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Modello EAS: la Cassazione chiarisce, la violazione è solo formale

Modello EAS: la Cassazione chiarisce, la violazione è solo formale

Una sentenza importante per associazioni e ASD: niente decadenza dalle agevolazioni se i requisiti sostanziali sono rispettati

Una buona notizia per associazioni, ASD e realtà del Terzo Settore: l’omessa presentazione del Modello EAS non comporta la perdita automatica delle agevolazioni fiscali, se l’ente rispetta nel concreto i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione V civile, con l’Ordinanza n. 20027 del 18 luglio 2025, riaffermando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.


🔍 Cos’è il Modello EAS

Il Modello EAS (Enti Associativi), introdotto dall’art. 30 del D.L. 185/2008, è una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la quale gli enti associativi devono fornire informazioni sui propri dati strutturali e gestionali, come:

  • attività svolte;

  • numero di soci;

  • modalità di ammissione e partecipazione;

  • esistenza di corrispettivi specifici;

  • presenza di attività commerciali o connesse.

L’obiettivo del modello era quello di consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare che l’ente operasse realmente con finalità associative e non economiche, requisito necessario per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali (artt. 148 TUIR e 4 DPR 633/1972).


⚙️ Chi era obbligato a presentarlo

Erano tenuti a presentare il Modello EAS tutti gli enti associativi di natura privata che usufruivano delle agevolazioni fiscali riconosciute alle attività di tipo non commerciale, in particolare:

  • Associazioni di promozione sociale (APS);

  • Associazioni sportive dilettantistiche (ASD);

  • Associazioni culturali, ricreative, musicali o di volontariato che percepissero corrispettivi da soci o terzi;

  • Circoli e comitati che organizzavano attività a favore dei propri associati.

La trasmissione del modello andava effettuata in via telematica entro 60 giorni dalla costituzione, e nuovamente in caso di variazioni rilevanti nei dati comunicati.


🧾 Chi era esonerato dall’obbligo

Non erano tenuti alla presentazione del Modello EAS:

  • gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (dal momento dell’iscrizione, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);

  • le ONLUS iscritte all’anagrafe (ora in fase di soppressione con la riforma ETS);

  • le associazioni religiose riconosciute;

  • le associazioni pro loco che applicavano il regime forfetario ex L. 398/91;

  • le ASD che non percepivano alcun corrispettivo da soci o terzi.


⚖️ La sentenza della Cassazione n. 20027/2025

Con l’ordinanza 20027/2025, la Cassazione ha stabilito che l’omessa presentazione del Modello EAS costituisce una violazione meramente formale e non fa venir meno i benefici fiscali se l’associazione, nella sostanza, rispetta i requisiti previsti per la natura non commerciale.

In altre parole, se un sodalizio sportivo o culturale opera in modo trasparente, senza scopo di lucro e con effettiva partecipazione democratica dei soci, l’assenza del modello non può determinare la perdita delle agevolazioni, né la trasformazione automatica dell’ente in soggetto commerciale.

La Suprema Corte ha così ribadito che, in materia di enti associativi, prevale la sostanza sull’adempimento formale, confermando un orientamento di buon senso e coerenza giuridica.


🔄 Modello EAS e Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021 e ss.) ha di fatto abrogato l’obbligo del Modello EAS per le ASD e SSD, sostituendolo con un sistema informativo centralizzato tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
Tuttavia, per le annualità precedenti al 2024, il modello resta formalmente in vigore, e i contenziosi aperti possono ancora far riferimento a esso.

Proprio per questo, la pronuncia della Cassazione assume oggi un ruolo fondamentale per tutti i procedimenti e gli accertamenti fiscali in corso basati esclusivamente sulla mancata o tardiva trasmissione del modello.


📌 Conclusioni

La decisione dei giudici di legittimità rappresenta un principio di giustizia sostanziale per il mondo associativo:
la burocrazia non può cancellare la natura non lucrativa di chi opera correttamente nel rispetto dei valori associativi e sportivi.

In attesa che venga chiarito se l’abrogazione dell’EAS possa avere effetto retroattivo, il messaggio è chiaro: contano i fatti, non i moduli.


A cura di

Centro Studi E.S.S.E.
Ufficio Formazione e Fiscalità del Terzo Settore