corretti stili di vita;

  • prevenire sedentarietà e fragilità giovanili;

  • favorire inclusione, rispetto e partecipazione;

  • educare alla responsabilità e alla collaborazione.

Portare questi temi nelle scuole significa investire sul futuro, contribuendo alla crescita di cittadini più sani, consapevoli e attivi nella comunità.

Dal 2026 cambia la fiscalità per APS e ODV: operativo il regime forfetario dell’articolo 86 del Codice del Terzo Settore

Un cambio di paradigma fiscale per il Terzo Settore

Fermo restando la proroga fino al 2036 per il regime di esclusione dall’IVA per le operazioni da attività istituzionali svolte nei confronti dei soci, dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle innovazioni più attese e discusse della riforma del Terzo Settore: l’applicazione effettiva, per le operazioni commerciali, del regime forfetario speciale per APS e ODV previsto dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo numerosi rinvii e chiarimenti interpretativi, la nuova disciplina ridisegna in modo strutturale il rapporto tra attività commerciale e finalità solidaristiche per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato iscritte al RUNTS, introducendo un modello fiscale semplificato e agevolato, alternativo ai regimi ordinari IVA e redditi.


🟩 Un regime forfetario “dedicato” a ODV e APS

Il nuovo art. 86 CTS consente a ODV e APS che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi fino a 85.000 euro di applicare un coefficiente di redditività estremamente ridotto:

  • 1% per le ODV,

  • 3% per le APS.

Il risultato? Solo questa piccola percentuale dei ricavi commerciali concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con un beneficio fiscale rilevante per le realtà associative di dimensioni medio-piccole.

Il regime è accessibile su opzione (da indicare nella dichiarazione annuale o in sede di inizio attività) e prevede una gestione contabile minimale, con l’obbligo di sola conservazione dei documenti e esenzione dalle scritture contabili ordinarie.


🟨 IVA: niente rivalsa, ma obbligo di versamento in alcuni casi

Sul fronte IVA, la novità più rilevante è la possibilità di non esercitare la rivalsa dell’imposta.
In altre parole, le APS e ODV che applicano il regime forfetario potranno emettere fatture senza addebitare l’IVA al cliente, riportando la dicitura:

“Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017 – IVA non addebitata in rivalsa”.

L’IVA rimane a carico dell’ente, che dovrà comunque versarla solo in alcune situazioni specifiche, come:

  • Operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile)
  • Acquisti intracomunitari di beni

  • Importazioni di beni in dogana

Solo in questi casi, l’associazione dovrà integrare o emettere la fattura con IVA e versarla entro il 16 del mese successivo, anche se non esercita normalmente la rivalsa.


🟧 Esoneri e semplificazioni

Le ODV e APS in regime forfetario beneficiano inoltre di:

  • esonero dagli obblighi di liquidazione e registrazione IVA;

  • esclusione dalle ritenute d’acconto;

  • esonero dagli studi di settore, parametri e indici sintetici di affidabilità (ISA);

  • possibilità di chiedere a rimborso o in compensazione l’eventuale IVA a credito maturata nel passaggio di regime.

Il tutto con l’obiettivo di semplificare la vita amministrativa delle piccole associazioni e favorire la regolarità fiscale senza oneri sproporzionati.


🟥 Le altre associazioni restano escluse

Va ricordato che questo regime speciale si applica solo alle ODV e APS iscritte al RUNTS.
Le altre associazioni non riconosciute o culturali, anche se senza scopo di lucro, non possono usufruire delle stesse agevolazioni, restando soggette:

  • al regime ordinario IVA e redditi se svolgono attività commerciale prevalente, oppure

  • alle regole fiscali tradizionali previste dal TUIR e dal DPR 633/72.


⚽ Le ASD/SSD continuano con la Legge 398/1991

Per il settore sportivo dilettantistico nulla cambia: le ASD e SSD continueranno a poter applicare il regime agevolato ex Legge 398/1991, che resta pienamente in vigore anche dopo il 2026.
Questo regime consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali e di versare l’IVA in misura ridotta (50%), con tenuta contabile semplificata.

