Guida E.S.S.E. alla Circolare Agenzia Entrate n. 7/E/2026 sulla Riforma dello Sport
Chiarimenti fiscali per ASD, SSD, volontari e lavoratori sportivi: statuti, compensi, IVA, IRAP e regime 398
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo della riforma dello sport, con particolare riferimento agli enti sportivi dilettantistici, al lavoro sportivo e ai principali profili fiscali collegati alla nuova disciplina.
La circolare ha l’obiettivo di fornire istruzioni operative agli Uffici e di rispondere a quesiti tributari riguardanti gli enti sportivi dilettantistici disciplinati dal D.Lgs. 36/2021.
Questa guida E.S.S.E. nasce per offrire ad ASD, SSD, dirigenti sportivi, consulenti, volontari e collaboratori una lettura ordinata, pratica e operativa dei principali chiarimenti contenuti nella circolare.
Perché questa guida è importante
La riforma dello sport ha modificato in modo significativo il quadro normativo degli enti sportivi dilettantistici e del lavoro sportivo.
Le novità hanno prodotto numerosi dubbi applicativi, soprattutto in materia di:
- agevolazioni fiscali per ASD e SSD;
- corretta impostazione degli statuti;
- compensi sportivi;
- rimborsi ai volontari;
- trattamento fiscale del lavoro subordinato sportivo;
- collaborazioni amministrativo-gestionali;
- IVA sulle prestazioni sportive;
- regime 398/1991;
- raccolte fondi ed eventi sportivi.
La Circolare n. 7/E del 2026 chiarisce sette punti principali, indicati nell’indice ufficiale del documento: SSD e agevolazioni fiscali, rimborsi forfetari ai volontari sportivi, compensi di lavoro sportivo, esclusione IRAP, prestazioni sportive esenti IVA, cessione del contratto dell’atleta e agevolazione ex art. 25, comma 2, legge 133/1999.
1. SSD e agevolazioni fiscali: lo statuto deve essere coerente anche con le norme tributarie
Il chiarimento
Il primo tema affrontato riguarda le Società Sportive Dilettantistiche, costituite ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2021.
Il quesito riguarda la possibilità per tali SSD di beneficiare delle agevolazioni previste:
- dall’art. 148, comma 3, del TUIR;
- dall’art. 4, quarto comma, del Decreto IVA.
La circolare ricorda che tali norme disciplinano un regime agevolativo in favore di particolari enti non commerciali di natura associativa, comprese le associazioni sportive dilettantistiche. Il regime consiste nella decommercializzazione, ai fini fiscali, di determinate attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Cosa chiarisce l’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conferma che anche le SSD costituite secondo la nuova disciplina del D.Lgs. 36/2021 possono rientrare nel campo applicativo delle agevolazioni fiscali, ma a una condizione fondamentale: lo statuto deve contenere anche le clausole previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR.
In particolare, gli enti sportivi dilettantistici che intendono beneficiare delle disposizioni agevolative devono integrare le clausole statutarie previste dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021 con quelle previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR. Le stesse considerazioni valgono anche ai fini IVA.
Indicazione operativa E.S.S.E.
Le SSD devono verificare che lo statuto sia conforme non solo alla normativa sportiva, ma anche alle clausole fiscali richieste per accedere alle agevolazioni.
Da controllare
- assenza di fine di lucro;
- divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione;
- democraticità interna, ove richiesta;
- disciplina uniforme del rapporto associativo, se applicabile;
- devoluzione del patrimonio secondo le regole previste;
- corretta previsione delle attività istituzionali.
Attenzione
Una SSD può essere formalmente conforme al D.Lgs. 36/2021 ma non avere tutte le clausole fiscali necessarie per fruire delle agevolazioni previste dal TUIR e dal Decreto IVA.
2. Rimborsi forfetari ai volontari sportivi: limite di 400 euro mensili e rapporto con la soglia di 15.000 euro
Il chiarimento
Il secondo punto riguarda i rimborsi forfetari ai volontari sportivi.
La circolare richiama l’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, secondo cui le società e associazioni sportive, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, il CONI, il CIP e Sport e Salute possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito.
Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite. Tuttavia, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.
Comunicazione al RASD
Gli enti che erogano rimborsi forfetari devono comunicare:
- i nominativi dei volontari che ricevono i rimborsi;
- l’importo corrisposto a ciascun volontario.
La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive, mediante apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Effetti fiscali
I rimborsi forfetari non eccedenti il limite complessivo di 400 euro mensili non concorrono a formare reddito per il volontario sportivo. Tuttavia, la circolare chiarisce che tali rimborsi concorrono al superamento della soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico.
