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Dal 2026 cambia la fiscalità per APS e ODV: operativo il regime forfetario dell’articolo 86 del Codice del Terzo Settore

Un cambio di paradigma fiscale per il Terzo Settore

Fermo restando la proroga fino al 2036 per il regime di esclusione dall’IVA per le operazioni da attività istituzionali svolte nei confronti dei soci, dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle innovazioni più attese e discusse della riforma del Terzo Settore: l’applicazione effettiva, per le operazioni commerciali, del regime forfetario speciale per APS e ODV previsto dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo numerosi rinvii e chiarimenti interpretativi, la nuova disciplina ridisegna in modo strutturale il rapporto tra attività commerciale e finalità solidaristiche per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato iscritte al RUNTS, introducendo un modello fiscale semplificato e agevolato, alternativo ai regimi ordinari IVA e redditi.


🟩 Un regime forfetario “dedicato” a ODV e APS

Il nuovo art. 86 CTS consente a ODV e APS che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi fino a 85.000 euro di applicare un coefficiente di redditività estremamente ridotto:

  • 1% per le ODV,

  • 3% per le APS.

Il risultato? Solo questa piccola percentuale dei ricavi commerciali concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con un beneficio fiscale rilevante per le realtà associative di dimensioni medio-piccole.

Il regime è accessibile su opzione (da indicare nella dichiarazione annuale o in sede di inizio attività) e prevede una gestione contabile minimale, con l’obbligo di sola conservazione dei documenti e esenzione dalle scritture contabili ordinarie.


🟨 IVA: niente rivalsa, ma obbligo di versamento in alcuni casi

Sul fronte IVA, la novità più rilevante è la possibilità di non esercitare la rivalsa dell’imposta.
In altre parole, le APS e ODV che applicano il regime forfetario potranno emettere fatture senza addebitare l’IVA al cliente, riportando la dicitura:

“Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017 – IVA non addebitata in rivalsa”.

L’IVA rimane a carico dell’ente, che dovrà comunque versarla solo in alcune situazioni specifiche, come:

  • Operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile)
  • Acquisti intracomunitari di beni

  • Importazioni di beni in dogana

Solo in questi casi, l’associazione dovrà integrare o emettere la fattura con IVA e versarla entro il 16 del mese successivo, anche se non esercita normalmente la rivalsa.


🟧 Esoneri e semplificazioni

Le ODV e APS in regime forfetario beneficiano inoltre di:

  • esonero dagli obblighi di liquidazione e registrazione IVA;

  • esclusione dalle ritenute d’acconto;

  • esonero dagli studi di settore, parametri e indici sintetici di affidabilità (ISA);

  • possibilità di chiedere a rimborso o in compensazione l’eventuale IVA a credito maturata nel passaggio di regime.

Il tutto con l’obiettivo di semplificare la vita amministrativa delle piccole associazioni e favorire la regolarità fiscale senza oneri sproporzionati.


🟥 Le altre associazioni restano escluse

Va ricordato che questo regime speciale si applica solo alle ODV e APS iscritte al RUNTS.
Le altre associazioni non riconosciute o culturali, anche se senza scopo di lucro, non possono usufruire delle stesse agevolazioni, restando soggette:

  • al regime ordinario IVA e redditi se svolgono attività commerciale prevalente, oppure

  • alle regole fiscali tradizionali previste dal TUIR e dal DPR 633/72.


⚽ Le ASD/SSD continuano con la Legge 398/1991

Per il settore sportivo dilettantistico nulla cambia: le ASD e SSD continueranno a poter applicare il regime agevolato ex Legge 398/1991, che resta pienamente in vigore anche dopo il 2026.
Questo regime consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali e di versare l’IVA in misura ridotta (50%), con tenuta contabile semplificata.

Tuttavia, la 398/91 non è cumulabile con il nuovo regime ETS, e le ASD/SSD che dovessero iscriversi al RUNTS dovranno optare per uno dei due modelli.


🧭 Un cambio che richiede attenzione

Il nuovo assetto dell’art. 86 CTS rappresenta un passo importante verso una fiscalità coerente con la natura sociale del Terzo Settore, ma richiede alle associazioni un’attenta valutazione delle proprie attività.
Occorrerà verificare:

  • la tipologia dei ricavi (istituzionali, commerciali o misti);

  • la soglia di accesso ai 85.000 euro;

  • la convenienza economica del regime forfetario rispetto a quello ordinario.

Per le associazioni più strutturate, l’assenza di detrazione IVA e la tassazione implicita sull’imposta non rivalsa potrebbero ridurre la convenienza, mentre per le piccole APS e ODV rappresenta una semplificazione concreta e vantaggiosa.


🗣️ Conclusione

Come spiega Massimo di Mauro, presidente nazionale di E.S.S.E. e dottore commercialista:

“L’articolo 86 del Codice del Terzo Settore dà finalmente forma a un regime fiscale coerente con la funzione sociale delle associazioni di promozione e di volontariato. È però essenziale non confondere le regole del RUNTS con quelle degli enti associativi non iscritti o sportivi: il quadro agevolativo è differenziato e va applicato con consapevolezza e rigore.”

Acura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.