Tuttavia, la 398/91 non è cumulabile con il nuovo regime ETS, e le ASD/SSD che dovessero iscriversi al RUNTS dovranno optare per uno dei due modelli.


🧭 Un cambio che richiede attenzione

Il nuovo assetto dell’art. 86 CTS rappresenta un passo importante verso una fiscalità coerente con la natura sociale del Terzo Settore, ma richiede alle associazioni un’attenta valutazione delle proprie attività.
Occorrerà verificare:

  • la tipologia dei ricavi (istituzionali, commerciali o misti);

  • la soglia di accesso ai 85.000 euro;

  • la convenienza economica del regime forfetario rispetto a quello ordinario.

Per le associazioni più strutturate, l’assenza di detrazione IVA e la tassazione implicita sull’imposta non rivalsa potrebbero ridurre la convenienza, mentre per le piccole APS e ODV rappresenta una semplificazione concreta e vantaggiosa.


🗣️ Conclusione

Come spiega Massimo di Mauro, presidente nazionale di E.S.S.E. e dottore commercialista:

“L’articolo 86 del Codice del Terzo Settore dà finalmente forma a un regime fiscale coerente con la funzione sociale delle associazioni di promozione e di volontariato. È però essenziale non confondere le regole del RUNTS con quelle degli enti associativi non iscritti o sportivi: il quadro agevolativo è differenziato e va applicato con consapevolezza e rigore.”

Acura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.

Dal 2026 cambia la fiscalità per APS e ODV: operativo il regime forfetario dell’articolo 86 del Codice del Terzo Settore

Un cambio di paradigma fiscale per il Terzo Settore

Fermo restando la proroga fino al 2036 per il regime di esclusione dall’IVA per le operazioni da attività istituzionali svolte nei confronti dei soci, dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle innovazioni più attese e discusse della riforma del Terzo Settore: l’applicazione effettiva, per le operazioni commerciali, del regime forfetario speciale per APS e ODV previsto dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo numerosi rinvii e chiarimenti interpretativi, la nuova disciplina ridisegna in modo strutturale il rapporto tra attività commerciale e finalità solidaristiche per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato iscritte al RUNTS, introducendo un modello fiscale semplificato e agevolato, alternativo ai regimi ordinari IVA e redditi.


🟩 Un regime forfetario “dedicato” a ODV e APS

Il nuovo art. 86 CTS consente a ODV e APS che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi fino a 85.000 euro di applicare un coefficiente di redditività estremamente ridotto:

  • 1% per le ODV,

  • 3% per le APS.

Il risultato? Solo questa piccola percentuale dei ricavi commerciali concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con un beneficio fiscale rilevante per le realtà associative di dimensioni medio-piccole.

Il regime è accessibile su opzione (da indicare nella dichiarazione annuale o in sede di inizio attività) e prevede una gestione contabile minimale, con l’obbligo di sola conservazione dei documenti e esenzione dalle scritture contabili ordinarie.


🟨 IVA: niente rivalsa, ma obbligo di versamento in alcuni casi

Sul fronte IVA, la novità più rilevante è la possibilità di non esercitare la rivalsa dell’imposta.
In altre parole, le APS e ODV che applicano il regime forfetario potranno emettere fatture senza addebitare l’IVA al cliente, riportando la dicitura:

“Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017 – IVA non addebitata in rivalsa”.

L’IVA rimane a carico dell’ente, che dovrà comunque versarla solo in alcune situazioni specifiche, come:

  • Operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile)
  • Acquisti intracomunitari di beni

  • Importazioni di beni in dogana

Solo in questi casi, l’associazione dovrà integrare o emettere la fattura con IVA e versarla entro il 16 del mese successivo, anche se non esercita normalmente la rivalsa.


🟧 Esoneri e semplificazioni

Le ODV e APS in regime forfetario beneficiano inoltre di:

  • esonero dagli obblighi di liquidazione e registrazione IVA;

  • esclusione dalle ritenute d’acconto;

  • esonero dagli studi di settore, parametri e indici sintetici di affidabilità (ISA);

  • possibilità di chiedere a rimborso o in compensazione l’eventuale IVA a credito maturata nel passaggio di regime.

Il tutto con l’obiettivo di semplificare la vita amministrativa delle piccole associazioni e favorire la regolarità fiscale senza oneri sproporzionati.