Se il volontario sportivo ha già percepito compensi sportivi superiori a 15.000 euro nello stesso periodo d’imposta, i rimborsi forfetari devono essere computati ai fini della determinazione dell’eccedenza imponibile.
Indicazione operativa E.S.S.E.
Gli enti sportivi devono gestire i rimborsi ai volontari con particolare attenzione.
Prima di erogare il rimborso occorre verificare
- che si tratti di volontario sportivo;
- che l’attività sia personale, spontanea e gratuita;
- che l’attività sia riferita a manifestazioni o eventi sportivi riconosciuti;
- che l’ente abbia deliberato le tipologie di spese e attività rimborsabili;
- che il limite di 400 euro mensili sia rispettato;
- che venga effettuata la comunicazione al RASD;
- che il percettore abbia rilasciato l’autocertificazione sui compensi sportivi percepiti nell’anno.
Attenzione
Il rimborso forfetario non è una forma di compenso mascherato. Deve conservare natura di rimborso e deve essere gestito nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
3. Franchigia fiscale di 15.000 euro: vale anche per il lavoro sportivo subordinato
Il chiarimento
Il terzo chiarimento riguarda l’esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Il quesito esaminato dalla circolare riguarda la possibilità di applicare tale esclusione anche alle remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.
Cosa chiarisce l’Agenzia
L’Agenzia ricorda che il lavoratore sportivo può svolgere la propria prestazione sia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
La circolare chiarisce che l’agevolazione fiscale è collegata alla natura oggettiva dell’attività svolta, e non alla forma contrattuale scelta dalle parti. L’esclusione dalla tassazione fino a 15.000 euro opera quindi indipendentemente dalla categoria reddituale del compenso.
Di conseguenza, anche il lavoro sportivo dilettantistico svolto in forma subordinata beneficia dell’esclusione fiscale entro il limite annuo complessivo di 15.000 euro. L’eventuale quota eccedente concorre invece alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste per la specifica categoria reddituale.
Indicazione operativa E.S.S.E.
La franchigia fiscale di 15.000 euro deve essere monitorata considerando tutti i compensi di lavoro sportivo dilettantistico percepiti nell’anno solare, anche da più enti e anche con diverse forme contrattuali.
Rientrano nel monitoraggio
- compensi da collaborazione coordinata e continuativa sportiva;
- compensi da lavoro autonomo sportivo;
- retribuzioni da lavoro subordinato sportivo;
- eventuali rimborsi forfetari che incidono sul superamento della soglia.
Attenzione
La soglia di 15.000 euro è complessiva e annua. L’ente deve acquisire l’autocertificazione del lavoratore sportivo per verificare quanto già percepito nell’anno.
4. IRAP: esclusione fino a 85.000 euro anche per co.co.co. amministrativo-gestionali
Il chiarimento
Il quarto tema riguarda l’esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.
Il quesito riguarda l’applicabilità di tale esclusione anche ai compensi erogati per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
Cosa chiarisce l’Agenzia
L’Agenzia chiarisce che la norma non limita l’agevolazione IRAP a specifiche tipologie di collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, l’esclusione si applica anche ai compensi per collaborazioni amministrativo-gestionali.
La conclusione è che anche i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, se inferiori a 85.000 euro annui, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
Indicazione operativa E.S.S.E.
Le ASD e SSD devono distinguere correttamente:
- collaborazioni sportive;
- collaborazioni amministrativo-gestionali;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato;
- prestazioni occasionali, ove ammissibili.
Per le co.co.co. amministrativo-gestionali, il chiarimento consente di applicare l’esclusione IRAP entro il limite previsto, ma resta fondamentale qualificare correttamente il rapporto.
Attenzione
La corretta contrattualizzazione del rapporto è essenziale. Non basta indicare formalmente “collaborazione”: occorre che il rapporto sia effettivamente coerente con la disciplina applicabile.
5. Prestazioni sportive esenti IVA e dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione
Il chiarimento
Il quinto punto riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.
La circolare richiama l’art. 36-bis del D.L. 75/2023, secondo cui sono esenti IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
L’esenzione si applica al ricorrere di due condizioni:
- le prestazioni devono essere rese da organismi senza scopo di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici;
- le prestazioni devono essere rese a favore di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
Dispensa dagli adempimenti
La circolare chiarisce che i soggetti che effettuano tali operazioni esenti possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del Decreto IVA.
La dispensa riguarda solo le operazioni esenti e non fa venir meno gli obblighi IVA ordinari per eventuali altre operazioni imponibili effettuate dall’ente.
Indicazione operativa E.S.S.E.
Gli enti sportivi devono distinguere attentamente le operazioni:
Operazioni potenzialmente esenti
- corsi sportivi;
- attività didattiche e formative sportive;
- prestazioni rese direttamente a chi pratica sport o educazione fisica;
- servizi strettamente connessi alla pratica sportiva.
