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Ex Onlus: via libera alla trasformazione in ETS, addio definitivo al vecchio regime

Con il via libera della Commissione europea alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) finora rimaste in sospeso, arriva la conferma: dal 1° gennaio 2026 il regime delle Onlus sarà definitivamente cancellato.

L’abrogazione è prevista dall’art. 102, comma 2, del Codice e comporta la soppressione del D.Lgs. 460/1997 e dell’art. 150 del TUIR. Si chiude così un’epoca per il mondo del non profit italiano, che avrà come unico riferimento il nuovo quadro normativo degli Enti del Terzo Settore (ETS).


La trasformazione in ETS

Le ex Onlus avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per completare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), scegliendo la forma di ETS più adeguata alla propria attività.

La novità pone però una questione delicata: cosa accade nei tre mesi di transizione, dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, per quelle realtà che non avranno ancora perfezionato l’iscrizione al Registro?


Il nodo del regime transitorio

Il Codice del Terzo Settore, all’art. 104, prevede che le agevolazioni fiscali introdotte dal Titolo X si applichino solo a chi possiede la qualifica di ETS, ottenibile esclusivamente con l’iscrizione al RUNTS.
Da qui il dubbio: gli enti che al 1° gennaio 2026 non risulteranno ancora iscritti rischiano di non poter usufruire né del vecchio regime Onlus né del nuovo regime ETS.

A chiarire la questione interviene l’art. 34 del DM 106/2020: una Onlus che si iscriva al RUNTS anche successivamente al 1° gennaio 2026 acquisirà comunque la qualifica di ETS retroattivamente dall’inizio del periodo d’imposta. In altre parole, l’effetto decorre dal 1° gennaio 2026, garantendo continuità sotto il profilo fiscale e civilistico.

Nonostante questa previsione, si attendono comunque i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per fugare ogni dubbio sulle modalità applicative del regime transitorio.


L’importanza di agire subito

C’è però un aspetto da non sottovalutare: l’iscrizione al RUNTS non è immediata. Una volta presentata la domanda, gli uffici devono infatti verificare la conformità dello statuto e la completezza della documentazione.

Per questo motivo, pur avendo tempo fino al 31 marzo 2026, è fortemente consigliato presentare la domanda entro la fine del 2025, così da consentire ai funzionari di completare l’istruttoria e arrivare all’iscrizione effettiva con largo anticipo.

Se una ex Onlus non sarà iscritta al RUNTS entro il termine ultimo, scatterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementato dall’iscrizione all’anagrafe delle Onlus, con conseguenze rilevanti sul piano patrimoniale e gestionale.


Una trasformazione irreversibile

Con l’entrata in vigore integrale della riforma, il 1° aprile 2026 sarà cancellata definitivamente l’anagrafe delle Onlus.
Gli enti che non avranno colto questa opportunità di transizione ordinata rischieranno di perdere non solo benefici fiscali, ma anche continuità operativa.

Il consiglio, dunque, è chiaro: non rimandare. Per le ex Onlus si apre una nuova stagione, quella degli ETS, che garantisce un sistema più organico, trasparente e in linea con le esigenze del Terzo Settore contemporaneo.

A cura del

CENTRO STUDI ESSE