🟥 Le altre associazioni restano escluse

Va ricordato che questo regime speciale si applica solo alle ODV e APS iscritte al RUNTS.
Le altre associazioni non riconosciute o culturali, anche se senza scopo di lucro, non possono usufruire delle stesse agevolazioni, restando soggette:

  • al regime ordinario IVA e redditi se svolgono attività commerciale prevalente, oppure

  • alle regole fiscali tradizionali previste dal TUIR e dal DPR 633/72.


⚽ Le ASD/SSD continuano con la Legge 398/1991

Per il settore sportivo dilettantistico nulla cambia: le ASD e SSD continueranno a poter applicare il regime agevolato ex Legge 398/1991, che resta pienamente in vigore anche dopo il 2026.
Questo regime consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali e di versare l’IVA in misura ridotta (50%), con tenuta contabile semplificata.

Tuttavia, la 398/91 non è cumulabile con il nuovo regime ETS, e le ASD/SSD che dovessero iscriversi al RUNTS dovranno optare per uno dei due modelli.


🧭 Un cambio che richiede attenzione

Il nuovo assetto dell’art. 86 CTS rappresenta un passo importante verso una fiscalità coerente con la natura sociale del Terzo Settore, ma richiede alle associazioni un’attenta valutazione delle proprie attività.
Occorrerà verificare:

  • la tipologia dei ricavi (istituzionali, commerciali o misti);

  • la soglia di accesso ai 85.000 euro;

  • la convenienza economica del regime forfetario rispetto a quello ordinario.

Per le associazioni più strutturate, l’assenza di detrazione IVA e la tassazione implicita sull’imposta non rivalsa potrebbero ridurre la convenienza, mentre per le piccole APS e ODV rappresenta una semplificazione concreta e vantaggiosa.


🗣 Conclusione

Come spiega Massimo di Mauro, presidente nazionale di E.S.S.E. e dottore commercialista:

“L’articolo 86 del Codice del Terzo Settore dà finalmente forma a un regime fiscale coerente con la funzione sociale delle associazioni di promozione e di volontariato. È però essenziale non confondere le regole del RUNTS con quelle degli enti associativi non iscritti o sportivi: il quadro agevolativo è differenziato e va applicato con consapevolezza e rigore.”

Nuova fiscalità per gli ETS: l’Agenzia delle Entrate apre la consultazione pubblica, ma i tempi sono stretti

Dal 19 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza di circolare sulla nuova fiscalità applicabile agli Enti del Terzo Settore (ETS), avviando una consultazione pubblica che resterà aperta fino al 23 gennaio 2026.

Si tratta di un passaggio atteso da tempo, destinato a fornire i primi chiarimenti ufficiali sull’attuazione delle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in particolare in materia di imposte sui redditi, qualificazione fiscale degli enti e criteri di commercialità o non commercialità.

La bozza di circolare rappresenta un documento tecnico di grande rilievo per il mondo associativo, poiché definisce il perimetro fiscale operativo dei soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Tuttavia, la consultazione pubblica è stata avviata a ridosso dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, prevista per il 1° gennaio 2026, lasciando di fatto agli enti poco più di un mese per inviare osservazioni, proposte e richieste di chiarimento.

Gli enti, le reti associative e i professionisti del settore possono inviare contributi all’indirizzo e-mail ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (dc.pflaenc@agenziaentrate.it), seguendo il modello indicato per argomento, paragrafo e osservazioni.
Al termine della consultazione, l’Agenzia renderà pubblici i contributi ricevuti, salvo esplicita richiesta di riservatezza.


Un avvio “a rischio incertezza”

La pubblicazione della bozza rappresenta senza dubbio un segnale positivo di dialogo tra l’Amministrazione finanziaria e il Terzo Settore, ma la tempistica rischia di creare una partenza complessa e frammentata.
Molti ETS, infatti, stanno già adeguando i propri sistemi contabili, definendo procedure interne e impostando i nuovi regimi fiscali, mentre le linee interpretative ufficiali sono ancora in fase di definizione.

