Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno 2025
Anche per il 2025, gli enti non profit che nell’anno precedente hanno ricevuto risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro devono rispettare l’obbligo di pubblicazione di tali contributi entro il 30 giugno. L’adempimento è regolato dalla Legge 124/2017, come modificata dal Decreto Crescita (DL 34/2019), e riguarda la trasparenza dei rapporti tra il pubblico e il privato sociale.
Chi è soggetto all’obbligo?
L’obbligo interessa principalmente:
- Associazioni, fondazioni e Onlus
- Cooperative sociali (soprattutto quelle che operano a favore di cittadini stranieri)
- Imprese sociali
- Società con bilanci pubblicamente finanziati
- Associazioni di protezione ambientale e dei consumatori
Anche gli enti del Terzo Settore (ETS), pur soggetti già a obblighi di trasparenza, rientrano nel perimetro della norma fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, prevista per il 1° gennaio 2026.
Quando scatta l’obbligo?
La pubblicazione è obbligatoria quando l’ente ha ricevuto contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro nel corso dell’esercizio 2024. Si devono considerare solo i contributi effettivamente incassati e non quelli solo deliberati o promessi.
Cosa rientra nel conteggio?
Si devono includere:
- Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura
- Contributi non aventi carattere generale, né corrispettivo, retributivo o risarcitorio
Non rientrano nel conteggio:
- Il 5 per mille (in quanto considerato contributo di carattere generale)
- Corrispettivi per prestazioni commerciali o risarcimenti
Come vanno pubblicati i dati?
I dati devono essere chiari e comprensibili e includere:
- Denominazione e codice fiscale del beneficiario
- Ente pubblico erogante
- Somma ricevuta
- Data di incasso
- Causale (es. liberalità, progetto specifico)
Le cooperative sociali che operano con stranieri devono anche pubblicare trimestralmente i soggetti a cui erogano risorse per servizi di integrazione e assistenza.
Dove pubblicare?
- Sul sito internet dell’ente
- In alternativa, su una pagina Facebook ufficiale
- In mancanza, sul sito della rete associativa di appartenenza
Le società e le imprese sociali in forma societaria devono invece includere le informazioni nella nota integrativa del bilancio.
Sanzioni in caso di mancata pubblicazione
Il mancato adempimento comporta:
- Sanzione pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (minimo 2.000 euro)
- Obbligo di pubblicazione tardiva
- In caso di inadempienza dopo 90 giorni, obbligo di restituzione integrale delle somme
Raccomandazioni finali
È buona prassi mantenere accessibili anche i rendiconti degli anni precedenti, creando una sezione dedicata sul proprio sito o portale.
L’adempimento è fondamentale per la trasparenza e la credibilità degli enti non profit nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con la cittadinanza.
A cura del
CENTRO STUDI E.S.S.E.