Operazioni da valutare separatamente
- sponsorizzazioni;
- pubblicità;
- vendita di beni;
- somministrazione;
- servizi a soggetti diversi dai praticanti sportivi;
- operazioni non strettamente connesse alla pratica sportiva.
Attenzione
Non tutte le entrate di una ASD o SSD sono automaticamente esenti IVA. Occorre valutare natura della prestazione, destinatario e collegamento diretto con la pratica sportiva.
6. Cessione del contratto dell’atleta: operazione imponibile IVA
Il chiarimento
Il sesto punto riguarda il trattamento IVA della cessione, da parte di una ASD o SSD, del contratto di un atleta a favore di una società professionistica.
Il quesito riguarda la possibilità di considerare tale operazione esente IVA in quanto prestazione “strettamente connessa” con la pratica dello sport.
Cosa chiarisce l’Agenzia
L’Agenzia esclude l’applicazione dell’esenzione IVA.
Secondo la circolare, la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta non può ritenersi strettamente connessa con lo svolgimento della pratica sportiva. Si tratta piuttosto di una prestazione che attiene all’aspetto economico-finanziario relativo all’acquisizione delle prestazioni o dei diritti dell’atleta da parte della società professionistica.
L’operazione non è quindi riconducibile tra quelle esenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023, ma va qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, riconducibile alla cessione di contratti.
Indicazione operativa E.S.S.E.
Quando una ASD o SSD riceve un corrispettivo per la cessione del contratto o dei diritti relativi alle prestazioni sportive di un atleta, l’operazione deve essere trattata come operazione rilevante IVA.
Attenzione
L’esenzione IVA per le prestazioni sportive non può essere estesa a operazioni economiche che hanno natura contrattuale, patrimoniale o finanziaria.
7. Regime 398/1991: agevolazione per eventi e raccolte fondi
Il chiarimento
Il settimo punto riguarda l’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dall’art. 25, comma 2, della legge 133/1999.
La disposizione riguarda la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati:
- nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- tramite raccolte pubbliche di fondi.
La circolare evidenzia che il D.L. 38/2026 ha aggiornato la disposizione, riferendola alla nuova platea degli enti sportivi dilettantistici disciplinati dal D.Lgs. 36/2021.
Dal 23 maggio 2026, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle ASD e SSD i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Condizioni
I proventi non concorrono alla formazione del reddito complessivo se:
- l’ente ha optato per il regime fiscale di cui alla legge 398/1991;
- il numero di eventi complessivamente non è superiore a due per anno;
- l’importo complessivo non supera 51.645,69 euro.
La circolare conclude che gli enti sportivi dilettantistici nelle forme previste dall’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 36/2021 — associazioni sportive con o senza personalità giuridica, società di capitali e cooperative — se applicano il regime 398/1991, possono beneficiare della detassazione IRES dei proventi e delle raccolte fondi previste dall’art. 25, comma 2, legge 133/1999.
Indicazione operativa E.S.S.E.
Le ASD e SSD che applicano la legge 398/1991 devono programmare con attenzione eventi e raccolte fondi.
Da verificare
- opzione valida per il regime 398/1991;
- numero massimo di due eventi annui;
- rispetto del limite complessivo di 51.645,69 euro;
- collegamento delle attività commerciali agli scopi istituzionali;
- corretta documentazione delle raccolte pubbliche di fondi;
- rendicontazione separata degli eventi.
Attenzione
Il superamento dei limiti o la mancata corretta documentazione può compromettere l’applicazione dell’agevolazione.
Checklist operativa per ASD e SSD
Alla luce della Circolare n. 7/E/2026, E.S.S.E. suggerisce agli enti sportivi di effettuare una verifica interna su sette aree.
1. Statuto
- Lo statuto è conforme al D.Lgs. 36/2021?
- Contiene le clausole fiscali dell’art. 148, comma 8, TUIR?
- Prevede correttamente l’assenza di fine di lucro?
- Disciplina in modo chiaro attività, soci, patrimonio e scioglimento?
2. Compensi sportivi
- Sono stati classificati correttamente i rapporti di lavoro sportivo?
- È stata acquisita l’autocertificazione dei compensi percepiti nell’anno?
- È stata monitorata la soglia di 15.000 euro?
- È stata tassata correttamente l’eventuale eccedenza?
3. Volontari sportivi
- I volontari sono effettivamente tali?
- Le prestazioni sono gratuite?
- Sono stati deliberati i rimborsi forfetari?
- È rispettato il limite di 400 euro mensili?
- È stata effettuata la comunicazione al RASD?
4. Collaborazioni amministrativo-gestionali
- Il contratto è correttamente qualificato?