Come sottolineano diversi operatori e consulenti del settore, questa situazione potrebbe generare disomogeneità nelle applicazioni, incertezze sulle classificazioni delle entrate e possibili correzioni successive nelle rendicontazioni economiche.
Un rischio di “partenza al buio” che si sarebbe potuto evitare con un margine di consultazione più ampio e una pubblicazione anticipata del documento.


Un’occasione di partecipazione per il Terzo Settore

Nonostante i tempi ristretti, la consultazione resta un’occasione importante per il Terzo Settore di far emergere criticità, proporre soluzioni e contribuire a una normativa più chiara e sostenibile.
Il confronto tra istituzioni, professionisti e organizzazioni potrà essere determinante per migliorare la comprensione e l’applicazione del nuovo quadro fiscale, garantendo maggiore coerenza tra le finalità solidaristiche degli enti e la loro gestione economica.

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CENTRO STUDI E.S.S.E.

Gala dello Sport di OPES: ESSE Sport conquista il secondo posto nel Contest Best Practice

Una serata di grande significato quella vissuta al Gala dello Sport organizzato da OPES, dove quattro progetti eccellenti hanno portato sul palco esempi concreti di come lo sport possa generare valore sociale, inclusione, educazione e benessere per le comunità.
L’evento, giunto alla settima edizione, è dedicato a premiare le best practice che mettono lo sport al centro di processi di innovazione sociale: realtà che non solo promuovono attività sportive, ma trasformano la pratica sportiva in un motore di crescita umana e di coesione territoriale.

📍 Luogo e contesto
La cerimonia si è svolta presso il palazzo Brancaccio, in un ambiente elegante e coinvolgente, con la partecipazione di dirigenti, tecnici, operatori del Terzo Settore, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni sportive.
È stata l’occasione per valorizzare esperienze che modificano realmente la vita delle persone attraverso la cultura dello sport.


🥇 I protagonisti del Contest

Quattro realtà, diverse per territorio e identità, raccontate davanti a un pubblico attento e partecipe:

🔹 Unità di Soccorso Tecnico-Sanitario Trentino OdV
Al primo posto, il progetto dell’Unità di Soccorso Tecnico-Sanitario Trentino OdV si è distinto per il valore del volontariato specializzato, per le competenze e l’impatto concreto sul territorio, garantendo sicurezza, assistenza e supporto nelle manifestazioni sportive e nelle emergenze.

🔹 SSD L’Orma – “Coach di Quartiere”
Secondo classificato, il progetto di welfare sportivo di SSD L’Orma ha raccontato come lo sport possa avvicinare bambini, famiglie e comunità, attraverso figure educative capaci di diventare punti di riferimento quotidiani, non solo tecnici.

🔹 Mediterraneo Village SSD
La voce di Taranto ha portato una prospettiva di sport come agente di rigenerazione sociale e culturale, valorizzando l’accoglienza e l’appartenenza in un territorio che vive nella pratica sportiva un impulso di rinascita.

🔹 ESSE Rete Associativa – Secondo posto con ESSE Sport
ESSE ha rappresentato con orgoglio l’impegno della Sicilia nel promuovere corretti stili di vita, inclusione, coesione sociale e una visione dello sport che educa e protegge.


🥈 Il progetto di ESSE Sport: sport come valore per le persone e i territori

Il secondo posto all’interno del Contest dedicato alle best practice conferma la qualità e l’efficacia del progetto portato avanti da ESSE Sport, sotto la guida del Presidente Salvatore Grasso.
Un riconoscimento che va oltre la dimensione competitiva: è una conferma tangibile del ruolo dello sport come strumento educativo, aggregativo e trasformativo.

Il progetto si caratterizza per:

  • un approccio integrato di sport e inclusione sociale;

  • sostegno ai giovani e alle famiglie nelle comunità locali;

  • promozione di valori come rispetto, mutualità e cittadinanza attiva;

  • collaborazione con istituzioni, scuole, associazioni e realtà territoriali.

Attraverso attività multidimensionali, ESSE Sport lavora per far sì che la pratica sportiva diventi un’opportunità di crescita personale e collettiva, capace di incidere positivamente sulla vita delle persone e sulla qualità sociale dei territori.


