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UTILITA’ DEL RUNTS

Consultazione e Gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) è un archivio informatico centralizzato che raccoglie e organizza atti e informazioni relative agli Enti del Terzo Settore (ETS).

Questo sistema garantisce trasparenza, uniformità e accessibilità ai dati, assicurando che le informazioni siano facilmente consultabili e affidabili.


📌 Modalità di consultazione del Runts

La consultazione dei brani è accessibile attraverso diverse modalità:

✔ Da parte del pubblico → Tramite il portale telematico dedicato.
✔ Da parte delle Pubbliche Amministrazioni → Accesso garantito anche in modalità interoperabile, attraverso servizi digitali standardizzati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

⚠ Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere agli ETS atti o documenti già depositati nel Runts.


📌 Funzionalità per gli iscritti ETS

Gli enti iscritti al Runts possono accedere al portale, previa registrazione e autenticazione, per:

🔹 Compilare, inviare e integrare le istanze.
🔹 Depositare documenti ufficiali (statuti, bilanci, rendiconti, ecc.).
🔹 Monitorare lo stato di avanzamento delle istruttorie.
🔹 Consultare i dati relativi alla propria iscrizione e ai provvedimenti dell’ufficio competente.

📌 Ogni invio di atti e documenti avviene in modalità telematica, con conferma immediata di ricezione e protocollo secondo le specifiche tecniche stabilite dal Decreto Runts (n. 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).


📌Numero di repertorio e tracciabilità

✔ Ad ogni ETS iscritto al Runts viene assegnato un numero di repertorio progressivo e univoco, che rimane immutato anche in caso di trasferimento della sede legale in un’altra regione o provincia autonoma.
✔ Ogni comunicazione tra l’ente e il Runts è identificata da un numero di protocollo, garantendo tracciabilità e sicurezza delle operazioni.
✔ A partire dalla data di ricezione dell’istanza, decorrono i termini istruttori per la gestione della richiesta da parte degli uffici competenti.
✔ Tutti i documenti devono essere trasmessi in formati idonei a garantirne l’integrità e la tracciabilità nel sistema informatico.


📌 Pubblicità degli Atti e Opponibilità ai Terzi

Gli atti soggetti a iscrizione, annotazione o deposito nel Runts diventano opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione ufficiale nel registro.

⚠ Eccezione → Se l’ente prova che i terzi erano già a conoscenza dell’atto, l’opponibilità è riconosciuta anche prima della pubblicazione.

⚠ Per le operazioni effettuate nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino di non aver potuto conoscerne il contenuto.

📌 Questo meccanismo di pubblicità legale garantisce certezza del diritto e tutela sia per gli ETS che per i soggetti terzi coinvolti.


📌 Atti e Informazioni Soggetti a Pubblicazione

Di seguito, nella Tabella, sono riportati gli atti e le informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate nel Runts.

📌 Tabella – Atti, Informazioni e Provvedimenti Soggetti a Pubblicazione nel Runts

(Art. 26 del Decreto Runts)

CATEGORIA DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
ETS in fase di iscrizione – Documenti e informazioni richieste ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6 del Decreto Runts.
– Per le reti associative , anche le informazioni previste dall’art. 10, comma 2.
– Per gli enti con personalità giuridica , le informazioni di cui all’art. 16, commi 2 e 6.
– Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti , documentazione specifica indicata all’art. 14, commi 1 e 3.
ETS già iscritti – Aggiornamento periodico delle informazioni di cui all’art. 8, comma 6.
– Deposito di atti e documenti obbligatori (statuto, bilanci, atti amministrativi, ecc.) secondo l’art. 20, comma 1 del Decreto Runts.
Provvedimenti del Runts – Provvedimenti di migrazione da una sezione all’altra.
– Provvedimenti di cancellazione dal Runts.

📌 Conclusioni

Il Runts rappresenta un pilastro fondamentale per la trasparenza e la gestione del Terzo Settore . Grazie alla digitalizzazione dei processi, garantisce:

✔ Accesso facilitato ai dati per enti, pubbliche amministrazioni e cittadini.
✔ Tracciabilità e sicurezza nella gestione delle informazioni.
✔ Univocità degli atti pubblicati, opponibili ai terzi solo dopo la registrazione.

Per gli iscritti ETS , è fondamentale mantenere aggiornati i propri dati , rispettare gli obblighi di deposito e pubblicazione e monitorare costantemente le informazioni riportate nel registro per evitare sanzioni o rischi di cancellazione.