Enti di Promozione Sportiva e Terzo Settore: nessuna deroga sul numero minimo di soci
Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulla base associativa delle APS sportive territoriali
Con la nota n. 593 del 16 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire un punto cruciale nella disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che operano come articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La nota, intitolata “Articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 – Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro”, specifica che non sono previste ulteriori deroghe rispetto a quanto già stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Il nodo del requisito numerico
Il dubbio nasceva dalla particolare struttura organizzativa degli Enti di Promozione Sportiva, composti per lo più da associazioni affiliate piuttosto che da persone fisiche.
In molti casi, i comitati regionali o provinciali degli EPS intendono qualificarsi come APS per poter accedere ai benefici previsti dal Codice del Terzo Settore, chiedendosi se fossero soggetti agli stessi requisiti di base.
Il Ministero ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ogni APS deve possedere:
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almeno sette persone fisiche socie, oppure
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almeno tre APS associate.
Si tratta di un requisito inderogabile: se il numero dei soci scende sotto la soglia minima, l’associazione deve reintegrarlo entro un anno, pena la perdita della qualifica di APS (fatta salva la possibilità di iscrizione in altra sezione del RUNTS).
Le eccezioni previste per gli EPS nazionali
Il comma 4 dell’articolo 35 riconosce una deroga ai soli Enti di Promozione Sportiva nazionali che associano almeno 500 APS: in questo caso, non si applica il limite del 50% di soci non-APS (comma 3).
Tale deroga è stata confermata anche dalla Circolare n. 2/2021, e si estende alle articolazioni territoriali degli EPS, in considerazione della particolare regolamentazione prevista dall’ordinamento sportivo del CONI.
Tuttavia, il Ministero ha ribadito che questa deroga riguarda esclusivamente la composizione percentuale della base associativa (ossia il mix tra APS e altri enti), non il numero minimo di soci.
Il limite invalicabile
Pertanto, anche i comitati territoriali e regionali degli EPS che intendono iscriversi come APS devono rispettare il requisito minimo di almeno tre APS associate.
In altre parole, nessuna deroga è ammessa sul requisito numerico minimo, che rappresenta una condizione imprescindibile per la qualificazione come Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore.
Sintesi finale
Deroga ammessa → sulla composizione (oltre il 50% di soci non APS per EPS nazionali e loro articolazioni).
Nessuna deroga → sul numero minimo di tre APS socie per il riconoscimento della qualifica.
Il chiarimento del Ministero conferma dunque la linea di coerenza normativa: anche per gli enti sportivi, il rispetto dei principi associativi e democratici rimane il fondamento essenziale per l’appartenenza al Terzo Settore.