🧠 Una riflessione sull’impatto sociale dello sport

Le quattro esperienze portate in scena al Gala sono un esempio concreto di come lo sport possa essere molto più di una disciplina agonistica:

  • può diventare spazio di crescita per i più giovani;

  • può favorire inclusione e benessere nelle fasce fragili della popolazione;

  • può sostenere comunità intere, dando voce e opportunità a chi spesso è marginalizzato.

Il riconoscimento ottenuto da ESSE Sport non è quindi solo un premio da esporre, ma una testimonianza della validità di un progetto che mette al centro le persone, i loro diritti, il loro futuro.


🎯 Conclusioni

Il secondo posto di ESSE Sport al Gala OPES è un traguardo importante e un punto di partenza per nuove iniziative che continueranno a portare avanti una visione dello sport come strumento di valore sociale.
Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà coinvolte, ai partner territoriali, ai volontari e a chi sostiene quotidianamente la missione educativa e inclusiva di ESSE.

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CENTRO STUDI ESSE

D.Lgs. 186/2025: tutte le novità su Terzo Settore, Sport e IVA

Proroga al 2036 dell’attuale regime IVA, nuovi limiti fiscali per ODV e APS, semplificazioni per enti sportivi e coordinamento del sistema tributario non profit


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025, il Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 introduce importanti novità fiscali e amministrative per il mondo del Terzo Settore, dello sport dilettantistico e per la disciplina dell’IVA.
Il provvedimento — entrato in vigore il 13 dicembre 2025 — dà attuazione alla Legge delega fiscale n. 111/2023, rappresentando un tassello decisivo nella riforma della fiscalità per enti non profit e associazioni.


Il D.Lgs. 186/2025 ha un obiettivo chiaro: armonizzare e semplificare le norme fiscali che regolano gli enti associativi, gli enti del Terzo Settore e le organizzazioni sportive dilettantistiche, allineandole ai principi dell’Unione Europea.
Le misure introdotte mirano a garantire maggiore certezza del diritto, ridurre la burocrazia e assicurare un trattamento fiscale omogeneo a realtà che, pur diverse, condividono finalità sociali e di interesse collettivo.


🧾 TERZO SETTORE

🔹 Proroga al 2036 del regime di esclusione IVA

La novità più significativa riguarda la proroga al 2036 del regime di esclusione IVA per gli enti associativi non commerciali, tra cui APSODVassociazioni culturali e sportive dilettantistiche.
La misura, contenuta nell’articolo 1 del decreto, sospende di fatto l’applicazione della nuova disciplina IVA europea (che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2026), rinviando di dieci anni l’obbligo di passare dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione”.

📌 Cosa significa concretamente:

  • Le operazioni rese dagli enti nei confronti dei propri soci continueranno a restare fuori campo IVA.

  • Non sarà necessario aprire partita IVA o adempiere agli obblighi connessi.

  • Si garantisce continuità operativa alle associazioni di piccole dimensioni e alle reti territoriali che si reggono sul volontariato.

Il Governo ha motivato la proroga come una misura di “tutela della missione sociale e di semplificazione amministrativa”, riconoscendo la specificità del settore e la sua rilevanza per la coesione sociale.


🔹 Regime forfetario agevolato per APS e ODV

Il decreto interviene anche sui regimi contabili e fiscali agevolati per Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).
La soglia di ricavi per l’accesso al regime forfetario semplificato è stata innalzata da 50.000 € a 85.000 € annui, allineandola al limite previsto per i lavoratori autonomi e microimprese.

Questa misura:

  • favorisce la stabilità economica degli enti di piccole dimensioni;

  • riduce il peso della contabilità ordinaria;

  • incoraggia la regolarizzazione fiscale e la permanenza nel RUNTS.


🔹 Nuovo art. 79-bis del Codice del Terzo Settore

Plusvalenze e beni strumentali

Un’importante innovazione è l’introduzione dell’art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore, dedicato al trattamento fiscale delle plusvalenze sui beni strumentali utilizzati dagli ETS.

Gli enti possono ora optare per una sospensione della tassazione delle plusvalenze, a condizione che i beni restino destinati alle attività di interesse generale o alle finalità solidaristiche previste dallo statuto.
La misura mira a favorire la stabilità patrimoniale degli enti e a evitare oneri fiscali penalizzanti in caso di riorganizzazioni o trasformazioni.