- Il rapporto è coerente con la disciplina applicabile?
- È stata verificata l’esclusione IRAP entro 85.000 euro?
5. IVA
- Le prestazioni rese sono effettivamente strettamente connesse alla pratica sportiva?
- I destinatari sono persone che esercitano sport o educazione fisica?
- L’ente intende avvalersi della dispensa dagli adempimenti?
- Sono presenti anche operazioni imponibili da gestire separatamente?
6. Operazioni straordinarie o patrimoniali
- Esistono cessioni di contratti o diritti relativi ad atleti?
- Sono state trattate correttamente ai fini IVA?
- È stata esclusa l’applicazione impropria dell’esenzione sportiva?
7. Regime 398 ed eventi
- L’ente ha validamente optato per la legge 398/1991?
- Gli eventi agevolati sono massimo due nell’anno?
- È rispettato il limite di 51.645,69 euro?
- È stata predisposta idonea rendicontazione?
Schema riepilogativo
| Tema | Chiarimento della Circolare | Cosa deve fare l’ente |
|---|---|---|
| SSD e agevolazioni fiscali | Le SSD possono accedere alle agevolazioni, ma devono integrare lo statuto con le clausole fiscali richieste | Verificare e aggiornare lo statuto |
| Rimborsi volontari | I rimborsi fino a 400 euro mensili non formano reddito, ma incidono sulla soglia dei 15.000 euro | Acquisire autocertificazioni e comunicare al RASD |
| Franchigia 15.000 euro | Vale anche per il lavoro subordinato sportivo | Monitorare tutti i compensi sportivi annui |
| IRAP | Esclusione fino a 85.000 euro anche per co.co.co. amministrativo-gestionali | Qualificare correttamente i rapporti |
| IVA prestazioni sportive | Possibile dispensa da fatturazione e registrazione per operazioni esenti | Separare operazioni esenti e imponibili |
| Cessione contratto atleta | Non è operazione esente IVA | Applicare il corretto trattamento IVA |
| Regime 398 | Agevolazione confermata per ASD e SSD del D.Lgs. 36/2021 | Rispettare limite di due eventi e 51.645,69 euro |
Domande frequenti
La franchigia di 15.000 euro vale solo per le collaborazioni sportive?
No. La circolare chiarisce che l’esclusione fiscale fino a 15.000 euro si applica ai compensi di lavoro sportivo dilettantistico indipendentemente dalla forma contrattuale. Vale quindi anche per il lavoro subordinato sportivo.
I rimborsi ai volontari sportivi sono sempre irrilevanti fiscalmente?
No. I rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili non concorrono a formare reddito, ma concorrono al superamento della soglia di 15.000 euro annui prevista per i compensi sportivi.
Le co.co.co. amministrativo-gestionali rientrano nell’esclusione IRAP?
Sì. La circolare chiarisce che anche i compensi per co.co.co. amministrativo-gestionali, se inferiori a 85.000 euro annui, non concorrono alla base imponibile IRAP.
Le prestazioni sportive sono sempre esenti IVA?
No. Sono esenti le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro nei confronti delle persone che esercitano sport o educazione fisica.
La cessione del contratto di un atleta è esente IVA?
No. La circolare chiarisce che la cessione del contratto di un atleta a favore di una società professionistica non è una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva e deve essere trattata come prestazione rilevante ai fini IVA.
L’agevolazione per due eventi annui vale ancora?
Sì. La circolare conferma l’applicazione dell’agevolazione agli enti sportivi dilettantistici del D.Lgs. 36/2021 in regime 398/1991, nel rispetto del limite di due eventi annui e dell’importo complessivo di 51.645,69 euro.
Conclusioni
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 rappresenta un passaggio importante nell’attuazione fiscale della riforma dello sport.
Il documento chiarisce alcuni aspetti fondamentali per la gestione quotidiana di ASD e SSD:
- gli statuti devono essere coerenti anche con le clausole fiscali;
- i compensi sportivi vanno monitorati su base annua;
- i rimborsi ai volontari richiedono attenzione documentale;
- la franchigia di 15.000 euro vale anche per il lavoro subordinato sportivo;
- le co.co.co. amministrativo-gestionali possono beneficiare dell’esclusione IRAP;
- le operazioni IVA devono essere valutate correttamente;
- il regime 398 continua a rappresentare uno strumento importante, ma richiede il rispetto puntuale dei limiti previsti.
Per gli enti sportivi dilettantistici, la riforma offre opportunità ma impone anche una gestione più consapevole, ordinata e documentata.
E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo accompagna ASD, SSD ed enti associativi nel percorso di adeguamento normativo, fiscale e amministrativo, offrendo supporto, informazione e strumenti operativi per affrontare con sicurezza le nuove regole dello sport dilettantistico.