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Salute e sicurezza nel volontariato di protezione civile: arrivano nuove regole per enti e volontari

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254/2025, segna un punto di svolta per le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore impegnati nella protezione civile, introducendo nuove norme in materia di salute, sicurezza, formazione e controlli sanitari.
Si tratta di un aggiornamento normativo che punta a rafforzare la tutela dei volontari e a garantire maggiore coerenza tra il mondo del lavoro e quello del volontariato, mantenendo però la specificità del Terzo Settore.


🔹 Chi rientra nella nuova disciplina

Il decreto chiarisce che sono considerate “organizzazioni di protezione civile”:

  • le organizzazioni di volontariato,

  • le reti associative,

  • gli altri enti del Terzo Settore (ETS) che includono la protezione civile tra le attività di interesse generale,
    insieme alle altre forme di volontariato organizzato iscritte nell’elenco nazionale previsto dal Codice della Protezione Civile.

Le regole si applicano anche:

  • al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,

  • alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana,

  • ai corpi dei vigili del fuoco volontari delle Regioni a statuto speciale.

Con questa norma, il decreto integra l’art. 3-bis nel D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), adattandolo alle peculiarità operative del volontariato.


🔹 Volontari equiparati ai lavoratori — ma solo in parte

Il volontario di protezione civile è ora equiparato al lavoratore solo per alcuni aspetti fondamentali:

  • formazione, informazione e addestramento;

  • controllo sanitario di base;

  • uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Resta l’obbligo per ogni volontario di tutelare la propria sicurezza e quella delle persone con cui opera, rispettando le procedure e le indicazioni ricevute durante la formazione.

Il legale rappresentante dell’organizzazione diventa responsabile del rispetto di tali obblighi, salvo nei casi in cui siano presenti veri e propri rapporti di lavoro (in tal caso resta applicabile la disciplina generale del D.Lgs. 81/2008).


🔹 Formazione, dispositivi e controlli sanitari

L’articolo 18 del decreto concentra gli obblighi per le organizzazioni su tre punti chiave:

  1. Formazione obbligatoria per ogni volontario, calibrata in base agli scenari di rischio e ai ruoli svolti.

  2. Controllo sanitario di base, volto alla prevenzione e alla verifica dell’idoneità alle attività operative.

  3. Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, accompagnati da istruzioni e addestramento pratico.

Il controllo sanitario potrà essere effettuato:

  • da strutture mediche interne all’ente,

  • da altre organizzazioni convenzionate,

  • oppure da strutture pubbliche o private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, sempre nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali (GDPR).

Importante precisazione: le sedi, aree di esercitazione e intervento dei volontari non sono considerate “luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 — una distinzione che riconosce la natura specifica e non lavorativa del volontariato, pur mantenendo elevati standard di sicurezza.


🔹 Sorveglianza sanitaria mirata

Le organizzazioni, la Croce Rossa Italiana e il Soccorso Alpino dovranno individuare i volontari che, per le mansioni svolte, sono esposti a rischi oltre determinate soglie, attivando per loro la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Nelle Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trento e Bolzano) la valutazione del rischio e l’individuazione dei soggetti interessati spetteranno alle autorità di protezione civile locali.
La sorveglianza sanitaria continuerà a seguire le modalità già definite con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.


🔹 Formazione e controlli già svolti restano validi

Il decreto riconosce la validità delle attività formative e dei controlli sanitari già realizzati dagli enti, purché coerenti con i nuovi scenari di rischio individuati.
Inoltre, prevede che ulteriori disposizioni su formazione, DPI e sorveglianza sanitaria possano essere adottate con successivi decreti del Presidente del Consiglio o dell’autorità delegata in materia di protezione civile.


🔹 Un passo avanti per la sicurezza nel Terzo Settore

Con questo intervento, il Governo riconosce il valore dei volontari di protezione civile come risorsa essenziale per la sicurezza del Paese, ma anche la necessità di garantire tutele adeguate senza appesantire la macchina organizzativa.

La riforma:

  • chiarisce ruoli e responsabilità tra enti e volontari;

  • introduce una cultura della prevenzione coerente con i principi del Terzo Settore;

  • valorizza l’esperienza e la formazione dei volontari come patrimonio collettivo.

In definitiva, il decreto rafforza la protezione dei volontari e la qualità del sistema italiano di protezione civile, conciliando sicurezza, partecipazione e solidarietà.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.