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ETS commerciali e non commerciali: cosa cambia con la riforma del Terzo Settore

Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), assume particolare rilievo la distinzione tra ETS commerciali ed ETS non commerciali.
Una delle innovazioni più significative della riforma è infatti il riconoscimento della possibilità, per un ente, di svolgere anche attività economiche e commerciali, senza perdere la qualifica di ente del Terzo Settore e le connesse agevolazioni fiscali — purché i proventi vengano reinvestiti integralmente nelle finalità solidaristiche e istituzionali.


🔹 ETS commerciali: la “convivenza” tra impresa e finalità sociale

Il legislatore ha introdotto un principio innovativo: un ente può esercitare attività di interesse generale (art. 5 del D.Lgs. 117/2017) anche con modalità commerciali, mantenendo la qualifica di ETS.
In pratica, si riconosce che la sostenibilità economica e la capacità di generare ricavi non sono in contrasto con la natura solidaristica dell’ente, purché l’attività economica resti strumentale al perseguimento degli scopi sociali.

Gli ETS commerciali, iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), possono quindi:

  • operare anche con modalità imprenditoriali;

  • mantenere la qualifica di ETS;

  • beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il Terzo Settore,
    a condizione che gli utili e gli avanzi di gestione siano interamente reinvestiti nelle attività istituzionali, senza distribuzione ai soci, amministratori o collaboratori.


⚖️ Il coordinamento con il TUIR: l’articolo 149 non si applica agli ETS

Una delle conseguenze più rilevanti di questa nuova impostazione riguarda l’inapplicabilità, agli ETS iscritti al RUNTS, dell’articolo 149 del TUIR (“Perdita della qualifica di ente non commerciale”).
Tale norma prevede che un ente perda automaticamente la qualifica di non commerciale se, per un intero periodo d’imposta, esercita prevalentemente attività economiche.

Con l’art. 89 del Codice del Terzo Settore, il legislatore ha chiarito che:

“L’articolo 149 del TUIR non si applica agli enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS”.

Questo significa che anche un ETS che svolge in prevalenza attività commerciali — come la gestione di servizi, corsi, attività culturali o sportive a pagamento — non perde automaticamente la propria qualifica di ente del Terzo Settore, a differenza di quanto avverrebbe per un’associazione o fondazione non iscritta al RUNTS.


🧾 Cosa accade agli enti non iscritti al RUNTS

Diverso è il caso degli enti non iscritti al Registro Unico.
Se un’associazione o fondazione “ordinaria” (quindi priva di qualifica ETS) svolge attività commerciali prevalenti, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la natura di ente non commerciale e assoggettare l’intera gestione al regime fiscale delle imprese.
In questi casi, ogni provento viene considerato reddito d’impresa e sottoposto a tassazione ordinaria (IRES, IVA, IRAP).

La riforma, dunque, incentiva fortemente l’iscrizione al RUNTS, offrendo agli enti che scelgono di qualificarsi come ETS una maggiore tutela fiscale e normativa.


🔍 I poteri di controllo del Fisco e del RUNTS

L’assenza dell’articolo 149 TUIR non significa che l’Amministrazione finanziaria non possa intervenire.
L’articolo 94 del D.Lgs. 117/2017, dedicato ai controlli fiscali sugli ETS, stabilisce che:

“L’Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti al RUNTS, e in caso di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale agevolato”.

Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate potrà:

  • verificare l’effettivo utilizzo dei proventi per finalità istituzionali;

  • controllare il rispetto dei limiti statutari e delle norme sul divieto di distribuzione di utili;

  • sospendere o revocare i benefici fiscali in caso di irregolarità.

Inoltre, l’esito dei controlli fiscali viene comunicato agli uffici del RUNTS, che potranno adottare ulteriori provvedimenti amministrativi (ad esempio la sospensione o cancellazione dell’iscrizione).


💡 Una nuova visione per la sostenibilità del Terzo Settore

Con l’entrata in vigore del nuovo regime, il legislatore ha riconosciuto una realtà sempre più evidente: molte organizzazioni del Terzo Settore operano in contesti complessi e competitivi, dove la sostenibilità economica è condizione necessaria per la continuità della missione sociale.

La figura dell’ETS commerciale rappresenta, dunque, una forma evoluta di impresa sociale:
un modello ibrido che concilia il valore economico con l’impatto sociale, permettendo agli enti di autofinanziarsi, innovare e rafforzare la propria presenza sul territorio, nel rispetto dei principi di trasparenza e solidarietà.


📌 Conclusione

Dal 2026, con la piena attuazione della riforma, gli ETS commerciali saranno una componente essenziale del nuovo ecosistema del Terzo Settore.
Sarà fondamentale, però, che ciascun ente:

  • documenti e dimostri la destinazione dei ricavi alle proprie finalità sociali;

  • mantenga coerenza tra attività economica e scopo istituzionale;

  • aggiorni i propri statuti e le procedure contabili per garantire la massima trasparenza.

Solo così sarà possibile coniugare efficienza economica e missione etica, realizzando quella “sostenibilità sociale” che è il cuore della Riforma del Terzo Settore.

A cura del

CENTRO STUDI E.S.S.E.