🏃‍♂️ SPORT DILETTANTISTICO

🔹 Maggiori soglie e chiarezza sui regimi agevolati

Il D.Lgs. 186/2025 interviene anche sullo sport dilettantistico, aggiornando la disciplina fiscale in linea con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021).
Le principali novità riguardano:

  • Allineamento e ampliamento delle attività che possono accedere alla Legge 398/1991 (regime forfetario agevolato per ASD e SSD);

  • Innalzamento del limite dei proventi commerciali fino a 400.000 €, per garantire maggiore sostenibilità economica;

  • Riconoscimento esplicito della connessione tra attività sportiva e finalità sociali, che permette alle ASD e SSD di restare nel perimetro degli enti non commerciali.

L’obiettivo è rendere più chiaro il confine tra attività istituzionali e attività commerciali connesse, evitando contestazioni fiscali e rafforzando il ruolo dello sport come strumento di inclusione e benessere.


💶 IVA, CRISI D’IMPRESA E NEUTRALITÀ FISCALE

🔹 Coordinamento generale delle norme fiscali

Oltre al Terzo Settore e allo sport, il D.Lgs. 186/2025 contiene un ampio capitolo di coordinamento fiscale.
Tra le novità principali:

  • aggiornamento della disciplina delle sopravvenienze attive in ambito di crisi d’impresa;

  • semplificazioni per la detrazione IVA e la tenuta della contabilità separata per gli enti che svolgono attività miste (istituzionali e commerciali);

  • riconoscimento di una neutralità fiscale nei trasferimenti e nelle riorganizzazioni tra ETS o tra enti sportivi dilettantistici.

Queste misure rispondono all’esigenza di costruire un sistema tributario più coerente e meno frammentato, in cui le agevolazioni non siano viste come privilegi, ma come strumenti di sostegno al valore sociale prodotto dagli enti.


📍 Entrata in vigore e applicazione

Il decreto è entrato in vigore il 13 dicembre 2025, ma molte disposizioni — in particolare quelle sull’IVA e sui regimi agevolati — troveranno piena attuazione dal 1° gennaio 2026.
Gli enti iscritti al RUNTS e le associazioni sportive dilettantistiche potranno quindi continuare a operare con le regole attuali, beneficiando delle proroghe e delle nuove soglie introdotte.


🧩 In sintesi: le 5 novità chiave del D.Lgs. 186/2025

Ambito Novità principale Effetto pratico
IVA Proroga al 2036 dell’esclusione IVA per ETS e associazioni Continuità operativa e semplificazione fiscale
Regimi forfetari Nuova soglia 85.000 € per ODV e APS Maggiore flessibilità e riduzione adempimenti
Beni strumentali Introduzione art. 79-bis CTS Tassazione sospesa delle plusvalenze
Sport dilettantistico Ampliamento regimi e limiti a 400.000 € Maggiore sostenibilità per ASD e SSD
Coordinamento fiscale Armonizzazione IVA, ETS e crisi d’impresa Chiarezza normativa e neutralità fiscale

🗣️ Le reazioni del settore

Il mondo associativo ha accolto positivamente il provvedimento.
Le reti del Terzo Settore e del volontariato parlano di “una scelta di buon senso e di tutela della missione sociale”.
Anche i professionisti contabili e fiscali sottolineano come la proroga al 2036 eviti un “shock amministrativo” per decine di migliaia di associazioni, consentendo nel frattempo un confronto più ampio con Bruxelles per un’applicazione graduale della direttiva IVA.


🏛️ Conclusioni

Il D.Lgs. 186/2025 segna un passaggio importante nel processo di riforma fiscale del Terzo Settore e dello sport.
La proroga decennale sull’IVA, unita a soglie più alte e regimi semplificati, rappresenta una scelta di equilibrio: tutela la sostenibilità degli enti, incentiva la trasparenza e valorizza il ruolo sociale ed economico delle organizzazioni non profit.

Una riforma che, pur nella sua tecnicità, rafforza il principio cardine della sussidiarietà, ponendo il Terzo Settore al centro della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile del Paese.

A cura del

CENTRO STUDI ESSE