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Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno 2025

Anche per il 2025, gli enti non profit che nell’anno precedente hanno ricevuto risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro devono rispettare l’obbligo di pubblicazione di tali contributi entro il 30 giugno. L’adempimento è regolato dalla Legge 124/2017, come modificata dal Decreto Crescita (DL 34/2019), e riguarda la trasparenza dei rapporti tra il pubblico e il privato sociale.

Chi è soggetto all’obbligo?

L’obbligo interessa principalmente:

  • Associazioni, fondazioni e Onlus
  • Cooperative sociali (soprattutto quelle che operano a favore di cittadini stranieri)
  • Imprese sociali
  • Società con bilanci pubblicamente finanziati
  • Associazioni di protezione ambientale e dei consumatori

Anche gli enti del Terzo Settore (ETS), pur soggetti già a obblighi di trasparenza, rientrano nel perimetro della norma fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, prevista per il 1° gennaio 2026.

Quando scatta l’obbligo?

La pubblicazione è obbligatoria quando l’ente ha ricevuto contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro nel corso dell’esercizio 2024. Si devono considerare solo i contributi effettivamente incassati e non quelli solo deliberati o promessi.

Cosa rientra nel conteggio?

Si devono includere:

  • Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura
  • Contributi non aventi carattere generale, né corrispettivo, retributivo o risarcitorio

Non rientrano nel conteggio:

  • Il 5 per mille (in quanto considerato contributo di carattere generale)
  • Corrispettivi per prestazioni commerciali o risarcimenti

Come vanno pubblicati i dati?

I dati devono essere chiari e comprensibili e includere:

  • Denominazione e codice fiscale del beneficiario
  • Ente pubblico erogante
  • Somma ricevuta
  • Data di incasso
  • Causale (es. liberalità, progetto specifico)

Le cooperative sociali che operano con stranieri devono anche pubblicare trimestralmente i soggetti a cui erogano risorse per servizi di integrazione e assistenza.

Dove pubblicare?

  • Sul sito internet dell’ente
  • In alternativa, su una pagina Facebook ufficiale
  • In mancanza, sul sito della rete associativa di appartenenza

Le società e le imprese sociali in forma societaria devono invece includere le informazioni nella nota integrativa del bilancio.

Sanzioni in caso di mancata pubblicazione

Il mancato adempimento comporta:

  • Sanzione pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (minimo 2.000 euro)
  • Obbligo di pubblicazione tardiva
  • In caso di inadempienza dopo 90 giorni, obbligo di restituzione integrale delle somme

Raccomandazioni finali

È buona prassi mantenere accessibili anche i rendiconti degli anni precedenti, creando una sezione dedicata sul proprio sito o portale.

L’adempimento è fondamentale per la trasparenza e la credibilità degli enti non profit nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con la cittadinanza.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.